Art. 2.
L'assegnazione dei contributi e' disposta in conformita' dei criteri di cui all' articolo 1, secondo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 141 .
La liquidazione dei contributi e' subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato dall'ENPALS, entro 45 giorni, dalla ricezione dell'istanza, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al quarto comma aggiunto all' articolo 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708 , dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388, attestante che l'assegnatario non e' inadempiente nei confronti dell'ENPALS per il pagamento dei contributi assicurativi, degli interessi di mora od eventuali somme aggiuntive relative al personale occupato nell'attivita' teatrale.
Qualora esistano contestazioni od omissioni nei pagamenti, l'ENPALS deve rilasciare, entro 30 giorni dalla ricezione di apposita istanza dell'assegnatario del contributo, o di altri che ne abbia titolo, un proprio certificato con l'indicazione dell'ammontare dei contributi assicurativi contestati o pendenti, degli eventuali interessi di mora o di quanto altro non versato.
Il Ministero del turismo e dello spettacolo accantona, in tal caso, una somma pari a quella contestata o pendente sull'importo della somma assegnata, fintanto che l'ENPALS non rilasci un successivo certificato liberatorio. Qualora l'assegnatario non provveda a definire entro tre mesi la sua posizione contributiva, nei confronti dell'ENPALS, il Ministero rimettera' direttamente all'Ente l'importo accantonato, con effetto liberatorio per l'amministrazione e per l'assegnatario del contributo.
In caso di inosservanza delle norme sul collocamento i contributi e le sovvenzioni statali possono essere liquidati restando salve, comunque, le sanzioni penali.
Acconti fino all'80 per cento degli interventi finanziari di cui al primo comma possono essere concessi in presenza di idonei requisiti relativi all'organizzazione ed allo svolgimento dell'attivita' programmata ed alla continuita' delle singole iniziative teatrali.
L'assegnazione dei contributi e' disposta in conformita' dei criteri di cui all' articolo 1, secondo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 141 .
La liquidazione dei contributi e' subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato dall'ENPALS, entro 45 giorni, dalla ricezione dell'istanza, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al quarto comma aggiunto all' articolo 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708 , dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388, attestante che l'assegnatario non e' inadempiente nei confronti dell'ENPALS per il pagamento dei contributi assicurativi, degli interessi di mora od eventuali somme aggiuntive relative al personale occupato nell'attivita' teatrale.
Qualora esistano contestazioni od omissioni nei pagamenti, l'ENPALS deve rilasciare, entro 30 giorni dalla ricezione di apposita istanza dell'assegnatario del contributo, o di altri che ne abbia titolo, un proprio certificato con l'indicazione dell'ammontare dei contributi assicurativi contestati o pendenti, degli eventuali interessi di mora o di quanto altro non versato.
Il Ministero del turismo e dello spettacolo accantona, in tal caso, una somma pari a quella contestata o pendente sull'importo della somma assegnata, fintanto che l'ENPALS non rilasci un successivo certificato liberatorio. Qualora l'assegnatario non provveda a definire entro tre mesi la sua posizione contributiva, nei confronti dell'ENPALS, il Ministero rimettera' direttamente all'Ente l'importo accantonato, con effetto liberatorio per l'amministrazione e per l'assegnatario del contributo.
In caso di inosservanza delle norme sul collocamento i contributi e le sovvenzioni statali possono essere liquidati restando salve, comunque, le sanzioni penali.
Acconti fino all'80 per cento degli interventi finanziari di cui al primo comma possono essere concessi in presenza di idonei requisiti relativi all'organizzazione ed allo svolgimento dell'attivita' programmata ed alla continuita' delle singole iniziative teatrali.