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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 2221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2221 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2756/2022 del R.G.A.C. pendente TRA
(C.F.: , in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Oreste Di Giacomo (C.F.: ), giusta C.F._1 procura alle liti rilasciata su foglio separato, nonché in virtù di Determina Dirigenziale del Settore Avvocatura di conferimento incarico legale n. 91 del 24.05.2022 APPELLANTE E (C.F.: ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e CP_1 P.IVA_2 difeso dall'avv. Maurizio Renzulli (C.F.: ) giusta procura alle liti C.F._2 rilasciata su foglio separato APPELLATO CONCLUSIONI All'udienza del 16/04/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. il conveniva in giudizio il innanzi al Tribunale di Parte_1 CP_1
Benevento per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'opera scultorea denominata "Presepe Volante" prospettando quanto segue:
- la suddetta opera, realizzata dal Maestro era stata concessa in comodato Persona_1
d'uso gratuito al Comune di con convenzione stipulata in data 11/12/2012; la CP_1 consegna avveniva il 13/12/2012, come da verbale sottoscritto dal delegato del Pt_1
CP_1 Testimone_1
- il restituiva l'opera in tre tranche e in ritardo rispetto al termine CP_1 contrattualmente previsto;
- all'atto della restituzione, i vari elementi costituenti il Presepe Volante presentavano evidenti danneggiamenti, come risultava dai reperti fotografici prodotti e come rilevato dall'addetto del Comune di intervenuto durante le operazioni di scarico;
Parte_1
1 - al fine di quantificare i danni, il promuoveva un procedimento per Parte_1
Accertamento Tecnico Preventivo (ATP), all'esito del quale il CTU nominato dal Giudice quantificava i danni in € 41.933,71. In punto diritto, l'attore deduceva la responsabilità del per i danni arrecati CP_1 all'opera e, premesso di aver esperito infruttuosamente la procedura di mediaconciliazione, formulava le seguenti conclusioni:
1) Accertare e dichiarare la responsabilità totale ed esclusiva del in ordine ai CP_1 danneggiamenti subiti dall'opera scultorea denominata Presepe Volante oggetto del contratto di comodato del 11/12/12 (rep. n°363 del di cui alla premessa dell'atto introduttivo del Parte_1 presente giudizio;
2) Per l'effetto, condannare il al risarcimento dei predetti danni, da quantificarsi nel CP_1 complessivo importo di € 41.933,71, indicato dal CTU all'esito del procedimento per ATP iscritto al n°3781/15 R.G. Tribunale Civile di Benevento, ovvero nel diverso importo (maggiore o minore) che verrà accertato dall'adito Giudicante, il tutto maggiorato di interessi dalla domanda giudiziale all'effettivo soddisfo;
3) Condannare il al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., stante CP_1
l'evidente pretestuosità della difesa spiegata nel corso del presente giudizio;
4) Condannare, in ogni caso, controparte al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio, nonché del procedimento per ATP iscritto al n°3781/15 R.G. Tribunale Civile di Benevento.
1.2 Si costituiva in giudizio il deducendo l'infondatezza della pretesa attorea e CP_1 contestando la ricostruzione dei fatti prospettata dal . Parte_1
In particolare, il convenuto prospettava che la responsabilità dei danni all'opera doveva essere attribuita esclusivamente al , posto che l'attività del si Parte_1 CP_1 era limitata al mero trasporto dell'opera al sito indicato dal , come Parte_1 risultava dai verbali di consegna.
1.3 Il Tribunale di Benevento con sentenza n. 1059/2022, pubblicata in data 5.5.2022, rigettava la domanda proposta dal che condannava alla rifusione delle spese di lite Parte_1 in favore del CP_1
Il Tribunale, in sintesi, riteneva che i danni dell'opera non fossero riconducibili alla condotta del
CP_1
In particolare, il Giudice di prime cure, accogliendo la prospettazione difensiva del convenuto, evidenziava che l'ATP aveva accertato che l'unica causa dei danni era da imputare esclusivamente all'accatastamento e alla disposizione non a regola d'arte degli elementi dell'opera, eseguita dalle maestranze che avevano effettuato lo scarico presso il deposito.
2. Avverso l'indicata sentenza (con atto notificato, in data 16 giugno 2022, tramite pec) proponeva appello il deducendo l'erroneità della sentenza impugnata Parte_1 sotto diversi profili, in particolare:
- errata valutazione delle risultanze istruttorie operata dal Tribunale il quale non aveva adeguatamente valutato i verbali di consegna ove risultava la sussistenza di danneggiamenti all'opera già al momento della restituzione. Nello specifico, il verbale redatto in data 9 febbraio 2015 recava puntuali riserve in merito allo stato di conservazione dell'opera e alle modalità di consegna della stessa. Parimenti, la consulenza tecnica d'ufficio, ad avviso
2 dell'appellante, avrebbe comprovato che le deformazioni riscontrate sull'opera fossero riconducibili a modalità di movimentazione e trasporto non a regola d'arte poste in essere dal di in particolare, l'appellante prospettava che il CTU nominato in sede di Pt_1 CP_1
ATP, all'udienza del 15.03.2017, precisava di non poter stabilire se le deformazioni risultanti dal verbale di consegna del 9.02.215 fossero preesistenti al momento della restituzione oppure si fossero prodotte in un momento posteriore allo scarico a terra del materiale.
- erronea esegesi della convenzione di comodato intercorsa tra le parti, la quale contemplava espressamente l'obbligo per il Comune di di custodire e restituire l'opera nelle CP_1 medesime condizioni in cui era stata consegnata, oltre a farsi carico delle operazioni di smontaggio e trasporto. Gli articoli 3, 6 e 7 della convenzione, infatti, imponevano al l'obbligo di garantire l'integrità dell'opera durante l'intero affidamento. CP_1
Tuttavia, l'opera era stata restituita incompleta e con macroscopici danneggiamenti, come desumibile dal verbale di riconsegna e dalla consulenza tecnica;
- omessa liquidazione del danno da mancata restituzione di alcuni elementi costitutivi dell'opera. Dalla perizia tecnica e dal verbale di riconsegna si evinceva che taluni componenti dell'opera non erano mai stati restituiti al , integrando Parte_1
l'inadempimento contrattuale del ex art. 1809 c.c. Il danno per la mancata CP_1 restituzione di tali componenti, quantificato in perizia, era pari ad € 3.151,23, oltre IVA;
- infine, l'appellante contestava la decisione del Giudice di prime cure di rigettare la domanda attrice, per una presunta carenza di prova, in quanto ingiusta, illogica ed immotivata. A sostegno di tale motivo di gravame, il richiamava i principi in Parte_1 materia di onere della prova nel contratto di comodato, osservando che spettava al comodante (nella specie, il ) provare il fatto costitutivo del proprio Parte_1 diritto, ovvero il deterioramento della cosa intervenuto tra il momento della consegna e quello della restituzione, circostanza ampiamente dimostrata mediante la produzione dei verbali di consegna e di restituzione dell'opera; spettava, invece, al comodatario convenuto ( fornire la prova del fatto estintivo della pretesa risarcitoria, dimostrando CP_1 che il deterioramento si era verificato per effetto dell'uso conforme al contratto o per fatto a lui non imputabile, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c. Sulla base di tali premesse l'appellante formulava le seguenti conclusioni: voglia l'On.le Corte d'Appello civile di Napoli, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così provvedere: A. in accoglimento della presente impugnazione, riformare integralmente l'appellata sentenza n°1059/2022 emessa dal Tribunale di Benevento, seconda sezione civile, per tutti i motivi di censura sopra dedotti;
B. per l'effetto di quanto sopra, accogliere le domande proposte in primo grado dal appellante dinanzi Pt_1 al Tribunale civile di Benevento nel giudizio n° n. 2470/2017 R.G., come da conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, successivamente precisate con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., e così reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, che qui si riportano per comodità di lettura:
“1. Accertare e dichiarare la responsabilità totale ed esclusiva del in ordine ai danneggiamenti CP_1 subiti dall'opera scultorea denominata Presepe Volante oggetto del contratto di comodato del 11/12/12 (rep. n°363 del di cui alla premessa dell'atto introduttivo del presente giudizio;
2. Per l'effetto, Parte_1 condannare il al risarcimento dei predetti danni, da quantificarsi nel complessivo importo di € CP_1
3 41.933,71, indicato dal CTU all'esito del procedimento per ATP iscritto al n°3781/15 R.G. Tribunale Civile di Benevento, ovvero nel diverso importo (maggiore o minore) che verrà accertato dall'adito Giudicante, il tutto maggiorato di interessi dalla domanda giudiziale all'effettivo soddisfo;
3. Condannare, in ogni caso, controparte al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio, nonché del procedimento per ATP iscritto al n°3781/15 R.G. Tribunale Civile di Benevento”; C. condannare l'appellato al pagamento degli onorari di causa del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfetario al 15%, C.P.A. al 4% ed I.V.A. al 22% se dovuta, nonché refusione dei Contributi Unificati ex D.P.R. n. 30.05.2002 n. 115, e delle spese di A.T.P. corrisposte dal Parte_1
2.2 Il si costituiva in giudizio contestando che l'opera scultorea fosse stata CP_1 consegnata già in stato di danneggiamento, come accertato dalla consulenza tecnica d'ufficio (CTU) espletata prima dell'introduzione del giudizio la quale indicava che i vizi e le deformazioni riscontrati sull'opera fossero esclusivamente imputabili alle negligenti modalità di accatastamento e sistemazione degli elementi dell'opera medesima, poste in essere dal personale incaricato dal all'atto dello scarico presso il deposito Pt_1 Parte_1 CP_2
L'appellato evidenziava che, come desumibile dalla documentazione in atti, il proprio operato era circoscritto al mero trasporto dell'opera, affidato al vettore " Controparte_3
", senza nessun coinvolgimento nelle successive fasi di scarico e sistemazione.
[...]
Inoltre, il sosteneva che, quand'anche si fosse ritenuto che il vettore avesse CP_1 curato anche lo scarico, la responsabilità per l'errato accatastamento sarebbe comunque da imputare al , in quanto custode dell'opera e tenuto, pertanto, a garantirne Parte_1 la conservazione e l'integrità, adottando ogni cautela necessaria a tal fine. Da ultimo, il contestava la genericità e l'infondatezza tecnica delle riserve CP_1 apposte dal nei verbali di riconsegna, osservando che le stesse Parte_1 concernevano perlopiù la mancata consegna di alcuni elementi dell'opera, avvenuta in più soluzioni. Tanto premesso, il concludeva chiedendo alla Corte d'Appello di Napoli di CP_1 rigettare l'appello, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite. All'udienza del 9.10.2024 il Collegio tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini dui cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Con ordinanza depositata in data 28.2.2025, tuttavia, il Collegio rimetteva la causa sul ruolo evidenziando che, pur essendo stata acquisita al procedimento relativo al giudizio di primo grado la relazione di consulenza resa nell'ambito del procedimento per A.T.P., non risultavano presenti, tra gli atti del giudizio svolto davanti al Tribunale di Benevento, quelli relativi al procedimento di istruzione preventiva e, quindi, ordinava alle parti di depositare copia di tutti gli atti del procedimento di A.T.P. con R.G. n°3781/2015 svolto davanti al Tribunale di Benevento e rinviava la causa all'udienza del 16.4.2024 nella quale tratteneva la causa in decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3. L'appello proposto dal è fondato e deve essere accolto. Parte_1
4 In primo luogo, osserva la Corte che il Tribunale ha erroneamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare i verbali di consegna e di restituzione dell'opera, i quali attestano la sussistenza di danneggiamenti all'opera già al momento della restituzione. Dalla documentazione in atti emerge che il , al momento della Parte_1 restituzione dell'opera, aveva formulato riserve in merito allo stato di conservazione della stessa, lamentando la presenza di danneggiamenti e l'assenza di alcuni elementi. Tali riserve, dimostrano che taluni danni all'opera, o quantomeno parte di essi, erano preesistenti alla riconsegna nella disponibilità del e, pertanto, non Parte_1 potevano essere imputati all'errato accatastamento e alla disposizione non a regola d'arte degli elementi dell'opera presso il deposito CP_2
Infatti, nel verbale di riconsegna del 9 febbraio 2015, al punto 2 viene specificato che "le stesse lamiere risultano deformate". Tale circostanza risulta ulteriormente confermata dall'esame delle fotografie allegate al medesimo verbale. Si deve quindi ritenere che il abbia CP_1 riconsegnato l'opera in condizioni non conformi a quelle originarie, come previsto dalla convenzione di comodato d'uso stipulata tra le parti. Sul punto appare significativo evidenziare che all'udienza del 15.03.2017, il CTU nominato in sede di ATP, chiamato a fornire chiarimenti al riguardo, precisava di non poter stabilire se le deformazioni risultanti dal verbale di consegna del 9.02.215 fossero preesistenti al momento della restituzione oppure si fossero prodotte in un momento posteriore allo scarico a terra del materiale. Inoltre, va rilevato che alcuni elementi costitutivi dell'opera non risultano mai essere stati restituiti al , come attestato dalla documentazione (verbali di riconsegna) Parte_1
e dalle risultanze dell'Accertamento Tecnico Preventivo (ATP). Tale mancanza integra un ulteriore inadempimento contrattuale da parte del il quale aveva l'obbligo di CP_1 restituire l'opera nella sua integrità, comprensiva di tutti i suoi componenti, secondo quanto previsto dall'art. 3 del contratto di comodato. D'altra parte, secondo il combinato disposto degli artt. 1804 - 1807 c.c. il comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e non risponde del deterioramento causato solo dall'uso conforme della res, senza colpa del comodatario. Sul punto la giurisprudenza è concorde nel ritenere che in tema di comodato, il comodante, che avanzi istanza di risarcimento danni per deterioramento della res conseguente a un uso eccedente quello contrattualmente convenuto, deve provare il fatto costitutivo del suo diritto, e cioè il deterioramento intervenuto tra il momento della consegna e quello della restituzione, essendo onere del comodatario convenuto dimostrare, in via di eccezione e quale fatto impeditivo della sua responsabilità, che quel deterioramento si è verificato per effetto dell'uso conforme al contratto o, comunque, per fatto a lui non imputabile (cfr. Cassazione civile, sez. III , 18/02/2010, n. 3900). Alla luce di quanto premesso, non avendo l'appellato sul quale incombeva il CP_1 relativo onere in qualità di comodatario, dimostrato di aver restituito al comodante Parte_1
l'opera "Presepe Volante" integra e completa di tutte le sue parti, lo stesso va
[...] condannato a risarcire al i danni derivanti dall'inadempimento Parte_1
5 dell'obbligazione di restituire la cosa concessa in comodato nel medesimo stato nel quale si trovava al momento della consegna. Quanto alla stima di tali danni può certamente farsi riferimento a quella contenuta nella relazione depositata dal CTU in sede di ATP, che appare scevra da errori logici e correttamente motivata e che si richiama integralmente, dalla quale risulta che il costo necessario per la sostituzione degli elementi mancanti e la riparazione di quelli risultati danneggiati è pari ad € 41.933,71 (iva compresa). Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano o contrattuale, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796). Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio appare opportuno ordinare il pagamento in favore del degli interessi al tasso legale dalla data della produzione del Parte_1 danno (da ritenere coincidente con quella della restituzione dell'opera, ovvero il 9.2.2015), sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità (pari ad € 41.933,71) ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 9.2.2015 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 9.2.2015 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo. Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità (pari ad € 41.933,71), gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cod. civ. (cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470; Cass., 21 aprile 1998 n. 4030).
4. L'accoglimento dell'impugnazione impone una nuova regolamentazione delle spese di lite, comprese quelle del procedimento di ATP, tenendo conto dell'esito complessivo della controversia. Tali spese vengono liquidate come da dispositivo, facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 e per lo scaglione relativo al valore della controversia (e, quindi, rientrante in quello da € 26.000,01 ad € 52.000,00) e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per parte appellante (con riconoscimento dell'onorario in misura minima per la fase istruttoria del presente grado di giudizio).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1059/22, pubblicata il 5.05.2022, così
[...] provvede:
6 1. accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza,
2. condanna il al pagamento, in favore del , della CP_1 Parte_1 somma di € 41.933,71, oltre interessi al tasso legale dalla data della produzione del danno (9.2.2015) e fino al deposito della presente sentenza, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità (pari ad € 41.933,71) ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 9.2.2015 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 9.2.2015 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo;
3. condanna, altresì, il al pagamento in favore del , degli CP_1 Parte_1 interessi sulla somma di € 41.933,71al saggio legale, dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
4. condanna il al pagamento, in favore del , delle spese CP_1 Parte_1 di lite, che si liquidano: per la fase di ATP in: € 150,00 (centocinquanta/00) per spese ed € 3056,00 (tremilacinquantasei/00) per onorari;
per il primo grado di giudizio in: € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) per spese ed € 7616,00 (settemilaseicentosedici/00) per onorari;
per il presente grado di giudizio: € 800,00 (ottocento/00) per spese ed € 8469,00 (ottomilaquattrocentosessantanove/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, Così deciso in Napoli, il 30.4.2025
Il Consigliere relatore il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
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