TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 02/02/2026, n. 212
TAR
Ordinanza collegiale 17 dicembre 2025
>
TAR
Sentenza breve 2 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Violazione del contraddittorio procedimentale

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il motivo, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato in casi analoghi. Ha evidenziato che il Comune si era auto-vincolato all'attivazione del contraddittorio e che la sua omissione rende illegittimo il provvedimento di esclusione. Ha inoltre ritenuto che le motivazioni addotte dal Comune per giustificare la mancata attivazione del contraddittorio non fossero condivisibili e che l'amministrazione non avesse fornito la prova che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, non avendo confrontato le argomentazioni difensive della ricorrente.

  • Rigettato
    Domanda di subentro nel contratto

    Il Tribunale ha ritenuto la domanda inammissibile in astratto, in quanto l'art. 48, comma 4, d.l. n. 77/2021 prevede l'applicazione dell'art. 125 c.p.a. alle impugnazioni di procedure finanziate con fondi PNRR. In concreto, ha ritenuto che la domanda non potesse essere accolta poiché l'effetto della sentenza è l'obbligo per il Comune di effettuare una nuova valutazione in ordine alla sussistenza della causa di esclusione, previo contraddittorio procedimentale.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 02/02/2026, n. 212
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 212
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo