Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00147/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01224/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1224 del 2025, proposto da
Le Tre Perle S.r.l.u., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Palmiro Carlo Liuzzi, con domicilio eletto presso lo studio MO La CO in Lecce, via G. Stampacchia, 11;
contro
Comune di Mottola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Cecinato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria
di illegittimità e/o dell’infondatezza del diniego tacito del Comune di Mottola, prodottosi avverso l’istanza di accesso, ex articolo 25, legge 07 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, presentata dalla ricorrente in data 2 settembre 2025 e/o per la disposizione dell'ostensione, da parte del sollecitato ente civico, della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Mottola;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. EL AR e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- la ricorrente, con istanza del 2 settembre 2025, ha chiesto al Comune di Mottola il rilascio di copia del verbale per violazione del codice della strada n. 703 del 12 dicembre 2021, in quanto richiamato nella motivazione di una cartella di pagamento notificata da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione in data 28 agosto 2025;
- non avendo il Comune riscontrato l’istanza nel termine di legge, la ricorrente, con ricorso notificato in data 3 novembre 2025, ha adito questo TAR, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del diniego formatosi per silentium sull’istanza di accesso documentale del 2 settembre 2025 e la condanna dell’amministrazione all’ostensione di quanto richiesto;
- il Comune di Mottola si è costituito in giudizio in data 2 dicembre 2025 per resistere al ricorso;
- con memoria depositata in data 22 gennaio 2026, la ricorrente ha rappresentato che il Comune di Mottola, in data gennaio 2026, ha provveduto alla trasmissione del verbale n. 703/2021, ma non anche della documentazione dimostrativa della sua regolare notificazione e ha chiesto, pertanto, il rinvio della discussione al fine di consentire al Comune l’integrazione dell’ostensione;
- in data 23 gennaio 2026 il Comune ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha evidenziato di aver tentato di riscontrare tempestivamente l’istanza di accesso (acclarando, tuttavia, solo a seguito della proposizione del ricorso, di aver commesso un errore nella digitazione dell’indirizzo e-mail indicato dalla ricorrente) e di aver provveduto, pertanto, all’invio della documentazione richiesta una volta avvedutosi di quanto occorso con PEC spedita in data 14 dicembre 2025 (e, quindi, antecedentemente al deposito del ricorso) e ha chiesto, pertanto, la dichiarazione della cessata materia del contendere;
- con ulteriore memoria del 24 gennaio 2026, il Comune si è opposto alla richiesta di rinvio della discussione formulata dalla ricorrente in data 22 gennaio 2024, evidenziando, da una parte, che la documentazione relativa alla notifica del verbale non costituiva oggetto dell’istanza di accesso e, dall’altra, che la stessa è stata in ogni caso depositata unitamente alla memoria del 23 gennaio 2026;
- con atto depositato in data 26 gennaio 2026 la ricorrente, preso atto della documentazione depositata da parte del Comune, ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, insistendo per la condanna dell’amministrazione alla refusione delle spese di lite;
- ad esito della camera di consiglio del 27 gennaio 2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Ritenuto, alla luce di quanto dedotto e documentato dalle parti, che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, co. 5, cod. proc. amm., avendo il Comune provveduto all’integrarle ostensione della documentazione richiesta a mezzo dell’istanza di accesso, con conseguente piena soddisfazione della pretesa azionata da parte della ricorrente.
Ritenuto di dover compensare le spese di lite tra le parti, avendo, da una parte, il Comune dimostrato di aver tardivamente riscontrato l’istanza a seguito di un errore di digitazione, emendato prima del deposito del ricorso e, dall’altra, in quanto l’ulteriore richiesta della ricorrente di condanna del Comune all’ostensione della documentazione relativa alla notifica del verbale n. 703/2021 (cui l’amministrazione ha, in ogni caso, spontaneamente adempiuto) avrebbe dovuto essere rigettata, non costituendo tale documentazione oggetto dell’istanza di accesso del 2 settembre 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT CA, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
EL AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL AR | NT CA |
IL SEGRETARIO