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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 04/04/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, in esito all'udienza del 12/3/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti e lette le note sostitutive della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 7/2023 del Ruolo
Generale Affari Civili promosso da
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Paolo Borrelli, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Pescara alla via Falcone e Borsellino n.
30; attore contro
(C.F. , (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
), (C.F. , C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(C.F. , (C.F. CP_4 C.F._5 CP_5
), (C.F./P.I. I , in C.F._6 CP_6 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore; convenuti contumaci
OGGETTO: ACCERTAMENTO USUCAPIONE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione regolarmente notificata, ha Parte_1 convenuto in giudizio CP_1 CP_2 CP_3
, e al fine di sentire
[...] CP_4 CP_7 accogliere le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare che il sig. (nato a [...] il [...] Parte_1
e residente in [...],
CF: ) è proprietario esclusivo per maturata C.F._1 usucapione acquisitiva, dell'immobile sito nel Comune di
Cupello (CH) alla C.da Bufalara n. 14 individuato al NCEU del
Comune di Cupello al Foglio n. 28, particelle 34, 4127, 4128
e 4129; 2. conseguentemente, ordinare alla Conservatoria dei
Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità. Spese solo in caso di ingiusta opposizione”.
A sostegno della domanda, ha dedotto che:
- egli possiede e utilizza, a partire dal 1980, un terreno sito nel Comune di Cupello (CH) alla contrada Bufalara n. 14, individuato al NCEU del Comune di Cupello al Foglio n. 28, particelle 34, 4127, 4128 e 4129;
- in particolare, egli ne avrebbe curato la manutenzione ordinaria e straordinaria, avrebbe ivi posto la sede legale di
, di cui è legale rappresentante, e lo Controparte_8 avrebbe parzialmente concesso in locazione ad uso commerciale a che vi eserciterebbe la propria attività di Parte_2 deposito e commercializzazione di materiali per l'edilizia;
- l'immobile sopra individuato risulta di proprietà della società , la quale risulta essere stata Controparte_9 messa in liquidazione con atto del 3/12/2008 autenticato dal
Notaio avv. Aldo D'Agostino (rep. n. 33.194 - racc. n. 8.581); successivamente alla messa in liquidazione, Persona_1
e , che detenevano la totalità delle Persona_2 Persona_3 quote societarie, decedevano e ad essi sono subentrati gli eredi: e quali figli di CP_2 CP_10 Per_3
2 ; e quali figli di CP_2 CP_1 CP_4 Per_2
; quale coniuge di
[...] CP_7 Persona_1
I convenuti e CP_1 CP_2 Controparte_3
regolarmente citati, non si sono costituiti in CP_4 giudizio e, pertanto, verificato il rispetto dei termini a comparire, sono stati dichiarati contumaci con provvedimento del 28/6/2023, con cui il Giudice ha altresì rilevato il decesso di prima dell'istaurazione del rapporto CP_7 processuale ed ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei restanti litisconsorti necessari, CP_5
e le quali, pur regolarmente citate in giudizio CP_6 su ordine del Giudice, non si sono costituite e sono state dichiarate contumaci.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prova per testi.
***
1. La domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione.
2. In diritto, giova preliminarmente osservare come la contumacia dei convenuti non sollevi l'attore dall'onere della prova e non costituisca neanche comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, c.p.c., per trarne argomenti di prova in danno del contumace (cfr., in tal senso, Cass.
13.6.2013 n. 14860).
Si evidenza, tuttavia, che la documentazione prodotta da parte attrice, unitamente alle risultanze dell'istruttoria orale, costituiscono adeguata prova ai fini dell'accoglimento della domanda.
Invero, è in atti contratto di locazione ad uso commerciale stipulato tra – costituita nel 2019 e Controparte_8 di cui l'attore è legale rappresentante – e con Parte_2 cui la prima società ha concesso alla seconda in locazione, ai fini dell'esercizio della propria attività di deposito e
3 commercializzazione di materiali per l'edilizia, proprio le particelle oggetto di causa. Inoltre, i testi escussi hanno confermato che l'attore possiede gli immobili per cui è causa, utilizzandoli per l'esercizio della propria attività di impresa e curandone la manutenzione, a far data “almeno dal 1999” (teste figlio dell'attore) e “dal 1995” (teste Testimone_1
, indifferente). Testimone_2
Alla luce delle predette risultanze, va dichiarata l'intervenuta usucapione da parte dell'attore del diritto di piena proprietà sul terreno sito nel Comune di Cupello (CH) alla contrada Bufalara n. 14, individuato al NCEU del Comune di
Cupello al Foglio n. 28, particelle 34, 4127, 4128 e 4129, con ordine all'ufficio di pubblicità immobiliare di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
3. Le spese di lite – conformemente alle conclusioni di parte attrice - sono integralmente compensate tra le parti in ragione della mancata opposizione alla pretesa attorea da parte dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G.
7/2023, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) accerta e dichiara l'intervenuta usucapione da parte di della piena proprietà del terreno sito nel Parte_1
Comune di Cupello (CH) alla contrada Bufalara n. 14, individuato al NCEU del Comune di Cupello al Foglio n. 28, particelle 34,
4127, 4128 e 4129;
2) ordina all'ufficio di pubblicità immobiliare territorialmente competente la trascrizione della presente sentenza;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così è deciso in Vasto, 4/4/2025
4 Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
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