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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/12/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 345/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 345/2025 del R.V.G., avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
[...] bi elettivamente domiciliati in Salerno, alla via Pio XI n. 66, presso lo studio dell'avv. Leonardo Gallo che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 11 febbraio 2025, e Parte_1 Controparte_1 avanzavano, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. l dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponendo di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di Salerno in data 2 ottobre 2005 e che, dalla loro unione, era nata una figlia, (18.06.2007). Per_1
Con sentenza n. 320/2025 pubblicata in d .04.2025, il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava, con separata ordinanza, una successiva udienza per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Alla udienza del giorno 16 dicembre 2025, le parti confermavano la volonta di divorziare alle condizioni concordate e il Giudice delegato riservava la causa al Collegio per la decisione. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. In via preliminare occorre evidenziare che la Cassazione, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Nel caso di specie, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Con sentenza n. 320/2025 pubblicata in data 18.04.2025, il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e ha omologato le condizioni dai medesimi concordate e i ricorrenti hanno fornito la prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale. Tanto premesso, i coniugi hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
-la Sig.ra conserverà il diritto a vivere nella casa coniugale in locazione CP_1 sino al termine del contratto ovvero ad accordarsi con la proprietà;
- il Sig. verserà mensilmente alla Sig.ra quale contributo per il Pt_1 CP_1 manteni della figlia , l'importo di €. 2 ro il giorno 10 di ciascun Per_1 mese, da adeguarsi annua secondo gli indici Istat;
-le spese straordinarie saranno ripartite in parti uguali tra i genitori stabilendo che dovranno concordare quelle non necessarie e di cui alle linee guida del CNF adottate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno;
- i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento;
- gli incontri tra il padre e la figlia saranno liberi tenendo conto della maggiore età di e dei rapporti di serenità attualmente intercorrenti tra i membri del nucleo Per_1 famigliare. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 2 ottobre 2005 nel Comune di Salerno tra , nato a [...] il Parte_1
12.08.1962, C.F.: e , nata a [...] CodiceFiscale_1 Controparte_1
(Polonia) il 29.1 el Registro Atti CodiceFiscale_2
Matrimonio del Comune di S n.338, Parte II, Serie A, Uff. 1), alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 345/2025 del R.V.G., avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
[...] bi elettivamente domiciliati in Salerno, alla via Pio XI n. 66, presso lo studio dell'avv. Leonardo Gallo che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 11 febbraio 2025, e Parte_1 Controparte_1 avanzavano, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. l dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponendo di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di Salerno in data 2 ottobre 2005 e che, dalla loro unione, era nata una figlia, (18.06.2007). Per_1
Con sentenza n. 320/2025 pubblicata in d .04.2025, il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava, con separata ordinanza, una successiva udienza per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Alla udienza del giorno 16 dicembre 2025, le parti confermavano la volonta di divorziare alle condizioni concordate e il Giudice delegato riservava la causa al Collegio per la decisione. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. In via preliminare occorre evidenziare che la Cassazione, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Nel caso di specie, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Con sentenza n. 320/2025 pubblicata in data 18.04.2025, il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e ha omologato le condizioni dai medesimi concordate e i ricorrenti hanno fornito la prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale. Tanto premesso, i coniugi hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
-la Sig.ra conserverà il diritto a vivere nella casa coniugale in locazione CP_1 sino al termine del contratto ovvero ad accordarsi con la proprietà;
- il Sig. verserà mensilmente alla Sig.ra quale contributo per il Pt_1 CP_1 manteni della figlia , l'importo di €. 2 ro il giorno 10 di ciascun Per_1 mese, da adeguarsi annua secondo gli indici Istat;
-le spese straordinarie saranno ripartite in parti uguali tra i genitori stabilendo che dovranno concordare quelle non necessarie e di cui alle linee guida del CNF adottate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno;
- i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento;
- gli incontri tra il padre e la figlia saranno liberi tenendo conto della maggiore età di e dei rapporti di serenità attualmente intercorrenti tra i membri del nucleo Per_1 famigliare. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 2 ottobre 2005 nel Comune di Salerno tra , nato a [...] il Parte_1
12.08.1962, C.F.: e , nata a [...] CodiceFiscale_1 Controparte_1
(Polonia) il 29.1 el Registro Atti CodiceFiscale_2
Matrimonio del Comune di S n.338, Parte II, Serie A, Uff. 1), alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi