Cass. pen., sez. III, sentenza 23/12/2025, n. 41201
CASS
Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione (primo motivo)

    Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che il diniego del permesso in sanatoria, basato su vincoli paesaggistici e ambientali, rendesse superflua ogni ulteriore valutazione sull'istanza di condono, poiché l'opera non è condonabile per sua natura e per la presenza di tali vincoli. La lamentata mancata istruttoria è considerata inammissibile in questa sede.

  • Rigettato
    Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione (secondo motivo)

    Le doglianze sono ritenute ripetitive del primo motivo e infondate, poiché la natura dell'opera e i vincoli sull'area hanno impedito la sanatoria e ostano a una definizione favorevole dell'istanza di condono, rendendo superflua la valutazione sulla prevedibilità di un provvedimento incompatibile con l'ordine di demolizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 23/12/2025, n. 41201
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41201
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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