Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00200/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00182/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 182 del 2024, proposto da
NI RL ZA, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Chessa, Eleonora Barbini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - DIREZIONE PROVINCIALE BRESCIA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall'I.N.P.S., nella parte in cui non attribuisce al ricorrente i “ sei scatti stipendiali ” ex art. 6 bis del D.l. 387/1987.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa TA EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 28 febbraio 2024 e ritualmente depositato in data 13 marzo 2024, il ricorrente, ex sovrintendente capo della Polizia di Stato, ha agito in giudizio dinanzi a questo T.A.R. per l’annullamento in parte qua del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’I.N.P.S. nonché per l’accertamento e la declaratoria del proprio diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita, con il riconoscimento dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6- bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387 (convertito con legge del 20 novembre 1987 n. 472, così come modificato dall'art. 21 legge 7 ottobre 1990 n. 232), con conseguente condanna dell’I.N.P.S. al ricalcolo dell’importo dovuto comprensivo della corresponsione delle spettanti somme aggiuntive.
2. Il ricorrente ha esposto di essere cessato dal servizio, “a domanda”, con susseguente congedo pensionistico a decorrere dal 31 marzo 2019; al momento del collocamento in quiescenza, il ricorrente aveva 56 anni e 10 mesi di età, nonché 37 anni di servizio utile, e pertanto, alla luce della normativa sopra richiamata, aveva maturato il diritto a beneficiare dei sei scatti stipendiali nella determinazione della misura del trattamento di fine servizio.
3. Si è costituito in giudizio l’I.N.P.S. eccependo l’inammissibilità del ricorso e nel merito la sua infondatezza anche con riferimento all’intervenuta decadenza dal beneficio.
4. All’udienza pubblica del 21 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
5. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con il quale il ricorrente, ritenuta la giurisdizione del giudice amministrativo, lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 bis d.l. 387/1987 e dell’art. 4 d.lgs. 165/1997.
6. Il motivo è fondato, alla luce dei principi già affermati da questo Tribunale in recenti decisioni pronunciate su casi analoghi a quello qui in esame, uniformandosi all’indirizzo del tutto prevalente e ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Brescia, Seconda Sezione, sentenze 19 febbraio 2025, n.151, 3 febbraio 2025, n. 72, 31 ottobre 2024, n. 877; 23 ottobre 2024, n. 830; Prima Sezione, sentenze 23 luglio 2024, n. 655; 27 maggio 2024, n. 464; 7 maggio 2024, n. 389; 6 maggio 2024 n. 382).
7. Si osserva che l’oggetto dell’odierno giudizio attiene al regime di attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini del trattamento di fine servizio del personale delle forze di polizia ad ordinamento militare.
8. Vengono all’esame le seguenti disposizioni:
- l'art. 6-bis d.l. 387/1987 (convertito con legge n. 472/1987), così come modificato dall'art. 21 legge n. 232/1990, che - per quanto d'interesse - prevede: “ 1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio [...] 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile [...] ”;
- l'art. 1, co. 15-bis, del d.l. n. 379/1987 (convertito con modificazioni in legge n. 468/1987), così come modificato dall'art. 11, co. 1 legge n. 231/1990, che stabilisce: “ 15-bis. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e gli scatti gerarchici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato. Del predetto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212 ”;
- l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che - per quanto d'interesse - prevede: “1 . A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, all'articolo 32, comma 9- bis, della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, all'articolo 1, comma 15- bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3.2. Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito ”;
- l'art. 1911 codice ordinamento militare. (come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera g), del d.lgs. 24 febbraio 2012, n. 20), che prevede: “ 1. In alternativa alla promozione alla vigilia disciplinata dall'articolo 1082, gli ufficiali in servizio permanente possono chiedere l'attribuzione, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, di sei aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. 2. Il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio, di cui al comma 1, si applica anche al personale militare che ha conseguito la promozione ai sensi degli articoli 1076, comma 1, e 1077, nonché agli ufficiali cessati dal servizio per limiti di età con il grado di generale di corpo d'armata e gradi equiparati e a quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di "a disposizione". 3. Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472” ;
- l'art. 2268, co. 1 lett. 872) cod. ord. mil., che prevede: “ 1. A decorrere dall'entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi primari e le successive modificazioni: [...] 872) legge 8 agosto 1990, n. 231, esclusi articoli 4; 5, commi 1 e 2; 7; 9 e 10 ”.
9. Dal quadro normativo così riassunto, la prevalente giurisprudenza amministrativa, che il Collegio condivide (in senso contrario, tuttavia, ex multis T.A.R. Valle d’Aosta, 16 febbraio 2022, n. 14; T.A.R. Reggio Calabria, 28 marzo 2022, n. 223; T.R.G.A. Trento, 1° luglio 2021, n. 114) è giunta al riconoscimento del beneficio di cui all'art. 6-bis d.l. 387/1987 a tutti gli appartenenti delle Forze di Polizia, di ordinamento civile e militare (T.A.R. Roma, sez. V, 5 settembre 2022, n. 11398, T.A.R. Milano, sez. IV, 15 aprile 2022, n. 866, T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 22 marzo 2022, n. 158, T.A.R. Catania, sez. III, 15 marzo 2022, n. 765; CGARS, 19 agosto 2022, n. 926; Consiglio di Stato , sez. II , 15 maggio 2023 , n. 4844; Consiglio di Stato , sez. II , 18 aprile 2023 , n. 3914; Consiglio di Stato, sez. II , 18 aprile 2023 , n. 3913; Consiglio di Stato , sez. II , 23 marzo 2023 , n. 2985 e da ultimo Consiglio di Stato , sez. II , 11 aprile 2024, n. 3317) così argomentando:
a) l'art. 4 del d.lgs. 165/1997, che assoggetta ad un regime oneroso il beneficio degli scatti di anzianità per il personale posto in congedo a domanda, è dettato ai soli fini pensionistici ed è pertanto inapplicabile alle fattispecie di liquidazione del trattamento di fine servizio;
b) il beneficio dell'attribuzione di sei scatti ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio è disciplinato dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, modificato da ultimo dall'art. 21 comma 1 della legge n. 231/1990, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza;
c) l'abrogazione dell'art. 11 della legge n. 231/1990, per effetto dell'art. 2268 comma 1 n. 872 cod. ord. mil., non comporta la reviviscenza dell'art. 1 comma 15-bis del d.l. n. 379/1987 nella sua formulazione previgente, poiché - per consolidato principio - l'abrogazione legislativa non ha effetto ripristinatorio delle norme che erano state a loro volta precedentemente abrogate, salvo espressa indicazione in tal senso da parte del Legislatore. Non può dunque ritenersi in vigore la norma (art. 1 comma 15-bis del d.l. n. 379/1987) che limita l'applicazione del beneficio degli scatti di anzianità ai fini del calcolo del TFS ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione della cessazione dal servizio a domanda. Nella stessa prospettiva, acquista piena coerenza il disposto dell'art. 1911 co. 3 cod. ord. mil, a tenore del quale l'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 “continua ad applicarsi” alle forze di polizia a ordinamento militare;
d) quanto all'ambito di applicazione soggettivo dell'istituto, ai sensi dell’art. 16 della l. n. 121 del 1981, oltre alla Polizia di Stato, sono forze di polizia, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
10. Quanto all’eccezione sollevata dall’I.N.P.S., va detto che nessuna conseguenza decadenziale può farsi derivare finanche dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6-bis, comma 2, secondo periodo, che prevede che “ la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990 ” atteso che per la giurisprudenza prevalente l’ambiguità della disposizione osta alla chiarezza ed alla perspicuità dei presupposti determinanti la decadenza (Consiglio di Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 28 gennaio 2022, n. 193) e che comunque la norma fa testuale riferimento ai presupposti sostanziali per il riconoscimento del beneficio de quo (ergo, alle categorie di personale cui esso è destinato), piuttosto che alle relative condizioni procedimentali: ciò in quanto il rinvio alle “condizioni”, che al suddetto fine devono sussistere al momento della cessazione dal servizio, allude appunto allo status soggettivo (anagrafico e previdenziale) dell’interessato, piuttosto che agli oneri procedimentali da osservare per l’acquisizione del beneficio de quo al suo patrimonio giuridico.
11. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto.
12. Per l’effetto, il Tribunale, annullando in parte qua il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio, accerta il diritto dell’odierno ricorrente di percepire i benefici economici normativamente contemplati all'art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987 e condanna l'I.N.P.S. a provvedere alla rideterminazione, entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della presente sentenza, dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla disposizione citata: a tal fine è del tutto irrilevante, attenendo ai rapporti interni tra l’Ente previdenziale e l’Amministrazione di precedente appartenenza dei dipendenti, che quest’ultima, nel formare la documentazione relativa alla posizione pensionistica degli stessi, non abbia espressamente riconosciuto il beneficio al ricorrente, ad egli direttamente dovuto in forza della citata disposizione di legge.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’INPS –Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a rifondere al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre oneri accessori se previsti dalla legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO RO, Presidente
TA EL, Referendario, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA EL | RO RO |
IL SEGRETARIO