Articolo 15 della Legge 13 giugno 1942, n. 794
Articolo 14Articolo 16
Versione
21 aprile 1942
Art. 15. Onorari e diritti dovuti ai procuratori.

Ai procuratori, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti, per le prestazioni giudiziali in materia civile ed equiparate, gli onorari ed i diritti stabiliti dalla presente legge e dalla tabella B ad essa allegata.


Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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