Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 25/03/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ. – in persona del G.U. dott.ssa Francesca Capuzzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1158/2023 del R.G.A.C., pendente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Viterbo, p.zza Parte_1 C.F._1
dei Caduti n. 16, presso lo studio dell'avv. Cinzia Luperto, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Pasquale Lepera, come da procura allegata all'atto di citazione
Opponente
e
(p. iva ), elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via S.S.18, IV tratto, CP_1 P.IVA_1
n. 50, presso lo studio dell'avv. Mariarita Mazzeo, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Opposta
Oggetto: opposizione al pignoramento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato l'8.5.23 il sig. proponeva opposizione Parte_1
avverso il pignoramento presso terzi effettuato dalla – in qualità di concessionaria del CP_1
servizio di riscossione del comune di Isola di Capo Rizzuto – e notificato in data 21.11.22 al debitore, alla e a per l'adempimento di un credito nascente dall'omesso Parte_2 Controparte_2
pagamento di due cartelle ICI/IMU. Ha chiesto pertanto accertarsi l'illegittimità e l'inefficacia dell'atto di pignoramento perché eseguito sull'intera retribuzione percepita, che costituisce la sua unica fonte di reddito, e dunque in violazione del limite di pignorabilità stabilito dall'art. 545, co. 8 cpc.
A sostegno della domanda ha precisato che le cartelle di importo rispettivamente di € 5.294,99 e €
5.289,68 gli sono state notificate in qualità di erede della sig.ra ; che ha Persona_1
proposto opposizione (RGE n. 993/2022) e che il GE, con decreto inaudita altera parte ha disposto
Ha resistito in giudizio la chiedendo, in via preliminare declinarsi la giurisdizione e per CP_1
l'effetto disporsi la riassunzione del giudizio dinnanzi alla commissione tributaria provinciale, nonché la declaratoria di carenza di interesse ad agire, stante l'intervenuto pagamento dell'importo da parte di , e nel merito il rigetto dell'opposizione. CP_2
Concessi i termini ex art. 183, co. 6 cpc, la causa è stata rinviata per la discussione orale all'udienza del 27.2.2025.
Va premesso che nel caso di specie non sussiste un difetto di giurisdizione, perché la giurisprudenza ha stabilito che spetta sempre al giudice ordinario, come nel caso di specie, la cognizione delle questioni sulla legittimità formale dell'atto esecutivo in quanto tale, oltre che sui fatti che incidono sulla pretesa creditoria dopo la valida notifica della cartella (C.S.U. n. 7822/2020).
Venendo al merito della vicenda, l'opposizione è infondata.
E invero l'art. 545 co. 8 cpc stabilisce che i redditi da lavoro accreditati su conto corrente o postale in data anteriore al pignoramento possono essere pignorati per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, e non nei limiti di questo importo;
mentre per i redditi successivi al pignoramento le somme possono essere pignorate col limite dell'1/10 dello stipendio, che nella fattispecie non supera € 2.500.
Orbene, dalla documentazione in atti si evince che alla data del 30.9.22, poco antecedente alla notifica del pignoramento, la giacenza sul conto postale era pari ad € 23.025,57 di gran lunga eccedente il predetto limite ex art. 545 co. 8 cpc e nulla è stato prodotto per il periodo successivo, tuttavia la notevole disponibilità presente sul conto, in difetto di riscontri contrari, induce a ritenere che la capienza sia rimasta tale da superare il limite posto dalla legge, con conseguente libera pignorabilità delle somme.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando:
1. Rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
2. condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che liquida in € 3.397, oltre accessori di legge.
[...]
Così deciso in Viterbo il 25.3.2025 Il giudice
Francesca Capuzzi