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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/04/2025, n. 1896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1896 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7704/22 RG iscritta in data 20.9.22, avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come da procura allegata Parte_1 C.F._1 al ricorso introduttivo, dall'avv. Alfredo Velotti, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Nocera Inferiore alla via G. Garibaldi n. 28;
RICORRENTE
E
(CF: ), rappresentato e difeso, come da procura allegata CP_1 C.F._2 alla memoria difensiva, dall'avv. Francesco Spiezia, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Salerno al c.so V. Emanuele n. 170/A;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 6.2.25, fissata con modalità di trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni e la causa era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.9.22 , premettendo di avere contratto matrimonio Parte_1 concordatario con nel Comune di Maiori in data 22.4.04 e che dalla loro unione erano CP_1 nati i figli (7.5.07) e (18.5.11), chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili Per_1 Per_2 del matrimonio, allegando altresì che con decreto emesso in data 5.9.17 il Tribunale di Nocera
Inferiore aveva omologato le condizioni della separazione consensuale tra le parti.
Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, perdurando la separazione, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la conferma delle condizioni della separazione, ad eccezione dell'assegno di mantenimento per i minori per i quali chiedeva un aumento, in considerazione delle maggiori esigenze legate alla loro età.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente che non si opponeva alla pronuncia sullo status, contestando la richiesta di aumento del mantenimento.
Espletata la fase presidenziale, il Presidente del Tribunale, con ordinanza depositata in data 10.3.23, confermava le condizioni di cui alla separazione, ad eccezione della disciplina del diritto di visita, liberalizzando gli incontri;
infine, rimetteva la causa innanzi al giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
Con sentenza non definitiva emessa in data 13.10.23, era pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendosi la causa sul ruolo per l'istruzione delle ulteriori domande.
In assenza di richieste istruttorie, all'udienza del 6.72.25, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, essendo stata già pronunciata sentenza sullo status, devono valutarsi le ulteriori domande, prima fra tutte quella di affido dei minori, evidenziandosi che non vi è mai stata contestazione tra le parti in causa in ordine all'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, da ciò conseguendo la superfluità dell'ascolto dei minori, tra cui , prossimo a compiere gli anni Per_1
18.
Ritiene il Tribunale, pertanto, di dover confermare l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre.
Ciascuno dei genitori potrà nei tempi di permanenza con la minore assumere da solo ogni decisione di ordinaria amministrazione nel rispetto dell'indiritto concordato.
Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai minori.
Quanto al diritto di visita del padre, considerando l'età dei figli, si dispone che il genitore non collocatario, possa incontrare liberamente i figli, concordando con loro i tempi di permanenza.
La casa coniugale, sita in Nocera Inferiore, di proprietà della ricorrente è assegnata a quest'ultima che vivrà unitamente ai figli.
Va, infine, disciplinato il contributo per il mantenimento per i figli, dovendo farsi applicazione dell'art. 316 bis c.c. che stabilisce che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro.
Si rende, quindi, necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché
(art. 337 ter c.c.) le esigenze dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore, esaminando la documentazione prodotta
(il decreto di omologa) e le dichiarazioni rese dalle parti innanzi al Presidente del Tribunale.
Orbene, la ricorrente è laureata in farmacia ed è anche proprietaria della casa coniugale, il resistente, invece, svolge lavoro stagionale, ha lavorato in Svizzera ed ora svolge attività lavorativa stagionale in Italia, in costiera. Inoltre, risulta destinatario di diversi pignoramenti non avendo provveduto a corrispondere il mantenimento (si vedano pignoramenti prodotti).
Queste la situazione che emerge dagli atti di causa con riferimento ai quali, considerando la quale ritiene il Tribunale di dover confermare la somma di € 250,00 mensili oltre rivalutazione annuale, secondo gli indici Istat, dovendo altresì contribuire ciascuno dei genitori nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) Affida i figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e possibilità di ciascun genitore di esercitare la responsabilità genitoriale individualmente per le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di rispettiva permanenza con i minori, nell'indirizzo comune concordato;
2) Dispone che il padre potrà incontrare liberamente i figli, quando questi lo vorranno;
3) Determina in € 250,00 l'assegno che il resistente è tenuto a corrispondere alla ricorrente mensilmente, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento per ciascuno dei figli;
4) Dispone l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire al pagamento delle spese straordinarie per i figli (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ludiche, sportive etc.) da concordarsi preventivamente (a parte quelle necessarie e urgenti), che dovranno essere documentate, nella misura del 50% ciascuno;
5) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 30.4.25
Il Presidente est.
dott.ssa Ilaria Bianchi