Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/04/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott. ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 905 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 vertente tra
(P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, sig. , con sede in c.da Parte_2
Forastella 87043 Bisignano (CS), rappresentata e difesa, come da procura telematicamente allegata e da intendersi in calce al presente atto, dall'Avv. Antonio
Giancarlo Perfetti del Foro di Cosenza (cod. fisc. ), che si avvale C.F._1
della consulenza del Prof. Avv. Vincenzo Ferrari, ai sensi dell'art. 6, comma 10, L.
240/2010, con elezione di domicilio in Catanzaro, alla Via lannelli n. 9, presso lo Studio dell'Avv. Pietro Marino
- appellante
e società per azioni validamente costituita ed esistente secondo Controparte_1
la legge italiana, con sede legale in OR alla piazza San Carlo n. 156, capitale sociale
Euro 10.084.455.147,92 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle imprese di OR , che ha incorporato per fusione la , con P.IVA_2 CP_2
atto per notaio del 26.3.2001 rep. n. 16080 e race, n.8638 rep, in Persona_1
persona del procuratore speciale sig. Dr.ssa a quanto infra facoltizzato CP_3 Parte_3
Rep. n. 6745 - Race. n. 4737, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano DP II UT APSR il 15/04/2021 al n. 36535 Serie IT), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Villecco
(CF: ) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale C.F._2
Commerciale sito in Cosenza alla Via Beato Umile n.14, in virtù di Controparte_4
mandato in calce al presente atto su foglio separato
- appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Voglia la Corte d'Appello di Catanzaro, in accoglimento della domanda di riassunzione ex art. 392 c.p.c. del giudizio civile intercorso tra le parti, in osservanza dell'ordinanza in data 15.03.2024 n. 6083 della Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, che ha cassato con rinvio la sentenza n. 1829/2019 della Corte d'Appello di Catanzaro, condannare , che ha incorporato per fusione , in Controparte_5 CP_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del
[...]
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, della complessiva somma di euro 137.348,05, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Voglia altresì condannare , che ha incorporato per fusione Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese CP_2 giudiziali, sia del giudizio di legittimità, sia del giudizio di rinvio, con distrazione a favore del difensore Avv. Antonio Giancarlo Perfetti.
Per l'appellata:
“si riporta ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, ai verbali di udienza ed a tutta la documentazione prodotta a corredo del relativo fascicolo di parte. Per tale ragione l'odierna Difesa insiste nell'accoglimento delle già rassegnate conclusioni e chiede che la causa venga trattenuta in decisione”. PRINCIPALI FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
Il presente giudizio verte sul diritto della Parte_1 di ottenere da incorporata per fusione da
[...] Controparte_6 [...] quale Capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane, la CP_2 restituzione della complessiva somma di euro 137.348,05, in relazione a due contratti di conto corrente bancario, per la dichiarata nullità della clausola concernente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed oneri accessori, come accertato e dichiarato dalla sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Cosenza con sentenza del 10.06.2016.
Nel corso del giudizio di primo grado è stata espletata CTU che ha rideterminato il saldo contabile, con riferimento ai singoli rapporti di c/c oggetto di indagine, nella misura di euro 131.219,46 a credito del correntista per il contratto di c/c n. 5200153 e nella misura di euro 6.128,59 a credito del correntista per il contratto di c/c n. 51001878, per un totale di euro 137.348,05).
Interposto appello da , con sentenza del 27.09.2019, questa CP_6
Corte d'appello ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, condannando alla restituzione della sola somma di euro 6.128,59, con riferimento al CP_6 contratto di c/c n. 51001878, ritenendo che per l'altro rapporto di c/c (n. 5200153) il non avesse compiutamente assolto l'onere della prova per non Parte_1 essere stata in grado di produrre l'estratto conto di chiusura, carenza ad avviso della
Corte d'Appello non colmabile con alcun tipo di prova, nemmeno presuntiva.
2.
La sentenza d'appello veniva impugnata dal , davanti alla Parte_1
Suprema Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 6083, pubblicata il 15 marzo 2024, accogliendo il terzo motivo di ricorso, cassa la decisione d'appello con rinvio alla stessa
Corte d'Appello di Catanzaro in diversa composizione, affermando il principio di diritto secondo cui l'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto.
Con l'atto di riassunzione del giudizio , riportando per Parte_1 esteso i passi significativi della sentenza rescindente, torna pertanto a far valere la propria originaria pretesa, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Si è costituita , insistendo sulla carenza di prova della esistenza CP_7 ed esigibilità del credito vantato dalla cliente.
La causa perviene ora all'attenzione del collegio. 3.
L'ordinanza della Corte di cassazione, nel rinviare il giudizio alla Corte, in diversa composizione, osserva testualmente quanto segue:
“L'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può senza dubbio offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali, ma se tali movimentazioni sono ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato (Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 10293 del 18/04/2023). Ma, come di recente ribadito, l'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto (Cass, Sez. 1, Ordinanza n. 37800 del 27/12/2022). Esso consente di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto e, tuttavia, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito può valorizzare, esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o,
a norma degli arti. 2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili (ma non
l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 10692 del 10/ 05/2007 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23974 del 25/11/2010)
e, per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati, quello stesso giudice può avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile, al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio (cfr. Cass., Sez. 6-1,
Ordinanza n. 14074 del 01/06/2018; nel medesimo senso, Cass., Sez. 1, Ordinanza n.
31187 del 03/12/2018, n. 31187; v. altresì Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11543 del
02/05/2019). Rilevano, altresì, la condotta processuale della controparte ed ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 c.p. c.
La Corte di cassazione, pertanto, ritiene che la Corte di appello, nel procedere ad un deciso overruling del primo pronunciato, per mancanza del solo ultimo estratto conto, non abbia fatto buon governo dei principi regolatori in materia di onere della prova nei rapporti bancari, come da ultimo ribadito anche da altre decisioni in sede di legittimità, orientate a sostenere che, pur in mancanza di una parte degli estratti conto, l'accertamento del dare/avere nei contratti di conto corrente può attuarsi con l'impiego di tutti quei mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete, così da giustificare il saldo maturato all'inizio (o alla fine) del periodo per cui sono stati pag. 4/7 prodotti gli estratti medesimi.
Cass. 17.1.2024, n. 1763, ad es. ha precisato che in tema di rapporti bancari regolati in conto corrente, ove la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo per la condanna dell'istituto di credito a pagare la differenza in proprio favore o per l'accoglimento della domanda principale in misura inferiore,
l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: a) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: a. 1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda;
a.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi, intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile;
b) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: b.l) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;
b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per
10 stesso o gli stessi periodi, nulla recupera;
così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo.
Appare così abbandonato un precedente orientamento, secondo cui incombe pag. 5/7 al correntista di provare il saldo e quindi i rapporti di dare e avere intercorsi con la banca esclusivamente tramite la produzione di tutti gli estratti conto che documentano il rapporto.
4. Non può quindi che concordarsi con quanto enunciato in motivazione dalla sentenza di primo grado, secondo quanto testualmente riportato:
Deve innanzitutto rilevarsi che nel caso in esame non solo è pacifica ed incontestata la sussistenza del rapporto bancario tra le parti ma è la medesima banca convenuta a fornire utili elementi in ordine al suo svolgimento, allegando che il rapporto di c/c n.
5200153 è stato attivato il 10.2.1987 ed estinto il 5.3.2001 e che il rapporto di c/c n. 51001878 è stato attivato 3.3.1999 ed estinto il 26.2.2004. Deve inoltre evidenziarsi che l'omessa produzione del contratto, contrariamente all'assunto della banca convenuta, non preclude l'indagine peritale sul fenomeno anatocistico, purché (come nel caso di specie) siano stati allegati gli estratti di c/c, anche in maniera parziale, potendo sopperirsi a detta carenza con il criterio di ricostruzione del rapporto che ovviamente si risolve in pregiudizio dei correntista che agisce in ripetizione (ed infatti nel caso di specie, la ricostruzione del rapporto è partita da un saldo negativo, per come chiarito dal CT.U. nella relazione peritale depositata in data 13.10.2014):
La CTU disposta dal giudice di prime cure, ha accertato l'esistenza di due conti correnti aperti dal mobilificio presso la banca convenuta, il primo n. 5200153 in data 18.2.1987 chiuso il 31.12.2000, il secondo n. 51001878 aperto il 3.3.1999 estinto il 26.2.2004.
Tale indagine non è stata contraddetta da elementi controfattuali da parte dell'istituto bancario convenuto, che si è limitato ad affermare la mancanza di prova sulla chiusura dei conti, presupposto per procedere alla ripetizione dell'indebito, senza fornire alcuna sostegno documentale o anche solo presuntivo, a riguardo. La mancanza per uno dei conti del solo ultimo estratto conto, peraltro, avrebbe potuto incidere in misura minima sulla rielaborazione del rapporto operato dal consulente, che ha potuto ricostruire il tasso di interessi praticato, l'importo degli interessi passivi addebitati, la commissione di massimo scoperto e ogni ulteriore elemento atto a pervenire all'esatta quantificazione del credito del correntista, utilizzando uno dei più diffusi software aziendali;
l'assenza dell'ultimo estratto conto, alla luce dell'andamento generale del rapporto, per come riscontrato dall'indagine contabile, riverbera i suoi effetti peraltro a solo danno del cliente.
5.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate direttamente in dispositivo, per il grado di legittimità e per il giudizio di rinvio, come richiesto dalla parte nelle conclusioni, secondo valore di causa, parametri medi (ai minimi la sola fase istruttoria), con distrazione in favore del difensore di parte pag. 6/7 appellante che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando a seguito di riassunzione del giudizio di appello proposto da (ora Controparte_6 Controparte_1
) avverso la sentenza n. 1281/2016, emessa dal Tribunale di Cosenza, ogni contraria
[...] istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento in favore di parte appellante Controparte_1 dei compensi per l'attività legale prestata, liquidata in euro 12.154,00 per l'appello e in euro 7.655 per il grado di legittimità, con incremento percentuale per le spese generali, iva e cap nella misura dovuta, disponendo il versamento delle somme in favore dell'avv.to Antonio Giancarlo Perfetti;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr n.
115/2002 per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione Così deciso nella camera di consiglio del 2.4.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
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