Ordinanza cautelare 13 novembre 2024
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 02/07/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01121/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01469/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1469 del 2024, proposto da NA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosa Pellerano e Mario Alberto Quaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bardonecchia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Merani e Claudia Maria Cicchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Condominio Residenza Leandro, Condominio San Paolo, Condominio via Genova 14, Condominio Varesio Altavilla, Condominio Melmise, Condominio Quartieri Alti Civici 3 e 5, Condominio Quartieri Alti Civico 7, Condominio i Mughi, Condominio Chabriere, Condominio Residenza Bellevue, Condominio via Genova 8, Condominio Plan Revel, Condominio Le Pleiadi, Condominio La Sequoia, Condominio Avocetta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Filippo Sguerso e Lorenzo Barabino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sindaco del Comune di Bardonecchia, non costituito in giudizio;
nei confronti
Condominio La Volpe Bianca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Sguerso e Lorenzo Barabino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Condominio Villa Marina, Condominio Fiori di Miele, Condominio Chalet Elisabeth, Condominio Luigi Einaudi, Condominio i Cembri, Condominio il Boschetto, Condominio Residenza Abete Rosso, Condominio Bardonecchia, Condominio Bellevue, Condominio Chalet Les Aroles, Condominio La Meridiana, Condominio La Maison Radieuse, Condominio Monetenero 18, Condominio Nigritella 1, Condominio Rosa, Condominio Sinnet, Condominio viale della Vecchia 6, Condominio Villa Gabry, Condominio Winter Garden, Condominio Campo Smith Lotto D, Condominio Campo Smith Lotto C, Condominio Morgana, Condominio Campo Smith Lotto B, Condominio Les Floralies 2 Lotto E, Condominio i Gemelli, Condominio Fontana Giolitti, Condominio Bosco Verde, Condominio Christiania, Condominio La Pigna, Condominio Vatelama, Condominio Center Palace Alloggi, Condominio Center Palace Negozi, Condominio Vittoria, Condominio La Cristinella, Raffaele Arnaud, Roberto Martelengo, Hotel Bucaneve, Condominio Smith, Condominio La Grolla A, Condominio La Grolla B, Condominio Le Deux Granges, Condominio via Einaudi 17 Bis, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Filippo Sguerso e Lorenzo Barabino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell''Ordinanza del Sindaco di Bardonecchia n. 39 del 02/10/2024, ad oggetto «ripristino continuità e corretta erogazione del calore mediante teleriscaldamento sul territorio comunale», con la quale è stato ordinato alla Società NA s.r.l. di “riattivare le utenze distaccate, al fine di garantire il servizio pubblico locale, a tutela della salute dei cittadini” e di tutti gli atti ed i provvedimenti ad essa antecedenti, presupposti e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bardonecchia e del Condominio Residenza Leandro, Condominio San Paolo, Condominio via Genova 14, Condominio Varesio Altavilla, Condominio Melmise, Condominio Quartieri Alti Civici 3 e 5, Condominio Quartieri Alti Civico 7, Condominio i Mughi, Condominio Chabriere, Condominio Residenza Bellevue, Condominio via Genova 8, Condominio Plan Revel, Condominio Le Pleiadi, Condominio La Sequoia, Condominio Avocetta e di Condominio La Volpe Bianca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 la dott.ssa Martina Arduino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Società NA è gestore del servizio pubblico di erogazione del calore, mediante teleriscaldamento, agli edifici pubblici e privati del Comune di Bardonecchia. Il servizio le è stato affidato in concessione a trattativa privata a partire dal 10 dicembre 1999, con stipulazione di apposita convenzione a regolazione del rapporto. La concessione è scaduta (ex lege) in data 31 dicembre 2010. Da tale data, la ricorrente è pertanto gestore di fatto del servizio, in regime di prorogatio , in attesa che il Comune, attraverso una procedura ad evidenza pubblica, individui un nuovo gestore.
1.1. La gestione di fatto e il mancato avvio della gara per la nuova individuazione del gestore sono alla base dei difficili rapporti che insistono fra la ricorrente ed il Comune (come rappresentato da entrambe le parti), involgenti aspetti contrattuali di primaria rilevanza (ad es. la determinazione delle tariffe nei rapporti con gli utenti). Secondo la ricorrente, la gestione in via di fatto impedisce anche la programmazione degli interventi sulla rete, funzionali alla corretta erogazione del servizio.
2. La ricorrente – attuando un proprio diritto riconosciuto dal Regolamento allegato alla convenzione - ha comunicato una disdetta nei confronti di sedici utenze collegate alla rete di teleriscaldamento il cui contratto era prossimo alla scadenza, anche al fine di evitarne il tacito rinnovo (cfr art. 1 del Regolamento allegato alla convenzione, doc. 2 depositato in giudizio dalla ricorrente).
2.1. Gli utenti destinatari delle disdette hanno invitato il gestore a stipulare un nuovo contratto mentre la società ricorrente ha replicato adducendo “impedimenti di “carattere tecnico, economico, finanziario, legale, tariffario”, tali da non potere dare corso ai nuovi contratti”.
A fronte delle numerose proteste dei condomini, con ordinanza contingibile e urgente n. 39 del 2 ottobre 2024, il Sindaco del Comune di Bardonecchia, ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L), ha ordinato a NA S.r.l. “di riattivare le utenze distaccate, al fine di garantire il servizio pubblico locale, a tutela della salute dei cittadini”.
3. Con ricorso notificato il 18.10.2024, NA S.r.l. ha impugnato l’ordinanza sindacale sostenendone l’illegittimità per i seguenti motivi di diritto:
1. Violazione dell’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Violazione degli artt. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per sviamento, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, illogicità manifesta e difetto di motivazione. Violazione del principio di tipicità. Violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità dell’attività amministrativa. Violazione degli artt. 41, 23 e 97 Cost..
2. Violazione dell’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 . Violazione degli artt. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per sviamento, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, illogicità manifesta e difetto di motivazione. Violazione del principio di tipicità. Violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità dell’attività amministrativa. Violazione degli artt. 41, 23 e 97 Cost..
3. Violazione dell’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990. Violazione della convenzione e degli atti che regolamentano il servizio di teleriscaldamento in Bardonecchia. Eccesso di potere per sviamento, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, illogicità manifesta e difetto di motivazione. Violazione del principio di tipicità. Violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità dell’attività amministrativa. Violazione degli artt. 41, 23 e 97 Cost..
4. Violazione dell’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per sviamento, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, illogicità manifesta e difetto di motivazione. Violazione del principio di tipicità. Violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità dell’attività amministrativa. Violazione degli artt. 41, 23 e 97 Cost..
5. Violazione degli artt. 1, 3, 7, 8, 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dell’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Violazione dei principi del contraddittorio e del giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dell’articolo 97 Cost..
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Bardonecchia che - riepilogato il lungo contenzioso che ha interessato l’ente locale e il gestore del servizio pubblico, nell’ambito di un rapporto pluriennale connotato dal mancato accordo delle parti sulla regolazione del servizio pubblico, nel tempo occorrente all’affidamento a un nuovo operatore - ha chiesto la reiezione del ricorso in ragione della relativa infondatezza.
In particolare, il Comune ha opposto la illegittimità della disdetta che la ricorrente ha comunicato ad alcuni condomini, essa: i) non è motivata con riferimento alle specifiche disposizioni del contratto di fornitura/del Regolamento; ii) ha un fine sviato da quello tipico, essendo utilizzata per tutelare pretese che avrebbero dovuto essere azionate in altre sedi; iii) contraria agli obblighi di servizio (la fornitura del riscaldamento è infatti servizio pubblico essenziale, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 146/1990); iv) un tentativo di turbare l’esito della procedura di affidamento del servizio al nuovo gestore e, comunque, un abuso del gestore nell’espletamento del servizio.
4.1. Si sono costituiti in giudizio anche i condomini controinteressati al fine di chiedere la reiezione del ricorso, stante l’infondatezza del medesimo.
4.2. Con atto di intervento ad opponendum dell’8.11.2024, ai sensi degli artt. 28 e 50 c.p.a., si sono costituiti in giudizio anche altri condomini per chiedere, con argomentazioni difensive analoghe a quelle dei controinteressati, la reiezione del ricorso.
5. Con ordinanza n. 440 del 13.11.2024 questo Collegio ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento gravato, considerata la spontanea esecuzione dell’ordinanza gravata da parte della ricorrente e il pregiudizio pressoché esclusivamente economico dalla stessa addotto a fondamento della domanda.
6. Con memoria di replica del 13.03.2025, la ricorrente ha depositato in giudizio l’Ordinanza del Tribunale di Torino del 6.03.2025, con la quale è stato definito il ricorso ex art. 700 c.p.c., presentato dal Condominio Residenza Leandro, che, dichiarando la cessazione della materia del contendere, stante l’ordine di ripristino del servizio previsto dall’ordinanza qui impugnata, ha riconosciuto come NA – che opera “in regime di semi-monopolio di fatto” – ha esercitato la facoltà di disdetta dei contratti legittimamente e tempestivamente.
7. All’udienza pubblica del 3 aprile 2025 la causa, dopo la discussione orale, è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. È nuovamente sottoposta all’attenzione del Collegio una controversia insorta tra la società NA s.r.l., gestore de facto del servizio di teleriscaldamento locale, e il Comune di Bardonecchia, nell’ambito del quadro gestorio del servizio che si protrae ormai da anni (dal 31.12.2010) in regime di prorogatio , stante l’assenza di un regolare affidamento, così come del rinnovo della Convenzione in essere con la ricorrente.
1.1. I rapporti tra la parte pubblica e la parte privata sono stati già oggetto di delibazione da parte di questo Tribunale, dapprima con la sentenza n. 1489 del 1° dicembre 2016, che, pronunciandosi secondo il rito avverso il silenzio, ordinò al Comune di attivarsi per dare corso all’affidamento del servizio nell’osservanza dei principi fissati dall’art. 34, co. 20-27 del D.L. n. 179 del 2012.
Successivamente, con la pronuncia n. 1274 del 27 novembre 2018, questo Tribunale esaminò un ennesimo ricorso della Società che investiva il criterio di aggiornamento della tariffa del teleriscaldamento e le conseguenti ricadute sull’entità delle tariffe applicate all’utenza da parte della concessionaria del servizio pubblico. Dopo una complessa istruttoria che implicò anche l’esperimento di una verificazione tecnica a cura dell’ARERA, venne stabilito che le tariffe allora applicate dalla Società non erano conformi alla convenzione in quanto non erano state aggiornate sulla base dell’andamento del prezzo del gas metano.
Ancora con sentenza n. 145/2023 questo Tribunale – qualificato il servizio di teleriscaldamento nel novero dei servizi pubblici locali “facoltativi” a rilevanza economica, compreso nell’ambito di applicazione dell’abrogato art. 112 del d.lgs. 267/2000 e, per (l’allora) futuro, da regolarsi secondo le previsioni del d.lgs. n. 201/2022, di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da NA S.r.l. avverso la nota comunale del 27 luglio 2022, di “contenuto misto - interlocutorio, di diffida e di richiesta di informazioni e documenti”, priva del carattere provvedimentale, quindi di lesività, e rigettato, per difetto di prova, le domande di accertamento dell’obbligo del Comune di rinegoziare il rapporto gestorio al fine di “ottenere un riequilibrio del rapporto concessorio [..] e, comunque, il diritto della ricorrente a liberarsi dell’obbligazione in corso”.
2. Ora, in disparte le difficoltà nei rapporti fra gestore e Comune, come pure la legittimità della previsione nel Regolamento allegato alla convenzione della possibilità di un recesso del gestore nei rapporti contrattuali con l’utenza - argomenti difensivi invocati dalle parti del presente giudizio -, il Collegio è chiamato a circoscrivere l’oggetto della presente controversia.
A questo Tribunale viene infatti richiesto di vagliare esclusivamente la legittimità dell’ordinanza sindacale n. 39/2024 del 2.10.2024, con la quale il Sindaco ha ordinato al gestore di ripristinare il servizio di produzione ed erogazione del calore mediante teleriscaldamento nei condomini che erano stati destinatari delle iniziative di distacco dal servizio, assunte da NA S.r.l., restando sullo sfondo i più complessi rapporti fra le parti, che il Collegio non è chiamato a risolvere in questa sede.
3. Tanto premesso, il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, confluendo in una denuncia relativa alla carenza dei presupposti legislativi per l’adozione delle ordinanze extra ordinem , come previsti dall’art. 50 del T.U.E.L.. In particolare, nella vicenda fattuale esposta difetterebbero il requisito della situazione emergenziale, della contingibilità e dell’attualità del pericolo nonché, dal punto di vista contenutistico, non sussisterebbe il termine finale di efficacia dell’ordine impartito alla ricorrente, con conseguente stabilità e definitività dell’assetto degli interessi venutosi a creare per effetto dell’ordinanza.
I motivi sono fondati.
Le ordinanze di necessità e urgenza – previste dagli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000 - sono espressione di un potere amministrativo extra ordinem , finalizzato a fronteggiare in via d’urgenza situazioni di necessità (nel caso dell’art. 50 del T.U.E.L. sono incluse le emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale), per le quali sussiste l’impossibilità o l’inutilità del ricorso agli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento. Il legittimo esercizio di siffatto potere è subordinato al ricorrere dei presupposti tipizzati dal legislatore, così come specificati dalla giurisprudenza amministrativa nelle numerose pronunce che hanno interessato la materia. In particolare, è legittima la deviazione dal principio di legalità (al quale fa da corollario quello di tipicità dei provvedimenti amministrativi) qualora sussista la necessità di fronteggiare in via d’urgenza una situazione di pericolo concreto, anche solo potenziale, emergente dall’istruttoria e risultante dalla motivazione del provvedimento ( ex multis Cons. Stato, Sez. V, Sent., 10.11.2022, n. 9846).
I presupposti previsti dall’art. 54 del T.U.E.L. per il legittimo esercizio del potere di ordinanza sono, quindi, quelli della: i) contingibilità, intesa come necessità che implica l'insussistenza di rimedi tipici e nominati per fronteggiare efficacemente il pericolo, oppure nella inadeguatezza dei rimedi esistenti a fronteggiare il pericolo in maniera adeguata e tempestiva; nonché (ii) urgenza, consistente nella materiale impossibilità di differire l'intervento ad altra data e nella prevalenza dell’interesse pubblico da salvaguardare (Cons. Stato, Sez. IV, 25.03.2022, n. 2193).
A siffatti presupposti si aggiungono la provvisorietà e la temporaneità degli effetti del provvedimento, la proporzionalità della misura assunta in rapporto agli interessi pubblici da salvaguardare, non essendo possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3.01.2024, n. 105, Cons. Stato, sez. II, 11.07.2020, n. 4474; Cons. Stato, sez. III, 29.05.2015, n. 2697).
È opinione del Collegio che per l’ordinanza impugnata difettino i presupposti legislativi sopra tracciati. Non sussistono infatti i requisiti dell’urgenza e della contingibilità, né la provvisorietà e temporaneità degli effetti del provvedimento sindacale.
Nel dettaglio, i contratti di somministrazione sottoscritti fra la ricorrente fornitrice di calore tramite teleriscaldamento e gli utenti fruitori del servizio prevedevano la possibilità di un recesso, previo preavviso di novanta giorni, a favore di entrambe le parti (cfr doc. 3 di parte ricorrente). Siffatte disdette sono state portate a conoscenza degli interessati nel rispetto del termine di preavviso previsto dal contratto (cfr doc. 4 di parte ricorrente), come accertato in via incidentale anche dall’ordinanza adottata dal Tribunale di Torino il 6 marzo 2025, su ricorso, ex art. 700 c.p.c., proposto da uno dei condomini destinatari del recesso. Nelle more della pendenza del termine di preavviso – oltre ai condomini interessati dalle comunicazioni, che avrebbero potuto valersi degli strumenti previsti dall’ordinamento per la tutela in via d’urgenza dei propri diritti - il Comune, nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza sulla gestione del servizio pubblico (come da Convenzione, cfr art. 5) avrebbe potuto dare avvio ad alternative concrete per risolvere la problematica ampiamente nota alle parti (ad. es. il Comune avrebbe potuto cercare di addivenire alla conclusione di un accordo bonario con il gestore, intraprendere trattative per la revisione della disciplina del rapporto gestorio di fatto, anche attraverso un aggiornamento della Convenzione del 1999, ricorrere a soluzioni tampone che garantissero agli interessati il calore attraverso l’alternativa fornitura di gas metano, comunque esistente nel Comune, ancorché foriera di maggiori costi per l’utenza).
Invece, l’Ente locale ha semplicemente atteso lo spirare del termine di preavviso assegnato dalla ricorrente ai condomini interessati dalle comunicazioni di recesso, così che (nel mese di ottobre), il problema dell’imminente carenza di calore sarebbe divenuta un’emergenza igienico sanitaria e di pericolo per la salute degli utenti; ciò in dipendenza delle ormai prossime condizioni meteoclimatiche di Bardonecchia, stante l’(allora)imminenza della stagione invernale. L’urgenza e la necessità di salvaguardare i primari interessi degli utenti erano perciò prevedibili da parte del Comune, sin dalla comunicazione dei preavvisi di recesso.
Né può accogliersi l’argomento difensivo del Comune, diretto a sostenere la mancanza di motivazione delle disdette con riferimento all’art. 1 del Regolamento allegato alla Convenzione; ciò in quanto la correttezza o meno del preavviso di rigetto comunicato agli utenti (che peraltro esula dall’oggetto del presente giudizio – riguardante l’operato del Comune - e dalla giurisdizione amministrativa) di per sé non incide sulla legittimazione ad adottare un’ordinanza contingibile e urgente.
Né può accogliersi l’eccezione di illegittimità della previsione regolamentare in discorso (peraltro all’epoca concordata dallo stesso Comune), in ragione di presunti livelli di servizio che devono essere garantiti ai sensi dell’art. 113, comma 11, del d.lgs. 267/2000 (applicabile ratione temporis ), ovvero essendo un servizio essenziale ai sensi dell’art. 1 della legge n. 146/1990, per cui andrebbe sempre garantita l’erogazione delle prestazioni indispensabili.
Al riguardo, non può che aderirsi alla giurisprudenza amministrativa (cfr T.A.R. per il Lazio, sez. st. di Latina, 344/2015) che, in un caso in cui per il gestore era venuto meno l’obbligo di gestione di un servizio per scadenza del contratto, ha statuito che: “ Nel contesto del ricorso la ricorrente pare sostenere la tesi che essa non avrebbe potuto interrompere il servizio, per la sua natura di servizio pubblico essenziale; deve però obiettarsi che il divieto di interrompere l’erogazione di un servizio pubblico grava sul soggetto che quel servizio è obbligato a erogare e l’obbligo contrattuale della ricorrente era cessato alla data del 18 marzo 2014; del resto che nessun obbligo di continuazione del servizio sussistesse, neppure in forza degli atti impugnati, lo dimostra chiaramente il comportamento successivo delle parti; da un lato, infatti, la ricorrente, dopo aver continuato la gestione, ha comunicato al comune, non essendosi perfezionato con la relativa formalizzazione l’accordo transattivo (e ai fini della decisione non è rilevante stabilire per quale ragione tale formalizzazione non ci sia stata), che l’avrebbe interrotta il 16 giugno 2014 (scadenza che la stessa ricorrente differiva prima al 30 giugno e poi al 7 luglio); da parte sua, il comune, ben consapevole che nessun obbligo aveva la ricorrente di proseguire nella gestione del servizio, a fronte della preannunciata sua interruzione al 7 luglio 2014, adottava il provvedimento impugnato a mezzo dei motivi aggiunti che per la prima volta poneva a carico della ricorrente un obbligo giuridico di continuare la gestione alle condizioni indicate negli atti impugnati a mezzo del ricorso principale ”; anche nel caso di specie, dalla scadenza della concessione l’erogazione del servizio è effettuata dalla ricorrente in via di fatto, senza alcun atto che formalmente obblighi il gestore alla prosecuzione dell’attività. Del resto, l’assenza di una fonte dell’obbligo di garanzia nella prosecuzione del servizio di erogazione del calore da parte di NA è dimostrata dalla stessa necessità di imporlo attraverso l’ordinanza impugnata. Nel caso di specie valgono le considerazioni espresse nella citata sentenza (T.A.R per il Lazio, sez. st. di Latina), secondo cui: “ La ricorrente denuncia che l’ordinanza con cui il comune le ha imposto la prosecuzione della gestione del servizio è stata emanata in carenza dei presupposti dell’articolo 50 d.lg. 18 agosto 2000, n. 267, cioè in assenza di una imprevedibile ed eccezionale situazione di pericolo insuscettibile di essere affrontata facendo ricorso agli ordinari strumenti previsti dall’ordinamento. Si tratta di rilievi chiaramente fondati; sarebbe infatti difficilmente contestabile che il comune – ovviamente ben al corrente che alla data del [..] il contratto con la ricorrente sarebbe scaduto – si sarebbe dovuto per tempo attivare per la selezione del nuovo gestore al fine di evitare che, alla prevista scadenza, si verificasse una soluzione di continuità nella gestione; ciò non è stato fatto per cui la situazione di pericolo creatasi costituisce la diretta responsabilità dell’inerzia e della negligenza dell’amministrazione che evidentemente non può pretendere di fronteggiarla obbligando un’impresa privata a gestire il servizio […]””.
È fuori fuoco il richiamo alla legge n. 146/1990, atteso che la stessa si occupa di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con l’esercizio dei servizi pubblici essenziali.
L’ordinanza impugnata difetterebbe anche del presupposto legislativo della contingibilità, sussistendo specifici rimedi previsti dal legislatore per la tutela dei diritti dell’utenza di un servizio pubblico nonché (per quel che qui rileva) poteri pubblici di vigilanza che l’ente concedente avrebbe potuto (dovuto) esercitare. Infatti, oltre al mancato avvio della doverosa procedura ad evidenza pubblica per la selezione di un nuovo gestore, rileva la circostanza che il Comune avrebbe potuto adottare iniziative più incisive per regolare il servizio nel frattempo fornito dalla ricorrente, ovvero, ad esempio, favorire l’adattamento degli impianti condominiali all’allaccio alla fornitura di gas metano, comunque disponibile nel territorio comunale. In ogni caso, il Comune non dimostra di aver esperito fattivi tentativi di risoluzione della problematica, prima di ricorrere al potere di ordinanza. La stessa ordinanza del Tribunale di Torino del 6.03.2025 ha accertato come per la situazione di fatto venutasi a creare la ricorrente esercita il servizio pubblico di teleriscaldamento come una sorta di regime di semi-monopolio “ stante la difficoltà e i tempi tecnici necessari per l’eventuale modifica del sistema di teleriscaldamento ”. Difficoltà e tempi tecnici per la modifica degli impianti non legittimano comunque l’imposizione di un obbligo di prosecuzione sine die (cfr quanto di seguito esposto) nella gestione attuale.
Parimenti sussiste, ad avviso del Collegio, l’illegittimità del provvedimento impugnato per la mancanza di un termine finale di efficacia dell’ordine impartito, essendo il momento dell’individuazione di un nuovo gestore cui affidare il servizio un evento indeterminato ed indeterminabile, incerto anche dal punto di vista dell’ an . L’incertezza sull’accadimento futuro è peraltro ancora maggior se si tiene conto del pregresso comportamento del Comune, che, più volte, ha annunciato l’immanenza della gara pubblica finalizzata all’individuazione del nuovo gestore, senza mai darvi avvio.
La gravata ordinanza si risolve, di conseguenza, in un obbligo di erogazione del servizio sine die , imposto peraltro in maniera sproporzionata rispetto alle esigenze di organizzazione e programmazione della ricorrente.
È infatti pacifico che la gestione di fatto del servizio pubblico si protrae dal 31.12.2010 (data di scadenza legale della concessione), senza che sia mai stata indetta la più volte annunciata gara pubblica da parte del Comune. Giova rammentare come già la sentenza di questo Tribunale n. 145/2023 (cfr supra ) rappresentava (cfr punto 5.1.) l’imminente avvio della procedura ad evidenza pubblica (come preannunciato dal Comune nel corso dell’allora udienza pubblica dell’11 gennaio 2023).
In argomento il Comune si difende riferendo l’indirizzo giurisprudenziale (T.A.R. per la Calabria, sez. stac. di Reggio Calabria, 10/2022) secondo il quale è legittima la prosecuzione del servizio pubblico imposta attraverso l’ordinanza contingibile e urgente “ finanche laddove il Comune non si sia tempestivamente attivato per la indizione della gara per l’affidamento di tale servizio, in quanto la situazione di pericolo per la salute pubblica e l’ambiente connesse alla gestione dei rifiuti, non fronteggiabile adeguatamente con le ordinarie misure, legittimano comunque il sindaco all’esercizio dei poteri extra ordinem […]” e, comunque, sostenendo la legittimità dell’ordinanza per essere, nel caso di specie, il termine finale ben noto al gestore.
In realtà, la fattispecie oggetto del precedente giurisprudenziale menzionato dal resistente è inconferente rispetto alla vicenda in esame, in quanto: i) esso atteneva al servizio di igiene urbana, la cui interruzione provoca evidenti conseguenze dannose sul piano igienico-sanitario e su quello ambientale, oltre che sulla vita dei cittadini; ii) l’ordinanza contingibile e urgente assunta in quella fattispecie fu adottata dal competente sindaco il 29.12.2021 a fronte di un contratto di raccolta, trasporto, avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti urbani scaduto (solamente) nell’ottobre del 2020 ed una procedura di gara nel frattempo indetta, ma non perfezionatasi.
Nel caso di specie, la convenzione è scaduta da quasi quindici anni e nessuna gara è stata indetta nell’ampio lasso temporale trascorso. In virtù di tali elementi fattuali non si può accogliere l’eccezione del Comune, secondo cui il termine finale sarebbe noto alla ricorrente, essendo l’individuazione di un nuovo gestore un evento alquanto incerto e indefinito (sull’illegittimità dell’ordinanza contingibile ed urgente che obbliga un’impresa a gestire il servizio senza un termine di durata all’obbligo imposto, cfr T.A.R. per il Lazio, sez. stac. Latina, 344/2015).
4. Con il terzo motivo di ricorso NA S.r.l. denuncia uno sviamento dei pubblici poteri esercitati dal Sindaco, trattandosi di un’ingerenza del potere pubblico nell’ambito di dinamiche privatistiche che attengono al rapporto gestore/utente.
Il motivo è infondato, con le dovute precisazioni.
L’esistenza di un rapporto concessorio, regolato da apposita Convenzione, a monte dei contratti di somministrazione fra gestore ed utente, rende legittimo l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte del Comune concedente. Del pari, è astrattamente legittimo l’intervento dell’Autorità pubblica per imporre obblighi di prosecuzione di un servizio pubblico, laddove vi sia un pericolo per gli interessi della collettività (i.e. per esigenze igienico sanitarie, di pubblica incolumità ovvero di ordine pubblico).
Per tale motivo non può essere astrattamente illegittimo per sviamento di potere l’intervento di un’Autorità che, per la tutela di interessi generali, intervenga per garantire servizi pubblici essenziali (cfr T.A.R. Lazio, Latina, 17 luglio 2014, n. 604 e T.A.R. Lazio, Latina, 20.11.2017, n. 572).
Ciò non significa, tuttavia, che la natura pubblica del servizio di per sé giustifichi il potere di ordinanza e che la vicenda del singolo privato utente legittimi comunque l’intervento del Comune, dovendo distinguersi le questioni prettamente privatistiche da quelle con risvolto collettivo/pubblicistico.
5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, restando assorbite le censure non esaminate.
8. La peculiarità della fattispecie fattuale giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente
Martina Arduino, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Martina Arduino | Gianluca Bellucci |
IL SEGRETARIO