Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/06/2025, n. 2711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2711 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro e previdenza, in persona della dott.ssa Ida
Ponticelli, all'udienza del 17 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
Sentenza nelle cause riunite iscritte ai n. 5659/2025 e 5660/2025 r.g. vertenti tra
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rappresentati e difesi dall'avv. Arcangelo Zampella con il quale C.F._2
elettivamente domiciliano come in atti
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
resistente contumace
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi, depositati in data 19.4.2025 e successivamente riuniti per ragioni di connessione, i ricorrenti in epigrafe deducevano di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta, rispettivamente con contratto a tempo determinato con decorrenza dal Parte_1
02.01.2024 al 31.12.2024 con contratto a tempo indeterminato con decorrenza Parte_2
17.01.2024, entrambi con mansioni di impiegato promoter inquadrato al 6° livello del CCNL
Commercio.
Esponevano di essere stati licenziati oralmente in data 1.10.2024, dal sig. , Persona_1
amministratore unico della società convenuta, il quale gli intimava di non presentarsi più sul posto di lavoro.
Tanto premesso, sottolineando l'inefficacia del licenziamento orale, adivano il Tribunale di
Napoli Nord per sentir dichiarare inefficace, nullo, comunque illegittimo l'impugnato licenziamento e per l'effetto, ordinare alla società datrice di lavoro, in persona del legale rappresentante p.t. di reintegrarli nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 2 comma 1 d. lgs. 23/2015; condannare la convenuta al risarcimento in proprio favore del danno retributivo subito nella misura di un'indennità commisurata alla retribuzione globale prevista dalla contrattazione collettiva di settore, per dal giorno del licenziamento fino alla data del 31.12.2024, prevista Parte_1
quale fine del rapporto di lavoro a tempo determinato, per dal giorno del Parte_2
licenziamento a quello di effettiva reintegrazione, oltre accessori;
condannare la convenuta al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
con vittoria di spese legali.
Pur ritualmente evocata in giudizio, la società convenuta non si costituiva e veniva pertanto dichiarata contumace.
All'esito della camera di consiglio, disposta la riunione del giudizio recante rg. 5660/2025 e quello recante rg. 5659/2025, la causa è stata decisa con lettura contestuale di dispositivo e motivazione.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della resistente vista la Controparte_2
ritualità della notifica.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Risulta documentato in atti che i ricorrenti sono stati assunti dalla società resistente, e segnatamente, con contratto a tempo determinato con decorrenza dal 02.01.2024 Parte_1
al 31.12.2024, con contratto a tempo indeterminato con decorrenza 17.01.2024, (cfr. Parte_2
modelli Unilav in produzione parte ricorrente).
Dalla medesima documentazione risulta, inoltre, che i rapporti di lavoro per cui è causa sarebbero cessati in data 1.10.2024 a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
In atti, però, non risulta depositata alcuna lettera o comunicazione scritta dell'intimato licenziamento, né essa è stata prodotta da parte resistente – su cui gravava il relativo onere – che ha scelto di restare contumace. Ebbene, a fronte della cedevolezza del quadro formale testé descritto – in cui, giova ribadirlo, risulta quale causa di cessazione del rapporto di lavoro un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ma manca in atti la prova dell'esistenza e, soprattutto, della comunicazione, di un provvedimento in tal senso da parte datoriale - hanno sostenuti i ricorrenti di essere stati in realtà licenziati verbalmente in data 1.10.2024 da parte di , amministratore unico Persona_1
della società convenuta, il quale gli intimava di non presentarsi più sul posto di lavoro.
Tanto premesso, deve rilevarsi che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, “la prova gravante sul lavoratore - che chieda giudizialmente la declaratoria di illegittimità dell'estinzione del rapporto - riguarda esclusivamente la cessazione del rapporto lavorativo cioè la estromissione del lavoratore dal luogo di lavoro ovvero, più correttamente sotto il profilo terminologico-giuridico, la mancata accettazione, da parte del datore di lavoro, della prestazione lavorativa (= energia) messagli a disposizione dal lavoratore, mentre la prova sulla controdeduzione del datore di lavoro - avente valore di una eccezione - ricade sull'eccipiente- datore di lavoro ex art. 2697, secondo comma, cod. civ.. Ciò specie con riguardo al licenziamento che costituisce un atto unilaterale di recesso con cui una parte dichiara all'altra la sua volontà di estinguere il rapporto e che, quindi, non può che essere comprovato da chi abbia manifestato tale volontà di recedere, non potendo la parte (la quale abbia "subito" il recesso) provare una circostanza attinente la sfera volitiva del recedente. Pure sotto tale aspetto, riferito ai principi in materia di recesso, deve confermarsi che l'onere della prova del licenziamento grava sul datore di lavoro " (Cass., 13 aprile 2005, n. 7614; Cass., 20 maggio 2005, n. 10651, Cass., 6 dicembre 2004,
n. 22852 ex plurimis).
Poiché nella specie la convenuta, rimasta contumace, non ha in alcun modo dimostrato che i rapporti di lavoro per cui è causa si siano risolti a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo – come formalmente indicato in sede di modello Unilav- deve ritenersi dunque provata l'esistenza di un licenziamento intimato verbalmente, e, quindi, la violazione degli adempimenti formali previsti dall'art. 2 della legge n. 604/66, come modificato dall'art. 2, comma 2, della legge n.108/90.
Quanto alle conseguenze di tale inefficacia, deve osservarsi che ai sensi dell'art. 2 comma 1
d. lgs. 23/2015, al licenziamento dichiarato inefficace, perché intimato in forma orale, consegue, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, la reintegrazione nel posto di lavoro, oltre al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'eventuale aliunde perceptum, ed oltre al versamento dei contributi. La retribuzione globale di fatto spettante alla parte ricorrente deve essere individuata in quella prevista per i dipendenti di 6 livello C.C.N.L. commercio, livello risultante dai prospetti paga in atti, ed è pari ad € 1.347,84 mensili per ed € 1.567.35 mensili per Parte_1 Pt_2
(cfr. buste paga in atti).
[...]
La società convenuta deve essere, pertanto, condannata a reintegrare i ricorrenti nel posto di lavoro precedentemente occupato e a pagare loro una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (come risultante dai prospetti paga in atti), maturata per , Parte_2
assunta con contratto a tempo indeterminato, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, per dal giorno del licenziamento a quello di scadenza Parte_1
del contratto a tempo determinato, (31.12.2024), oltre al versamento dei relativi contributi.
Sui crediti della parte istante spettano inoltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte Cost., 2 novembre 2000,
n. 459 e Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2001, n. 38).
Nessuna prova ha, invece, fornito la società convenuta, non costituendosi in giudizio, in merito all'aliunde perceptum, ossia al fatto che i ricorrenti, dalla data del licenziamento abbiano trovato un altro impiego e percepito la relativa retribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nello scaglione minimo per le causa di valore indeterminabile, escludendo la fase istruttoria non svolta e con aumento per la presenza di due parti, con attribuzione in favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato oralmente alla parte ricorrente in data 1.10.2024;
- condanna a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro Controparte_2 Parte_2
precedentemente occupato, e a corrispondere in suo favore una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo, ed oltre al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali;
- condanna a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro Controparte_2 Parte_1
precedentemente occupato, e a corrispondere in suo favore una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello di scadenza del contratto a termine (31.2.2024), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo, ed oltre al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.790, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, da distrarsi.
Aversa, 17.6.2025
Il giudice
Dott. ssa Ida Ponticelli