Articolo 5 della Legge 10 ottobre 1962, n. 1549
Articolo 4Articolo 6
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29 novembre 1962
Art. 5. (Facolta' di espropriazione e vincoli relativi)

Il Consorzio ha facolta' di espropriare, oltre alle aree interessate e necessarie per la sede del canale e per tutte sedi porti, scali, approdi e banchine lungo la linea, ai sensi dell' articolo 3 della legge 24 agosto 1941, n. 1044 , anche quelle aree che, trovandosi in vicinanza dei porti, degli scali, degli approdi, delle banchine o del canale, convenga riservare per magazzini ed attrezzature o per zone da destinarsi al sorgere ed allo sviluppo di aziende industriali o commerciali.
I piani delle aree delle zone contigue destinate agli scopi anzidetti siano formati e adottati, per agili localita', dai Consigli comunali interessati, entro sei, mesi dall'entrata in vigore della presente, legge e con la procedura, prevista dagli articoli 6 , 7 e 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167 .
Qualora, i Comuni non provvedono entro il termine indicate alla formazione e alla adozione dei pianti, la stessa facolta', viene esercitata, con la medesima procedura, dal Consorzi o del canale Milano-Cremona-Po.
I piani delle aree destinati agli scopi di cui al primo comma del presente articolo hanno efficacia di piani particolareggiati, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 . Lo stesso, vincolo si applica alle aree destinate, alla costruzione delle opere del canale Milano-Cremona
Entrata in vigore il 29 novembre 1962
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