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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/10/2025, n. 2100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2100 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 999/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al registro affari contenzioso n. 999 del 2022, posta in delibazione all'udienza del 3.6.2025 trattata ex art. 127 ter c.p.c. e vertente tra
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rappresentati e difesi dall'Avv. Agostino Silvestri, giusta procura in calce C.F._2 al ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c., ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Albano Laziale Via Abetonia, 22/A ;
OPPONENTI
E
), in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1 P.IVA_1 per essa la mandataria (già e P.IVA n. CP_2 CP_3 P.IVA_2
) in persona del procuratore speciale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio P.IVA_3
Veroni, giusta procura in calce alla comparsa, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma Via D. Chelini n° 5;
OPPOSTA
E
n persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t,;
TERZO PIGNORATO CONTUMACE
E
( ) in persona del legale rappresentante p.t.; CP_5 P.IVA_4
TERZO PIGNORATO CONTUMACE
Oggetto: opposizione all'esecuzione;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 3 giugno 2025.
1 FATTO E DIRITTO
e hanno proposto opposizione ex art. 615 II comma c.p.c. Parte_1 Parte_2 all'esecuzione nella procedura n. R.G.E. 1140/2020 deducendo che in data 7.8.2020
[...]
e per essa la sua mandataria avevano notificato agli opponenti atto Controparte_1 CP_2 di precetto per € 57.155,20 fondato sul d.i. n. 181/2003 notificato in data 5.4.2003 e munito di formula esecutiva in data 8.9.2004; che tale decreto ingiuntivo era stato concesso a per Controparte_6 il minor importo di € 55.237,83 oltre interessi e spese;
che aveva quindi proceduto a CP_1 pignoramento presso terzi ( e ); che il Controparte_4 CP_5 procedimento di pignoramento andava dichiarato estinto per non avere la procedente alcun credito nei confronti degli opponenti;
che si eccepiva la carenza di legittimazione processuale ad agire in capo alla opposta procedente;
che non vi era prova che il credito azionato rientrasse nei contratti di cessione di credito menzionati dalla nel precetto;
che non erano stati prodotti i contratti di CP_1 cessione del credito da alla odierna opposta;
che l'avviso in G.U. non era CP_6 CP_1 idoneo a dare prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria;
che generica era per altro la descrizione dei crediti ceduti contenuta negli avvisi in G.U.; che in ogni caso si contestava il diritto della opposta a procedere ad esecuzione forzata per intervenuta estinzione del credito portato CP_1 dal d.i. posto a fondamento del precetto opposto;
che gli opponenti non avevano ricevuto alcuna comunicazione da Banco di Roma di integrazione o residuo del credito in virtù del predetto d.i. né alcuna comunicazione di cessione del relativo credito;
che si chiedeva espletarsi CTU al fine di accertare l'intervenuta estinzione del credito;
che sussistevano quindi i presupposti per la sospensione dell'esecuzione; che era onere delle opposte dare prova della loro iscrizione nell'albo ex art. 107 TUB;
che l' aveva per altro proceduto, in relazione alla pensione spettante alla opponente CP_5 CP_
ad un accantonamento di € 71.09 in favore di 1 senza alcuna autorizzazione del Parte_2 giudice dell'esecuzione; che per altro il pignoramento della pensione era nullo se eseguito oltre i limiti consentiti;
che l'opponente percepiva una pensione di invalidità, non pignorabile per Pt_1 legge;
che l'opponente percepiva una pensione di € 750,00; che su tale pensione l'importo Parte_2 massimo pignorabile era pari ad € 12.05; che pertanto illegittimo era l'accantonamento di € 71.09 disposto dall' ; che il G.E., a fronte di tale opposizione, instaurato il contraddittorio, aveva CP_5 rigettato l'istanza di sospensiva;
che in tale occasione il G.E. aveva emesso anche ordinanza di assegnazione delle somme con condanna degli opponenti alle spese;
che si chiedeva nella presente sede di merito di esaminare l'opposizione e anche il provvedimento di assegnazione delle somme pronunciato dal G.E. in quando fondato su motivazioni non condivisibili;
che gli opponenti chiedevano anche il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della condotta tenuta da .
Per questi motivi
, hanno chiesto di sospendere l'esecuzione e dichiarare la CP_1 carenza di legittimazione attiva della creditrice procedente ovvero in subordine accertare l'estinzione del debito, condannando le opposte alla refusione delle spese legali e al risarcimento del danno patito dagli opponenti.
I terzi pignorati, citati in giudizio mediante notifica via pec, sono rimasti contumaci.
Si è invece costituita l'opposta indicata in epigrafe deducendo che , Controparte_7 già denominata aveva ceduto ad Aspra Finance s.p.a. un blocco di crediti come Controparte_6 da pubblicazione in G.U. n. 109 del 13.9.2008; che Aspra Finance s.p.a. era stata incorporata in
, come atto di fusione del 14.12.2010; che Controparte_8 [...] aveva ceduto ai sensi dell'art. 58 TUB ad un pacchetto Controparte_9 Controparte_10 di crediti in blocco, come da pubblicazione in G.U. n. 139 del 25.11.2014; che aveva CP_10 quindi ceduto tale pacchetto di crediti all'opposta come da pubblicazione in G.U. Parte II n. 93 del
2 8.8.2017; che l'opposizione era infondata avendo l'opposta dato prova della titolarità del credito azionato.
Per questi motivi
ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., sono state rigettate le istanze istruttorie e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 3.6.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza depositate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Va in via preliminare osservato che oggetto del presente giudizio non è già l'ordinanza resa in data 15.12.2021 dal G.E. nell'ambito della procedura esecutiva n. R.G. 1140/2020 (cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione) nella quale è stata delibata (negativamente) l'istanza di sospensiva proposta in via cautelare dagli odierni opponenti con liquidazione a carico di questi ultimi delle spese della fase cautelare, trattandosi di provvedimento suscettibile di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. (a quanto consta non proposto) ma il merito dell'opposizione proposta dagli opponenti nella predetta procedura esecutiva. Ne consegue che va dichiarata inammissibile la domanda di modifica/revoca dell'ordinanza del 15.12.2021.
Ciò posto, venendo al merito, gli opponenti hanno proposto opposizione al precetto notificatogli dalla opposta indicata in epigrafe allegando la carenza di legittimazione attiva e la mancanza di titolarità del credito posto a fondamento del precetto opposto nonché infine eccependo l'estinzione del credito azionato.
I motivi di opposizione sono tutti infondati.
Infondata appare in primo luogo l'eccezione relativa alla mancata produzione in giudizio del titolo esecutivo dal momento che, ai fini della validità del precetto, lo stesso non deve allegare il titolo esecutivo essendo sufficiente la data di notifica del titolo esecutivo e la menzione del provvedimento che ne ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula (cfr. versione art. 654 II comma c.p.c. vigente ratione temporis, ante novella del 2022) trattandosi di titolo giudiziale ossia di un decreto ingiuntivo, come previsto dall'art. 654 II comma c.p.c..
Risulta non fondato il primo motivo di opposizione di merito concernente, in sostanza, la titolarità in capo all'opposta del credito azionato e la conseguente carenza di legittimazione attiva non avendo quest'ultima dato prova dell'inclusione del credito portato dal d.i. n. 181/2003 nel contratto di cessione in blocco di cui alla pubblicazione in G.U. Parte II n. 93 del 8.8.2017.
Non coglie nel segno l' eccezione di parte opponente circa la mancata produzione in giudizio dei contratti di cessione che portarono al trasferimento del credito oggetto di causa in capo alla odierna opposta dal momento che tali contratti sono, come noto, a forma libera (non prevedendo sul punto la legge la forma scritta ad substantiam ovvero ai fini della prova) e che in effetti parte opponente non ha contestato l'esistenza stessa della cessione ma solo l'inclusione del credito portato dal d.i. n. in capo alla opposta.
Sul punto va rilevato che parte opposta ha intimato, con l'atto di precetto opposto, agli opponenti il pagamento della € 57.155,20 fondato sul d.i. n. 181/2003 notificato in data 5.4.2003 e munito di formula esecutiva in data 8.9.2004 emesso in favore dell'originaria titolare del credito CP_6
(cfr. atto di precetto in atti) allegando di essersi resa cessionaria di tale credito a seguito delle
[...] seguenti operazioni:
- Cessione da (già fatto questo non Controparte_11 Controparte_6 contestato ex art.115 c.p.c. dagli opponenti) ad Aspra Finance s.p.a. di un pacchetto di crediti
3 in blocco, come pubblicazione in G.U. n. 109 del 13.9.2008 (cfr. doc.1 del doc. 1 allegato alla Cont comparsa) “connessi ai rapporti, radicati su strutture di nel territorio italiano, qualificabili come Sofferenze (ai sensi delle istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia)” al momento della cessione. Tale descrizione appare sufficiente a ritenere incluso il credito oggetto di causa (in quanto sicuramente a sofferenza alla data della cessione essendo oggetto di decreto ingiuntivo definitivo e non adempiuto passato in giudicato in data 8.9.2004), non avendo per altro gli opponenti specificatamente contestato i criteri di individuazione indicati nel predetto avviso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.;
- Cessione da , nella quale si era fusa per Controparte_9 incorporazione Aspra Finance s.p.a. (fatto questo non contestato ex art.115 c.p.c. dagli opponenti), di pacchetto di crediti ad come da pubblicazione in G.U. n. CP_10 CP_10
139 del 25.11.2014 (cfr. doc. 3 del doc. 1 allegato alla comparsa) che si era quindi resa cessionaria dei crediti descritti in tale pubblicazione tra i quali i crediti “ .. precedentemente acquistati dalla società Aspra Finance s.p.a. in forza di contratti di cessioni.. per i quali sia stato pubblicato un avviso della relativa cessione nelle Gazzette ufficiali di seguito indicate:
--- 29.8.2008 Cessione Gazzetta Ufficiale parte II n. 109 del 13.9.2008 Controparte_6
- Cessione da alla opposta, come da Controparte_10 Controparte_1 pubblicazione in G.U. Parte II n. 93 del 8.8.2017, di un pacchetto di crediti in blocco aventi, tra le altre, le seguenti caratteristiche “siano crediti di cui la è divenuta Controparte_10 titolare per averli precedentemente acquistati da in Controparte_9 virtù di un contratto di cessione. Per i quali è stato pubblicato un avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale parte II n. 139 del 25 novembre 2014” (cfr. doc. 4 del doc. 1 allegato alla comparsa).
A fondamento della titolarità del credito azionato (e quindi dell'inclusione del credito portato dal d.i. n. 181/2003 nelle superiori cessioni), parte opposta ha allegato la sentenza n. 2094/2019 Tribunale di Velletri Sezione Prima di rigetto dell'opposizione proposta dagli odierni opponenti avverso il precetto notificato in data 19.9.2016 da (e per essa, quale mandataria, da Controparte_10 CP_3
e fondato (cfr. doc. 5, 6 e 7 del doc. 2 allegato alla comparsa) proprio sul credito portato dal d.i. n. 181/2003.
Il complesso di tale documentazione appare sufficiente a ritenere che fosse Controparte_10 titolare del credito fondato sul d.i. n. 181/2003 (a fronte della sentenza sopra menzionata, a quanto consta per altro passata in giudicato, che per rigore giuridico contiene un giudicato implicito sulla titolarità del credito in capo alla opposta ), in ragione della cessione operata in suo favore CP_10 da come da pubblicazione in G.U. Parte II n. 93 del 8.8.2017, e che Controparte_9 quindi il credito derivante dal d.i. 181/2003 sia stato trasferito, per cessione di cui all'avviso in G.U. Parte II n. 93 del 8.8.2017, alla odierna opposta essendo espressamente inclusi nella cessione appunto i “crediti di cui la è divenuta titolare per averli precedentemente acquistati da Controparte_10 in virtù di un contratto di cessione. Per i quali è stato Controparte_9 pubblicato un avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale parte II n. 139 del 25 novembre 2014”.
Sussiste pertanto la prova della titolarità in capo alla opposta del credito portato dal d.i. n. 181/2003 e la legittimazione attiva di quest'ultima ad agire per il relativo pagamento mediante la mandataria come da procura speciale allegata al doc. 9 del doc. 1 allegato alla comparsa concessa CP_2 per l'amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero di crediti, non trattandosi per altro di società intermediario finanziario ex art. 107 TUB.
4 Risulta in secondo luogo infondato il motivo di opposizione relativo alla estinzione del credito portato dal predetto d.i..
Sul punto parte opponente non ha dato prova, come era suo onere in quanto parte debitrice, del fatto estintivo del credito producendo la documentazione attestante quanto allegato (fosse anche che tale estinzione sia avvenuta nell'ambito dell'altra procedura esecutiva intrapresa dalla precedente titolare del credito menzionata dagli opponenti in atti, cui gli stessi avevano senz'altro Controparte_10 diritto di accesso e di estrazione copia degli atti, in quanto appunto debitori esecutati). Parte opponente si è infatti limitata sul punto a produrre alcune buste paga della pensione spettante all'opponente ove risultano in effetti accantonate somme senza tuttavia dare prova del Parte_2 relativo pagamento e della relativa imputazione proprio al credito oggetto di causa, e un'ordinanza di assegnazione emessa nel proc. Esecutivo R.G.E. 2542/2016 in favore della predetta (cfr. CP_10 allegati alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.), senza tuttavia dare contezza delle somme effettivamente versate in favore di tale ultimo creditore in seno alla predetta procedura esecutiva. Spetta poi al giudice dell'esecuzione verificare il saldo debitorio dell'opponente a seguito delle assegnazioni di somme.
L'opposizione va pertanto rigettata, con assorbimento delle domande riconvenzionali spiegate dagli opponenti.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo applicati i parametri minimi in ragione dell'attività espletata e della non complessità della causa e tenuto conto del valore della causa dichiarato da parte opponente, devono essere poste a carico di parte opponente in base al principio della soccombenza. Nulla sulle spese dei terzi esecutati in quanto contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite nei confronti della opposta indicata in epigrafe liquidate, in € 7.052,00 per compensi oltre accessori di legge;
3) nulla sulle spese dei terzi pignorati in quanto contumaci.
Così deciso in Velletri, 27 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al registro affari contenzioso n. 999 del 2022, posta in delibazione all'udienza del 3.6.2025 trattata ex art. 127 ter c.p.c. e vertente tra
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rappresentati e difesi dall'Avv. Agostino Silvestri, giusta procura in calce C.F._2 al ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c., ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Albano Laziale Via Abetonia, 22/A ;
OPPONENTI
E
), in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1 P.IVA_1 per essa la mandataria (già e P.IVA n. CP_2 CP_3 P.IVA_2
) in persona del procuratore speciale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio P.IVA_3
Veroni, giusta procura in calce alla comparsa, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma Via D. Chelini n° 5;
OPPOSTA
E
n persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t,;
TERZO PIGNORATO CONTUMACE
E
( ) in persona del legale rappresentante p.t.; CP_5 P.IVA_4
TERZO PIGNORATO CONTUMACE
Oggetto: opposizione all'esecuzione;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 3 giugno 2025.
1 FATTO E DIRITTO
e hanno proposto opposizione ex art. 615 II comma c.p.c. Parte_1 Parte_2 all'esecuzione nella procedura n. R.G.E. 1140/2020 deducendo che in data 7.8.2020
[...]
e per essa la sua mandataria avevano notificato agli opponenti atto Controparte_1 CP_2 di precetto per € 57.155,20 fondato sul d.i. n. 181/2003 notificato in data 5.4.2003 e munito di formula esecutiva in data 8.9.2004; che tale decreto ingiuntivo era stato concesso a per Controparte_6 il minor importo di € 55.237,83 oltre interessi e spese;
che aveva quindi proceduto a CP_1 pignoramento presso terzi ( e ); che il Controparte_4 CP_5 procedimento di pignoramento andava dichiarato estinto per non avere la procedente alcun credito nei confronti degli opponenti;
che si eccepiva la carenza di legittimazione processuale ad agire in capo alla opposta procedente;
che non vi era prova che il credito azionato rientrasse nei contratti di cessione di credito menzionati dalla nel precetto;
che non erano stati prodotti i contratti di CP_1 cessione del credito da alla odierna opposta;
che l'avviso in G.U. non era CP_6 CP_1 idoneo a dare prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria;
che generica era per altro la descrizione dei crediti ceduti contenuta negli avvisi in G.U.; che in ogni caso si contestava il diritto della opposta a procedere ad esecuzione forzata per intervenuta estinzione del credito portato CP_1 dal d.i. posto a fondamento del precetto opposto;
che gli opponenti non avevano ricevuto alcuna comunicazione da Banco di Roma di integrazione o residuo del credito in virtù del predetto d.i. né alcuna comunicazione di cessione del relativo credito;
che si chiedeva espletarsi CTU al fine di accertare l'intervenuta estinzione del credito;
che sussistevano quindi i presupposti per la sospensione dell'esecuzione; che era onere delle opposte dare prova della loro iscrizione nell'albo ex art. 107 TUB;
che l' aveva per altro proceduto, in relazione alla pensione spettante alla opponente CP_5 CP_
ad un accantonamento di € 71.09 in favore di 1 senza alcuna autorizzazione del Parte_2 giudice dell'esecuzione; che per altro il pignoramento della pensione era nullo se eseguito oltre i limiti consentiti;
che l'opponente percepiva una pensione di invalidità, non pignorabile per Pt_1 legge;
che l'opponente percepiva una pensione di € 750,00; che su tale pensione l'importo Parte_2 massimo pignorabile era pari ad € 12.05; che pertanto illegittimo era l'accantonamento di € 71.09 disposto dall' ; che il G.E., a fronte di tale opposizione, instaurato il contraddittorio, aveva CP_5 rigettato l'istanza di sospensiva;
che in tale occasione il G.E. aveva emesso anche ordinanza di assegnazione delle somme con condanna degli opponenti alle spese;
che si chiedeva nella presente sede di merito di esaminare l'opposizione e anche il provvedimento di assegnazione delle somme pronunciato dal G.E. in quando fondato su motivazioni non condivisibili;
che gli opponenti chiedevano anche il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della condotta tenuta da .
Per questi motivi
, hanno chiesto di sospendere l'esecuzione e dichiarare la CP_1 carenza di legittimazione attiva della creditrice procedente ovvero in subordine accertare l'estinzione del debito, condannando le opposte alla refusione delle spese legali e al risarcimento del danno patito dagli opponenti.
I terzi pignorati, citati in giudizio mediante notifica via pec, sono rimasti contumaci.
Si è invece costituita l'opposta indicata in epigrafe deducendo che , Controparte_7 già denominata aveva ceduto ad Aspra Finance s.p.a. un blocco di crediti come Controparte_6 da pubblicazione in G.U. n. 109 del 13.9.2008; che Aspra Finance s.p.a. era stata incorporata in
, come atto di fusione del 14.12.2010; che Controparte_8 [...] aveva ceduto ai sensi dell'art. 58 TUB ad un pacchetto Controparte_9 Controparte_10 di crediti in blocco, come da pubblicazione in G.U. n. 139 del 25.11.2014; che aveva CP_10 quindi ceduto tale pacchetto di crediti all'opposta come da pubblicazione in G.U. Parte II n. 93 del
2 8.8.2017; che l'opposizione era infondata avendo l'opposta dato prova della titolarità del credito azionato.
Per questi motivi
ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., sono state rigettate le istanze istruttorie e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 3.6.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza depositate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Va in via preliminare osservato che oggetto del presente giudizio non è già l'ordinanza resa in data 15.12.2021 dal G.E. nell'ambito della procedura esecutiva n. R.G. 1140/2020 (cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione) nella quale è stata delibata (negativamente) l'istanza di sospensiva proposta in via cautelare dagli odierni opponenti con liquidazione a carico di questi ultimi delle spese della fase cautelare, trattandosi di provvedimento suscettibile di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. (a quanto consta non proposto) ma il merito dell'opposizione proposta dagli opponenti nella predetta procedura esecutiva. Ne consegue che va dichiarata inammissibile la domanda di modifica/revoca dell'ordinanza del 15.12.2021.
Ciò posto, venendo al merito, gli opponenti hanno proposto opposizione al precetto notificatogli dalla opposta indicata in epigrafe allegando la carenza di legittimazione attiva e la mancanza di titolarità del credito posto a fondamento del precetto opposto nonché infine eccependo l'estinzione del credito azionato.
I motivi di opposizione sono tutti infondati.
Infondata appare in primo luogo l'eccezione relativa alla mancata produzione in giudizio del titolo esecutivo dal momento che, ai fini della validità del precetto, lo stesso non deve allegare il titolo esecutivo essendo sufficiente la data di notifica del titolo esecutivo e la menzione del provvedimento che ne ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula (cfr. versione art. 654 II comma c.p.c. vigente ratione temporis, ante novella del 2022) trattandosi di titolo giudiziale ossia di un decreto ingiuntivo, come previsto dall'art. 654 II comma c.p.c..
Risulta non fondato il primo motivo di opposizione di merito concernente, in sostanza, la titolarità in capo all'opposta del credito azionato e la conseguente carenza di legittimazione attiva non avendo quest'ultima dato prova dell'inclusione del credito portato dal d.i. n. 181/2003 nel contratto di cessione in blocco di cui alla pubblicazione in G.U. Parte II n. 93 del 8.8.2017.
Non coglie nel segno l' eccezione di parte opponente circa la mancata produzione in giudizio dei contratti di cessione che portarono al trasferimento del credito oggetto di causa in capo alla odierna opposta dal momento che tali contratti sono, come noto, a forma libera (non prevedendo sul punto la legge la forma scritta ad substantiam ovvero ai fini della prova) e che in effetti parte opponente non ha contestato l'esistenza stessa della cessione ma solo l'inclusione del credito portato dal d.i. n. in capo alla opposta.
Sul punto va rilevato che parte opposta ha intimato, con l'atto di precetto opposto, agli opponenti il pagamento della € 57.155,20 fondato sul d.i. n. 181/2003 notificato in data 5.4.2003 e munito di formula esecutiva in data 8.9.2004 emesso in favore dell'originaria titolare del credito CP_6
(cfr. atto di precetto in atti) allegando di essersi resa cessionaria di tale credito a seguito delle
[...] seguenti operazioni:
- Cessione da (già fatto questo non Controparte_11 Controparte_6 contestato ex art.115 c.p.c. dagli opponenti) ad Aspra Finance s.p.a. di un pacchetto di crediti
3 in blocco, come pubblicazione in G.U. n. 109 del 13.9.2008 (cfr. doc.1 del doc. 1 allegato alla Cont comparsa) “connessi ai rapporti, radicati su strutture di nel territorio italiano, qualificabili come Sofferenze (ai sensi delle istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia)” al momento della cessione. Tale descrizione appare sufficiente a ritenere incluso il credito oggetto di causa (in quanto sicuramente a sofferenza alla data della cessione essendo oggetto di decreto ingiuntivo definitivo e non adempiuto passato in giudicato in data 8.9.2004), non avendo per altro gli opponenti specificatamente contestato i criteri di individuazione indicati nel predetto avviso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.;
- Cessione da , nella quale si era fusa per Controparte_9 incorporazione Aspra Finance s.p.a. (fatto questo non contestato ex art.115 c.p.c. dagli opponenti), di pacchetto di crediti ad come da pubblicazione in G.U. n. CP_10 CP_10
139 del 25.11.2014 (cfr. doc. 3 del doc. 1 allegato alla comparsa) che si era quindi resa cessionaria dei crediti descritti in tale pubblicazione tra i quali i crediti “ .. precedentemente acquistati dalla società Aspra Finance s.p.a. in forza di contratti di cessioni.. per i quali sia stato pubblicato un avviso della relativa cessione nelle Gazzette ufficiali di seguito indicate:
--- 29.8.2008 Cessione Gazzetta Ufficiale parte II n. 109 del 13.9.2008 Controparte_6
- Cessione da alla opposta, come da Controparte_10 Controparte_1 pubblicazione in G.U. Parte II n. 93 del 8.8.2017, di un pacchetto di crediti in blocco aventi, tra le altre, le seguenti caratteristiche “siano crediti di cui la è divenuta Controparte_10 titolare per averli precedentemente acquistati da in Controparte_9 virtù di un contratto di cessione. Per i quali è stato pubblicato un avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale parte II n. 139 del 25 novembre 2014” (cfr. doc. 4 del doc. 1 allegato alla comparsa).
A fondamento della titolarità del credito azionato (e quindi dell'inclusione del credito portato dal d.i. n. 181/2003 nelle superiori cessioni), parte opposta ha allegato la sentenza n. 2094/2019 Tribunale di Velletri Sezione Prima di rigetto dell'opposizione proposta dagli odierni opponenti avverso il precetto notificato in data 19.9.2016 da (e per essa, quale mandataria, da Controparte_10 CP_3
e fondato (cfr. doc. 5, 6 e 7 del doc. 2 allegato alla comparsa) proprio sul credito portato dal d.i. n. 181/2003.
Il complesso di tale documentazione appare sufficiente a ritenere che fosse Controparte_10 titolare del credito fondato sul d.i. n. 181/2003 (a fronte della sentenza sopra menzionata, a quanto consta per altro passata in giudicato, che per rigore giuridico contiene un giudicato implicito sulla titolarità del credito in capo alla opposta ), in ragione della cessione operata in suo favore CP_10 da come da pubblicazione in G.U. Parte II n. 93 del 8.8.2017, e che Controparte_9 quindi il credito derivante dal d.i. 181/2003 sia stato trasferito, per cessione di cui all'avviso in G.U. Parte II n. 93 del 8.8.2017, alla odierna opposta essendo espressamente inclusi nella cessione appunto i “crediti di cui la è divenuta titolare per averli precedentemente acquistati da Controparte_10 in virtù di un contratto di cessione. Per i quali è stato Controparte_9 pubblicato un avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale parte II n. 139 del 25 novembre 2014”.
Sussiste pertanto la prova della titolarità in capo alla opposta del credito portato dal d.i. n. 181/2003 e la legittimazione attiva di quest'ultima ad agire per il relativo pagamento mediante la mandataria come da procura speciale allegata al doc. 9 del doc. 1 allegato alla comparsa concessa CP_2 per l'amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero di crediti, non trattandosi per altro di società intermediario finanziario ex art. 107 TUB.
4 Risulta in secondo luogo infondato il motivo di opposizione relativo alla estinzione del credito portato dal predetto d.i..
Sul punto parte opponente non ha dato prova, come era suo onere in quanto parte debitrice, del fatto estintivo del credito producendo la documentazione attestante quanto allegato (fosse anche che tale estinzione sia avvenuta nell'ambito dell'altra procedura esecutiva intrapresa dalla precedente titolare del credito menzionata dagli opponenti in atti, cui gli stessi avevano senz'altro Controparte_10 diritto di accesso e di estrazione copia degli atti, in quanto appunto debitori esecutati). Parte opponente si è infatti limitata sul punto a produrre alcune buste paga della pensione spettante all'opponente ove risultano in effetti accantonate somme senza tuttavia dare prova del Parte_2 relativo pagamento e della relativa imputazione proprio al credito oggetto di causa, e un'ordinanza di assegnazione emessa nel proc. Esecutivo R.G.E. 2542/2016 in favore della predetta (cfr. CP_10 allegati alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.), senza tuttavia dare contezza delle somme effettivamente versate in favore di tale ultimo creditore in seno alla predetta procedura esecutiva. Spetta poi al giudice dell'esecuzione verificare il saldo debitorio dell'opponente a seguito delle assegnazioni di somme.
L'opposizione va pertanto rigettata, con assorbimento delle domande riconvenzionali spiegate dagli opponenti.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo applicati i parametri minimi in ragione dell'attività espletata e della non complessità della causa e tenuto conto del valore della causa dichiarato da parte opponente, devono essere poste a carico di parte opponente in base al principio della soccombenza. Nulla sulle spese dei terzi esecutati in quanto contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite nei confronti della opposta indicata in epigrafe liquidate, in € 7.052,00 per compensi oltre accessori di legge;
3) nulla sulle spese dei terzi pignorati in quanto contumaci.
Così deciso in Velletri, 27 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
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