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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 13/08/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 71/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Franco Pastorelli Presidente Relatore dott.ssa Federica Manfré Giudice dott. Alberto Cecconi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
(P.I./ C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.7.2025, vantando un credito di € Parte_1
40.940,00 oltre accessori e spese legali liquidate, in forza di decreto ingiuntivo del Tribuna- le di Livorno n. 408/2024 del 19 aprile 2024, notificato in data 21.04.2024 e dichiarato provvisoriamente esecutivo, chiedeva che questo Tribunale dichiarasse aperta la liquidazio- ne giudiziale di . Controparte_2
Deduceva che lo stato di insolvenza della stessa potesse desumersi dal mancato pagamento del dovuto nonostante la notifica dell'atto di precetto nonché dal fatto che numerosi suoi clienti sono stati raggiunti, già nel 2024, da pignoramento presso terzi da parte dell'erario all'esito del procedimento n. 061/2024/000036204, dell'importo di Euro 148.687,91.
A tale ricorso seguiva in pari data la proposizione di altra istanza di liquidazione giudiziale proposta da e da riunita alla presente per Controparte_3 CP_4
connessione.
Tali ricorrenti a fondamento della domanda deducevano:
1 • che la prima è creditrice della di 22.495,37, oltre interessi Parte_2
moratori ex D. Lgs 231/2002 dalle singole scadenze al saldo, oltre spese legali liquidate, ol- tre oneri di legge e successive spese occorrende, in forza del decreto ingiuntivo n.
3208/2024 regolarmente notificato in data 8.11.2024, dichiarato esecutivo con provvedi- mento emesso in data 16.1.2025 dal Tribunale di Monza e successivo atto di precetto dell'importo di € 26.860,09, oltre interessi e oltre imposta di registro;
• che la seconda è creditrice della della somma di € 18.140,04, oltre Parte_2
agli interessi al tasso di mora dal giorno successivo alla scadenza indicata in ciascuna fattu- ra ai sensi dell'art. 4 co. 1 e dell'art. 5 del D. Lgs. 09.10.2002 n. 231 e oltre alle spese liqui- date, in forza di decreto ingiuntivo n. 1126/2024 emesso dal Tribunale di Treviso in data
07.06.2024, dichiarato definitivamente esecutivo in data 27.09.2024 ex art 647 c.p.c. e suc- cessivo atto di precetto per complessivi Euro 20.335,21, oltre interessi maturandi, spese e competenze successive tutte occorrende;
• che la insolvenza della società debitrice risultava dal fatto che i pignoramenti presso terzi da loro notificati avevamo avuto esito negativo e dalla circostanza che la debitrice non avesse depositato i bilanci successivi a quello del 2022.
In data 25.7.2025 la epositava ricorso, riunito al presente per Parte_2
connessione, chiedendo dichiararsi aperta la propria liquidazione giudiziale allegando la sussistenza sia dei presupposti soggettivi che oggettivi per emettere tale pronuncia.
In data 4.8.2025 anche il creditore AR RA – RL chiedeva dichiararsi la apertu- ra della liquidazione giudiziale della debitrice sopra indicata.
Non veniva emesso il decreto di fissazione di udienza a seguito di tale domanda essendo già fissata la udienza del 12.8.2025 e non potendosi rispettare in relazione a tale data il ter- mine di cui all'art 41 comma 2 CCII.
All'udienza fissata per il 12.8.2025 comparivano i difensori dei creditori CP_5
e nonché AR RA – RL nonché il difensore del-
[...] CP_4
la i quali insistevano per la dichiarazione di apertura della li- Parte_2
quidazione giudiziale.
Non compariva il creditore Parte_1
Su delega del Collegio, il Giudice relatore svolgeva le attività previste dagli artt. 40 e ss.
CCII, e quindi rimetteva la causa alla decisione del Tribunale.
2 Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII, atteso che:
• questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi degli artt. 27 ss. CCII, in quanto la sede legale dell'impresa si trova nel circondario;
• alla società sono stati ritualmente notificati i ricorsi proposti dai sopra indicati creditori e i relativi decreti di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 40 CCII;
peraltro la debitrice ha proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale in proprio;
• i limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posto dall'art. 33 CCII sono stati rispettati, in quanto l'impresa non ha è stata cancellata dal registro delle imprese;
• parte debitrice è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di capitali, esercente l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti di carta, chimici, per la detergenza e di plastica, come emerge dalla visura camerale in atti;
• l'impresa è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione del docu- mentato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII;
in particolare, emerge dal bilancio di esercizio al 31.12.2022 in atti (l'ultimo che risulta pubblicato al registro delle imprese) sia il superamento della soglia di cui al n. 1 che quella di cui al n. 2.
Peraltro il superamento dei suddetti limiti emerge anche dal bilancio al 31.12.2023 versato in atti ed approvato dalla assemblea, anche se non depositato al registro delle imprese.
Né rileva la circostanza che la debitrice non abbia approvato e depositato il bilancio al
31.12.2024 non impedendo ciò la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale essendo il superamento dei limiti dimensionali provato in forza dei bilanci 2022 e 2023.
• i debiti del debitore, scaduti e non pagati, superano di gran lunga la soglia di € 30.000 prevista dall'art. 49 n. 5 CCII, così come emerge dai crediti dei ricorrenti, dai suddetti bi- lanci nonché dalle note informative depositate dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, dalla quale emergono debiti iscritti a ruolo per oltre € 488.000, dall'Agenzia delle Entrate, dalla quale emergono ulteriori debiti non ancora iscritti a ruolo per oltre € 47.000.
• Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare re- golarmente le proprie obbligazioni, emerge oltre che dalla stessa dichiarazione di parte debitrice avente valore confessorio:
3 1. dal mancato pagamento del debito verso i ricorrenti per oltre € 80.000,00 fondati su ti- toli non contestati e già parzialmente infruttuosamente azionati mediante esecuzione;
2. dalla gravosa situazione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria e dell' fondata su cartelle di pagamento ed avvisi di addebito notificati dal 2019 in CP_6 poi, complessivamente pari a € 488.000,00, quale desumibile dalle note informative acquisite agli atti del procedimento;
3. dalle perdite di esercizio riportate nei bilanci di esercizio al 31.12.2022 e 31.12.2023 che hanno interamente azzerato il capitale sociale;
4. dall'ammontare dei debiti appostati nello stato passivo patrimoniale al 31.12.2023 pari ad oltre 1 milione di Euro;
5. dal mancato deposito al registro delle imprese dei bilanci di esercizio successivi al
31.12.2022.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giu- diziale nei confronti della resistente.
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, indicato in di- spositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperien- ze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(P.I./ C.F. ) con sede in VIA Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCO PERA 35 LIVORNO
Nomina il dott. Franco Pastorelli Giudice Delegato per la procedura.
Nomina curatore il dott. che farà pervenire la propria accettazione entro 2 Persona_1
giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
4 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre co- pia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 mag- gio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri interme- diari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina al debitore, qualora non lo abbia già fatto a norma dell'articolo 39 CCII, di deposi- tare in cancelleria entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, non- ché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del 10.12.2025, alle ore 10.00.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comu- nicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore e al P.M. nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 12/08/2025.
Il Presidente relatore dott. Franco Pastorelli
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Franco Pastorelli Presidente Relatore dott.ssa Federica Manfré Giudice dott. Alberto Cecconi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
(P.I./ C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.7.2025, vantando un credito di € Parte_1
40.940,00 oltre accessori e spese legali liquidate, in forza di decreto ingiuntivo del Tribuna- le di Livorno n. 408/2024 del 19 aprile 2024, notificato in data 21.04.2024 e dichiarato provvisoriamente esecutivo, chiedeva che questo Tribunale dichiarasse aperta la liquidazio- ne giudiziale di . Controparte_2
Deduceva che lo stato di insolvenza della stessa potesse desumersi dal mancato pagamento del dovuto nonostante la notifica dell'atto di precetto nonché dal fatto che numerosi suoi clienti sono stati raggiunti, già nel 2024, da pignoramento presso terzi da parte dell'erario all'esito del procedimento n. 061/2024/000036204, dell'importo di Euro 148.687,91.
A tale ricorso seguiva in pari data la proposizione di altra istanza di liquidazione giudiziale proposta da e da riunita alla presente per Controparte_3 CP_4
connessione.
Tali ricorrenti a fondamento della domanda deducevano:
1 • che la prima è creditrice della di 22.495,37, oltre interessi Parte_2
moratori ex D. Lgs 231/2002 dalle singole scadenze al saldo, oltre spese legali liquidate, ol- tre oneri di legge e successive spese occorrende, in forza del decreto ingiuntivo n.
3208/2024 regolarmente notificato in data 8.11.2024, dichiarato esecutivo con provvedi- mento emesso in data 16.1.2025 dal Tribunale di Monza e successivo atto di precetto dell'importo di € 26.860,09, oltre interessi e oltre imposta di registro;
• che la seconda è creditrice della della somma di € 18.140,04, oltre Parte_2
agli interessi al tasso di mora dal giorno successivo alla scadenza indicata in ciascuna fattu- ra ai sensi dell'art. 4 co. 1 e dell'art. 5 del D. Lgs. 09.10.2002 n. 231 e oltre alle spese liqui- date, in forza di decreto ingiuntivo n. 1126/2024 emesso dal Tribunale di Treviso in data
07.06.2024, dichiarato definitivamente esecutivo in data 27.09.2024 ex art 647 c.p.c. e suc- cessivo atto di precetto per complessivi Euro 20.335,21, oltre interessi maturandi, spese e competenze successive tutte occorrende;
• che la insolvenza della società debitrice risultava dal fatto che i pignoramenti presso terzi da loro notificati avevamo avuto esito negativo e dalla circostanza che la debitrice non avesse depositato i bilanci successivi a quello del 2022.
In data 25.7.2025 la epositava ricorso, riunito al presente per Parte_2
connessione, chiedendo dichiararsi aperta la propria liquidazione giudiziale allegando la sussistenza sia dei presupposti soggettivi che oggettivi per emettere tale pronuncia.
In data 4.8.2025 anche il creditore AR RA – RL chiedeva dichiararsi la apertu- ra della liquidazione giudiziale della debitrice sopra indicata.
Non veniva emesso il decreto di fissazione di udienza a seguito di tale domanda essendo già fissata la udienza del 12.8.2025 e non potendosi rispettare in relazione a tale data il ter- mine di cui all'art 41 comma 2 CCII.
All'udienza fissata per il 12.8.2025 comparivano i difensori dei creditori CP_5
e nonché AR RA – RL nonché il difensore del-
[...] CP_4
la i quali insistevano per la dichiarazione di apertura della li- Parte_2
quidazione giudiziale.
Non compariva il creditore Parte_1
Su delega del Collegio, il Giudice relatore svolgeva le attività previste dagli artt. 40 e ss.
CCII, e quindi rimetteva la causa alla decisione del Tribunale.
2 Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII, atteso che:
• questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi degli artt. 27 ss. CCII, in quanto la sede legale dell'impresa si trova nel circondario;
• alla società sono stati ritualmente notificati i ricorsi proposti dai sopra indicati creditori e i relativi decreti di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 40 CCII;
peraltro la debitrice ha proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale in proprio;
• i limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posto dall'art. 33 CCII sono stati rispettati, in quanto l'impresa non ha è stata cancellata dal registro delle imprese;
• parte debitrice è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di capitali, esercente l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti di carta, chimici, per la detergenza e di plastica, come emerge dalla visura camerale in atti;
• l'impresa è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione del docu- mentato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII;
in particolare, emerge dal bilancio di esercizio al 31.12.2022 in atti (l'ultimo che risulta pubblicato al registro delle imprese) sia il superamento della soglia di cui al n. 1 che quella di cui al n. 2.
Peraltro il superamento dei suddetti limiti emerge anche dal bilancio al 31.12.2023 versato in atti ed approvato dalla assemblea, anche se non depositato al registro delle imprese.
Né rileva la circostanza che la debitrice non abbia approvato e depositato il bilancio al
31.12.2024 non impedendo ciò la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale essendo il superamento dei limiti dimensionali provato in forza dei bilanci 2022 e 2023.
• i debiti del debitore, scaduti e non pagati, superano di gran lunga la soglia di € 30.000 prevista dall'art. 49 n. 5 CCII, così come emerge dai crediti dei ricorrenti, dai suddetti bi- lanci nonché dalle note informative depositate dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, dalla quale emergono debiti iscritti a ruolo per oltre € 488.000, dall'Agenzia delle Entrate, dalla quale emergono ulteriori debiti non ancora iscritti a ruolo per oltre € 47.000.
• Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare re- golarmente le proprie obbligazioni, emerge oltre che dalla stessa dichiarazione di parte debitrice avente valore confessorio:
3 1. dal mancato pagamento del debito verso i ricorrenti per oltre € 80.000,00 fondati su ti- toli non contestati e già parzialmente infruttuosamente azionati mediante esecuzione;
2. dalla gravosa situazione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria e dell' fondata su cartelle di pagamento ed avvisi di addebito notificati dal 2019 in CP_6 poi, complessivamente pari a € 488.000,00, quale desumibile dalle note informative acquisite agli atti del procedimento;
3. dalle perdite di esercizio riportate nei bilanci di esercizio al 31.12.2022 e 31.12.2023 che hanno interamente azzerato il capitale sociale;
4. dall'ammontare dei debiti appostati nello stato passivo patrimoniale al 31.12.2023 pari ad oltre 1 milione di Euro;
5. dal mancato deposito al registro delle imprese dei bilanci di esercizio successivi al
31.12.2022.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giu- diziale nei confronti della resistente.
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, indicato in di- spositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperien- ze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(P.I./ C.F. ) con sede in VIA Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCO PERA 35 LIVORNO
Nomina il dott. Franco Pastorelli Giudice Delegato per la procedura.
Nomina curatore il dott. che farà pervenire la propria accettazione entro 2 Persona_1
giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
4 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre co- pia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 mag- gio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri interme- diari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina al debitore, qualora non lo abbia già fatto a norma dell'articolo 39 CCII, di deposi- tare in cancelleria entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, non- ché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del 10.12.2025, alle ore 10.00.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comu- nicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore e al P.M. nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 12/08/2025.
Il Presidente relatore dott. Franco Pastorelli
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