Art. 6.
Articolo 6.
Le disposizioni contenute nell'art. 43 e seguente comma della legge succitata 25 giugno 1865 saranno sempre applicate quando risulti che le opere comprese in detto articolo e seguente comma furono eseguite dopo la promulgazione della presente legge.
Articolo 6.
Le disposizioni contenute nell'art. 43 e seguente comma della legge succitata 25 giugno 1865 saranno sempre applicate quando risulti che le opere comprese in detto articolo e seguente comma furono eseguite dopo la promulgazione della presente legge.