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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 16/05/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1103/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott. Salvatore Falzoi Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 20.12.2023 e segnata al n. R.G. 1103/2023, pendente tra:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. CORRIAS BARBARA, elettivamente domiciliato in VIA DANTE
N. 22, NUORO, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. SPANU ALBERTO, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore;
RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.12.2023 ha esposto di aver Parte_1
contratto matrimonio civile con in Burgos il 10.3.2018, trascritto Controparte_1
Pag. 1 di 7 nel registro degli atti di matrimonio al n. 1, Parte I, dell'anno 2018; che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che nella casa coniugale vivevano anche i figli della signora avuti da una precedente relazione;
che anche il signor ha avuto un figlio in CP_1 Pt_1
epoca antecedente al matrimonio con il quale mantiene rapporti costanti e provvede al suo mantenimento;
che il rapporto coniugale è entrato in crisi per il comportamento dispotico della che il coniuge non ha consentito al sig. di avere rapporti con i propri CP_1 Pt_1
parenti; che la signora ha minacciato frequentemente di togliersi la vita;
che in CP_1 un'altra circostanza ha puntato un coltello alla gola del sig. che a causa di tale Pt_1
atteggiamento il sig. ha lasciato l'abitazione e si è trasferito a Nuoro;
che Pt_1
l'esponente percepisce uno stipendio di circa € 1.650,00, versa € 250,00 per il mantenimento del figlio , € 326,00 per la rata della macchina, € 88,67 per la rata di Per_1
un fdo bancario, € 66,16 per la rata cellulare, € 120,00 per la carta di credito ed è gravato dal pagamento di € 6.155,26 per un debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;
che la fine del matrimonio è addebitabile alla sig.ra CP_1
Ciò premesso, il ricorrente ha domandato la separazione giudiziale con addebito alla resistente;
l'autorizzazione alla disdetta delle utenze domestiche e alla cessazione del conto corrente cointestato con la l'accertamento degli importi prelevati dalla CP_1
resistente dal predetto conto e disporre a carico della stessa la restituzione delle somme prelevate dal conto comune;
con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa depositata il 18.3.2024 si è costituita in giudizio Controparte_1
, la quale ha chiesto accertarsi che la separazione è addebitabile al ricorrente;
[...]
dichiararsi il diritto della convenuta all'assegno di mantenimento nella misura di € 750,00 mensili;
il rigetto di ogni avversa domanda.
La signora ha dedotto che il 7.6.2023 il ricorrente ha abbandonato il tetto CP_1
coniugale a causa della relazione intrapresa con che il sig. non Parte_2 Pt_1
contribuisce al mantenimento del figlio in quanto lo stesso è economicamente Per_1
indipendente; che il ricorrente vive con la nuova compagna.
Sentite le parti ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, con ordinanza dell'8.5.2024 sono stati adottati i provvedimenti urgenti.
Assunte le prove orali, nelle note di precisazione delle conclusioni il ricorrente ha insistito per l'ammissione delle prove già dedotte;
ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi;
il rigetto dell'avversa domanda di mantenimento con vittoria delle spese di lite.
Pag. 2 di 5 All'udienza del 15.4.2025 il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole alla separazione tra i coniugi alle condizioni già stabilite dal Tribunale nel provvedimento datato 8.5.2024.
1) La domanda avanzata dalle parti volta a dichiarare la separazione dei coniugi è fondata e va accolta.
Dalle dichiarazioni rese dai coniugi risulta che essi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale per incompatibilità di carattere e insanabili incomprensioni. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
2) Il ricorrente non ha proposto in sede di precisazione delle conclusioni la domanda volta a dichiarare l'addebito della separazione a Come Controparte_1
è stato precisato nella comparsa conclusionale, ha inteso Parte_1
rinunciare alla richiesta di addebito.
Va esaminata invece la domanda avanzata dalla resistente volta ad addebitare la separazione al sig. per l'abbandono della casa coniugale e per aver intrapreso una Pt_1
relazione extraconiugale.
Sotto il profilo giuridico va rilevato che la dichiarazione di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143, c.c., a carico dei coniugi essendo necessario accertare che tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più tollerabile, abbia assunto efficacia causale nel determinare la situazione di intollerabilità.
L'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass., n.
11032/2024).
Con specifico riferimento alla violazione dell'obbligo di coabitazione è stato ritenuto che il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi contiene di per sé tutti i requisiti per configurare l'addebito della separazione personale, tenuto conto che obiettivamente a seguito di tale condotta la convivenza non è più
Pag. 3 di 5 possibile, fermo restando che l'addebito deve essere escluso, ove risulti che esso sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile e che, anzi,
l'allontanamento del coniuge costituisca una conseguenza di tale intollerabilità (Cass., n.
648/2020; Cass. n. 10719/2013; Cass. n. 25663/2014; Cass. n. 648/2000).
Nel caso di specie, è pacifico che il sig. abbia abbandonato l'abitazione Pt_1
familiare il 7 giugno 2023 per non farvi più ritorno, come confermato dal medesimo alle udienze del 19.3.2024 e del 20.6.2024.
Non è stato dimostrato, invece, che al momento dell'allontanamento dall'abitazione la convivenza fosse divenuta intollerabile, né risulta che tale allontanamento sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge.
Il ricorrente ha giustificato la sua condotta sostenendo che la convivenza fosse divenuta insopportabile sia per il comportamento della signora che avrebbe CP_1
minacciato il coniuge con un coltello alla gola, nonché di togliersi la vita, e per la sua gelosia, sia per le liti che, secondo quanto dichiarato dal si protraevano da diversi Pt_1
anni.
Tuttavia tali circostanze non sono state dimostrate: il teste ha Testimone_1
dichiarato di essere rimasta stupita nell'apprendere della separazione tra le parti, di non aver “mai notato nessun elemento di crisi” e di non aver “mai assistito a nessun litigio”. I messaggi WhatsApp prodotti dal sono tutti riferibili a un'epoca successiva alla Pt_1 cessazione della convivenza e indicano piuttosto che la all'epoca fosse contraria CP_1
alla separazione. Lo stesso ha riconosciuto che fino al giugno 2023 i coniugi si Pt_1
inviavano messaggi contenenti espressioni quali “amore mio” e “vita mia”.
Non possono ritenersi ammissibili le deduzioni istruttorie avanzate dal ricorrente in quanto generiche, non essendo circostanziate in termini temporali.
Alla luce di tali considerazioni, va accolta la domanda di Controparte_1
volta a pronunciare l'addebito della separazione al ricorrente.
3) con riferimento alla domanda di volta a ottenere il Controparte_1
riconoscimento dell'assegno di mantenimento, si ritiene che la causa debba essere rimessa sul ruolo al fine di procedere all'accertamento delle condizioni patrimoniali della signora mediante le indagini della Guardia di Finanza, come richiesto dal ricorrente. CP_1
4) Non dev'essere adottato alcun provvedimento in ordine alle spese di lite, stante la natura non definitiva della sentenza.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi per addebito a Parte_1
;
[...]
2) ordina all' di procedere all'annotazione della sentenza;
Controparte_2
3) rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per i relativi adempimenti.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 16.05.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott. Salvatore Falzoi Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 20.12.2023 e segnata al n. R.G. 1103/2023, pendente tra:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. CORRIAS BARBARA, elettivamente domiciliato in VIA DANTE
N. 22, NUORO, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. SPANU ALBERTO, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore;
RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.12.2023 ha esposto di aver Parte_1
contratto matrimonio civile con in Burgos il 10.3.2018, trascritto Controparte_1
Pag. 1 di 7 nel registro degli atti di matrimonio al n. 1, Parte I, dell'anno 2018; che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che nella casa coniugale vivevano anche i figli della signora avuti da una precedente relazione;
che anche il signor ha avuto un figlio in CP_1 Pt_1
epoca antecedente al matrimonio con il quale mantiene rapporti costanti e provvede al suo mantenimento;
che il rapporto coniugale è entrato in crisi per il comportamento dispotico della che il coniuge non ha consentito al sig. di avere rapporti con i propri CP_1 Pt_1
parenti; che la signora ha minacciato frequentemente di togliersi la vita;
che in CP_1 un'altra circostanza ha puntato un coltello alla gola del sig. che a causa di tale Pt_1
atteggiamento il sig. ha lasciato l'abitazione e si è trasferito a Nuoro;
che Pt_1
l'esponente percepisce uno stipendio di circa € 1.650,00, versa € 250,00 per il mantenimento del figlio , € 326,00 per la rata della macchina, € 88,67 per la rata di Per_1
un fdo bancario, € 66,16 per la rata cellulare, € 120,00 per la carta di credito ed è gravato dal pagamento di € 6.155,26 per un debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;
che la fine del matrimonio è addebitabile alla sig.ra CP_1
Ciò premesso, il ricorrente ha domandato la separazione giudiziale con addebito alla resistente;
l'autorizzazione alla disdetta delle utenze domestiche e alla cessazione del conto corrente cointestato con la l'accertamento degli importi prelevati dalla CP_1
resistente dal predetto conto e disporre a carico della stessa la restituzione delle somme prelevate dal conto comune;
con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa depositata il 18.3.2024 si è costituita in giudizio Controparte_1
, la quale ha chiesto accertarsi che la separazione è addebitabile al ricorrente;
[...]
dichiararsi il diritto della convenuta all'assegno di mantenimento nella misura di € 750,00 mensili;
il rigetto di ogni avversa domanda.
La signora ha dedotto che il 7.6.2023 il ricorrente ha abbandonato il tetto CP_1
coniugale a causa della relazione intrapresa con che il sig. non Parte_2 Pt_1
contribuisce al mantenimento del figlio in quanto lo stesso è economicamente Per_1
indipendente; che il ricorrente vive con la nuova compagna.
Sentite le parti ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, con ordinanza dell'8.5.2024 sono stati adottati i provvedimenti urgenti.
Assunte le prove orali, nelle note di precisazione delle conclusioni il ricorrente ha insistito per l'ammissione delle prove già dedotte;
ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi;
il rigetto dell'avversa domanda di mantenimento con vittoria delle spese di lite.
Pag. 2 di 5 All'udienza del 15.4.2025 il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole alla separazione tra i coniugi alle condizioni già stabilite dal Tribunale nel provvedimento datato 8.5.2024.
1) La domanda avanzata dalle parti volta a dichiarare la separazione dei coniugi è fondata e va accolta.
Dalle dichiarazioni rese dai coniugi risulta che essi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale per incompatibilità di carattere e insanabili incomprensioni. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
2) Il ricorrente non ha proposto in sede di precisazione delle conclusioni la domanda volta a dichiarare l'addebito della separazione a Come Controparte_1
è stato precisato nella comparsa conclusionale, ha inteso Parte_1
rinunciare alla richiesta di addebito.
Va esaminata invece la domanda avanzata dalla resistente volta ad addebitare la separazione al sig. per l'abbandono della casa coniugale e per aver intrapreso una Pt_1
relazione extraconiugale.
Sotto il profilo giuridico va rilevato che la dichiarazione di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143, c.c., a carico dei coniugi essendo necessario accertare che tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più tollerabile, abbia assunto efficacia causale nel determinare la situazione di intollerabilità.
L'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass., n.
11032/2024).
Con specifico riferimento alla violazione dell'obbligo di coabitazione è stato ritenuto che il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi contiene di per sé tutti i requisiti per configurare l'addebito della separazione personale, tenuto conto che obiettivamente a seguito di tale condotta la convivenza non è più
Pag. 3 di 5 possibile, fermo restando che l'addebito deve essere escluso, ove risulti che esso sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile e che, anzi,
l'allontanamento del coniuge costituisca una conseguenza di tale intollerabilità (Cass., n.
648/2020; Cass. n. 10719/2013; Cass. n. 25663/2014; Cass. n. 648/2000).
Nel caso di specie, è pacifico che il sig. abbia abbandonato l'abitazione Pt_1
familiare il 7 giugno 2023 per non farvi più ritorno, come confermato dal medesimo alle udienze del 19.3.2024 e del 20.6.2024.
Non è stato dimostrato, invece, che al momento dell'allontanamento dall'abitazione la convivenza fosse divenuta intollerabile, né risulta che tale allontanamento sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge.
Il ricorrente ha giustificato la sua condotta sostenendo che la convivenza fosse divenuta insopportabile sia per il comportamento della signora che avrebbe CP_1
minacciato il coniuge con un coltello alla gola, nonché di togliersi la vita, e per la sua gelosia, sia per le liti che, secondo quanto dichiarato dal si protraevano da diversi Pt_1
anni.
Tuttavia tali circostanze non sono state dimostrate: il teste ha Testimone_1
dichiarato di essere rimasta stupita nell'apprendere della separazione tra le parti, di non aver “mai notato nessun elemento di crisi” e di non aver “mai assistito a nessun litigio”. I messaggi WhatsApp prodotti dal sono tutti riferibili a un'epoca successiva alla Pt_1 cessazione della convivenza e indicano piuttosto che la all'epoca fosse contraria CP_1
alla separazione. Lo stesso ha riconosciuto che fino al giugno 2023 i coniugi si Pt_1
inviavano messaggi contenenti espressioni quali “amore mio” e “vita mia”.
Non possono ritenersi ammissibili le deduzioni istruttorie avanzate dal ricorrente in quanto generiche, non essendo circostanziate in termini temporali.
Alla luce di tali considerazioni, va accolta la domanda di Controparte_1
volta a pronunciare l'addebito della separazione al ricorrente.
3) con riferimento alla domanda di volta a ottenere il Controparte_1
riconoscimento dell'assegno di mantenimento, si ritiene che la causa debba essere rimessa sul ruolo al fine di procedere all'accertamento delle condizioni patrimoniali della signora mediante le indagini della Guardia di Finanza, come richiesto dal ricorrente. CP_1
4) Non dev'essere adottato alcun provvedimento in ordine alle spese di lite, stante la natura non definitiva della sentenza.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi per addebito a Parte_1
;
[...]
2) ordina all' di procedere all'annotazione della sentenza;
Controparte_2
3) rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per i relativi adempimenti.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 16.05.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
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