CASS
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/12/2025, n. 41201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41201 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IO IS, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/06/2025 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Battistini;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. Francesca Loy, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di IS IO per la revoca e/o sospensione dell'ordine di demolizione emesso dal Procuratore generale presso la suindicata Corte, avente a oggetto il manufatto di cui alla sentenza n. 78/2010 emessa il 18 gennaio 2010 dalla Corte di appello di Salerno. Penale Sent. Sez. 3 Num. 41201 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: BATTISTINI MASSIMO Data Udienza: 26/11/2025 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la IO, a mezzo del difensore di fiducia. 3. Il ricorso si articola in una premessa in fatto e in due motivi. 3.1 Con la premessa in fatto la ricorrente deduce di essere interessata nella procedura R.E.D. n. 5/2011 pendente presso la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno, relativa all'esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto di cui alla sentenza della Corte di appello di Salerno del 18 gennaio 2020, divenuta irrevocabile il 28 maggio 2010, con la quale è stata riformata la sentenza n. 13/2008 R. Sent. del Tribunale di Salerno - Sezione distaccata di Amalfi limitatamente al reato di cui al capo F) per il quale è stata pronuncia declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, che tale sentenza è stata confermata nel resto e che l'istanza di revoca e/o sospensione dell'ordine di demolizione del manufatto è stata rigettata dalla Corte di appello di Salerno con ordinanza del 13 giugno 2025. 3.1 Con il primo motivo di ricorso lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex artt. 111 Cost. e 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata. Deduce, in particolare, che l'istanza di revoca e/o sospensione dell'ordine di demolizione è stata avanzata sulla base delle seguenti circostanze: 1) presentazione di istanza di condono edilizio ai sensi della legge 326 del 2003 relativa agli abusi realizzati nel Comune di Tramonti alla Via Casa Romano - frazione Pietre in Catasto foglio 9 particella 1968 (già 145), attualmente ancora non definita con diniego espresso;
2) istanza di permesso a costruire in sanatoria, assunta il 17 ottobre 2024 al protocollo del Comune di Tramonti mediante Sportello Unico Edilizia Digitale Italiana. Deduce, inoltre, che l'ordine di demolizione è ingiusto e illegittimo a fronte del possibile accoglimento dell'istanza di condono, che la IO chiedeva citarsi il responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Tramonti al fine di ottenere informazioni in ordine alle due istanze, che la Corte di appello ha effettuato istruttoria sulla sola domanda di permesso per costruire in sanatoria, che il Procuratore generale presso la Corte territoriale ha chiesto il rigetto dell'istanza rilevando che il responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Tramonti ha trasmesso una comunicazione nella quale ha elencato i motivi ostativi esclusivamente all'accoglimento dell'istanza per il permesso in sanatoria, che tali motivi vengono estesi illegittimamente anche all'istanza di condono ritenuta, senza alcun riscontro tecnico, fattuale e procedurale parimenti non accoglibile, che 1 l'ordinanza resa dalla Corte di appello di Salerno è illegittima per mancata istruttoria relativa all'istanza di condono, che la Corte territoriale ha concluso ritenendo che valutazioni identiche al rigetto concernente il permesso di costruire dovessero esprimersi in relazione la domanda di condono la cui procedura è attualmente non definita con diniego espresso, che il provvedimento è viziato da un evidente errore di applicazione delle regole della logica, che l'istanza di condono in copia, con allegate ricevute attestanti il pagamento di oneri e oblazioni, è stata allegata alla richiesta di incidente di esecuzione, che la Corte territoriale avrebbe dovuto disporre istruttoria in merito alla procedura di condono e che le istanze difensive sono state disattese con motivazione apparente. 3.2 Con il secondo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex artt. 111 Cost. e 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. nonché manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata. Deduce, in particolare, che l'esecuzione dell'ordine di demolizione doveva essere sospesa una volta accertata la regolare proposizione di una domanda di concessione edilizia in sanatoria sia in relazione ai requisiti sia in riferimento alla sua procedibilità nonché riferibilità all'immobile in questione, che la presentazione della domanda di condono edilizio comporta la sospensione dei procedimenti penali e di quelli amministrativi relativi alle opere edilizie abusive, che questa Corte ha confermato che l'ordine di demolizione di un manufatto abusivo è sottratta alla regola del giudicato ed è riesanninabile in fase esecutiva, che l'ordine di demolizione deve essere revocato quando siano già sopravvenuti atti amministrativi del tutto incompatibili con esso, che l'ordine può essere sospeso quando sia prevedibile l'emissione di atti amministrativi incompatibili con lo stesso e che l'ordinanza impugnata va annullata non avendo il giudice dell'esecuzione vagliato e approfondito il tema circa "la ragionevole prevedibilità del breve lasso temporale" del provvedimento amministrativo legittimamente richiesto nell'anno 2004. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è stato proposto in parte per motivo non consentito e in parte è manifestamente infondato. Occorre, in primo luogo, rilevare che il Giudice dell'esecuzione ha rilevato che dalla lettura del provvedimento finale di diniego emesso a seguito dell'istanza di permesso in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001, acquisito agli atti, è emerso che l'intervento oggetto di richiesta non rientra tra quelli per i 2 quali è possibile ottenere il permesso domandato atteso che l'intero territorio di Tramonti è soggetto a vincolo paesaggistico ed è assoggettato al piano urbanistico territoriale e che la compatibilità paesaggistica è accertata esclusivamente per i lavori, realizzati in assenza di difformità dell'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente autorizzati. Il Giudice, pertanto, ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione atteso il rigetto dell'istanza di permesso in sanatoria, che identiche valutazioni dovevano essere espresse in relazione alla domanda di condono in ragione dei vincoli paesaggistici e ambientali apposti a tutto il Comune di Tramonti e che appariva inutile sentire il responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Tramonti che nulla avrebbe potuto aggiungere al provvedimento di diniego agli atti, completo di tutte le valutazioni necessarie ai fini richiesti. Quanto alla mancata istruttoria relativa all'istanza di condono la ricorrente, pur lamentando vizio di motivazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si duole, nella sostanza, della mancata assunzione di una prova ovvero di una censura non proponibile in questa sede neppure qualora si trattasse di prova decisiva essendosi al di fuori del giudizio dibattimentale (Sez. 1, n. 38947 dell'i ottobre 2008, Greco, Rv. 241309 - 01). In ogni caso, non è ravvisabile alcuna motivazione apparente o illogica dell'ordinanza laddove, sulla base degli elementi acquisiti relativamente all'istanza di permesso per costruire, si è ritenuto che gli stessi rendessero superfluo l'esame del responsabile dell'Ufficio tecnico comunale per valutare la procedura ex legge 326 del 2003 avendo il Tribunale adeguatamente motivato sul punto evidenziando la non condonabilità dell'opera per la natura della stessa e per la presenza di vincoli paesaggistici e ambientali. Il già emesso provvedimento di diniego del permesso in sanatoria ex art. 36 del d.P.R 380 cit. fa ritenere superflua ogni ulteriore valutazione in merito alla richiesta di sanatoria per c.d. "doppia conformità". Parimenti non possibile la sanatoria per effetto della legge 326 del 2003 trattandosi di nuova costruzione in zona OL (ex plurimis Sez. 3, n. 40676 del 20/05/2016, Armenante, Rv. 268079 01). 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Le doglianze del ricorrente circa la mancata valutazione dei presupposti per la sospensione dell'ordine di demolizione e il mancato vaglio del tema relativo "alla ragionevole prevedibilità del breve lasso temporale" di adozione del provvedimento relativo all'istanza di condono, pur a fronte del corretto richiamo 3 di precedenti giurisprudenziali in materia e, in particolare, della sentenza di questa Sezione n. 24712 del 6 marzo 2025, Gallo, n.m. in tema di ordine di demolizione sono sostanzialmente ripetitive della doglianze contenute nel primo motivo. Invero, come già evidenziato nell'esame dello stesso, è stato correttamente ritenuto che la natura dell'opera e i vincoli gravanti l'area su cui è stata eseguita il manufatto oggetto del procedimento non hanno consentito la sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 e ostano alla possibilità di definizione del procedimento in senso favorevole all'interessata dell'istanza ex legge 326 del 2003 sicché appare evidentemente effettuata, con esito negativo, la valutazione che deve essere compiuta circa la possibile emissione di un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con l'ordine di demolizione. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile. Consegue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/11/2025.
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Battistini;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. Francesca Loy, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di IS IO per la revoca e/o sospensione dell'ordine di demolizione emesso dal Procuratore generale presso la suindicata Corte, avente a oggetto il manufatto di cui alla sentenza n. 78/2010 emessa il 18 gennaio 2010 dalla Corte di appello di Salerno. Penale Sent. Sez. 3 Num. 41201 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: BATTISTINI MASSIMO Data Udienza: 26/11/2025 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la IO, a mezzo del difensore di fiducia. 3. Il ricorso si articola in una premessa in fatto e in due motivi. 3.1 Con la premessa in fatto la ricorrente deduce di essere interessata nella procedura R.E.D. n. 5/2011 pendente presso la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno, relativa all'esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto di cui alla sentenza della Corte di appello di Salerno del 18 gennaio 2020, divenuta irrevocabile il 28 maggio 2010, con la quale è stata riformata la sentenza n. 13/2008 R. Sent. del Tribunale di Salerno - Sezione distaccata di Amalfi limitatamente al reato di cui al capo F) per il quale è stata pronuncia declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, che tale sentenza è stata confermata nel resto e che l'istanza di revoca e/o sospensione dell'ordine di demolizione del manufatto è stata rigettata dalla Corte di appello di Salerno con ordinanza del 13 giugno 2025. 3.1 Con il primo motivo di ricorso lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex artt. 111 Cost. e 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata. Deduce, in particolare, che l'istanza di revoca e/o sospensione dell'ordine di demolizione è stata avanzata sulla base delle seguenti circostanze: 1) presentazione di istanza di condono edilizio ai sensi della legge 326 del 2003 relativa agli abusi realizzati nel Comune di Tramonti alla Via Casa Romano - frazione Pietre in Catasto foglio 9 particella 1968 (già 145), attualmente ancora non definita con diniego espresso;
2) istanza di permesso a costruire in sanatoria, assunta il 17 ottobre 2024 al protocollo del Comune di Tramonti mediante Sportello Unico Edilizia Digitale Italiana. Deduce, inoltre, che l'ordine di demolizione è ingiusto e illegittimo a fronte del possibile accoglimento dell'istanza di condono, che la IO chiedeva citarsi il responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Tramonti al fine di ottenere informazioni in ordine alle due istanze, che la Corte di appello ha effettuato istruttoria sulla sola domanda di permesso per costruire in sanatoria, che il Procuratore generale presso la Corte territoriale ha chiesto il rigetto dell'istanza rilevando che il responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Tramonti ha trasmesso una comunicazione nella quale ha elencato i motivi ostativi esclusivamente all'accoglimento dell'istanza per il permesso in sanatoria, che tali motivi vengono estesi illegittimamente anche all'istanza di condono ritenuta, senza alcun riscontro tecnico, fattuale e procedurale parimenti non accoglibile, che 1 l'ordinanza resa dalla Corte di appello di Salerno è illegittima per mancata istruttoria relativa all'istanza di condono, che la Corte territoriale ha concluso ritenendo che valutazioni identiche al rigetto concernente il permesso di costruire dovessero esprimersi in relazione la domanda di condono la cui procedura è attualmente non definita con diniego espresso, che il provvedimento è viziato da un evidente errore di applicazione delle regole della logica, che l'istanza di condono in copia, con allegate ricevute attestanti il pagamento di oneri e oblazioni, è stata allegata alla richiesta di incidente di esecuzione, che la Corte territoriale avrebbe dovuto disporre istruttoria in merito alla procedura di condono e che le istanze difensive sono state disattese con motivazione apparente. 3.2 Con il secondo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex artt. 111 Cost. e 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. nonché manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata. Deduce, in particolare, che l'esecuzione dell'ordine di demolizione doveva essere sospesa una volta accertata la regolare proposizione di una domanda di concessione edilizia in sanatoria sia in relazione ai requisiti sia in riferimento alla sua procedibilità nonché riferibilità all'immobile in questione, che la presentazione della domanda di condono edilizio comporta la sospensione dei procedimenti penali e di quelli amministrativi relativi alle opere edilizie abusive, che questa Corte ha confermato che l'ordine di demolizione di un manufatto abusivo è sottratta alla regola del giudicato ed è riesanninabile in fase esecutiva, che l'ordine di demolizione deve essere revocato quando siano già sopravvenuti atti amministrativi del tutto incompatibili con esso, che l'ordine può essere sospeso quando sia prevedibile l'emissione di atti amministrativi incompatibili con lo stesso e che l'ordinanza impugnata va annullata non avendo il giudice dell'esecuzione vagliato e approfondito il tema circa "la ragionevole prevedibilità del breve lasso temporale" del provvedimento amministrativo legittimamente richiesto nell'anno 2004. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è stato proposto in parte per motivo non consentito e in parte è manifestamente infondato. Occorre, in primo luogo, rilevare che il Giudice dell'esecuzione ha rilevato che dalla lettura del provvedimento finale di diniego emesso a seguito dell'istanza di permesso in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001, acquisito agli atti, è emerso che l'intervento oggetto di richiesta non rientra tra quelli per i 2 quali è possibile ottenere il permesso domandato atteso che l'intero territorio di Tramonti è soggetto a vincolo paesaggistico ed è assoggettato al piano urbanistico territoriale e che la compatibilità paesaggistica è accertata esclusivamente per i lavori, realizzati in assenza di difformità dell'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente autorizzati. Il Giudice, pertanto, ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione atteso il rigetto dell'istanza di permesso in sanatoria, che identiche valutazioni dovevano essere espresse in relazione alla domanda di condono in ragione dei vincoli paesaggistici e ambientali apposti a tutto il Comune di Tramonti e che appariva inutile sentire il responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Tramonti che nulla avrebbe potuto aggiungere al provvedimento di diniego agli atti, completo di tutte le valutazioni necessarie ai fini richiesti. Quanto alla mancata istruttoria relativa all'istanza di condono la ricorrente, pur lamentando vizio di motivazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si duole, nella sostanza, della mancata assunzione di una prova ovvero di una censura non proponibile in questa sede neppure qualora si trattasse di prova decisiva essendosi al di fuori del giudizio dibattimentale (Sez. 1, n. 38947 dell'i ottobre 2008, Greco, Rv. 241309 - 01). In ogni caso, non è ravvisabile alcuna motivazione apparente o illogica dell'ordinanza laddove, sulla base degli elementi acquisiti relativamente all'istanza di permesso per costruire, si è ritenuto che gli stessi rendessero superfluo l'esame del responsabile dell'Ufficio tecnico comunale per valutare la procedura ex legge 326 del 2003 avendo il Tribunale adeguatamente motivato sul punto evidenziando la non condonabilità dell'opera per la natura della stessa e per la presenza di vincoli paesaggistici e ambientali. Il già emesso provvedimento di diniego del permesso in sanatoria ex art. 36 del d.P.R 380 cit. fa ritenere superflua ogni ulteriore valutazione in merito alla richiesta di sanatoria per c.d. "doppia conformità". Parimenti non possibile la sanatoria per effetto della legge 326 del 2003 trattandosi di nuova costruzione in zona OL (ex plurimis Sez. 3, n. 40676 del 20/05/2016, Armenante, Rv. 268079 01). 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Le doglianze del ricorrente circa la mancata valutazione dei presupposti per la sospensione dell'ordine di demolizione e il mancato vaglio del tema relativo "alla ragionevole prevedibilità del breve lasso temporale" di adozione del provvedimento relativo all'istanza di condono, pur a fronte del corretto richiamo 3 di precedenti giurisprudenziali in materia e, in particolare, della sentenza di questa Sezione n. 24712 del 6 marzo 2025, Gallo, n.m. in tema di ordine di demolizione sono sostanzialmente ripetitive della doglianze contenute nel primo motivo. Invero, come già evidenziato nell'esame dello stesso, è stato correttamente ritenuto che la natura dell'opera e i vincoli gravanti l'area su cui è stata eseguita il manufatto oggetto del procedimento non hanno consentito la sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 e ostano alla possibilità di definizione del procedimento in senso favorevole all'interessata dell'istanza ex legge 326 del 2003 sicché appare evidentemente effettuata, con esito negativo, la valutazione che deve essere compiuta circa la possibile emissione di un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con l'ordine di demolizione. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile. Consegue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/11/2025.