Articolo 43 della Legge 31 maggio 1995, n. 218
Articolo 42Articolo 44
Versione
1 settembre 1995
Art. 43. (Protezione dei maggiori d'eta') 1. I presupposti e gli effetti delle misure di protezione degli incapaci maggiori di eta', nonche' i rapporti fra l'incapace e chi ne ha la cura, sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace.
Tuttavia, per proteggere in via provvisoria e urgente la persona o i beni dell'incapace, il giudice italiano puo' adottare le misure previste dalla legge italiana.
Entrata in vigore il 1 settembre 1995
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