CA
Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/05/2024, n. 3399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3399 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quarta Sezione civile riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. Giovanni Buonomo Presidente
dott. Roberto Gentile Consigliere
dott. Girolamo Porcelli Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 7604 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza collegiale del 9/12/2021 TRA
, C.F. , in persona del Ministro pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
Appellante principale
E
C.F. e Controparte_1
P.IVA , in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
Prof. elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_2
Salvatore Lorefice in Roma, Via Crescenzio, n. 62 che lo rappresenta e difende con l'avv. Federico Tedeschini;
Appellato
Appellante incidentale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Roma n.18240/19, pubblicata in data 26/09/2019, notificata il 30/10/2019, resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dallo stesso promosso, in primo grado, nei confronti dell'appellato CP_1 Parte_3
[...] CP_1 §.
2. I fatti di causa e i motivi della decisione sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito riportati.
<< Dandosi atto - preliminarmente - della sostituzione del precedente Giudice al precedente istruttore, la presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis. Il presente giudizio attiene ad un'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo meglio emarginato in atti, richiesto al Parte_1
Tribunale dall' Controparte_1
( d'ora in poi ) in persona del legale rappresentante pro
[...] CP_1 tempore Dr Spagnolo, a pagamento di un credito per fatture originato da Pt_2 prestazioni di assistenza tecnica e di monitoraggio statistico previste nei contratti stipulati con il repertoriati ai numeri 495 e 496 relativi al programma Org_1 Orga comunitario , per il triennio 2007/2009 e comunitariamente finanziato. Ambedue
i contratti erano originati da una procedura di aggiudicazione ristretta ex art 3 comma 38 dell'articolo 55 comma 6 del D.lgs 163/2006 per l'affidamento in un unico lotto del servizio di monitoraggio statistico nell'ambito dell'attività di assistenza tecnica a sostegno dell'attività di programmazione citata. Le indagini campionarie erano state svolte alla rilevazione ed elaborazione degli indicatori tecnico economici della pesca italiana. Nell'ambito del contratto n. 496 del 05.12.2006 stipulato in forma amministrativa tra il legale rappresentante dell ed il nella CP_1 Org_1 persona del dr. , il corrispettivo -- fissato complessivamente nella Persona_1 misura di € 4.500.000,00 -- aveva originato la fattura n 10 del 18.12.2006, di € 900.000,00, la n. 22 del 03.12.2007 di € 220.476,00, la n. 7 del 07.07.2008 di €
1.579.524,00 e la n. 15 del 22.10.2010 di € 900.000,00 definibili sinteticamente quali primo, secondo, terzo anticipo e saldo. Emergeva un insoluto, visto che il , Parte_1
a fronte dell'ultima fattura emessa dall'ingiungente – la n. 15 del 22.10.2010 di €
900.000,00 riguardante il saldo aveva solamente corrisposto l'importo di € 315.904,64. Nell'ambito del contratto n. 495 del 05.12.2006 l'attività svolta da
, secondo capitolato, era diretta all'inserimento, gestione, e coordinamento di CP_1
23 unità lavorative, con compiti di affiancamento al personale dell'amministrazione; in relazione alla prestazione dei relativi servizi era stato pattuito un corrispettivo omnicomprensivo pari alla cifra di € 2.280.0000,00 secondo quanto previsto dall'articolo 7 del contratto oltre 27.450,00 – giusto decreto direttoriale n. 67. Nello svolgimento dell'attività aveva emesso le fatture n. 09 del 18.12.2006 per € CP_1
456.000,00, la n. 21 del 28.11.2007 per € 546.000,00, la n. 10 del 11.11.2008 per €
366.000,00, la n. 19, del 4.08.2009 per € 912.000,00, la n. 14 del 06.10.2010 di € 456.000,00, la n. 2 del 26.01.2012 per € 33.214,50 definibili sinteticamente quali primo, secondo, terzo anticipo e saldo. Emergeva un insoluto proprio in relazione a questa fattura, visto che il , a fronte dell'ultima fattura emessa Parte_1 dall'ingiungente – la n. 2 del 26.01.2012 di € 33.214,50 riguardante il saldo dell'integrazione il aveva corrisposto solo l'importo di € 20.587,50 con Org_1 credito residuo pari ad € 12.627,00. Posto che tutte le attività svolte erano state realizzate e completate con piena soddisfazione di parte pubblica, nessuna valida ragione poteva giustificare l'omesso saldo relativo alle due fatture citate, e nessun esito aveva avuto il tentativo di soluzione stragiudiziale. Ne era conseguita la richiesta di decreto ingiuntivo. Nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 21.10.2013 il deduceva come ragioni ostative alla Org_1 corresponsione del saldo due principali ragioni: la prima afferente alla – medio tempore – intervenuta correzione finanziaria del 25% della Organizzazione_3 inragione dell'accertato mancato rispetto delle procedure per gli appalti pubblici giusta nota del 15 Giugno 2010 acquisita agli atti con protocollo n. 13672. In subordine l'intervenuta sospensione cautelare ex art 21 quater della Legge 241/1990 del procedimento di erogazione dei finanziamenti in favore di essendo CP_1 pervenute notizie circostanziate in merito ad una presunta frode a carico del bilancio comunitario e nazionale. Era infatti/inoltre giunta notizia di un procedimento penale, incardinato a carico di una serie di soggetti dell'amministrazione e apicali di RE tra cui il l.r.p.t, per delle ipotesi di fenomeni corruttivi che avevano inquinato le procedure di selezione e di disciplina convenzionale, giusta indagine esperita dal
Nucleo antifrode della Guardia di Finanza che aveva determinato l'avvio del procedimento n. 2679/2010 ( c.d operazione centurione). Ciò aveva dato luogo ad una serie di interlocuzioni con la che aveva chiesto – già con nota del Org_3
19.12.2013 di esser informata in merito alle verifiche attuate per assicurarsi che i Orga progetti oggetto di indagine non fossero stati finanziati tramite il . La necessaria riservatezza della Procura non aveva consentito di rispondere alla ma Org_3 necessariamente si era trasmessa in data 23.02.2013 la documentazione trasmessa dalla Procura, ed in data 20.02.2013 e 12.03.2013 il Nucleo di Polizia Tributaria del aveva acquisito documentazione inferente i due progetti oggetto CP_2 del decreto ingiuntivo de quo. La conseguenza era stata la nota 529236 del 2.4.2013 con cui la aveva chiesto alla amministrazione di procedere alla Org_3 decertificazione degli importi inerenti i procedimenti oggetto di indagine e di procedere alla comunicazione immediata delle notizie avute all' ovvero CP_3 all'organismo per la lotta alle frodi comunitarie. Il Ministero tuttavia rispondeva non avrebbe proceduto a decertificazioni in attesa dell'esito del procedimento penale. Si costituiva nel procedimento di opposizione che chiedeva il rigetto CP_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo emesso. Evidenziava che gli elementi segnalati dall'opponente non potevano andare a detrimento del proprio credito, in quanto afferenti – per un verso – a ragioni all' non addebitabili;
CP_1 per altro verso all'evidenza che nessuna irregolarità o frode era stata posta in essere da per il tramite del proprio personale dirigente, a carico del bilancio CP_1 comunitario. Incardinata in tal modo la causa, la stessa seguiva il suo iter ordinario con il rigetto della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo da parte del G.I. sulla base delle motivazioni evidenziate in ordinanza da un lato, e con la concessione dei termini ex art 183 comma VI c.p.c. per lo sviluppo delle argomentazioni giuridiche a precisazione delle domande eccezioni e conclusioni, nonché a quelle istruttorie. Si riteneva non procedere alla sospensione – ex art 295 c.p.c. – del presente procedimento in attesa della definizione del giudizio penale richiamato. La causa veniva poi istruita documentalmente, ma non veniva acquisita la nota del del 21.10.2014 n. 21285 con cui veniva richiesto Parte_1 ad il pagamento della somma di € 458.347,25 a seguito della nota di addebito CP_1 della allegata alla nota, a titolo di quota comunitaria del Organizzazione_3 programma di raccolta dati del 2010, che si fondava sul riscontro di irregolarità nelle operazioni selezionate per il controllo, per decadenza, (non si era ritenuto possibile accertare se i documenti che si intendeva produrre fossero pervenuti nella sfera di conoscenza successivamente o antecedentemente alla scadenza dei termini di cui all'articolo 183 comma VI c.p.c. e la causa veniva mandata all'udienza del 11 Gennaio 2018 per la precisazione delle conclusioni. A questa data la difesa di parte opposta chiedeva – ed otteneva – di esser ammessa alla produzione della sentenza penale di assoluzione n. 2683/2016 del 28.09.2016 del l.r.p.t. del dr Pt_2
, nella qualità di l.r. di in relazione alle imputazioni di cui al
[...] CP_1 procedimento citato. Alla successiva udienza del 14.02.2018 la causa veniva trattenuta a sentenza con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Questi i fatti, deve dirsi che l'opposizione non è fondata e deve esser rigettata con ogni conseguenza. Il rispetto inevitabile e doveroso che dev'esser portato alle procedure amministrative e normative che presiedono alla erogazione ed alla disciplina dei sistemi di finanziamento comunitario ai programmi di assistenza, la cautela necessaria all'esito delle notizie riguardanti i procedimenti penali originati dalla indagine della Guardia di Finanza, ha legittimato un meccanismo di sospensione delle procedure di erogazione del saldo relativi ai due contratti ex art 21 quater Legge 241/1990 sulla base di ragioni che tuttavia – a ben guardare – a posteriori non si sono rivelate giustificate. Il gravame degli oneri dimostrativi nell'ambito della responsabilità contrattuale, veppiù all'interno del procedimento in opposizione, incontestata la fonte del diritto e l'esistenza dell'obbligazione, impongono l'esame delle eccezioni al pagamento fatte valere dall'amministrazione Dei due elementi ostativi alla corresponsione del saldo delle fatture meglio individuate in parte motiva è certamente da devalutare quello relativo alla nota della Commissione disciplinante il meccanismo di correzione del finanziamento. Ha facile gioco la difesa di parte opposta a contestare l'incidenza sul pagamento del saldo relativo alle due fatture, della nota della Commissione circa lacorrezione finanziaria del 25% giusta nota del 15 Giugno 2010 acquisita agli atti con protocollo n. 13672. Appare giustificata l'eccezione di parte opposta, essendo legittimo riscontrare come tale correzione riguardi il precedente e diverso programma SFOP ( PON Pesca 2000-2006 ) e non il programma FEP ( programma
2007/2009) su cui e da cui, al contrario, sono scaturiti i contratti rep. nn. 495 e 496 e da cui sono conseguentemente sorte le obbligazioni in oggetto. L'esame degli allegati alla nota della Commissione Europea nel quale viene indicato l'oggetto della riduzione, (Misura Assistenza Tecnica SFOP per la programmazione 2000-2006) nonché l'elenco dei progetti interessati alla correzione, vede –certamente- RE, quale soggetto indiziato, ma non per i progetti scaturiti dai contratti 495 e 496
(2007-2009). In ordine al secondo elemento ostativo, che ha giustificato la sospensione ex art 21 quater Legge 241/1990, ovverossia l'incidenza sul credito delle emersioni originate dalla nascita del procedimento penale sorto con le indagini della Guardia di Finanza, come le conseguenze che da esso sono sorte in ragione delle richieste di trasmissione degli atti all' ovvero la pretesa di CP_3 decertificazione delle spese allo stato non possono portare che ad un nulla di fatto, visto che documentalmente la difesa di parte opposta ha dimostrato il venir meno delle imputazioni per i fatti a lui addebitati a carico del , n.q. di Parte_2 legale rappresentante pro tempore, giusta sentenza di assoluzione emessa dal G.U.P del Tribunale di Roma ( la sentenza è della Dr. Elisabetta Pierazzi) n. 2683/2016 del
28.09.2016. Nulla è emerso ulteriormente, neanche dall'esame delle conclusionali che possa aggiungere elementi ulteriori alla valutazione circa la fondatezza delle eccezioni sollevate dalla opponente. Deve per completezza aggiungersi che in alcun atto del giudizio (salvo quanto non acquisito al giudizio in ragione della decadenza preclusiva probatoria in cui è incorsa la difesa dell'amministrazione) la difesa di parte opponente ha contestato la regolare esecuzione delle prestazioni di cui ai contratti n 495 e 496 citati, né in ordine alla quantificazione delle somme pretese e corrisposte ed in relazione al credito residuo, con ogni conseguenza sulla relevatio ab onere probandi, anche in ragione della novellata disciplina di cui all'articolo 115 c.p.c. Le conseguenze di quanto evidenziato determinano necessariamente il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo: gli interessi come già riconosciuti seguono la regola generale sino al soddisfo. Non ci sono ragioni per il riconoscimento di domande per responsabilità aggravata L'esito della controversia determina, di conseguenza, il regime delle spese processuali ex DM 55/2014, con modulazione per l'assenza di istruttoria tecnica ed – ex art 93 c.p.c. – si pongono a carico di e si liquidano come in dispositivo in favore dei difensori di Org_1
, qualificatisi antistatari, avvocati Federico Tedeschini e Salvatore CP_1
Lorefice.>>
§.
3. L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso:
<< Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al Nrg.
71330/2013 A) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 18236/2013 oltre interessi legali e spese del monitorio. B) Condanna parte opponente al Org_1 pagamento delle spese processuali del presente giudizio, che quantifica e liquida nella misura di € 16.481,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.p.A. che pone a favore degli avvocati Federico Tedeschini e Salvatore Lorefice qualificatisi antistatari. Sentenza per legge immediatamente esecutiva.>>
§.
4. Con l'atto di appello il ha formulato le Parte_1 seguenti conclusioni:
<< Piaccia all'ill.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previa sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata, in riforma della impugnata sentenza, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto ovvero revocarlo, per le ragioni sopra esposte e respingere comunque ogni avversa domanda, in quanto nulla è dovuto alla controparte per il titolo azionato in via monitoria. Con vittoria di spese del doppio grado. Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente causa è di euro 596.722,36 e che il contributo da prenotare a debito è pari ad euro 2.529,00. >> §.
5. L'appellato Controparte_4
costituitosi con comparsa di risposta depositata in data 11/03/2020, ha
[...] resistito all'impugnazione e ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, Nel merito: - rigettare la domanda di inibitoria, non ricorrendone i presupposti in fatto ed in diritto;
- rigettare l'appello proposto dal in quanto infondato in fatto ed in diritto, Org_1 per tutti i motivi suesposti, e confermare la sentenza n. 18240/2019 del Tribunale di
Roma; - in accoglimento della domanda proposta con l'appello incidentale, Voglia
l'Ecc.ma Corte adita riformare la impugnata sentenza limitatamente alla quantificazione delle spese di giudizio;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarre ai sottoscritti procuratori che si dichiarano, ex art. 93 c.p.c., antistatari. ”
§.
6. In relazione all'udienza fissata per il giorno 9/12/2021, la Corte, ai sensi dell'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020 n. 27 e ulteriormente modificato dall'art. 3 del decreto legge 30 aprile
2020 n. 28, con provvedimento, depositato in data 28/9/2021, ha invitato le parti a depositare per via telematica, entro il giorno 1/12/2021, il foglio di precisazione delle conclusioni e trattenuto la causa in decisione, assegnando il termine ex art. 190 c.p.c. di giorni sessanta per depositare per via telematica nel fascicolo informatico la comparsa conclusionale e l'ulteriore termine di giorni venti per depositare per via telematica nel fascicolo informatico la memoria di replica
§.
7. L'appellante con note di trattazione scritta Parte_1 contenente precisazione delle conclusioni depositate in data 26/11/2021 ha così concluso:
“Piaccia all'ill.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma della impugnata sentenza, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto ovvero revocarlo, per le ragioni sopra esposte e respingere comunque ogni avversa domanda, in quanto nulla è dovuto alla controparte per il titolo azionato in via monitoria. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.” §.
8. L'appellato Controparte_4
con note di trattazione scritta, depositate in data 29/11/2021, ha precisato
[...] le conclusioni come da comparsa di risposta.
§.
9. L'appello principale è infondato
§.10. Con il primo motivo l'appellante principale censura la sentenza impugnata ove si è ritenuto che le irregolarità rilevate dalla Commissione europea fossero riferibili unicamente alle attività finanziate dal programma e relative al periodo 2000- Org_4
2006. L'appellante, lamentando, in particolare, erronea e falsa interpretazione della documentazione in atti, violazione e falsa applicazione dell'art. 55 e ss. del Reg. (CE) n. 498/2007, deduce che:
i contratti oggetto di causa ineriscono sia il programma SFOP PONPesca sia il programma FEP;
essendo venuto meno il motivo ostativo del procedimento penale che ha visto coinvolto il legale rappresentante di , il mancato pagamento delle somme CP_1 richieste dall è, comunque, da imputarsi alla correzione finanziaria effettuata CP_1 dalla e alle irregolarità riscontrate in sede di indagini svolte da Organizzazione_3 quest'ultima e dalla Corte dei Conti.
§.11. Con il secondo motivo l'appellante principale illustra fatti sopravvenuti nelle more del giudizio primo grado, ovvero che:
essendo stati sollevati rilievi dalla Corte dei Conti circa l'ammissibilità di costi sostenuti dall relativi alle annualità 2010 e 2011, il Ministero ha emesso, nei CP_1 confronti dell , note di recupero;
CP_1
il Tribunale civile di Roma con sentenza n°5845 del 2019, resa in altro giudizio tra le parti, ha rigettato la domanda proposta dall ad oggetto l'accertamento negativo CP_1 del credito di € 916.694,70 vantato, nei suoi confronti, dall'Amministrazione; la Commissione europea ha disposto, in relazione all'attività svolta da CP_1 nell'ambito del Programma Raccolta Dati 2007-2013, ulteriori correzioni finanziarie.
§.12. Va considerato che il
[...]
in seguito Controparte_5 all'espletamento di gare per appalto pubblico di servizi mediante procedura ristretta ai sensi del d.lgs n. 163/2006, ha stipulato con l Controparte_4
- in data 5 dicembre 2006, due contratti in forma pubblico-
[...] CP_1 amministrativa, e precisamente:
a)il contratto Rep. n.495, con il quale ha affidato all l'incarico di fornire un CP_1 supporto continuativo all'Amministrazione nella gestione del Organizzazione_5
e delle iniziative ad esso collegate, attraverso l'inserimento, la gestione e
[...] il coordinamento di n.23 unità lavorative con compito di affiancamento al personale dell'Amministrazione, a fronte del corrispettivo di euro 2.280.000,00 più IVA da erogarsi, dietro richiesta di pagamento da parte dell con allegata fattura e CP_1 previo rilascio di polizza fideiussoria, nei termini di seguito riportati.
L'importo di euro 380.000,00, sarà corrisposto a titolo di anticipazione e graverà sulle risorse disponibili nell'ambito della misura 5.1. “Interventi di assistenza tecnica” del PONPesca (2000-2006);
-Il restante importo – salve le previsioni di cui al successivo articolo 9- pari a euro
1.900.000,00, più IVA, graverà sulle risorse disponibili nell'ambito della misura di
“Assistenza tecnica”, di cui al capo V, art. 46 del Reg. (CE) 1198/2006 relativo al per la Pesca (FEP), secondo le seguenti scadenze: Org_5
• l'importo di euro 760.000,00 più IVA, il 1 luglio 2007;
• l'importo di euro 760.000,00 più IVA, il 1 luglio 2008;
• l'importo di euro 380.000,00 più IVA, il 1 luglio 2009;
b) il contratto Rep. n.496, con il quale ha affidato all l'incarico di realizzare CP_1
l'attività di monitoraggio statistico nell'ambito delle attività di assistenza tecnica a sostegno dell'attività di programmazione di cui al regolamento del consiglio sul fondo per la pesca (FEP), a fronte del corrispettivo di euro 4.500.000,00 più IVA, da erogarsi, dietro richiesta di pagamento da parte dell , con allegata fattura e CP_1 previo rilascio di polizza fideiussoria, nei termini di seguito riportati. L'importo di euro 750.000,00,più IVA, sarà corrisposto a titolo di anticipazione e graverà sulle risorse disponibili nell'ambito della misura 5.1. “Interventi di assistenza tecnica” del PONPesca (2000-2006);
∙ Il restante importo – salve le previsioni di cui al successivo articolo 9- pari a euro 3.750.000,00, più IVA, graverà sulle risorse disponibili nell'ambito della misura di
“Assistenza tecnica”, di cui al capo V, art. 46 del Reg. (CE) 1198/2006 relativo al Fondo Europeo per la Pesca (FEP), secondo le seguenti scadenze:
• l'importo di euro 1.500.000,00, più IVA, il 1 luglio 2007;
• l'importo di euro 1.500.000,00, più IVA, il 1 luglio 2008;
• l'importo di euro 750.000,00 più IVA, il 1 luglio 2009.
In entrambi i contratti vi è l'articolo 9 del seguente tenore:
Il Ministero ai sensi degli art. 1373 e 1341 2° comma c.c., si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto qualora gli importi che gravano sul FEP, di cui all'articolo precedente, non si rendano disponibili per l'intera somma. Nel caso in cui, invece, la disponibilità finanziaria derivante dal FEP sia inferiore rispetto a quella prevista dal presente contratto, l'importo per ciascuna annualità sarà ridotto in relazione alle effettive disponibilità finanziarie.
Va considerato che dal decreto direttoriale n. 502 del 21 dicembre 2006 del emesso in relazione al Organizzazione_6 contratto Rep. n. 495, si evince che:
la Commissione europea, con la nota del 15 giugno 2010 protocollo n. 335418, aveva comunicato all'Amministrazione che, essendo emersa dall'indagine espletata inerente i progetti cofinanziati nell'ambito della misura assistenza tecnica dello 2000 – Org_4
2006 un'irregolarità nei criteri di aggiudicazione delle gare di appalto, in applicazione del punto 7 delle linee guida COCOF 07/0037/03 (principi per determinare le correzioni finanziarie in caso di non rispetto delle procedure per gli appalti pubblici), aveva applicato una correzione pari al 25% dell'importo di cofinanziamento comunitario a tutti i progetti di assistenza tecnica inerenti la programmazione Org_7 il , ritenendo che tale irregolarità, evidenziata dalla Commissione europea, Parte_1 Orga rilevasse anche per la parte del contratto da finanziarsi con il a sua volta, ha provveduto d'ufficio, in applicazione delle medesime linee guida, a una correzione Orga finanziaria del 25% del corrispettivo del servizio gravante a carico dei fondi
Ciò stante, in virtù di tale risultanza documentale, va condiviso l'assunto del giudice di primo grado che la correzione finanziaria del 25% disposta dall'Organismo europeo, comunicata con nota del 15 giugno 2010, acquisita agli atti con prot. n.
13672, abbia riguardato il programma SFOP (PON Pesca 2000-2006) e non il programma FEP.
Inoltre, giacché:
-il Tribunale ha già accertato che:
parte opponente non ha contestato la regolare esecuzione, da parte di , delle CP_1 prestazioni di cui ai contratti n 495 e 496;
dall'esame degli allegati alla nota della Europea nonché dall'elenco dei Org_3 progetti interessati alla correzione emerge che RE è soggetto indiziato, ma non per i progetti scaturiti dai contratti Rep. 495 e Rep. 496 (2007-2009);
-l'appellante principale: ha affermato che la documentazione relativa ai tagli svolti dall'Organismo comunitario dell'OLAF sulla base delle violazioni delle linee guida COCOF sui finanziamenti comunitari effettuati in favore di nel periodo dal 2007 al 2013 è CP_1 andata smarrita;
non ha proposto eccezioni d'inadempimento o di compensazione, né domande riconvenzionali di restituzione degli acconti ricevuti o di accertamento di inadempimenti contrattuali da parte di;
CP_1
ha confermato che è venuto meno il motivo ostativo del procedimento penale che aveva visto coinvolto il legale rappresentante di;
CP_1
conseguentemente: mancando la prova della concreta correzione disposta dall'Organismo europeo riguardante i contratti Rep. 495 e 496 nella parte finanziata dal Programma FEP;
essendo venuto meno il fatto presupposto che ha indotto l'Amministrazione ad applicare la correzione finanziaria del 25% del corrispettivo Orga del servizio a carico dei fondi in relazione ai contratti Rep. 495 e 496; non essendo emerse altre cause estintive degli obblighi di pagamento assunti, con i citati contratti, dall'Amministrazione appellante;
di conseguenza le doglianze sono infondate e l'appello principale non può essere accolto.
§.13. Appello incidentale.
§.14. Con un unico motivo l'appellante incidentale censura la sentenza impugnata laddove si è ritenuto e disposto quanto segue.
“L'esito della controversia determina, di conseguenza, il regime delle spese processuali ex DM 55/2014, con modulazione per l'assenza di istruttoria tecnica ed - ex art. 93 c.p.c. - si pongono a carico del e si liquidano come in dispositivo Org_1 in favore dei difensori di , qualificatisi antistatari, avvocati Federico CP_1
Tedeschini e Salvatore Lorefice” […] “Condanna parte opponente al Org_1 pagamento delle spese processuali del presente giudizio, che quantifica e liquida nella misura di € 16.841,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.p.A. che pone a favore degli Avvocati Federico Tedeschini e Salvatore Lorefice qualificatisi antistatari".
L'appellante incidentale, lamentando che il giudice di prime cure: non ha provveduto alla liquidazione delle spese processuali in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014;
ha errato nella quantificazione delle spese di giudizio alla luce dell'avvenuto espletamento dell'istruttoria del corso del giudizio;
chiede liquidarsi le spese del giudizio tenendo conto dell'avvenuto svolgimento di attività istruttoria.
§.15. Va considerato che il Tribunale ha condannato il soccombente al Parte_1 pagamento, in favore dell , delle spese del giudizio nella misura di € 16.481,00. CP_1 Tale somma corrisponde all'ammontare dei compensi previsti dal D.M. n. 55/2014 all'epoca vigente per lo scaglione da € 520.001 a € 1.000.000, di riferimento al caso di specie, valori minimi, e precisamente:
€ 2.194, 00 per la fase di studio,
€ 1.000,00 per la fase introduttiva,
€ 9.023,00 per la fase di trattazione,
€ 3.816,00 per la fase decisionale.
Totale € 16.481,00.
Pertanto è evidente che il giudice abbia proceduto alla modulazione dei compensi, applicando i valori minimi, senza escludere la fase istruttoria;
di conseguenza: non essendo stata censurata la sentenza in relazione all'applicabilità dei minimi, mancando la prova dell'esclusione dal calcolo dei compensi spettanti per la fase istruttoria, la doglianza è infondata e l'appello incidentale non può essere accolto.
§.15. In conclusione: l'appello principale va rigettato, l'appello incidentale va rigettato, la sentenza impugnata va confermata. Le spese del giudizio di secondo grado, stante la reciproca soccombenza, vanno interamente compensate.
§.16. Il rigetto dell'appello determina, quale conseguenza, il raddoppio del contributo unificato, come previsto dal testo novellato dell'art. 13 d.p.r. n. 115/02; l'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, entrata in vigore in data 1/1/2013, stabilisce l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato, allorché l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o sia dichiarata inammissibile o improcedibile;
il successivo comma 18 prevede che le disposizioni relative al contributo si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima, come quello di specie.
Tale obbligo non va posto a carico dell'Amministrazione dello Stato in quanto il versamento è destinato all'Erario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello pronunciando sull'appello principale proposto dal e sull'appello incidentale Parte_1 proposto dall' avverso Controparte_4 la sentenza definitiva del Tribunale di Roma n. 18240/19 pubblicata in data
26/09/2019, notificata il 30/10/2019, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) conferma la sentenza impugnata;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del giudizio di secondo grado;
5) dichiara l - Controparte_4 CP_4 tenuto a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2022.
Il giudice ausiliario estensore Il presidente dott. Girolamo Porcelli dott. Giovanni Buonomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quarta Sezione civile riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. Giovanni Buonomo Presidente
dott. Roberto Gentile Consigliere
dott. Girolamo Porcelli Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 7604 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza collegiale del 9/12/2021 TRA
, C.F. , in persona del Ministro pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
Appellante principale
E
C.F. e Controparte_1
P.IVA , in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
Prof. elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_2
Salvatore Lorefice in Roma, Via Crescenzio, n. 62 che lo rappresenta e difende con l'avv. Federico Tedeschini;
Appellato
Appellante incidentale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Roma n.18240/19, pubblicata in data 26/09/2019, notificata il 30/10/2019, resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dallo stesso promosso, in primo grado, nei confronti dell'appellato CP_1 Parte_3
[...] CP_1 §.
2. I fatti di causa e i motivi della decisione sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito riportati.
<< Dandosi atto - preliminarmente - della sostituzione del precedente Giudice al precedente istruttore, la presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis. Il presente giudizio attiene ad un'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo meglio emarginato in atti, richiesto al Parte_1
Tribunale dall' Controparte_1
( d'ora in poi ) in persona del legale rappresentante pro
[...] CP_1 tempore Dr Spagnolo, a pagamento di un credito per fatture originato da Pt_2 prestazioni di assistenza tecnica e di monitoraggio statistico previste nei contratti stipulati con il repertoriati ai numeri 495 e 496 relativi al programma Org_1 Orga comunitario , per il triennio 2007/2009 e comunitariamente finanziato. Ambedue
i contratti erano originati da una procedura di aggiudicazione ristretta ex art 3 comma 38 dell'articolo 55 comma 6 del D.lgs 163/2006 per l'affidamento in un unico lotto del servizio di monitoraggio statistico nell'ambito dell'attività di assistenza tecnica a sostegno dell'attività di programmazione citata. Le indagini campionarie erano state svolte alla rilevazione ed elaborazione degli indicatori tecnico economici della pesca italiana. Nell'ambito del contratto n. 496 del 05.12.2006 stipulato in forma amministrativa tra il legale rappresentante dell ed il nella CP_1 Org_1 persona del dr. , il corrispettivo -- fissato complessivamente nella Persona_1 misura di € 4.500.000,00 -- aveva originato la fattura n 10 del 18.12.2006, di € 900.000,00, la n. 22 del 03.12.2007 di € 220.476,00, la n. 7 del 07.07.2008 di €
1.579.524,00 e la n. 15 del 22.10.2010 di € 900.000,00 definibili sinteticamente quali primo, secondo, terzo anticipo e saldo. Emergeva un insoluto, visto che il , Parte_1
a fronte dell'ultima fattura emessa dall'ingiungente – la n. 15 del 22.10.2010 di €
900.000,00 riguardante il saldo aveva solamente corrisposto l'importo di € 315.904,64. Nell'ambito del contratto n. 495 del 05.12.2006 l'attività svolta da
, secondo capitolato, era diretta all'inserimento, gestione, e coordinamento di CP_1
23 unità lavorative, con compiti di affiancamento al personale dell'amministrazione; in relazione alla prestazione dei relativi servizi era stato pattuito un corrispettivo omnicomprensivo pari alla cifra di € 2.280.0000,00 secondo quanto previsto dall'articolo 7 del contratto oltre 27.450,00 – giusto decreto direttoriale n. 67. Nello svolgimento dell'attività aveva emesso le fatture n. 09 del 18.12.2006 per € CP_1
456.000,00, la n. 21 del 28.11.2007 per € 546.000,00, la n. 10 del 11.11.2008 per €
366.000,00, la n. 19, del 4.08.2009 per € 912.000,00, la n. 14 del 06.10.2010 di € 456.000,00, la n. 2 del 26.01.2012 per € 33.214,50 definibili sinteticamente quali primo, secondo, terzo anticipo e saldo. Emergeva un insoluto proprio in relazione a questa fattura, visto che il , a fronte dell'ultima fattura emessa Parte_1 dall'ingiungente – la n. 2 del 26.01.2012 di € 33.214,50 riguardante il saldo dell'integrazione il aveva corrisposto solo l'importo di € 20.587,50 con Org_1 credito residuo pari ad € 12.627,00. Posto che tutte le attività svolte erano state realizzate e completate con piena soddisfazione di parte pubblica, nessuna valida ragione poteva giustificare l'omesso saldo relativo alle due fatture citate, e nessun esito aveva avuto il tentativo di soluzione stragiudiziale. Ne era conseguita la richiesta di decreto ingiuntivo. Nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 21.10.2013 il deduceva come ragioni ostative alla Org_1 corresponsione del saldo due principali ragioni: la prima afferente alla – medio tempore – intervenuta correzione finanziaria del 25% della Organizzazione_3 inragione dell'accertato mancato rispetto delle procedure per gli appalti pubblici giusta nota del 15 Giugno 2010 acquisita agli atti con protocollo n. 13672. In subordine l'intervenuta sospensione cautelare ex art 21 quater della Legge 241/1990 del procedimento di erogazione dei finanziamenti in favore di essendo CP_1 pervenute notizie circostanziate in merito ad una presunta frode a carico del bilancio comunitario e nazionale. Era infatti/inoltre giunta notizia di un procedimento penale, incardinato a carico di una serie di soggetti dell'amministrazione e apicali di RE tra cui il l.r.p.t, per delle ipotesi di fenomeni corruttivi che avevano inquinato le procedure di selezione e di disciplina convenzionale, giusta indagine esperita dal
Nucleo antifrode della Guardia di Finanza che aveva determinato l'avvio del procedimento n. 2679/2010 ( c.d operazione centurione). Ciò aveva dato luogo ad una serie di interlocuzioni con la che aveva chiesto – già con nota del Org_3
19.12.2013 di esser informata in merito alle verifiche attuate per assicurarsi che i Orga progetti oggetto di indagine non fossero stati finanziati tramite il . La necessaria riservatezza della Procura non aveva consentito di rispondere alla ma Org_3 necessariamente si era trasmessa in data 23.02.2013 la documentazione trasmessa dalla Procura, ed in data 20.02.2013 e 12.03.2013 il Nucleo di Polizia Tributaria del aveva acquisito documentazione inferente i due progetti oggetto CP_2 del decreto ingiuntivo de quo. La conseguenza era stata la nota 529236 del 2.4.2013 con cui la aveva chiesto alla amministrazione di procedere alla Org_3 decertificazione degli importi inerenti i procedimenti oggetto di indagine e di procedere alla comunicazione immediata delle notizie avute all' ovvero CP_3 all'organismo per la lotta alle frodi comunitarie. Il Ministero tuttavia rispondeva non avrebbe proceduto a decertificazioni in attesa dell'esito del procedimento penale. Si costituiva nel procedimento di opposizione che chiedeva il rigetto CP_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo emesso. Evidenziava che gli elementi segnalati dall'opponente non potevano andare a detrimento del proprio credito, in quanto afferenti – per un verso – a ragioni all' non addebitabili;
CP_1 per altro verso all'evidenza che nessuna irregolarità o frode era stata posta in essere da per il tramite del proprio personale dirigente, a carico del bilancio CP_1 comunitario. Incardinata in tal modo la causa, la stessa seguiva il suo iter ordinario con il rigetto della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo da parte del G.I. sulla base delle motivazioni evidenziate in ordinanza da un lato, e con la concessione dei termini ex art 183 comma VI c.p.c. per lo sviluppo delle argomentazioni giuridiche a precisazione delle domande eccezioni e conclusioni, nonché a quelle istruttorie. Si riteneva non procedere alla sospensione – ex art 295 c.p.c. – del presente procedimento in attesa della definizione del giudizio penale richiamato. La causa veniva poi istruita documentalmente, ma non veniva acquisita la nota del del 21.10.2014 n. 21285 con cui veniva richiesto Parte_1 ad il pagamento della somma di € 458.347,25 a seguito della nota di addebito CP_1 della allegata alla nota, a titolo di quota comunitaria del Organizzazione_3 programma di raccolta dati del 2010, che si fondava sul riscontro di irregolarità nelle operazioni selezionate per il controllo, per decadenza, (non si era ritenuto possibile accertare se i documenti che si intendeva produrre fossero pervenuti nella sfera di conoscenza successivamente o antecedentemente alla scadenza dei termini di cui all'articolo 183 comma VI c.p.c. e la causa veniva mandata all'udienza del 11 Gennaio 2018 per la precisazione delle conclusioni. A questa data la difesa di parte opposta chiedeva – ed otteneva – di esser ammessa alla produzione della sentenza penale di assoluzione n. 2683/2016 del 28.09.2016 del l.r.p.t. del dr Pt_2
, nella qualità di l.r. di in relazione alle imputazioni di cui al
[...] CP_1 procedimento citato. Alla successiva udienza del 14.02.2018 la causa veniva trattenuta a sentenza con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Questi i fatti, deve dirsi che l'opposizione non è fondata e deve esser rigettata con ogni conseguenza. Il rispetto inevitabile e doveroso che dev'esser portato alle procedure amministrative e normative che presiedono alla erogazione ed alla disciplina dei sistemi di finanziamento comunitario ai programmi di assistenza, la cautela necessaria all'esito delle notizie riguardanti i procedimenti penali originati dalla indagine della Guardia di Finanza, ha legittimato un meccanismo di sospensione delle procedure di erogazione del saldo relativi ai due contratti ex art 21 quater Legge 241/1990 sulla base di ragioni che tuttavia – a ben guardare – a posteriori non si sono rivelate giustificate. Il gravame degli oneri dimostrativi nell'ambito della responsabilità contrattuale, veppiù all'interno del procedimento in opposizione, incontestata la fonte del diritto e l'esistenza dell'obbligazione, impongono l'esame delle eccezioni al pagamento fatte valere dall'amministrazione Dei due elementi ostativi alla corresponsione del saldo delle fatture meglio individuate in parte motiva è certamente da devalutare quello relativo alla nota della Commissione disciplinante il meccanismo di correzione del finanziamento. Ha facile gioco la difesa di parte opposta a contestare l'incidenza sul pagamento del saldo relativo alle due fatture, della nota della Commissione circa lacorrezione finanziaria del 25% giusta nota del 15 Giugno 2010 acquisita agli atti con protocollo n. 13672. Appare giustificata l'eccezione di parte opposta, essendo legittimo riscontrare come tale correzione riguardi il precedente e diverso programma SFOP ( PON Pesca 2000-2006 ) e non il programma FEP ( programma
2007/2009) su cui e da cui, al contrario, sono scaturiti i contratti rep. nn. 495 e 496 e da cui sono conseguentemente sorte le obbligazioni in oggetto. L'esame degli allegati alla nota della Commissione Europea nel quale viene indicato l'oggetto della riduzione, (Misura Assistenza Tecnica SFOP per la programmazione 2000-2006) nonché l'elenco dei progetti interessati alla correzione, vede –certamente- RE, quale soggetto indiziato, ma non per i progetti scaturiti dai contratti 495 e 496
(2007-2009). In ordine al secondo elemento ostativo, che ha giustificato la sospensione ex art 21 quater Legge 241/1990, ovverossia l'incidenza sul credito delle emersioni originate dalla nascita del procedimento penale sorto con le indagini della Guardia di Finanza, come le conseguenze che da esso sono sorte in ragione delle richieste di trasmissione degli atti all' ovvero la pretesa di CP_3 decertificazione delle spese allo stato non possono portare che ad un nulla di fatto, visto che documentalmente la difesa di parte opposta ha dimostrato il venir meno delle imputazioni per i fatti a lui addebitati a carico del , n.q. di Parte_2 legale rappresentante pro tempore, giusta sentenza di assoluzione emessa dal G.U.P del Tribunale di Roma ( la sentenza è della Dr. Elisabetta Pierazzi) n. 2683/2016 del
28.09.2016. Nulla è emerso ulteriormente, neanche dall'esame delle conclusionali che possa aggiungere elementi ulteriori alla valutazione circa la fondatezza delle eccezioni sollevate dalla opponente. Deve per completezza aggiungersi che in alcun atto del giudizio (salvo quanto non acquisito al giudizio in ragione della decadenza preclusiva probatoria in cui è incorsa la difesa dell'amministrazione) la difesa di parte opponente ha contestato la regolare esecuzione delle prestazioni di cui ai contratti n 495 e 496 citati, né in ordine alla quantificazione delle somme pretese e corrisposte ed in relazione al credito residuo, con ogni conseguenza sulla relevatio ab onere probandi, anche in ragione della novellata disciplina di cui all'articolo 115 c.p.c. Le conseguenze di quanto evidenziato determinano necessariamente il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo: gli interessi come già riconosciuti seguono la regola generale sino al soddisfo. Non ci sono ragioni per il riconoscimento di domande per responsabilità aggravata L'esito della controversia determina, di conseguenza, il regime delle spese processuali ex DM 55/2014, con modulazione per l'assenza di istruttoria tecnica ed – ex art 93 c.p.c. – si pongono a carico di e si liquidano come in dispositivo in favore dei difensori di Org_1
, qualificatisi antistatari, avvocati Federico Tedeschini e Salvatore CP_1
Lorefice.>>
§.
3. L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso:
<< Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al Nrg.
71330/2013 A) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 18236/2013 oltre interessi legali e spese del monitorio. B) Condanna parte opponente al Org_1 pagamento delle spese processuali del presente giudizio, che quantifica e liquida nella misura di € 16.481,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.p.A. che pone a favore degli avvocati Federico Tedeschini e Salvatore Lorefice qualificatisi antistatari. Sentenza per legge immediatamente esecutiva.>>
§.
4. Con l'atto di appello il ha formulato le Parte_1 seguenti conclusioni:
<< Piaccia all'ill.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previa sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata, in riforma della impugnata sentenza, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto ovvero revocarlo, per le ragioni sopra esposte e respingere comunque ogni avversa domanda, in quanto nulla è dovuto alla controparte per il titolo azionato in via monitoria. Con vittoria di spese del doppio grado. Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente causa è di euro 596.722,36 e che il contributo da prenotare a debito è pari ad euro 2.529,00. >> §.
5. L'appellato Controparte_4
costituitosi con comparsa di risposta depositata in data 11/03/2020, ha
[...] resistito all'impugnazione e ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, Nel merito: - rigettare la domanda di inibitoria, non ricorrendone i presupposti in fatto ed in diritto;
- rigettare l'appello proposto dal in quanto infondato in fatto ed in diritto, Org_1 per tutti i motivi suesposti, e confermare la sentenza n. 18240/2019 del Tribunale di
Roma; - in accoglimento della domanda proposta con l'appello incidentale, Voglia
l'Ecc.ma Corte adita riformare la impugnata sentenza limitatamente alla quantificazione delle spese di giudizio;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarre ai sottoscritti procuratori che si dichiarano, ex art. 93 c.p.c., antistatari. ”
§.
6. In relazione all'udienza fissata per il giorno 9/12/2021, la Corte, ai sensi dell'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020 n. 27 e ulteriormente modificato dall'art. 3 del decreto legge 30 aprile
2020 n. 28, con provvedimento, depositato in data 28/9/2021, ha invitato le parti a depositare per via telematica, entro il giorno 1/12/2021, il foglio di precisazione delle conclusioni e trattenuto la causa in decisione, assegnando il termine ex art. 190 c.p.c. di giorni sessanta per depositare per via telematica nel fascicolo informatico la comparsa conclusionale e l'ulteriore termine di giorni venti per depositare per via telematica nel fascicolo informatico la memoria di replica
§.
7. L'appellante con note di trattazione scritta Parte_1 contenente precisazione delle conclusioni depositate in data 26/11/2021 ha così concluso:
“Piaccia all'ill.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma della impugnata sentenza, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto ovvero revocarlo, per le ragioni sopra esposte e respingere comunque ogni avversa domanda, in quanto nulla è dovuto alla controparte per il titolo azionato in via monitoria. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.” §.
8. L'appellato Controparte_4
con note di trattazione scritta, depositate in data 29/11/2021, ha precisato
[...] le conclusioni come da comparsa di risposta.
§.
9. L'appello principale è infondato
§.10. Con il primo motivo l'appellante principale censura la sentenza impugnata ove si è ritenuto che le irregolarità rilevate dalla Commissione europea fossero riferibili unicamente alle attività finanziate dal programma e relative al periodo 2000- Org_4
2006. L'appellante, lamentando, in particolare, erronea e falsa interpretazione della documentazione in atti, violazione e falsa applicazione dell'art. 55 e ss. del Reg. (CE) n. 498/2007, deduce che:
i contratti oggetto di causa ineriscono sia il programma SFOP PONPesca sia il programma FEP;
essendo venuto meno il motivo ostativo del procedimento penale che ha visto coinvolto il legale rappresentante di , il mancato pagamento delle somme CP_1 richieste dall è, comunque, da imputarsi alla correzione finanziaria effettuata CP_1 dalla e alle irregolarità riscontrate in sede di indagini svolte da Organizzazione_3 quest'ultima e dalla Corte dei Conti.
§.11. Con il secondo motivo l'appellante principale illustra fatti sopravvenuti nelle more del giudizio primo grado, ovvero che:
essendo stati sollevati rilievi dalla Corte dei Conti circa l'ammissibilità di costi sostenuti dall relativi alle annualità 2010 e 2011, il Ministero ha emesso, nei CP_1 confronti dell , note di recupero;
CP_1
il Tribunale civile di Roma con sentenza n°5845 del 2019, resa in altro giudizio tra le parti, ha rigettato la domanda proposta dall ad oggetto l'accertamento negativo CP_1 del credito di € 916.694,70 vantato, nei suoi confronti, dall'Amministrazione; la Commissione europea ha disposto, in relazione all'attività svolta da CP_1 nell'ambito del Programma Raccolta Dati 2007-2013, ulteriori correzioni finanziarie.
§.12. Va considerato che il
[...]
in seguito Controparte_5 all'espletamento di gare per appalto pubblico di servizi mediante procedura ristretta ai sensi del d.lgs n. 163/2006, ha stipulato con l Controparte_4
- in data 5 dicembre 2006, due contratti in forma pubblico-
[...] CP_1 amministrativa, e precisamente:
a)il contratto Rep. n.495, con il quale ha affidato all l'incarico di fornire un CP_1 supporto continuativo all'Amministrazione nella gestione del Organizzazione_5
e delle iniziative ad esso collegate, attraverso l'inserimento, la gestione e
[...] il coordinamento di n.23 unità lavorative con compito di affiancamento al personale dell'Amministrazione, a fronte del corrispettivo di euro 2.280.000,00 più IVA da erogarsi, dietro richiesta di pagamento da parte dell con allegata fattura e CP_1 previo rilascio di polizza fideiussoria, nei termini di seguito riportati.
L'importo di euro 380.000,00, sarà corrisposto a titolo di anticipazione e graverà sulle risorse disponibili nell'ambito della misura 5.1. “Interventi di assistenza tecnica” del PONPesca (2000-2006);
-Il restante importo – salve le previsioni di cui al successivo articolo 9- pari a euro
1.900.000,00, più IVA, graverà sulle risorse disponibili nell'ambito della misura di
“Assistenza tecnica”, di cui al capo V, art. 46 del Reg. (CE) 1198/2006 relativo al per la Pesca (FEP), secondo le seguenti scadenze: Org_5
• l'importo di euro 760.000,00 più IVA, il 1 luglio 2007;
• l'importo di euro 760.000,00 più IVA, il 1 luglio 2008;
• l'importo di euro 380.000,00 più IVA, il 1 luglio 2009;
b) il contratto Rep. n.496, con il quale ha affidato all l'incarico di realizzare CP_1
l'attività di monitoraggio statistico nell'ambito delle attività di assistenza tecnica a sostegno dell'attività di programmazione di cui al regolamento del consiglio sul fondo per la pesca (FEP), a fronte del corrispettivo di euro 4.500.000,00 più IVA, da erogarsi, dietro richiesta di pagamento da parte dell , con allegata fattura e CP_1 previo rilascio di polizza fideiussoria, nei termini di seguito riportati. L'importo di euro 750.000,00,più IVA, sarà corrisposto a titolo di anticipazione e graverà sulle risorse disponibili nell'ambito della misura 5.1. “Interventi di assistenza tecnica” del PONPesca (2000-2006);
∙ Il restante importo – salve le previsioni di cui al successivo articolo 9- pari a euro 3.750.000,00, più IVA, graverà sulle risorse disponibili nell'ambito della misura di
“Assistenza tecnica”, di cui al capo V, art. 46 del Reg. (CE) 1198/2006 relativo al Fondo Europeo per la Pesca (FEP), secondo le seguenti scadenze:
• l'importo di euro 1.500.000,00, più IVA, il 1 luglio 2007;
• l'importo di euro 1.500.000,00, più IVA, il 1 luglio 2008;
• l'importo di euro 750.000,00 più IVA, il 1 luglio 2009.
In entrambi i contratti vi è l'articolo 9 del seguente tenore:
Il Ministero ai sensi degli art. 1373 e 1341 2° comma c.c., si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto qualora gli importi che gravano sul FEP, di cui all'articolo precedente, non si rendano disponibili per l'intera somma. Nel caso in cui, invece, la disponibilità finanziaria derivante dal FEP sia inferiore rispetto a quella prevista dal presente contratto, l'importo per ciascuna annualità sarà ridotto in relazione alle effettive disponibilità finanziarie.
Va considerato che dal decreto direttoriale n. 502 del 21 dicembre 2006 del emesso in relazione al Organizzazione_6 contratto Rep. n. 495, si evince che:
la Commissione europea, con la nota del 15 giugno 2010 protocollo n. 335418, aveva comunicato all'Amministrazione che, essendo emersa dall'indagine espletata inerente i progetti cofinanziati nell'ambito della misura assistenza tecnica dello 2000 – Org_4
2006 un'irregolarità nei criteri di aggiudicazione delle gare di appalto, in applicazione del punto 7 delle linee guida COCOF 07/0037/03 (principi per determinare le correzioni finanziarie in caso di non rispetto delle procedure per gli appalti pubblici), aveva applicato una correzione pari al 25% dell'importo di cofinanziamento comunitario a tutti i progetti di assistenza tecnica inerenti la programmazione Org_7 il , ritenendo che tale irregolarità, evidenziata dalla Commissione europea, Parte_1 Orga rilevasse anche per la parte del contratto da finanziarsi con il a sua volta, ha provveduto d'ufficio, in applicazione delle medesime linee guida, a una correzione Orga finanziaria del 25% del corrispettivo del servizio gravante a carico dei fondi
Ciò stante, in virtù di tale risultanza documentale, va condiviso l'assunto del giudice di primo grado che la correzione finanziaria del 25% disposta dall'Organismo europeo, comunicata con nota del 15 giugno 2010, acquisita agli atti con prot. n.
13672, abbia riguardato il programma SFOP (PON Pesca 2000-2006) e non il programma FEP.
Inoltre, giacché:
-il Tribunale ha già accertato che:
parte opponente non ha contestato la regolare esecuzione, da parte di , delle CP_1 prestazioni di cui ai contratti n 495 e 496;
dall'esame degli allegati alla nota della Europea nonché dall'elenco dei Org_3 progetti interessati alla correzione emerge che RE è soggetto indiziato, ma non per i progetti scaturiti dai contratti Rep. 495 e Rep. 496 (2007-2009);
-l'appellante principale: ha affermato che la documentazione relativa ai tagli svolti dall'Organismo comunitario dell'OLAF sulla base delle violazioni delle linee guida COCOF sui finanziamenti comunitari effettuati in favore di nel periodo dal 2007 al 2013 è CP_1 andata smarrita;
non ha proposto eccezioni d'inadempimento o di compensazione, né domande riconvenzionali di restituzione degli acconti ricevuti o di accertamento di inadempimenti contrattuali da parte di;
CP_1
ha confermato che è venuto meno il motivo ostativo del procedimento penale che aveva visto coinvolto il legale rappresentante di;
CP_1
conseguentemente: mancando la prova della concreta correzione disposta dall'Organismo europeo riguardante i contratti Rep. 495 e 496 nella parte finanziata dal Programma FEP;
essendo venuto meno il fatto presupposto che ha indotto l'Amministrazione ad applicare la correzione finanziaria del 25% del corrispettivo Orga del servizio a carico dei fondi in relazione ai contratti Rep. 495 e 496; non essendo emerse altre cause estintive degli obblighi di pagamento assunti, con i citati contratti, dall'Amministrazione appellante;
di conseguenza le doglianze sono infondate e l'appello principale non può essere accolto.
§.13. Appello incidentale.
§.14. Con un unico motivo l'appellante incidentale censura la sentenza impugnata laddove si è ritenuto e disposto quanto segue.
“L'esito della controversia determina, di conseguenza, il regime delle spese processuali ex DM 55/2014, con modulazione per l'assenza di istruttoria tecnica ed - ex art. 93 c.p.c. - si pongono a carico del e si liquidano come in dispositivo Org_1 in favore dei difensori di , qualificatisi antistatari, avvocati Federico CP_1
Tedeschini e Salvatore Lorefice” […] “Condanna parte opponente al Org_1 pagamento delle spese processuali del presente giudizio, che quantifica e liquida nella misura di € 16.841,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.p.A. che pone a favore degli Avvocati Federico Tedeschini e Salvatore Lorefice qualificatisi antistatari".
L'appellante incidentale, lamentando che il giudice di prime cure: non ha provveduto alla liquidazione delle spese processuali in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014;
ha errato nella quantificazione delle spese di giudizio alla luce dell'avvenuto espletamento dell'istruttoria del corso del giudizio;
chiede liquidarsi le spese del giudizio tenendo conto dell'avvenuto svolgimento di attività istruttoria.
§.15. Va considerato che il Tribunale ha condannato il soccombente al Parte_1 pagamento, in favore dell , delle spese del giudizio nella misura di € 16.481,00. CP_1 Tale somma corrisponde all'ammontare dei compensi previsti dal D.M. n. 55/2014 all'epoca vigente per lo scaglione da € 520.001 a € 1.000.000, di riferimento al caso di specie, valori minimi, e precisamente:
€ 2.194, 00 per la fase di studio,
€ 1.000,00 per la fase introduttiva,
€ 9.023,00 per la fase di trattazione,
€ 3.816,00 per la fase decisionale.
Totale € 16.481,00.
Pertanto è evidente che il giudice abbia proceduto alla modulazione dei compensi, applicando i valori minimi, senza escludere la fase istruttoria;
di conseguenza: non essendo stata censurata la sentenza in relazione all'applicabilità dei minimi, mancando la prova dell'esclusione dal calcolo dei compensi spettanti per la fase istruttoria, la doglianza è infondata e l'appello incidentale non può essere accolto.
§.15. In conclusione: l'appello principale va rigettato, l'appello incidentale va rigettato, la sentenza impugnata va confermata. Le spese del giudizio di secondo grado, stante la reciproca soccombenza, vanno interamente compensate.
§.16. Il rigetto dell'appello determina, quale conseguenza, il raddoppio del contributo unificato, come previsto dal testo novellato dell'art. 13 d.p.r. n. 115/02; l'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, entrata in vigore in data 1/1/2013, stabilisce l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato, allorché l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o sia dichiarata inammissibile o improcedibile;
il successivo comma 18 prevede che le disposizioni relative al contributo si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima, come quello di specie.
Tale obbligo non va posto a carico dell'Amministrazione dello Stato in quanto il versamento è destinato all'Erario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello pronunciando sull'appello principale proposto dal e sull'appello incidentale Parte_1 proposto dall' avverso Controparte_4 la sentenza definitiva del Tribunale di Roma n. 18240/19 pubblicata in data
26/09/2019, notificata il 30/10/2019, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) conferma la sentenza impugnata;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del giudizio di secondo grado;
5) dichiara l - Controparte_4 CP_4 tenuto a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2022.
Il giudice ausiliario estensore Il presidente dott. Girolamo Porcelli dott. Giovanni Buonomo