Art. 15. Onorari e diritti dovuti ai procuratori.
Ai procuratori, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti, per le prestazioni giudiziali in materia civile ed equiparate, gli onorari ed i diritti stabiliti dalla presente legge e dalla tabella B ad essa allegata.
Ai procuratori, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti, per le prestazioni giudiziali in materia civile ed equiparate, gli onorari ed i diritti stabiliti dalla presente legge e dalla tabella B ad essa allegata.