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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/01/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 11702/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 1° dicembre 2023 da elettivamente domiciliata in Cologno Parte_1
Monzese, Via Pergolesi, 16, presso lo studio dell'Avv. Diego Guariglia, che la rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
, in persona del suo sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato in , via della Guastalla, 6, presso lo studio degli Avv.ti CP_1
Antonello Mandarano, Stefania Pagano e Paolo Radaelli, che lo rappresentano e difendono per procura generale alle liti;
convenuto OGGETTO: mobbing, trasferimento i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1 in via principale: a) accertare le vessazioni e il mobbing subiti dalla ricorrente da settembre 2018 ad oggi per effetto della condotta imputabile all'Ente convenuto e condannare il
, in persona del suo Sindaco pro tempore, a cessare ogni atto Controparte_1 persecutorio diretti alla sua emarginazione dal contesto aziendale ed in particolare il trasferimento e la mancata concessione dello smart working, di conseguenza, dichiararne l'illegittimità ed annullarli. b) in ogni caso, condannare il resistente a cessare, con effetto Controparte_1 immediato, qualsiasi atto persecutorio che possa impedire alla signora Parte_1
1 l'accesso alle cure e il godimento dei diritti riconosciuti alle Parte_1 persone fragili, adottando ogni comportamento e/o provvedimento a ciò necessario. c) condannare il a risarcire il danno patrimoniale e non CP_1 CP_1 patrimoniale, causato alla ricorrente da determinarsi in € 50.000 euro, in via equitativa o da quantificarsi in seguito ad apposita CTU medica;
In via subordinata a) accertarsi e dichiararsi, per i motivi tutti di cui in atti, l'illegittimità del trasferimento disposto nei confronti della signora del 5 giugno Parte_1
2023 dal alla sede di via Sile e la mancata concessione dello smart CP_2 working; b) conseguentemente annullarsi e/o revocarsi e/o dichiarare nullo e/o inefficace tale trasferimento con conseguente riassegnazione della ricorrente al . CP_2
c) In ogni caso, condannare il resistente a reintegrare la signora Controparte_1 nelle mansioni svolte prima del 5/06/2023 o ad Parte_1 assegnargli effettive mansioni equivalenti in base all'inquadramento contrattuale spettante e compatibili con lo stato di salute, con concessione dello smart working; d) accertarsi e dichiararsi, per i motivi tutti di cui in atti, che l'impugnato trasferimento ha determinato un danno patrimoniale e non patrimoniale alla ricorrente e conseguentemente condannarsi il , in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, a corrispondere alla ricorrente, per ciascun mese dall'impugnato trasferimento la somma di € 1.000,00, anche in via equitativa. Il tutto oltre interessi e rivalutazione e, in ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
PER IL CONVENUTO : Controparte_1 respingere il ricorso e tutte le domande avanzate contro il , in Controparte_1 quanto generiche, infondate e non provate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 1° dicembre 2023, ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di Parte_1 giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del . Controparte_1
Rilevava la ricorrente di essere dipendente del convenuto dal 1989. CP_1
Riferiva di avere un figlio di 13 anni con ritardo psico-motorio, per il quale usufruiva dei benefici della L. 104/1992. La stessa lavoratrice aveva sviluppato, negli anni, diverse patologie: asportazione di melanoma alla coscia sinistra, ablazione di tachicardia atriale nel 2021, problemi di ansia e depressione. Dopo aver promosso, senza esito, una causa per mobbing contro il proprio datore, era rientrata al lavoro da settembre 2018, dopo Parte_1 due anni di aspettativa per assistenza al padre malato di Morbo di Alzheimer, poi deceduto.
2 Dopo un periodo di “parcheggio” di circa tre settimane senza far nulla, la Dirigente Amministrativa, aveva proposto un cambio di profilo Parte_2 lavorativo: da amministrativa a bibliotecaria con orario lavorativo su 6 giorni anziché su 5 (compreso anche il sabato). aveva iniziato un periodo di prova di tre mesi, Parte_1 durante il quale si era lamentata di non aver avuto una formazione adeguata. Dopo i primi tre mesi, alla ricorrente era stato assegnato un ulteriore mese di prova. Al termine del periodo di prova, la dott.ssa le aveva comunicato il Pt_2 trasferimento per parere negativo. Nel marzo 2019 alla lavoratrice era stata assegnata l'attività di sportello, asseritamente senza alcuna formazione preliminare e con la prospettiva futura di non poter usufruire dei giorni di permesso della Legge 104/1992.
Per incompatibilità dei turni con le esigenze familiari Parte_1
aveva chiesto il part time verticale al 50%, con conseguente perdita
[...] economica. Queste difficoltà lavorative aveva provocato nella ricorrente un'acutizzazione di un malessere psicofisico già esistente per i continui spostamenti da un servizio all'altro, cui si erano aggiunte due operazioni ed il ricovero del figlio. Rientrata al lavoro nel febbraio 2020, aveva Parte_1 contratto l'infezione da SARS-CoV-2 nel marzo 2020 ed era stata ricoverata per circa 6 settimane. Durante il periodo di lockdown alla ricorrente non era stato concesso lo smart working. A causa di questa scelta del datore, da marzo 2020 a ottobre 2021 la ricorrente era stata costretta a usufruire dei giorni di ferie o di aspettativa per accudire il figlio durante il periodo in cui le scuole erano chiuse. Il medico competente aziendale il 23 marzo 2021 aveva prescritto lo smart working. La ricorrente era stata esonerata completamente dal servizio, ex art. 87 comma 3 del DL 18/2020. aveva poi ricevuto una valutazione per il 2020 Parte_1 estremamente punitiva che la ricorrente aveva firmato con riserva di impugnazione. A settembre 2021 a era stata proposta una Parte_1 collocazione presso la direzione centrale bilancio in via Silvio Pellico 16. La ricorrente aveva accettato. Per poter farle acquisire le competenze per le nuove mansioni, alla lavoratrice era stato chiesto di recarsi in presenza per un periodo non definito. Dopo l'intervento dei Sindacati COBAS, l'Ufficio delle Risorse Umane del aveva prospettato come unica soluzione un ulteriore spostamento della CP_1 lavoratrice presso un'altra area. Nel novembre 2021, infatti, la lavoratrice aveva presentato domanda di mobilità interna per un posto nel settore educazione. L'ufficio risorse umane non le aveva assegnato il posto.
3 Nel gennaio 2022, aveva ricevuto presso la Parte_1 propria abitazione delle lettere anonime con timbro del Controparte_1 con richieste esplicite di rassegnare le dimissioni, con varie minacce.
Nel maggio 2022, la lavoratrice era stata convocata dall'ufficio risorse umane e le era stato chiesto di confermare le sue dimissioni arrivate tramite lettera. aveva riferito di non aver mai inviato delle Parte_1 lettere di dimissioni, ed aveva inviato una comunicazione scritta. Sempre nel mese di maggio 2022, la ricorrente aveva ricevuto un'altra lettera intimidatoria. Tali avvenimenti avevano provocato una recrudescenza del malessere psicofisico della lavoratrice, anche con un episodio di crisi ipertensiva. A seguito dell'accesso al pronto soccorso, la ricorrente si era rivolta all'Ambulatorio per la valutazione e il controllo dello stress lavorativo presso la Medicina del Lavoro del San Gerardo. La relazione era stata inviata al datore di lavoro perché assumesse le opportune misure a protezione del lavoratore. Nel mese di marzo 2023, alla lavoratrice era stato proposto un colloquio interno per un posto che prevedeva un lavoro fisico, consistente in un continuo sollevamento e svuotamento di scatoloni da controllare e catalogare per procedere poi all'archiviazione del contenuto a livello digitale. Nel maggio 2023 l'ufficio Risorse Umane aveva comunicato al legale della ricorrente la possibilità di un trasferimento. A fronte della richiesta di un colloquio come previsto nelle procedure, il CP_1 aveva disposto il trasferimento. La ricorrente aveva quindi impugnato il trasferimento con PEC del 17 luglio 2023. Ad agosto 2023 l'ufficio Risorse Umane aveva sospeso i permessi della L. 104/1992 relativi al figlio, poiché scaduti. La ricorrente aveva dovuto chiedere all' delucidazioni in merito. Il aveva ripristinato i permessi, senza CP_3 CP_1 dare spiegazioni in merito ai motivi di annullamento, fino al 30 settembre 2023. A settembre 2023 il Comune, in modo ritorsivo, non aveva più concesso lo smart working, giustificandolo alla luce dell'ultima valutazione del medico competente, che prescriveva che la lavoratrice “può rientrare in presenza previo trasferimento ad altra sede”. Il 26 ottobre 2023 la ricorrente aveva subito un'aggressione con arma da taglio da parte di un uomo che non era stato possibile riconoscere. Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte. Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Nel corso del giudizio, si poteva accertare che Parte_1
era andata in pensione, dal 15 ottobre 2024, come da dichiarazione resa
[...] dal Difensore all'udienza del 3 dicembre 2024.
All'udienza del 27 gennaio 2025, omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 1. Il ricorso di va rigettato. Parte_1
Due sono le domande della ricorrente:
a) una riguardante le asserite vessazioni e il mobbing subiti dalla ricorrente da settembre 2018 con la richiesta di condanna del a cessare ogni atto CP_1 persecutorio, incluso il trasferimento e la mancata concessione dello smart working ed al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, liquidato in € 50.000; b) l'altra, in via subordinata, riguarda l'illegittimità del trasferimento disposto nei suoi confronti il 5 giugno 2023, dal alla sede di via Sile e la mancata CP_2 concessione dello smart working, con la richiesta di condanna del a CP_1 reintegrare la ricorrente nelle mansioni svolte prima di quella data o ad assegnarle effettive mansioni equivalenti in base all'inquadramento contrattuale spettante, con concessione dello smart working e con la condanna del ad Controparte_1 un risarcimento per ciascun mese dall'impugnato trasferimento della somma di € 1.000,00.
2. Dal fatto accertato che sia potuta Parte_1 andare in pensione il 15 ottobre 2024 discende che le domande rivolte a regolare per il futuro il rapporto di lavoro (la cessazione di ogni atto persecutorio, incluso il trasferimento e la mancata concessione dello smart working; la reintegra della ricorrente nelle mansioni svolte prima del 5 giugno 2023 o l'assegnazione di effettive mansioni equivalenti in base all'inquadramento contrattuale spettante, con concessione dello smart working) devono evidentemente ritenersi superate.
Si è verificata in questo caso una sopravvenuta carenza di interesse (art. 100 c.p.c.) che risulta riscontrabile ogniqualvolta sopravvenga un assetto della situazione di fatto ostativo alla realizzazione dell'interesse sostanziale sotteso al ricorso, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio - anziché per l'ottenimento - per l'impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dalla parte ricorrente.
3. Nondimeno, insiste, anche in sede di Parte_1 discussione orale, per l'accertamento della soccombenza virtuale e per l'accertamento del suo diritto al risarcimento del danno, sia da mobbing, sia a causa del trasferimento disposto il 5 giugno 2023 e della mancata concessione dello smart working. Invero, la soccombenza virtuale si accerta in caso di cessazione della materia del contendere (che presuppone il pieno soddisfacimento dell'interesse fatto valere in giudizio, circostanza che, all'evidenza, non si è realizzata nella specie), e serve alla regolazione delle sole spese del giudizio considerando a tal fine l'intera vicenda processuale (fra le ultime pronunzie in argomento: Cass., sez. VI, 17 gennaio 2020, n. 1005). Il ricorso a tale istituto, pertanto, non giova a Parte_1
5 Va peraltro considerato che l'assegnazione contestata (cui è comunque dubbia la natura di “trasferimento” ex art. 2103 c.c.) è quella avvenuta in data 5 giugno 2023 alla Direzione Verde Ambiente (doc. 58 fasc. a “seguito delle richieste CP_1 della dipendente” (fatto riconosciuto anche nel ricorso, p. 7) che è decisione presa quindi a tutela di Parte_1
Infatti, come rilevato nel ricorso (p. 5), la ricorrente, nel periodo di assegnazione all'ufficio dio provenienza, la Direzione Servizi Civici e Municipi, aveva ricevuto lettere minatorie (docc. 8 e 9 fasc. ric.) legate al contesto lavorativo. Tale somma di circostanze, di cui è prova documentale, non può certo definirsi dimostrazione di un atteggiamento ostile della parte datoriale, bensì l'esatto contrario.
4. Di fatto, le uniche domande che sopravvivono alla novità segnalata nel § 2 riguardano i pretesi danni di cui chiede il Parte_1 ristoro. A prescindere dall'articolata vicenda in fatto che Parte_1
riporta nel ricorso e che più sopra si è sunteggiata, ciò che palesemente
[...] manca è un principio probatorio che renda intellegibile il criterio di calcolo delle somme richieste. Invero, in base all'ordinario regime previsto dall'art. 2697 c.c., il danneggiato è onerato della dimostrazione del nesso causale tra il fatto, che consente l'imputazione al convenuto della responsabilità, e l'evento dannoso, il quale ultimo deve essere provato nella sua effettiva esistenza.
Del danno deve essere altresì dimostrato l'ammontare, attraverso la descrizione di tutti gli elementi mediante i quali, in virtù di una semplice operazione logico- matematica, il giudice possa pervenire alla liquidazione. Tale prova può essere offerta dal danneggiato con ogni strumento ammesso dall'ordinamento, comprese le presunzioni, purché precise, gravi e concordanti, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. Nella specie di causa, (non volendo Parte_1 considerare anche l'approssimazione con cui ella descrive concretamente il mobbing asseritamente subìto), non spende una parola per dimostrare l'entità
(cospicua) della somma richiesta al (€ 50.000,00). Controparte_1
Ella fa ricorso all'equità (ricorso, p. 10) e chiede una CTU medico legale, con evidente (e inammissibile) funzione esplorativa. Il ricorso all'equità è invero un rimedio sussidiario con funzione integratrice, previsto dall'art. 1226 c.c. (richiamato anche dall'art. 2056 c.c.) solo quando la prova sia impossibile, incompleta, oppure inidonea ad orientare il giudice tra un minimo ed un massimo. Stessa cosa si dica per la richiesta condanna del ad un Controparte_1 risarcimento della somma di € 1.000,00, per ciascun mese a partire dalla data del preteso “trasferimento”.
6 In entrambi i casi, manca la prova di un danno patrimoniale (inteso come conseguenza economica negativa sul patrimonio del danneggiato, determinativa di una diminuzione di valore misurabile) od anche non patrimoniale (quali e di che natura siano i pregiudizi dei quali la ricorrente chiede il risarcimento). Conclusivamente, il ricorso va rigettato, con assorbimento di ogni altra questione.
5. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (gravi ed eccezionali ragioni legate alla situazione personale di Parte_1
) per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
[...]
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) rigetta il ricorso di Parte_1
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso il 27 gennaio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 1° dicembre 2023 da elettivamente domiciliata in Cologno Parte_1
Monzese, Via Pergolesi, 16, presso lo studio dell'Avv. Diego Guariglia, che la rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
, in persona del suo sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato in , via della Guastalla, 6, presso lo studio degli Avv.ti CP_1
Antonello Mandarano, Stefania Pagano e Paolo Radaelli, che lo rappresentano e difendono per procura generale alle liti;
convenuto OGGETTO: mobbing, trasferimento i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1 in via principale: a) accertare le vessazioni e il mobbing subiti dalla ricorrente da settembre 2018 ad oggi per effetto della condotta imputabile all'Ente convenuto e condannare il
, in persona del suo Sindaco pro tempore, a cessare ogni atto Controparte_1 persecutorio diretti alla sua emarginazione dal contesto aziendale ed in particolare il trasferimento e la mancata concessione dello smart working, di conseguenza, dichiararne l'illegittimità ed annullarli. b) in ogni caso, condannare il resistente a cessare, con effetto Controparte_1 immediato, qualsiasi atto persecutorio che possa impedire alla signora Parte_1
1 l'accesso alle cure e il godimento dei diritti riconosciuti alle Parte_1 persone fragili, adottando ogni comportamento e/o provvedimento a ciò necessario. c) condannare il a risarcire il danno patrimoniale e non CP_1 CP_1 patrimoniale, causato alla ricorrente da determinarsi in € 50.000 euro, in via equitativa o da quantificarsi in seguito ad apposita CTU medica;
In via subordinata a) accertarsi e dichiararsi, per i motivi tutti di cui in atti, l'illegittimità del trasferimento disposto nei confronti della signora del 5 giugno Parte_1
2023 dal alla sede di via Sile e la mancata concessione dello smart CP_2 working; b) conseguentemente annullarsi e/o revocarsi e/o dichiarare nullo e/o inefficace tale trasferimento con conseguente riassegnazione della ricorrente al . CP_2
c) In ogni caso, condannare il resistente a reintegrare la signora Controparte_1 nelle mansioni svolte prima del 5/06/2023 o ad Parte_1 assegnargli effettive mansioni equivalenti in base all'inquadramento contrattuale spettante e compatibili con lo stato di salute, con concessione dello smart working; d) accertarsi e dichiararsi, per i motivi tutti di cui in atti, che l'impugnato trasferimento ha determinato un danno patrimoniale e non patrimoniale alla ricorrente e conseguentemente condannarsi il , in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, a corrispondere alla ricorrente, per ciascun mese dall'impugnato trasferimento la somma di € 1.000,00, anche in via equitativa. Il tutto oltre interessi e rivalutazione e, in ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
PER IL CONVENUTO : Controparte_1 respingere il ricorso e tutte le domande avanzate contro il , in Controparte_1 quanto generiche, infondate e non provate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 1° dicembre 2023, ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di Parte_1 giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del . Controparte_1
Rilevava la ricorrente di essere dipendente del convenuto dal 1989. CP_1
Riferiva di avere un figlio di 13 anni con ritardo psico-motorio, per il quale usufruiva dei benefici della L. 104/1992. La stessa lavoratrice aveva sviluppato, negli anni, diverse patologie: asportazione di melanoma alla coscia sinistra, ablazione di tachicardia atriale nel 2021, problemi di ansia e depressione. Dopo aver promosso, senza esito, una causa per mobbing contro il proprio datore, era rientrata al lavoro da settembre 2018, dopo Parte_1 due anni di aspettativa per assistenza al padre malato di Morbo di Alzheimer, poi deceduto.
2 Dopo un periodo di “parcheggio” di circa tre settimane senza far nulla, la Dirigente Amministrativa, aveva proposto un cambio di profilo Parte_2 lavorativo: da amministrativa a bibliotecaria con orario lavorativo su 6 giorni anziché su 5 (compreso anche il sabato). aveva iniziato un periodo di prova di tre mesi, Parte_1 durante il quale si era lamentata di non aver avuto una formazione adeguata. Dopo i primi tre mesi, alla ricorrente era stato assegnato un ulteriore mese di prova. Al termine del periodo di prova, la dott.ssa le aveva comunicato il Pt_2 trasferimento per parere negativo. Nel marzo 2019 alla lavoratrice era stata assegnata l'attività di sportello, asseritamente senza alcuna formazione preliminare e con la prospettiva futura di non poter usufruire dei giorni di permesso della Legge 104/1992.
Per incompatibilità dei turni con le esigenze familiari Parte_1
aveva chiesto il part time verticale al 50%, con conseguente perdita
[...] economica. Queste difficoltà lavorative aveva provocato nella ricorrente un'acutizzazione di un malessere psicofisico già esistente per i continui spostamenti da un servizio all'altro, cui si erano aggiunte due operazioni ed il ricovero del figlio. Rientrata al lavoro nel febbraio 2020, aveva Parte_1 contratto l'infezione da SARS-CoV-2 nel marzo 2020 ed era stata ricoverata per circa 6 settimane. Durante il periodo di lockdown alla ricorrente non era stato concesso lo smart working. A causa di questa scelta del datore, da marzo 2020 a ottobre 2021 la ricorrente era stata costretta a usufruire dei giorni di ferie o di aspettativa per accudire il figlio durante il periodo in cui le scuole erano chiuse. Il medico competente aziendale il 23 marzo 2021 aveva prescritto lo smart working. La ricorrente era stata esonerata completamente dal servizio, ex art. 87 comma 3 del DL 18/2020. aveva poi ricevuto una valutazione per il 2020 Parte_1 estremamente punitiva che la ricorrente aveva firmato con riserva di impugnazione. A settembre 2021 a era stata proposta una Parte_1 collocazione presso la direzione centrale bilancio in via Silvio Pellico 16. La ricorrente aveva accettato. Per poter farle acquisire le competenze per le nuove mansioni, alla lavoratrice era stato chiesto di recarsi in presenza per un periodo non definito. Dopo l'intervento dei Sindacati COBAS, l'Ufficio delle Risorse Umane del aveva prospettato come unica soluzione un ulteriore spostamento della CP_1 lavoratrice presso un'altra area. Nel novembre 2021, infatti, la lavoratrice aveva presentato domanda di mobilità interna per un posto nel settore educazione. L'ufficio risorse umane non le aveva assegnato il posto.
3 Nel gennaio 2022, aveva ricevuto presso la Parte_1 propria abitazione delle lettere anonime con timbro del Controparte_1 con richieste esplicite di rassegnare le dimissioni, con varie minacce.
Nel maggio 2022, la lavoratrice era stata convocata dall'ufficio risorse umane e le era stato chiesto di confermare le sue dimissioni arrivate tramite lettera. aveva riferito di non aver mai inviato delle Parte_1 lettere di dimissioni, ed aveva inviato una comunicazione scritta. Sempre nel mese di maggio 2022, la ricorrente aveva ricevuto un'altra lettera intimidatoria. Tali avvenimenti avevano provocato una recrudescenza del malessere psicofisico della lavoratrice, anche con un episodio di crisi ipertensiva. A seguito dell'accesso al pronto soccorso, la ricorrente si era rivolta all'Ambulatorio per la valutazione e il controllo dello stress lavorativo presso la Medicina del Lavoro del San Gerardo. La relazione era stata inviata al datore di lavoro perché assumesse le opportune misure a protezione del lavoratore. Nel mese di marzo 2023, alla lavoratrice era stato proposto un colloquio interno per un posto che prevedeva un lavoro fisico, consistente in un continuo sollevamento e svuotamento di scatoloni da controllare e catalogare per procedere poi all'archiviazione del contenuto a livello digitale. Nel maggio 2023 l'ufficio Risorse Umane aveva comunicato al legale della ricorrente la possibilità di un trasferimento. A fronte della richiesta di un colloquio come previsto nelle procedure, il CP_1 aveva disposto il trasferimento. La ricorrente aveva quindi impugnato il trasferimento con PEC del 17 luglio 2023. Ad agosto 2023 l'ufficio Risorse Umane aveva sospeso i permessi della L. 104/1992 relativi al figlio, poiché scaduti. La ricorrente aveva dovuto chiedere all' delucidazioni in merito. Il aveva ripristinato i permessi, senza CP_3 CP_1 dare spiegazioni in merito ai motivi di annullamento, fino al 30 settembre 2023. A settembre 2023 il Comune, in modo ritorsivo, non aveva più concesso lo smart working, giustificandolo alla luce dell'ultima valutazione del medico competente, che prescriveva che la lavoratrice “può rientrare in presenza previo trasferimento ad altra sede”. Il 26 ottobre 2023 la ricorrente aveva subito un'aggressione con arma da taglio da parte di un uomo che non era stato possibile riconoscere. Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte. Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Nel corso del giudizio, si poteva accertare che Parte_1
era andata in pensione, dal 15 ottobre 2024, come da dichiarazione resa
[...] dal Difensore all'udienza del 3 dicembre 2024.
All'udienza del 27 gennaio 2025, omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 1. Il ricorso di va rigettato. Parte_1
Due sono le domande della ricorrente:
a) una riguardante le asserite vessazioni e il mobbing subiti dalla ricorrente da settembre 2018 con la richiesta di condanna del a cessare ogni atto CP_1 persecutorio, incluso il trasferimento e la mancata concessione dello smart working ed al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, liquidato in € 50.000; b) l'altra, in via subordinata, riguarda l'illegittimità del trasferimento disposto nei suoi confronti il 5 giugno 2023, dal alla sede di via Sile e la mancata CP_2 concessione dello smart working, con la richiesta di condanna del a CP_1 reintegrare la ricorrente nelle mansioni svolte prima di quella data o ad assegnarle effettive mansioni equivalenti in base all'inquadramento contrattuale spettante, con concessione dello smart working e con la condanna del ad Controparte_1 un risarcimento per ciascun mese dall'impugnato trasferimento della somma di € 1.000,00.
2. Dal fatto accertato che sia potuta Parte_1 andare in pensione il 15 ottobre 2024 discende che le domande rivolte a regolare per il futuro il rapporto di lavoro (la cessazione di ogni atto persecutorio, incluso il trasferimento e la mancata concessione dello smart working; la reintegra della ricorrente nelle mansioni svolte prima del 5 giugno 2023 o l'assegnazione di effettive mansioni equivalenti in base all'inquadramento contrattuale spettante, con concessione dello smart working) devono evidentemente ritenersi superate.
Si è verificata in questo caso una sopravvenuta carenza di interesse (art. 100 c.p.c.) che risulta riscontrabile ogniqualvolta sopravvenga un assetto della situazione di fatto ostativo alla realizzazione dell'interesse sostanziale sotteso al ricorso, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio - anziché per l'ottenimento - per l'impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dalla parte ricorrente.
3. Nondimeno, insiste, anche in sede di Parte_1 discussione orale, per l'accertamento della soccombenza virtuale e per l'accertamento del suo diritto al risarcimento del danno, sia da mobbing, sia a causa del trasferimento disposto il 5 giugno 2023 e della mancata concessione dello smart working. Invero, la soccombenza virtuale si accerta in caso di cessazione della materia del contendere (che presuppone il pieno soddisfacimento dell'interesse fatto valere in giudizio, circostanza che, all'evidenza, non si è realizzata nella specie), e serve alla regolazione delle sole spese del giudizio considerando a tal fine l'intera vicenda processuale (fra le ultime pronunzie in argomento: Cass., sez. VI, 17 gennaio 2020, n. 1005). Il ricorso a tale istituto, pertanto, non giova a Parte_1
5 Va peraltro considerato che l'assegnazione contestata (cui è comunque dubbia la natura di “trasferimento” ex art. 2103 c.c.) è quella avvenuta in data 5 giugno 2023 alla Direzione Verde Ambiente (doc. 58 fasc. a “seguito delle richieste CP_1 della dipendente” (fatto riconosciuto anche nel ricorso, p. 7) che è decisione presa quindi a tutela di Parte_1
Infatti, come rilevato nel ricorso (p. 5), la ricorrente, nel periodo di assegnazione all'ufficio dio provenienza, la Direzione Servizi Civici e Municipi, aveva ricevuto lettere minatorie (docc. 8 e 9 fasc. ric.) legate al contesto lavorativo. Tale somma di circostanze, di cui è prova documentale, non può certo definirsi dimostrazione di un atteggiamento ostile della parte datoriale, bensì l'esatto contrario.
4. Di fatto, le uniche domande che sopravvivono alla novità segnalata nel § 2 riguardano i pretesi danni di cui chiede il Parte_1 ristoro. A prescindere dall'articolata vicenda in fatto che Parte_1
riporta nel ricorso e che più sopra si è sunteggiata, ciò che palesemente
[...] manca è un principio probatorio che renda intellegibile il criterio di calcolo delle somme richieste. Invero, in base all'ordinario regime previsto dall'art. 2697 c.c., il danneggiato è onerato della dimostrazione del nesso causale tra il fatto, che consente l'imputazione al convenuto della responsabilità, e l'evento dannoso, il quale ultimo deve essere provato nella sua effettiva esistenza.
Del danno deve essere altresì dimostrato l'ammontare, attraverso la descrizione di tutti gli elementi mediante i quali, in virtù di una semplice operazione logico- matematica, il giudice possa pervenire alla liquidazione. Tale prova può essere offerta dal danneggiato con ogni strumento ammesso dall'ordinamento, comprese le presunzioni, purché precise, gravi e concordanti, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. Nella specie di causa, (non volendo Parte_1 considerare anche l'approssimazione con cui ella descrive concretamente il mobbing asseritamente subìto), non spende una parola per dimostrare l'entità
(cospicua) della somma richiesta al (€ 50.000,00). Controparte_1
Ella fa ricorso all'equità (ricorso, p. 10) e chiede una CTU medico legale, con evidente (e inammissibile) funzione esplorativa. Il ricorso all'equità è invero un rimedio sussidiario con funzione integratrice, previsto dall'art. 1226 c.c. (richiamato anche dall'art. 2056 c.c.) solo quando la prova sia impossibile, incompleta, oppure inidonea ad orientare il giudice tra un minimo ed un massimo. Stessa cosa si dica per la richiesta condanna del ad un Controparte_1 risarcimento della somma di € 1.000,00, per ciascun mese a partire dalla data del preteso “trasferimento”.
6 In entrambi i casi, manca la prova di un danno patrimoniale (inteso come conseguenza economica negativa sul patrimonio del danneggiato, determinativa di una diminuzione di valore misurabile) od anche non patrimoniale (quali e di che natura siano i pregiudizi dei quali la ricorrente chiede il risarcimento). Conclusivamente, il ricorso va rigettato, con assorbimento di ogni altra questione.
5. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (gravi ed eccezionali ragioni legate alla situazione personale di Parte_1
) per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
[...]
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) rigetta il ricorso di Parte_1
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso il 27 gennaio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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