TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/07/2025, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3609/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3609/2019
All'udienza del 10 luglio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per l'avv. Serapiglia Ferdinando ha depositato le note sostitutive di udienza in CP_1 data 7.7.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3609/2019 promossa da:
(C.F. ) titolare della ditta individuale Parte_1 C.F._1
(P.I. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_1
Marco Pancella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio Lanciano (CH) alla Via Piave
n.71, giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
, (C.F. – P.I. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 difesa dall'Avv. Ferdinando Serapiglia, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Terracina (LT), Via Roma n. 104, giusta procura in atti;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , n.q. di titolare della ditta Parte_1 individuale OR di AC RO conveniva in giudizio la proponendo CP_1 opposizione avverso il Decreto ingiuntivo n. 593/2019, emesso dal Tribunale di Latina, con il quale gli veniva ingiunto di pagare, in favore della la somma complessiva di euro CP_1
6.335,07, oltre interessi legali come da domanda sulla parte capitale nonché spese della procedura, quale corrispettivo dovuto per la fornitura di merce di natura non alimentare di cui alla pagina 2 di 13 fattura n.1/3846 del 05.09.2015. Deduceva l'opponente che la doveva effettuare in CP_1 suo favore una fornitura come campionario da esporre in vetrina o all'interno del locale allo scopo di illustrarlo e di raccogliere i relativi ordini, e che tale intenzione era stata messa indirettamente per iscritto con una prima fattura, la n.1/5010 del 26.09.2014, emessa dalla CP_1
identica a quella oggetto del decreto ingiuntivo, secondo lo schema della vendita differita,
[...] con merce consegnata in conto vendita all'opponente, come si evinceva dalla parte finale della fattura ove si leggeva “vendita differita...merce in conto vendita”. Sosteneva, pertanto, che al depositante era riconosciuta la facoltà di richiamare il campionario in qualsiasi momento, senza che al depositario spettasse alcun diritto di vendita diretta. La parte ricevente, sin dall'origine, non assumeva l'obbligo di corrispondere il prezzo, potendo restituire la merce entro un termine prestabilito. La vendita, in tali ipotesi, era configurata come un contratto eventuale e futuro, il cui perfezionamento dipendeva da un successivo comportamento congiunto delle parti, consistente nella richiesta di restituzione della merce e nella sua mancata restituzione da parte del depositario. Aggiungeva che, pur volendo qualificare il rapporto in questione come contratto estimatorio, la fattura allegata da controparte riportava nell'ultima pagina, la dicitura “Vendita differita ...merce in conto vendita”, di guisa che solo la merce venduta dalla doveva CP_2 essere segnalata alla e pagata, mentre quella invenduta avrebbe dovuto essere CP_1 restituita. L'opponente, inoltre, rilevava che la fattura oggetto del decreto ingiuntivo costituiva un duplicato dell'altra fattura n. 1/5010 del 26.09.2015, con la quale la medesima parte opposta aveva consegnato la merce, essendo entrambe riferite al medesimo d.d.t. n. 1175/14 del
05.09.2014. L'opponente deduceva altresì che alla prima fattura, non oggetto del decreto ingiuntivo ma identica nel contenuto, era seguita la comunicazione via mail trasmessa alla CP_1 in data 17.04.2015 – tramite il rappresentante di zona – contenente
[...] Persona_1
l'elenco della merce da restituire, ossia della merce invenduta, la quale, secondo gli accordi, avrebbe dovuto essere ritirata dalla parte opposta, circostanza che però non si era mai verificata.
Soggiungeva che, inaspettatamente, dopo circa un anno dalla richiesta di ritiro merce, gli veniva recapitata dall'opposta un'altra fattura, identica ma con diversa numerazione, la n.1/3846 del
04.09.2015 (sempre con dicitura merce in conto vendita) sulla cui base la controparte otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo. Oltretutto, l'opponente evidenziava che la a CP_1 seguito della fornitura del 2014, per propria esclusiva colpa e responsabilità, aveva omesso di ritirare la merce, lasciandola presso i locali della dove ancora si trovava, con CP_2
pagina 3 di 13 conseguente scadenza di alcuni prodotti. Precisava, inoltre, che la aveva CP_1 successivamente comunicato l'intenzione di ritirare unicamente i prodotti non scaduti, pretendendo invece il pagamento per la restante merce. A tale comunicazione seguiva l'intervento dell'Avv. , la quale intimava che, in assenza del ritiro integrale della Controparte_3 fornitura da parte della avrebbe provveduto a richiedere il rimborso delle spese di CP_1 deposito e di smaltimento del materiale residuo. Solo successivamente a tali circostanze,
l'opposta riceveva la diffida e messa in mora nonché il decreto ingiuntivo.
Sulla scorta di tali premesse, l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare
- rigettare l'eventuale richiesta ex adverso, di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta, attesa l'insussistenza del credito azionato;
- dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione;
- nel merito e in accoglimento della medesima: a) respingere la domanda di controparte perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 593/2019 e n.36/19 R.G. emesso dal
Tribunale di Latina, per i motivi di cui sopra;
b) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre, spese generali, IVA e CPA;
c) condannare la convenuta, ai sensi dell'art. 96, comma 1 cod. proc. civ. al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa e comunque entro il valore della causa;
d) In ogni caso, con vittoria delle spese”.
Si costituiva in giudizio la contestando tutto quanto esposto nell'atto di citazione e CP_1 deducendo che il credito originava dall'esecuzione di fornitura di merce del genere non alimentare, così come dettagliata nella fattura di natura accompagnatoria, sottoscritta dal destinatario, n. 1/3846 del 4 settembre 2015, con relativo Documento di Trasporto n. 1175/14. La fattura in questione riportava l'indicazione “Vendita differita art. 6 c. 1 d.p.r. 633/72 merce in conto vendita”, dalla quale si evinceva che i beni erano stati consegnati all'attore senza cessione immediata, con l'accordo che entro un anno detti prodotti dovevano essere resi o interamente fatturati. L'opposta contestava la circostanza secondo la quale l'opponente, entro un anno dalla consegna della merce, avvenuta il 5 settembre 2014, avrebbe comunicato l'intenzione di rendere la merce invenduta mediante e-mail del 17 aprile 2015. In particolare, disconosceva, ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c., la valenza probatoria della stampa prodotta, in quanto difforme, sia sotto il profilo grafico che contenutistico, rispetto all'eventuale originale informatico, non ritualmente depositato da controparte. A tal riguardo, evidenziava che la suddetta comunicazione non risultava mai pervenuta alla e, nel dettaglio, disconosceva che la riproduzione CP_1
pagina 4 di 13 cartacea potesse costituire la prova dell'invio di un messaggio di posta elettronica indirizzato a un account effettivamente riconducibile alla società opposta. Eccepiva, inoltre, che la predetta e-mail era priva di data certa ed era stata inviata ad un soggetto terzo per cui non poteva esplicare alcuna efficacia probatoria nei suoi confronti. Sosteneva, pertanto, che, non avendo l'opponente manifestato – entro un anno dalla consegna della merce – l'intenzione di avvalersi della clausola di 'vendita differita' ex art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, né avendo provveduto alla restituzione dei beni ricevuti in conto vendita, si era vista costretta a procedere all'emissione della relativa fattura.
Con riferimento alla dedotta esistenza di una fattura precedente e identica a quella oggetto del decreto ingiuntivo – recante il n. 1/5010 del 26 settembre 2014 – l'opposta osservava che la medesima non risultava emessa dalla e, pertanto, non poteva in alcun modo costituire CP_1 titolo per un credito nei confronti del sig. relativamente alla medesima fornitura già Parte_1 oggetto della fattura azionata in via monitoria. In ogni caso, disconosceva detta fattura ai sensi dell'art. 2719 c.c., rilevandone la difformità, sia sotto il profilo grafico che contenutistico, rispetto a qualsiasi ipotetico originale, e depositava a riprova la fattura prot. n. 5010 del 26 settembre
2014, regolarmente annotata nei registri IVA della società. Contestava, inoltre, l'effettiva intimazione dell'Avv. , del foro di Lanciano, richiamata dall'opponente. Da Controparte_3 ultimo, evidenziava che alcuna contestazione era stata formulata dall'opponente a seguito del sollecito di pagamento trasmesso in data 8 novembre 2016, e che, nel corso del rapporto commerciale, erano state eseguite ulteriori forniture nei confronti dell'opponente, tutte regolarmente saldate.
Quindi, la rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, CP_1 contrariis reiectis:
1. in via preliminare, atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutività del
Decreto Ingiuntivo 593/2019, emesso dall'intestata Autorità Giudiziaria;
2. nel merito, accertata
l'infondatezza sia fattuale che giuridica della promossa opposizione, rigettare le eccezioni proposte dall'opponente e, per l'effetto, confermare integralmente il Decreto Ingiuntivo n.
593/2019 emesso in data 8 aprile 2019 dall'intestata Autorità Giudiziaria;
3. in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento di qualsivoglia eccezione e/o domanda avanzata da controparte, comunque, condannare l'opponente a pagare in favore della CP_1 la somma di € 6.335,07, Iva compresa, o, alternativamente, la diversa minor o maggior
[...]
pagina 5 di 13 somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/2002 dal 90^ giorno successivo all'emissione della fattura non pagata sino al soddisfo, in via subordinata, ove occorra, anche a titolo di indebito arricchimento, ex art. 2041 e ss. c.c.; 4. condannare in ogni caso l'opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre Iva, C.p.a. e rimborso forfetario delle spese generali come per legge nonché, alla luce del denunciato contegno illecito, condannare il Sig. , titolare dell'impresa individuale Parte_1
GEACOLOR DI COLACIOPPO GENNARO, per aver agito temerariamente e con colpa grave nei confronti dell'odierna società opposta, ai sensi dell'art. 96, commi 1, c.p.c. o, in alternativa, ai sensi del successivo comma 3, c.p.c”
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante espletamento dell'interrogatorio formale delle parti e di prova per testi. Veniva inoltre formulata proposta conciliativa da parte di questo Giudice, cui parte opposta non aderiva;
dopodiché la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 10.7.2025.
Tanto premesso in fatto, occorre innanzitutto dare atto della mancata precisazione delle conclusioni da parte del procuratore di parte opponente, il quale non depositava le note sostitutive dell'udienza del 10.7.2025. Trova quindi applicazione il consolidato orientamento della Suprema
Corte di Cassazione, per cui “Nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate” (Cass. Civ., Sez. 3, 22.2.2021, n. 4664).
Nel merito, l'opposizione è fondata e meritevole di accoglimento, per le motivazioni di seguito esposte.
In punto di diritto, occorre ricordare che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'instaurazione di un giudizio ordinario di cognizione caratterizzato da un'inversione formale della posizione processuale delle parti, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale.
Ne consegue che, in punto di onere probatorio, grava sul creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito e sul debitore opponente quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (Cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 12/10/2018, n.
25584).
pagina 6 di 13 Nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio che tra le parti sia intercorso un contratto avente ad oggetto la fornitura di merce non alimentare in conto vendita, che i prodotti siano stati consegnati dalla all'opponente e che la consegna sia avvenuta a settembre 2014. CP_1
Dette circostanze non solo non sono mai state puntualmente contestate dall'opponente, ma risultano dimostrate dal DDT n. 1/1175 del 5.9.2014 (cfr. doc. 2 alla comparsa di costituzione e risposta), documento mai disconosciuto dalla e dalla stessa CP_2 Controparte_2 sottoscritto. Inoltre, lo stesso in sede di interrogatorio formale dichiarava Parte_1 che “La merce è stata consegnata con il d.d.t. ma non con la fattura” e che “è vero che era prevista la vendita con fattura commerciale a un anno con decorrenza dal d.d.t”; nello stesso senso si sono espressi, poi, i testimoni escussi, tra cui la stessa teste di parte opponente, Sig.ra la quale riferiva che “Da quello che ricordo sì, noi avevamo la fornitura della Testimone_1
Con Con
. Tanto so perché ho lavorato presso la fino alla fine del 2016. Ricordo che la CP_2 consegnava forniture alla quali vernici e materiale edili. Ricordo i materiali di cui CP_2 alla fattura che mi si mostra, perché si tratta di materiali particolari, che sono stati forniti dalla Con
”.
Alla luce dell'incontestata sussistenza del rapporto di fornitura intercorso tra le parti e della pacifica consegna della merce oggetto di causa, deve ritenersi inconferente la circostanza dedotta dall'opponente secondo cui la fattura trasmessa dalla alla sarebbe la n. CP_1 CP_2
1/5010 del 26.09.2014 (cfr. doc. 2 dell'atto di citazione) e non la n. 1/3846 del 05.09.2015 (cfr. doc. 2 della comparsa di costituzione e risposta), posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto. Ritiene, infatti, il Giudice che tale rilievo sia privo di rilevanza decisoria, posto che – come ammesso dallo stesso opponente – le due fatture presentano identico contenuto, atteso che si riferiscono alla medesima fornitura, richiamano il medesimo documento di trasporto e riportano lo stesso importo. Oltretutto, solo la fattura n. 1/3846 del 05.09.2015 – oggetto del ricorso monitorio – risulta regolarmente annotata nei registri contabili della come CP_1 emessa a carico dell'opponente (cfr. doc. 3 e doc. 6 della comparsa di costituzione e risposta), mentre la fattura n. 1/5010 del 26.09.2014 non risulta contabilizzata, né ha mai generato effetti contabili o giuridici nei confronti dell'opponente.
Ne consegue che il credito azionato in via monitoria con la fattura n. 1/3846 del 05.09.2015 non risulta duplicabile né sovrapponibile con quello eventualmente documentato dalla fattura n.
pagina 7 di 13 1/5010 del 26.09.2014, la quale non assume alcun rilievo giuridico in assenza di regolare annotazione.
Parimenti irrilevante appare la diversa datazione dei due documenti contabili – rispettivamente del 5.9.2014 e del 26.9.2015 – posto che il termine annuale previsto per la restituzione o per il pagamento della merce, in base alla clausola di “vendita differita” ex art. 6, comma 1, D.P.R. n.
633/1972, decorre dalla data di effettiva consegna, pacificamente individuata in quella del
5.9.2014, come da DDT riconosciuto da entrambe le parti, e non dalla successiva emissione della fattura.
Tanto chiarito, ritiene il Tribunale che, pur essendo comprovata l'esistenza del contratto di fornitura della merce in conto vendita e della relativa consegna, l'odierna opponente abbia dato prova della sussistenza di un fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Ed invero, il rapporto negoziale intercorso tra le parti deve essere ricondotto alla fattispecie del contratto estimatorio, disciplinato dall'art. 1556 c.c., con cui una parte, normalmente il produttore o il distributore di determinati prodotti (chiamato “affidante” o “tradens”) consegna una o più cose mobili all'altra parte (il cosiddetto “affidatario” o “accipiens”): quest'ultimo si obbliga, a sua volta, a pagarne il prezzo, salva la facoltà di restituire le cose ricevute entro il termine pattuito. La restituzione di solito avviene se, allo scadere del termine concordato, tali beni non vengono venduti. Dunque, se l'affidatario non vende prodotti a terzi, ha la facoltà di restituire l'invenduto all'affidante evitando così di dover trattenere l'eccedenza e pagarne il prezzo, mentre se il termine scade senza che l'affidatario abbia restituito i beni, allora è tenuto a pagarne il prezzo e ne diventa proprietario. Il termine concordato tra le parti, nel caso di specie, era pacificamente quello di un anno dalla consegna della merce avvenuta il 5.9.2014 e pertanto la avrebbe dovuto pagare e/o restituire la merce entro il 5.9.2015. Controparte_2
Ebbene, nel caso di specie parte opponente ha dato prova di aver comunicato alla controparte, nei termini indicati, l'elenco della merce da rendere, in quanto rimasta invenduta, come risulta dall'e- mail inviata in data 17.04.2015 dalla a agente Controparte_2 Persona_1 che si occupava della fornitura in oggetto per conto dell'opposta, (cfr. doc. 3 dell'atto di citazione). In merito alla rilevanza probatoria di tale e-mail, giova rammentare che il messaggio di posta elettronica costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'articolo 2712 c.c. e,
pagina 8 di 13 pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (cfr., ex multis, Cass. Civ.
Sez. II, 27.10.2021, n.30186). Quindi, in assenza di contestazioni il messaggio di posta elettronica forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, mentre se ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità (cfr.,, ex multis, Cass. Civ.,
Sez. III, 21.05.2024, n. 14046). Oltretutto, secondo il costante orientamento giurisprudenziale,
“In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c. il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. VI, 13.05.2021, n.12794). L'e-mail ha quindi pieno valore di prova, se non contestata, assumendo invece valore indiziario nel caso di disconoscimento. Tuttavia, affinché il disconoscimento possa dirsi ritualmente effettuato e idoneo a privare la comunicazione del suo valore probatorio, è necessario che sia accompagnato da allegazioni circostanziate e da elementi concreti volti a dimostrare la difformità del documento rispetto all'originale informatico.
Nel caso di specie, il disconoscimento operato da parte opposta appare meramente generico e privo del necessario supporto, atteso che la si è limitata ad affermare che la stampa CP_1 dell'e-mail versata in atti sarebbe “difforme in ogni elemento grafico e in ogni contenuto dall'eventuale originale informatico”, deducendo altresì l'assenza di data certa e l'invio dell'e- mail ad un soggetto terzo e non all'indirizzo aziendale della medesima società.
Peraltro, a fronte delle contestazioni sollevate dall'opposta, la ha prodotto in giudizio CP_2
l'originale informatico del file, in formato .eml (cfr. doc. 1 della memoria III termine di parte opponente), dal quale si evince inconfutabilmente che la mail è stata inviata il 17.04.2015 alle ore
18.52. Sulla tempestività di tale produzione, questo Giudice si è già pronunciato con ordinanza del 26.01.2023, giacché qualora sia in contestazione l'autenticità di documenti, la produzione dell'originale non soggiace al termine di decadenza previsto per le ordinarie produzioni documentali ex art.183, co. 6, c.p.c., afferendo l'acquisizione a finalità, quella di riscontrare l'autenticità del documento, di rilievo pubblicistico, che nulla ha a che vedere con quella, di pagina 9 di 13 celerità e speditezza del processo, sottesa alla introduzione di termini perentori per l'espletamento delle attività processuali (in tal senso, Cass. civ., sez. VI, 18.11.2021, n. 35167).
Ed ancora, a ulteriore riprova dell'effettivo invio dell'e-mail in contestazione, soccorre la deposizione testimoniale di che così riferiva: “Sì, mi occupavo io di gestire Testimone_1
l'amministrazione, e ho inviato la mail che mi si mostra, che riportava l'elenco delle merci che la Con
doveva ritirare”. Quanto, poi, all'eccezione secondo cui la suddetta e-mail sarebbe stata indirizzata ad un soggetto diverso dalla società, va evidenziato che, nel corso del presente giudizio, è emerso come i rapporti commerciali intercorsi con la Controparte_2 fossero interamente gestiti dal sig. agente incaricato dalla con Persona_1 CP_1 mandato senza rappresentanza. Lo stesso infatti, dichiarava “Sono a conoscenza Persona_1
Con dei fatti di causa perché ho lavorato fino a pochi mesi fa come agente di commercio per la , operavo sulla base di un mandato senza rappresentanza. (..) Posso dire però che si tratta di prodotti di cui io stesso ho curato la fornitura alla con cui trattavo direttamente”; CP_2 analogamente, il capo area Sig. precisava che “mi sentivo frequentemente con Persona_2 che mi aggiornava sulla situazione e mi riferiva che aveva sollecitato il Persona_1
in tal senso”, e la teste espressamente riferiva che “Io avevo Parte_1 Testimone_2 rapporti diretti con che aveva rapporti con il cliente e ci relazionava Persona_1 telefonicamente”. Parimenti, dalle dichiarazioni rese dagli ulteriori testimoni escussi – tutti dipendenti della società opposta – si evince come la loro conoscenza della vicenda fosse esclusivamente mediata dalle informazioni fornite dal sig. circostanza che Persona_1 conferma ulteriormente come fosse proprio quest'ultimo a gestire integralmente il rapporto commerciale con la , in nome e per conto della Controparte_2 CP_1 assumendo di fatto il ruolo di referente unico per l'intera operazione.
Ne consegue che l'invio della comunicazione al predetto soggetto deve ritenersi idoneo ai fini della validità ed efficacia della stessa nei confronti della società mandante, trattandosi di destinatario legittimato a ricevere comunicazioni inerenti al rapporto commerciale in essere.
Ed invero, è emerso che intratteneva i rapporti con la in qualità di agente Persona_1 CP_2 di commercio della operando sulla base di un mandato senza rappresentanza. Va CP_1 quindi rammentato che, ai sensi dell'art. 1742 c.c., nel contratto di agenzia la prestazione dell'agente consiste in atti di contenuto vario e non predeterminato che tendono tutti alla promozione della conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente, quali pagina 10 di 13 il compito di propaganda, la predisposizione dei contratti, la ricezione e la trasmissione delle proposte al preponente per l'accettazione, ecc. In particolare, l'art. 1745 c.c. espressamente dispone che “le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso per il tramite dell'agente e i reclami relativi alle inadempiente contrattuali sono validamente fatti all'agente”.
L'agente, quindi, è ex lege legittimato a ricevere dal cliente le dichiarazioni relative all'esecuzione del contratto, il che comporta il suo obbligo di non rifiutarle, ed il suo dovere di trasmetterle al preponente.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, ritiene il Tribunale che l'opponente abbia adempiuto alle proprie obbligazioni inviando l'e-mail all'agente che aveva curato l'affare, gravando su quest'ultimo il dovere di comunicarne alla il contenuto. Difatti, l'e-mail CP_1 in parola è stata trasmessa all'indirizzo di posta elettronica , indirizzo che Email_1 lo stesso ha riconosciuto come proprio, laddove interrogato sul punto rispondeva Persona_1
“L'indirizzo e-mail del destinatario è il mio, però non ricordo di aver ricevuto questa mail, non la riconosco”. Sul punto, è stato chiarito dalla giurisprudenza che il titolare dell'indirizzo mail ne è responsabile, nel senso che non può limitarsi a negare di aver mai ricevuto la comunicazione, ma deve controllare che la ricezione della posta non sia bloccata e che i messaggi non siano finiti nella spam, rimanendo nella sua responsabilità la mancata conoscenza di un messaggio che gli sia stato regolarmente inviato e del quale non abbia preso conoscenza per il malfunzionamento della sua casella di posta elettronica o perché finito nella spam (cfr., ex multis,
Cass. n. 25131 del 18.09.2024). Risulta quindi irrilevante che abbia negato di aver Persona_1 ricevuto il messaggio, tenuto conto che gravava su di lui l'onere di vigilare sulla propria casella postale. Da tale circostanza deriva altresì che le dichiarazioni rese dal medesimo in merito alla ricostruzione della vicenda appaiono non del tutto attendibili, posto che la comunicazione era indirizzata direttamente al suo account e che dal mancato riscontro potrebbero derivarne eventuali profili di responsabilità a suo carico nei confronti della CP_1
Né detto assunto appare smentito dai rilievi di parte opposta, che imputano all'opponente la mancata riconsegna della merce nei termini, nonostante i ripetuti solleciti. Invero, dalle testimonianze acquisite in cose di causa è emerso come l'unico a conoscere direttamente la situazione fosse della cui attendibilità e genuinità è lecito dubitare per i motivi di Persona_1 cui si è già detto, mentre tutti gli altri testimoni di parte opposta hanno dichiarato di conoscere i fatti esclusivamente in via mediata, attraverso le informazioni ricevute dal medesimo Per_1
pagina 11 di 13 Anche il responsabile dell'area, sig. ha dichiarato che, fatta eccezione Per_1 Persona_2 per il contratto iniziale, le circostanze di cui ha riferito gli erano state comunicate verbalmente o tramite conversazioni telefoniche;
ha inoltre ammesso di non essere a conoscenza dell'esistenza di eventuali comunicazioni scritte intercorrenti tra la e la confermando così CP_1 CP_2 di non avere una conoscenza diretta della situazione.
Per tutti i motivi sopra esposti, deve conclusivamente ritenersi dimostrato che la
[...]
abbia comunicato nei termini all'opposta l'elenco della merce da restituire, Controparte_2 in conformità agli accordi intercorsi tra le parti. In accoglimento dell'opposizione, dunque, si impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto, tenuto conto che i materiali forniti non sono stati ritirati per fatto e colpa della stessa opposta, o comunque del suo agente, che non si era avveduto dell'e-mail trasmessa.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, sulla base del valore della controversia ed applicando i parametri medi
Sussistono, altresì, i presupposti per la condanna di parte opposta, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., dovendo sotto questo profilo essere stigmatizzata la condotta della soccombente che senza giustificato motivo non accettava la proposta conciliativa formulata dal CP_1
Giudice, accolta invece favorevolmente dall'opponente. Sul punto, va precisato che all'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria non osta l'omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subìto dalla parte vittoriosa, che non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza (Cass. civ., sez. VI, 30/03/2022, n. 10236). A tale riguardo, secondo il costante indirizzo di legittimità la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale: la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di «abuso del processo», quale l'avere agito o resistito pretestuosamente pagina 12 di 13 (Cass. n. 3830/2021; Cass. n. 20018/2020; Cass. n. 29812/2019; Cass. n. 27623/2017). Ciò posto, ritiene il Tribunale, in linea con la più recente giurisprudenza di merito, che, assolvendo la proposta conciliativa ad un importante compito deflattivo mirato ad evitare che tutte le controversie debbano necessariamente concludersi con sentenza, la mancata accettazione della stessa possa ritenersi causa di una inutile protrazione della controversia configurando la ricordata responsabilità processuale prevista dall'art. 96, comma 3, c.p.c.. (Cfr., ex multis, Tribunale di
Palermo, sentenza n. 90 del 9.1.2025). La condanna in questione, – rimessa all'equo apprezzamento del giudice per cui la legge non fissa un limite quantitativo massimo o minimo
(Cass. n. 21570/2012), non essendo la sua quantificazione commisurata all'entità del danno subìto e potendo anche prescindere dall'esistenza dello stesso – può essere ragionevolmente ragguagliata ad importo corrispondente ad un 1/3 delle spese processuali di lite come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione svolta e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 593/2019 dell'8.04.2019 R.G.N.36/2019, emesso dal Tribunale di Latina;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1 favore di , n.q. di titolare della , delle Parte_1 Controparte_2 spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 5.077,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, ed oltre all'ulteriore importo di €
1.692,33 ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c..
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti e allegazione al verbale.
Latina, 10 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3609/2019
All'udienza del 10 luglio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per l'avv. Serapiglia Ferdinando ha depositato le note sostitutive di udienza in CP_1 data 7.7.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3609/2019 promossa da:
(C.F. ) titolare della ditta individuale Parte_1 C.F._1
(P.I. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_1
Marco Pancella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio Lanciano (CH) alla Via Piave
n.71, giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
, (C.F. – P.I. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 difesa dall'Avv. Ferdinando Serapiglia, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Terracina (LT), Via Roma n. 104, giusta procura in atti;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , n.q. di titolare della ditta Parte_1 individuale OR di AC RO conveniva in giudizio la proponendo CP_1 opposizione avverso il Decreto ingiuntivo n. 593/2019, emesso dal Tribunale di Latina, con il quale gli veniva ingiunto di pagare, in favore della la somma complessiva di euro CP_1
6.335,07, oltre interessi legali come da domanda sulla parte capitale nonché spese della procedura, quale corrispettivo dovuto per la fornitura di merce di natura non alimentare di cui alla pagina 2 di 13 fattura n.1/3846 del 05.09.2015. Deduceva l'opponente che la doveva effettuare in CP_1 suo favore una fornitura come campionario da esporre in vetrina o all'interno del locale allo scopo di illustrarlo e di raccogliere i relativi ordini, e che tale intenzione era stata messa indirettamente per iscritto con una prima fattura, la n.1/5010 del 26.09.2014, emessa dalla CP_1
identica a quella oggetto del decreto ingiuntivo, secondo lo schema della vendita differita,
[...] con merce consegnata in conto vendita all'opponente, come si evinceva dalla parte finale della fattura ove si leggeva “vendita differita...merce in conto vendita”. Sosteneva, pertanto, che al depositante era riconosciuta la facoltà di richiamare il campionario in qualsiasi momento, senza che al depositario spettasse alcun diritto di vendita diretta. La parte ricevente, sin dall'origine, non assumeva l'obbligo di corrispondere il prezzo, potendo restituire la merce entro un termine prestabilito. La vendita, in tali ipotesi, era configurata come un contratto eventuale e futuro, il cui perfezionamento dipendeva da un successivo comportamento congiunto delle parti, consistente nella richiesta di restituzione della merce e nella sua mancata restituzione da parte del depositario. Aggiungeva che, pur volendo qualificare il rapporto in questione come contratto estimatorio, la fattura allegata da controparte riportava nell'ultima pagina, la dicitura “Vendita differita ...merce in conto vendita”, di guisa che solo la merce venduta dalla doveva CP_2 essere segnalata alla e pagata, mentre quella invenduta avrebbe dovuto essere CP_1 restituita. L'opponente, inoltre, rilevava che la fattura oggetto del decreto ingiuntivo costituiva un duplicato dell'altra fattura n. 1/5010 del 26.09.2015, con la quale la medesima parte opposta aveva consegnato la merce, essendo entrambe riferite al medesimo d.d.t. n. 1175/14 del
05.09.2014. L'opponente deduceva altresì che alla prima fattura, non oggetto del decreto ingiuntivo ma identica nel contenuto, era seguita la comunicazione via mail trasmessa alla CP_1 in data 17.04.2015 – tramite il rappresentante di zona – contenente
[...] Persona_1
l'elenco della merce da restituire, ossia della merce invenduta, la quale, secondo gli accordi, avrebbe dovuto essere ritirata dalla parte opposta, circostanza che però non si era mai verificata.
Soggiungeva che, inaspettatamente, dopo circa un anno dalla richiesta di ritiro merce, gli veniva recapitata dall'opposta un'altra fattura, identica ma con diversa numerazione, la n.1/3846 del
04.09.2015 (sempre con dicitura merce in conto vendita) sulla cui base la controparte otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo. Oltretutto, l'opponente evidenziava che la a CP_1 seguito della fornitura del 2014, per propria esclusiva colpa e responsabilità, aveva omesso di ritirare la merce, lasciandola presso i locali della dove ancora si trovava, con CP_2
pagina 3 di 13 conseguente scadenza di alcuni prodotti. Precisava, inoltre, che la aveva CP_1 successivamente comunicato l'intenzione di ritirare unicamente i prodotti non scaduti, pretendendo invece il pagamento per la restante merce. A tale comunicazione seguiva l'intervento dell'Avv. , la quale intimava che, in assenza del ritiro integrale della Controparte_3 fornitura da parte della avrebbe provveduto a richiedere il rimborso delle spese di CP_1 deposito e di smaltimento del materiale residuo. Solo successivamente a tali circostanze,
l'opposta riceveva la diffida e messa in mora nonché il decreto ingiuntivo.
Sulla scorta di tali premesse, l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare
- rigettare l'eventuale richiesta ex adverso, di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta, attesa l'insussistenza del credito azionato;
- dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione;
- nel merito e in accoglimento della medesima: a) respingere la domanda di controparte perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 593/2019 e n.36/19 R.G. emesso dal
Tribunale di Latina, per i motivi di cui sopra;
b) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre, spese generali, IVA e CPA;
c) condannare la convenuta, ai sensi dell'art. 96, comma 1 cod. proc. civ. al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa e comunque entro il valore della causa;
d) In ogni caso, con vittoria delle spese”.
Si costituiva in giudizio la contestando tutto quanto esposto nell'atto di citazione e CP_1 deducendo che il credito originava dall'esecuzione di fornitura di merce del genere non alimentare, così come dettagliata nella fattura di natura accompagnatoria, sottoscritta dal destinatario, n. 1/3846 del 4 settembre 2015, con relativo Documento di Trasporto n. 1175/14. La fattura in questione riportava l'indicazione “Vendita differita art. 6 c. 1 d.p.r. 633/72 merce in conto vendita”, dalla quale si evinceva che i beni erano stati consegnati all'attore senza cessione immediata, con l'accordo che entro un anno detti prodotti dovevano essere resi o interamente fatturati. L'opposta contestava la circostanza secondo la quale l'opponente, entro un anno dalla consegna della merce, avvenuta il 5 settembre 2014, avrebbe comunicato l'intenzione di rendere la merce invenduta mediante e-mail del 17 aprile 2015. In particolare, disconosceva, ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c., la valenza probatoria della stampa prodotta, in quanto difforme, sia sotto il profilo grafico che contenutistico, rispetto all'eventuale originale informatico, non ritualmente depositato da controparte. A tal riguardo, evidenziava che la suddetta comunicazione non risultava mai pervenuta alla e, nel dettaglio, disconosceva che la riproduzione CP_1
pagina 4 di 13 cartacea potesse costituire la prova dell'invio di un messaggio di posta elettronica indirizzato a un account effettivamente riconducibile alla società opposta. Eccepiva, inoltre, che la predetta e-mail era priva di data certa ed era stata inviata ad un soggetto terzo per cui non poteva esplicare alcuna efficacia probatoria nei suoi confronti. Sosteneva, pertanto, che, non avendo l'opponente manifestato – entro un anno dalla consegna della merce – l'intenzione di avvalersi della clausola di 'vendita differita' ex art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, né avendo provveduto alla restituzione dei beni ricevuti in conto vendita, si era vista costretta a procedere all'emissione della relativa fattura.
Con riferimento alla dedotta esistenza di una fattura precedente e identica a quella oggetto del decreto ingiuntivo – recante il n. 1/5010 del 26 settembre 2014 – l'opposta osservava che la medesima non risultava emessa dalla e, pertanto, non poteva in alcun modo costituire CP_1 titolo per un credito nei confronti del sig. relativamente alla medesima fornitura già Parte_1 oggetto della fattura azionata in via monitoria. In ogni caso, disconosceva detta fattura ai sensi dell'art. 2719 c.c., rilevandone la difformità, sia sotto il profilo grafico che contenutistico, rispetto a qualsiasi ipotetico originale, e depositava a riprova la fattura prot. n. 5010 del 26 settembre
2014, regolarmente annotata nei registri IVA della società. Contestava, inoltre, l'effettiva intimazione dell'Avv. , del foro di Lanciano, richiamata dall'opponente. Da Controparte_3 ultimo, evidenziava che alcuna contestazione era stata formulata dall'opponente a seguito del sollecito di pagamento trasmesso in data 8 novembre 2016, e che, nel corso del rapporto commerciale, erano state eseguite ulteriori forniture nei confronti dell'opponente, tutte regolarmente saldate.
Quindi, la rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, CP_1 contrariis reiectis:
1. in via preliminare, atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutività del
Decreto Ingiuntivo 593/2019, emesso dall'intestata Autorità Giudiziaria;
2. nel merito, accertata
l'infondatezza sia fattuale che giuridica della promossa opposizione, rigettare le eccezioni proposte dall'opponente e, per l'effetto, confermare integralmente il Decreto Ingiuntivo n.
593/2019 emesso in data 8 aprile 2019 dall'intestata Autorità Giudiziaria;
3. in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento di qualsivoglia eccezione e/o domanda avanzata da controparte, comunque, condannare l'opponente a pagare in favore della CP_1 la somma di € 6.335,07, Iva compresa, o, alternativamente, la diversa minor o maggior
[...]
pagina 5 di 13 somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/2002 dal 90^ giorno successivo all'emissione della fattura non pagata sino al soddisfo, in via subordinata, ove occorra, anche a titolo di indebito arricchimento, ex art. 2041 e ss. c.c.; 4. condannare in ogni caso l'opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre Iva, C.p.a. e rimborso forfetario delle spese generali come per legge nonché, alla luce del denunciato contegno illecito, condannare il Sig. , titolare dell'impresa individuale Parte_1
GEACOLOR DI COLACIOPPO GENNARO, per aver agito temerariamente e con colpa grave nei confronti dell'odierna società opposta, ai sensi dell'art. 96, commi 1, c.p.c. o, in alternativa, ai sensi del successivo comma 3, c.p.c”
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante espletamento dell'interrogatorio formale delle parti e di prova per testi. Veniva inoltre formulata proposta conciliativa da parte di questo Giudice, cui parte opposta non aderiva;
dopodiché la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 10.7.2025.
Tanto premesso in fatto, occorre innanzitutto dare atto della mancata precisazione delle conclusioni da parte del procuratore di parte opponente, il quale non depositava le note sostitutive dell'udienza del 10.7.2025. Trova quindi applicazione il consolidato orientamento della Suprema
Corte di Cassazione, per cui “Nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate” (Cass. Civ., Sez. 3, 22.2.2021, n. 4664).
Nel merito, l'opposizione è fondata e meritevole di accoglimento, per le motivazioni di seguito esposte.
In punto di diritto, occorre ricordare che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'instaurazione di un giudizio ordinario di cognizione caratterizzato da un'inversione formale della posizione processuale delle parti, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale.
Ne consegue che, in punto di onere probatorio, grava sul creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito e sul debitore opponente quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (Cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 12/10/2018, n.
25584).
pagina 6 di 13 Nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio che tra le parti sia intercorso un contratto avente ad oggetto la fornitura di merce non alimentare in conto vendita, che i prodotti siano stati consegnati dalla all'opponente e che la consegna sia avvenuta a settembre 2014. CP_1
Dette circostanze non solo non sono mai state puntualmente contestate dall'opponente, ma risultano dimostrate dal DDT n. 1/1175 del 5.9.2014 (cfr. doc. 2 alla comparsa di costituzione e risposta), documento mai disconosciuto dalla e dalla stessa CP_2 Controparte_2 sottoscritto. Inoltre, lo stesso in sede di interrogatorio formale dichiarava Parte_1 che “La merce è stata consegnata con il d.d.t. ma non con la fattura” e che “è vero che era prevista la vendita con fattura commerciale a un anno con decorrenza dal d.d.t”; nello stesso senso si sono espressi, poi, i testimoni escussi, tra cui la stessa teste di parte opponente, Sig.ra la quale riferiva che “Da quello che ricordo sì, noi avevamo la fornitura della Testimone_1
Con Con
. Tanto so perché ho lavorato presso la fino alla fine del 2016. Ricordo che la CP_2 consegnava forniture alla quali vernici e materiale edili. Ricordo i materiali di cui CP_2 alla fattura che mi si mostra, perché si tratta di materiali particolari, che sono stati forniti dalla Con
”.
Alla luce dell'incontestata sussistenza del rapporto di fornitura intercorso tra le parti e della pacifica consegna della merce oggetto di causa, deve ritenersi inconferente la circostanza dedotta dall'opponente secondo cui la fattura trasmessa dalla alla sarebbe la n. CP_1 CP_2
1/5010 del 26.09.2014 (cfr. doc. 2 dell'atto di citazione) e non la n. 1/3846 del 05.09.2015 (cfr. doc. 2 della comparsa di costituzione e risposta), posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto. Ritiene, infatti, il Giudice che tale rilievo sia privo di rilevanza decisoria, posto che – come ammesso dallo stesso opponente – le due fatture presentano identico contenuto, atteso che si riferiscono alla medesima fornitura, richiamano il medesimo documento di trasporto e riportano lo stesso importo. Oltretutto, solo la fattura n. 1/3846 del 05.09.2015 – oggetto del ricorso monitorio – risulta regolarmente annotata nei registri contabili della come CP_1 emessa a carico dell'opponente (cfr. doc. 3 e doc. 6 della comparsa di costituzione e risposta), mentre la fattura n. 1/5010 del 26.09.2014 non risulta contabilizzata, né ha mai generato effetti contabili o giuridici nei confronti dell'opponente.
Ne consegue che il credito azionato in via monitoria con la fattura n. 1/3846 del 05.09.2015 non risulta duplicabile né sovrapponibile con quello eventualmente documentato dalla fattura n.
pagina 7 di 13 1/5010 del 26.09.2014, la quale non assume alcun rilievo giuridico in assenza di regolare annotazione.
Parimenti irrilevante appare la diversa datazione dei due documenti contabili – rispettivamente del 5.9.2014 e del 26.9.2015 – posto che il termine annuale previsto per la restituzione o per il pagamento della merce, in base alla clausola di “vendita differita” ex art. 6, comma 1, D.P.R. n.
633/1972, decorre dalla data di effettiva consegna, pacificamente individuata in quella del
5.9.2014, come da DDT riconosciuto da entrambe le parti, e non dalla successiva emissione della fattura.
Tanto chiarito, ritiene il Tribunale che, pur essendo comprovata l'esistenza del contratto di fornitura della merce in conto vendita e della relativa consegna, l'odierna opponente abbia dato prova della sussistenza di un fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Ed invero, il rapporto negoziale intercorso tra le parti deve essere ricondotto alla fattispecie del contratto estimatorio, disciplinato dall'art. 1556 c.c., con cui una parte, normalmente il produttore o il distributore di determinati prodotti (chiamato “affidante” o “tradens”) consegna una o più cose mobili all'altra parte (il cosiddetto “affidatario” o “accipiens”): quest'ultimo si obbliga, a sua volta, a pagarne il prezzo, salva la facoltà di restituire le cose ricevute entro il termine pattuito. La restituzione di solito avviene se, allo scadere del termine concordato, tali beni non vengono venduti. Dunque, se l'affidatario non vende prodotti a terzi, ha la facoltà di restituire l'invenduto all'affidante evitando così di dover trattenere l'eccedenza e pagarne il prezzo, mentre se il termine scade senza che l'affidatario abbia restituito i beni, allora è tenuto a pagarne il prezzo e ne diventa proprietario. Il termine concordato tra le parti, nel caso di specie, era pacificamente quello di un anno dalla consegna della merce avvenuta il 5.9.2014 e pertanto la avrebbe dovuto pagare e/o restituire la merce entro il 5.9.2015. Controparte_2
Ebbene, nel caso di specie parte opponente ha dato prova di aver comunicato alla controparte, nei termini indicati, l'elenco della merce da rendere, in quanto rimasta invenduta, come risulta dall'e- mail inviata in data 17.04.2015 dalla a agente Controparte_2 Persona_1 che si occupava della fornitura in oggetto per conto dell'opposta, (cfr. doc. 3 dell'atto di citazione). In merito alla rilevanza probatoria di tale e-mail, giova rammentare che il messaggio di posta elettronica costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'articolo 2712 c.c. e,
pagina 8 di 13 pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (cfr., ex multis, Cass. Civ.
Sez. II, 27.10.2021, n.30186). Quindi, in assenza di contestazioni il messaggio di posta elettronica forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, mentre se ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità (cfr.,, ex multis, Cass. Civ.,
Sez. III, 21.05.2024, n. 14046). Oltretutto, secondo il costante orientamento giurisprudenziale,
“In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c. il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. VI, 13.05.2021, n.12794). L'e-mail ha quindi pieno valore di prova, se non contestata, assumendo invece valore indiziario nel caso di disconoscimento. Tuttavia, affinché il disconoscimento possa dirsi ritualmente effettuato e idoneo a privare la comunicazione del suo valore probatorio, è necessario che sia accompagnato da allegazioni circostanziate e da elementi concreti volti a dimostrare la difformità del documento rispetto all'originale informatico.
Nel caso di specie, il disconoscimento operato da parte opposta appare meramente generico e privo del necessario supporto, atteso che la si è limitata ad affermare che la stampa CP_1 dell'e-mail versata in atti sarebbe “difforme in ogni elemento grafico e in ogni contenuto dall'eventuale originale informatico”, deducendo altresì l'assenza di data certa e l'invio dell'e- mail ad un soggetto terzo e non all'indirizzo aziendale della medesima società.
Peraltro, a fronte delle contestazioni sollevate dall'opposta, la ha prodotto in giudizio CP_2
l'originale informatico del file, in formato .eml (cfr. doc. 1 della memoria III termine di parte opponente), dal quale si evince inconfutabilmente che la mail è stata inviata il 17.04.2015 alle ore
18.52. Sulla tempestività di tale produzione, questo Giudice si è già pronunciato con ordinanza del 26.01.2023, giacché qualora sia in contestazione l'autenticità di documenti, la produzione dell'originale non soggiace al termine di decadenza previsto per le ordinarie produzioni documentali ex art.183, co. 6, c.p.c., afferendo l'acquisizione a finalità, quella di riscontrare l'autenticità del documento, di rilievo pubblicistico, che nulla ha a che vedere con quella, di pagina 9 di 13 celerità e speditezza del processo, sottesa alla introduzione di termini perentori per l'espletamento delle attività processuali (in tal senso, Cass. civ., sez. VI, 18.11.2021, n. 35167).
Ed ancora, a ulteriore riprova dell'effettivo invio dell'e-mail in contestazione, soccorre la deposizione testimoniale di che così riferiva: “Sì, mi occupavo io di gestire Testimone_1
l'amministrazione, e ho inviato la mail che mi si mostra, che riportava l'elenco delle merci che la Con
doveva ritirare”. Quanto, poi, all'eccezione secondo cui la suddetta e-mail sarebbe stata indirizzata ad un soggetto diverso dalla società, va evidenziato che, nel corso del presente giudizio, è emerso come i rapporti commerciali intercorsi con la Controparte_2 fossero interamente gestiti dal sig. agente incaricato dalla con Persona_1 CP_1 mandato senza rappresentanza. Lo stesso infatti, dichiarava “Sono a conoscenza Persona_1
Con dei fatti di causa perché ho lavorato fino a pochi mesi fa come agente di commercio per la , operavo sulla base di un mandato senza rappresentanza. (..) Posso dire però che si tratta di prodotti di cui io stesso ho curato la fornitura alla con cui trattavo direttamente”; CP_2 analogamente, il capo area Sig. precisava che “mi sentivo frequentemente con Persona_2 che mi aggiornava sulla situazione e mi riferiva che aveva sollecitato il Persona_1
in tal senso”, e la teste espressamente riferiva che “Io avevo Parte_1 Testimone_2 rapporti diretti con che aveva rapporti con il cliente e ci relazionava Persona_1 telefonicamente”. Parimenti, dalle dichiarazioni rese dagli ulteriori testimoni escussi – tutti dipendenti della società opposta – si evince come la loro conoscenza della vicenda fosse esclusivamente mediata dalle informazioni fornite dal sig. circostanza che Persona_1 conferma ulteriormente come fosse proprio quest'ultimo a gestire integralmente il rapporto commerciale con la , in nome e per conto della Controparte_2 CP_1 assumendo di fatto il ruolo di referente unico per l'intera operazione.
Ne consegue che l'invio della comunicazione al predetto soggetto deve ritenersi idoneo ai fini della validità ed efficacia della stessa nei confronti della società mandante, trattandosi di destinatario legittimato a ricevere comunicazioni inerenti al rapporto commerciale in essere.
Ed invero, è emerso che intratteneva i rapporti con la in qualità di agente Persona_1 CP_2 di commercio della operando sulla base di un mandato senza rappresentanza. Va CP_1 quindi rammentato che, ai sensi dell'art. 1742 c.c., nel contratto di agenzia la prestazione dell'agente consiste in atti di contenuto vario e non predeterminato che tendono tutti alla promozione della conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente, quali pagina 10 di 13 il compito di propaganda, la predisposizione dei contratti, la ricezione e la trasmissione delle proposte al preponente per l'accettazione, ecc. In particolare, l'art. 1745 c.c. espressamente dispone che “le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso per il tramite dell'agente e i reclami relativi alle inadempiente contrattuali sono validamente fatti all'agente”.
L'agente, quindi, è ex lege legittimato a ricevere dal cliente le dichiarazioni relative all'esecuzione del contratto, il che comporta il suo obbligo di non rifiutarle, ed il suo dovere di trasmetterle al preponente.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, ritiene il Tribunale che l'opponente abbia adempiuto alle proprie obbligazioni inviando l'e-mail all'agente che aveva curato l'affare, gravando su quest'ultimo il dovere di comunicarne alla il contenuto. Difatti, l'e-mail CP_1 in parola è stata trasmessa all'indirizzo di posta elettronica , indirizzo che Email_1 lo stesso ha riconosciuto come proprio, laddove interrogato sul punto rispondeva Persona_1
“L'indirizzo e-mail del destinatario è il mio, però non ricordo di aver ricevuto questa mail, non la riconosco”. Sul punto, è stato chiarito dalla giurisprudenza che il titolare dell'indirizzo mail ne è responsabile, nel senso che non può limitarsi a negare di aver mai ricevuto la comunicazione, ma deve controllare che la ricezione della posta non sia bloccata e che i messaggi non siano finiti nella spam, rimanendo nella sua responsabilità la mancata conoscenza di un messaggio che gli sia stato regolarmente inviato e del quale non abbia preso conoscenza per il malfunzionamento della sua casella di posta elettronica o perché finito nella spam (cfr., ex multis,
Cass. n. 25131 del 18.09.2024). Risulta quindi irrilevante che abbia negato di aver Persona_1 ricevuto il messaggio, tenuto conto che gravava su di lui l'onere di vigilare sulla propria casella postale. Da tale circostanza deriva altresì che le dichiarazioni rese dal medesimo in merito alla ricostruzione della vicenda appaiono non del tutto attendibili, posto che la comunicazione era indirizzata direttamente al suo account e che dal mancato riscontro potrebbero derivarne eventuali profili di responsabilità a suo carico nei confronti della CP_1
Né detto assunto appare smentito dai rilievi di parte opposta, che imputano all'opponente la mancata riconsegna della merce nei termini, nonostante i ripetuti solleciti. Invero, dalle testimonianze acquisite in cose di causa è emerso come l'unico a conoscere direttamente la situazione fosse della cui attendibilità e genuinità è lecito dubitare per i motivi di Persona_1 cui si è già detto, mentre tutti gli altri testimoni di parte opposta hanno dichiarato di conoscere i fatti esclusivamente in via mediata, attraverso le informazioni ricevute dal medesimo Per_1
pagina 11 di 13 Anche il responsabile dell'area, sig. ha dichiarato che, fatta eccezione Per_1 Persona_2 per il contratto iniziale, le circostanze di cui ha riferito gli erano state comunicate verbalmente o tramite conversazioni telefoniche;
ha inoltre ammesso di non essere a conoscenza dell'esistenza di eventuali comunicazioni scritte intercorrenti tra la e la confermando così CP_1 CP_2 di non avere una conoscenza diretta della situazione.
Per tutti i motivi sopra esposti, deve conclusivamente ritenersi dimostrato che la
[...]
abbia comunicato nei termini all'opposta l'elenco della merce da restituire, Controparte_2 in conformità agli accordi intercorsi tra le parti. In accoglimento dell'opposizione, dunque, si impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto, tenuto conto che i materiali forniti non sono stati ritirati per fatto e colpa della stessa opposta, o comunque del suo agente, che non si era avveduto dell'e-mail trasmessa.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, sulla base del valore della controversia ed applicando i parametri medi
Sussistono, altresì, i presupposti per la condanna di parte opposta, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., dovendo sotto questo profilo essere stigmatizzata la condotta della soccombente che senza giustificato motivo non accettava la proposta conciliativa formulata dal CP_1
Giudice, accolta invece favorevolmente dall'opponente. Sul punto, va precisato che all'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria non osta l'omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subìto dalla parte vittoriosa, che non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza (Cass. civ., sez. VI, 30/03/2022, n. 10236). A tale riguardo, secondo il costante indirizzo di legittimità la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale: la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di «abuso del processo», quale l'avere agito o resistito pretestuosamente pagina 12 di 13 (Cass. n. 3830/2021; Cass. n. 20018/2020; Cass. n. 29812/2019; Cass. n. 27623/2017). Ciò posto, ritiene il Tribunale, in linea con la più recente giurisprudenza di merito, che, assolvendo la proposta conciliativa ad un importante compito deflattivo mirato ad evitare che tutte le controversie debbano necessariamente concludersi con sentenza, la mancata accettazione della stessa possa ritenersi causa di una inutile protrazione della controversia configurando la ricordata responsabilità processuale prevista dall'art. 96, comma 3, c.p.c.. (Cfr., ex multis, Tribunale di
Palermo, sentenza n. 90 del 9.1.2025). La condanna in questione, – rimessa all'equo apprezzamento del giudice per cui la legge non fissa un limite quantitativo massimo o minimo
(Cass. n. 21570/2012), non essendo la sua quantificazione commisurata all'entità del danno subìto e potendo anche prescindere dall'esistenza dello stesso – può essere ragionevolmente ragguagliata ad importo corrispondente ad un 1/3 delle spese processuali di lite come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione svolta e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 593/2019 dell'8.04.2019 R.G.N.36/2019, emesso dal Tribunale di Latina;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1 favore di , n.q. di titolare della , delle Parte_1 Controparte_2 spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 5.077,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, ed oltre all'ulteriore importo di €
1.692,33 ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c..
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti e allegazione al verbale.
Latina, 10 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 13 di 13