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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 2318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2318 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. IA PI Di EF Presidente Dott. Eliana Romeo Consigliere Dott. IA VI VA Consigliere rel. all'udienza del 01/07/2025 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1063/2024: tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'AVVOCATURA Parte_1
GENERALE DELLO STATO
Appellante contro
, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , , Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
, , e
[...] CP_8 CP_9 Controparte_10
CP_11
Appellati ha pronunziato la presente SENTENZA
con motivazione contestuale, dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 9312 del 2023
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il ha proposto appello avverso la sentenza in Parte_1 epigrafe, chiedendone la riforma.
All'odierna udienza fissata per il 1.7.2025, alla quale nessuno è comparso, la Corte ha assunto la causa in decisione.
Parte appellante non ha presenziato a tale udienza di comparizione, né vi è prova agli atti dell'avvenuta notifica del ricorso in appello.
L'omessa notifica, nel rito speciale del lavoro, determina una situazione definitiva di carenza del contraddittorio, tale da imporre, in via pregiudiziale e preliminare rispetto ad ogni altra statuizione, la definizione del giudizio di gravame con pronunzia dichiarativa dell'improcedibilità dell'appello.
Stabilisce la Suprema Corte che “Nel rito del lavoro, in caso di mancata costituzione di entrambe le parti all'udienza di discussione, il giudice di appello deve dichiarare d'ufficio l'improcedibilità - che non è nella disponibilità delle parti - senza poter rinviare la causa ad altra udienza, ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c., poiché detto rinvio presuppone la regolare "vocatio in ius" e nelle ipotesi in cui l'appellante non provi che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione sia avvenuta, non è consentito al giudice assegnare un termine per la rinotifica, dovendosi tutelare l'aspettativa della controparte al giudicato” (Cass. sent. n. 17368 del 2018).
“Nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione d'udienza non sia avvenuta non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 11, comma 2, Cost.) - al giudice di assegnare ex art. 421 cod. proc.civ. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. Civ. (Cass., SS.UU., 30.7.2008, n. 20604; Cass. n. 8752 del 2010; Cass. n. 20613 del 2013)” (v. Cass. 17368/2018).
Va, dunque, dichiarata l'improcedibilità dell'appello.
Atteso l'esito del presente grado, stante la mancata costituzione della parte appellata, non v'è luogo a provvedere sulle relative spese.
P.Q.M.
-Dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2 -Nulla per le spese.
Roma, 01/07/2025
Il Consigliere estensore
IA VI VA
Il Presidente
IA PI Di EF
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