Decreto cautelare 7 giugno 2024
Sentenza 28 novembre 2025
Decreto cautelare 20 marzo 2026
Ordinanza cautelare 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 28/11/2025, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01565/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00893/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 893 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Eterno, Stefania Leuci e Francesco Fabrizio Tuccari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Marchello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Zizzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Brindisi e Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
- delle deliberazioni della Giunta del Comune di -OMISSIS-:
a) n. 228 del 23/12/2022, avente ad oggetto: «Acquisizione al patrimonio comunale del “Palazzo-Casa Natale di -OMISSIS-”, con giardino pertinenziale e locali accessori. Richiesta contributo straordinario ai sensi dell'art. 41 della L.R 67/2017 per l'acquisto di detto compendio immobiliare. Indirizzi»;
b) n. 73 del 28/04/2023, avente ad oggetto: «Complesso immobiliare “Palazzo-Casa Natale di -OMISSIS-”. Acquisizione al patrimonio comunale. Atto di indirizzo»;
c) n. 76 del 12/05/2023, avente ad oggetto: «Complesso immobiliare “Palazzo-Casa natale di -OMISSIS-”. Acquisizione al patrimonio comunale. Approvazione relazione ex art. 12 della l.r. n. 3/2005 e s.m.i. e conferma atto di indirizzo di cui alla deliberazione G.C. n. 73/2023», atti tutti questi, della cui esistenza la ricorrente ha appreso per la prima volta dalla lettura della nota comunale 06/06/2023 prot. n. 7616, ricevuta il 07/06 successivo, avente ad oggetto: “Comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento ex art. 11 e art. 16 del DPR 06.6.2001, n. 327 e s.m. e i. – Art. 7 della legge 241/1990. Progetto di rifunzionalizzazione e valorizzazione del palazzo-casa natale di -OMISSIS- da destinare a Museo Comunale”;
- ove occorra, della suddetta nota comunale prot. n. 7616/2023, nonché della relazione approvata mediante la richiamata delibera di Giunta comunale n. 76/2023;
- della deliberazione della Giunta del Comune di -OMISSIS- n. 44 del 23/03/2023, resa conoscibile, a seguito di richiesta di accesso agli atti del procedimento, con nota comunale 03/07/2023 prot. n. 982;
- della deliberazione del Consiglio comunale di -OMISSIS- n. 19 del 04/08/2023 avente ad oggetto: «Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di “Casa museo -OMISSIS-” con annessi laboratori culturali- complesso edilizio esistente alla via -OMISSIS- e via Mazzini: approvazione in variante urbanistica, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità»;
- delle note:
a) del Comune di -OMISSIS- 28/12/2022 prot. n. 17985 e 27/02/2023 prot. n. 3112;
b) della Regione Puglia 14/02/2023 prot. -OMISSIS-, atti, tutti questi, aventi ad oggetto: «Richiesta contributo straordinario ai sensi dell'art. 41 della L.R. n. 67 del 29/12/2017 per l'acquisto del “Palazzo-Casa natale -OMISSIS-” in -OMISSIS-», e tutte rese conoscibili, a seguito di richiesta di accesso agli atti del procedimento, con la suddetta nota comunale prot. n. 982/2023;
- della determinazione del Responsabile del Servizio Ambiente e Patrimonio del Comune di -OMISSIS- 13/07/2023 n. 580 R.G.-125 R.S. avente ad oggetto «Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la realizzazione di “Casa Museo -OMISSIS-” con annessi laboratori culturali – Complesso edilizio esistente alla via -OMISSIS-”. Affidamento servizi tecnici per la Verifica Preliminare. Determina a contrarre e impegno di spesa;
- di ogni altro atto e/o provvedimento, ancorché qui non richiamato, connesso, presupposto o consequenziale e segnatamente, ove occorra:
a) della deliberazione della Giunta regionale pugliese -OMISSIS- del 02/07/2020, nella parte in cui non procedimentalizza l'attività amministrativa funzionale alla dichiarazione del bene come di notevole interesse storico e sociale per le comunità di riferimento;
b) di conseguenza e sempre ove occorra, dell'atto a firma del dirigente del Servizio amministrativo del Patrimonio della Regione Puglia -OMISSIS- del 07/03/2023, con cui viene disposta l'erogazione al comune di -OMISSIS- dell'importo di euro 500.000 per l'acquisizione della proprietà del “Palazzo Casa Natale di -OMISSIS-”, conosciuta successivamente;
nonché per l'ordine di esibizione ex art. 116 CPA
a) della richiesta di valutazione di un immobile storico inoltrata all'Agenzia delle Entrate dal Responsabile del Settore Patrimonio del Comune di -OMISSIS- con nota protocollo 2553 del 17/02/2022;
b) dell'accordo di collaborazione fra comune di -OMISSIS- ed Agenzia delle Entrate -OMISSIS- dell'08/11/2022.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 24/10/2023, con i quali vengono proposti ulteriori motivi di annullamento avverso:
la delibera di C.c. 04/08/2023 n. 19;
la nota comunale 12/09/2023 prot. n. 12233;
l'intero progetto approvato mediante la delibera di C.c. 04/08/2023 e, in particolare, del piano particellare di esproprio (TAV. 8);
i seguenti atti, della cui esistenza la ricorrente ha appreso per la prima volta dalla lettura della delibera di C.c. 04/08/2023, ossia: c.1) la determinazione del Settore Patrimonio n. 90 (n. 419 R.G.) del 16/05/2023, con la quale, tra l'altro, è stata impegnata la somma di € 70.000,00 a fini espropriativi, c.2) la delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 31/05/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui l'intervento di che trattasi è inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2023/2025, “previa attivazione della procedura di variante urbanistica e di esproprio con urgenza, prevedendo l'avvio dei lavori per l'annualità 2024”, c.3) ove occorra, il verbale di verifica preventiva, relativa al succitato progetto, redatto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., dalla -OMISSIS- in data 31/07/2023, acquisito al prot. gen. n. 10525, con cui sarebbe stato espresso “parere favorevole rispetto agli elaborati progettuali in argomento”;
-eventuali ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenziali, allo stato sconosciuti e incompatibili con l'azione e con la domanda proposte dalla Sig.ra -OMISSIS-;
-viene estesa la richiesta dell'ordine di esibizione ex art. 116 C.P.A. ai seguenti atti, con riserva di motivi aggiunti all'esito della loro conoscenza:
1) determinazione del Settore Patrimonio n. 90 (n. 419 R.G.) del 16/05/2023;
2) delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 31/05/2023;
3) verbale di verifica preventiva -OMISSIS- del 31/07/2023.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 29/1/2024:
per l’annullamento
- della delibera di C.c. di -OMISSIS- 22/11/2023 n. 25 avente a oggetto «Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di “Casa museo -OMISSIS-” con annessi laboratori culturali - complesso edilizio esistente alla via -OMISSIS- e via Mazzini: approvazione definitiva della variante urbanistica, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità», notificata alla Sig.ra -OMISSIS- a mezzo PEC del 27/11 successivo;
- della nota del Comune di -OMISSIS-, Settore Ambiente e Patrimonio, 27/11/2023 prot. n. 15890, avente a oggetto «Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di “Casa museo -OMISSIS-” con annessi laboratori culturali- complesso edilizio esistente alla via -OMISSIS-. Approvazione definitiva in variante allo strumento urbanistico vigente. Apposizione vincolo preordinato all'esproprio. Dichiarazione di pubblica utilità. Notifica dell'elenco dei beni da espropriare e indicazione delle somme offerte per l'espropriazione», anch'essa notificata alla Sig.ra -OMISSIS- a mezzo Della suddetta PEC di pari data;
- ove occorra:
i) di tale PEC;
ii) della determinazione del Settore Ambiente e Patrimonio del Comune di -OMISSIS- 18/01/2024 n. 12 R.G.- n. 4 R.S. (prot. n. 1028 del 19/01/2024), avente a oggetto «Complesso immobiliare "Palazzo - Casa natale di -OMISSIS-". Acquisizione al patrimonio comunale. NOTIFICA ACCERTAMENTO DEL VALORE DEGLI IMMOBILI E DETERMINAZIONE PROVVISORIA DELLA INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE (art. 20 del D.P.R. n. 327/2001)», notificata alla Sig.ra -OMISSIS- con PEC del 19/01 successivo;
iii) della nota del Settore Ambiente e Patrimonio del Comune di -OMISSIS- 19/01/2024 prot. n. 1026, avente a oggetto «Complesso immobiliare "Palazzo - Casa natale di -OMISSIS-". Acquisizione al patrimonio comunale. NOTIFICA ACCERTAMENTO DEL VALORE DEGLI IMMOBILI E DETERMINAZIONE PROVVISORIA DELLA INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE (art. 20 del D.P.R. n. 327/2001)», notificata alla Sig.ra -OMISSIS- con PEC di pari data;
iv) delle due suddette PEC;
- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e conseguenziali e in particolare, dei medesimi atti e provvedimenti già impugnati mediante il ricorso introduttivo e i “primi” motivi aggiunti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 6\6\2024:
PER L’ANNULLAMENTO,
previa concessione di misure cautelari ai sensi degli artt. 56 e 55 c.p.a.
del Decreto di esproprio n. 05 del 24.04.2024 a firma del Responsabile del Settore Terzo – Ufficio Tecnico del Comune di -OMISSIS-, notificato ex art. 140 c.p.c. il 06.05.2024 e ritirato l'11.05.2024;
dell'Avviso di esecuzione del suddetto Decreto di Esproprio (nota 29.05.2024 prot. n. 7676 a firma del Responsabile del Settore Terzo – Ufficio Tecnico del Comune di -OMISSIS- notificato via Pec in pari data, con cui si avvisa “.......che in data 7.06.2024, a partire dalle ore 10.......si procederà alla esecuzione del decreto di esproprio n. 5/2024.........”, precisando tra l'altro che “in caso di assenza o di rifiuto del proprietario o della persona delegata, l'esecuzione” di detto decreto “verrà differita una sola volta al giorno 12.06.2024 a partire dalle ore 10:00”
ove occorra, di tale messaggio PEC;
ove occorra e nei limiti dell'interesse, della delibera della G.C. di -OMISSIS- 06.05.2024 n. 54, avente ad oggetto “Donazione di collezione di libri e riviste di argomento naturalistico. Determinazioni” pubblicata l'8.05 successivo;
di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e conseguenziali e in particolare, dei medesimi atti e provvedimenti già impugnati mediante il ricorso introduttivo, nonché con i “primi” e i “secondi” motivi aggiunti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 2\7\2024:
per l’annullamento
previa concessione di misura cautelare
- dei medesimi atti impugnati mediante il ricorso introduttivo, nonché tramite motivi aggiunti (i primi, i “secondi” e i “terzi” depositati rispettivamente in data 24.10.2023,29.01.2024 e 6.06.2024);
- ove occorra della nota MIC/MIC_SABAP-BR-LE/21/02/2024/0002764-P nella parte in cui si legge “- rilevato che, nonostante tale palazzo abbia dato i natali a -OMISSIS- (come recita l’iscrizione in facciata),......”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-, della Regione Puglia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Br Le;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa IA MO e uditi per le parti i difensori Avv.ti S. Leuci, F.F. Tuccari e A. Zecca, in sostituzione dell'Avv. V. Eterno, per la parte ricorrente, Avv. A.R. Serafini, in sostituzione dell'Avv. F. Marchello, per l'A.C. resistente, Avvocato dello Stato M.G. Invitto per le Amministrazioni statali resistenti, Avv. M.A. Imparato, in sostituzione dell'Avv. F. Zizzari, per la Regione Puglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso introduttivo del giudizio e i successivi motivi aggiunti la ricorrente - proprietaria di un palazzo di risalente costruzione sito nel centro storico di -OMISSIS- alla via -OMISSIS-, di otto piccole proprietà immobiliari collegate a schiera e prospicienti la via Giuseppe Mazzini nonché di un grande giardino esteso circa mq 1600, confinante con il complesso immobiliare alla via -OMISSIS- - impugna (in sintesi) tutti gli atti epigrafati che sono derivati dalla delibera comunale della Giunta Municipale del Comune di -OMISSIS- n.228 del 23 dicembre 2022, avente ad oggetto: “Acquisizione al patrimonio comunale del "Palazzo-Casa Natale di -OMISSIS-", con giardino pertinenziale e locali accessori. Richiesta contributo straordinario ai sensi dell'art. 41 della L.R. 67/2017 per l’acquisto di detto compendio immobiliare. Indirizzi”, il cui incipit è il seguente: “ nel cuore del centro storico di questo Comune è ubicato l’immobile denominato “Palazzo-Casa Natale di -OMISSIS-”;- trattasi di un compendio immobiliare non solo di straordinario valore architettonico, ma anche di notevole interesse storico-culturale per essere stato la dimora natale dell'illustre scienziato -OMISSIS-, del quale peraltro è stato pochi gironi fa celebrato il centenario della morte su iniziativa di questo Ente, in collaborazione con la Società di Storia Patria, grazie, soprattutto, ad un contributo specifico della Regione Puglia;- -OMISSIS- (1842-1922), com'è noto, fu uno dei più illustri figli di questa Terra ed una personalità poliedrica di storico e di scienziato rinomata a livello nazionale ed oltre, grazie ai suoi straordinari contributi nei più svariati campi del sapere: oltre ad essere stato un medico, fu, tra l'altro, archeologo, naturalista, corografo, meteorologo e grande studioso di storia locale. Considerato che il legame tra la figura di -OMISSIS- ed il Palazzo in cui ha visto la luce fa della dimora un luogo simbolo per la comunità di -OMISSIS-, oltre che uno dei più pregevoli monumenti di questo Comune. Vista la perizia di stima del predetto Palazzo, con il giardino pertinenziale ed i locali accessori, trasmessa dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Prov.le Territorio - acquisita al prot. comunale n. 17857 del 22.12.2022 – dalla quale si evince che il valore dell’intero complesso all’attualità ammonta in cifra tonda, a € 547.000,00 (cinquecentoquarantasettemila/00 euro). Ritenuto che l'intero complesso immobiliare di cui sopra rivesta, per caratteristiche intrinseche, architettoniche e culturali, un notevole interesse storico e sociale per la comunità locale; Atteso che:- poiché il Palazzo di cui trattasi, con tutti i sui accessori ed il giardino pertinenziale, è di proprietà privata e versa in uno stato di completo abbandono e di assoluto degrado, il Comune di -OMISSIS-, proprio in considerazione della sua notevole rilevanza sul piano storico, architettonico, culturale, identitario e sociale, ha estremo interesse ad acquisirlo al proprio patrimonio, affinché lo stesso sia al più presto recuperato e destinato ad ospitare un apposito Museo dedicato alla memoria di -OMISSIS-, onde valorizzare un bene così importante nell’ottica della sua più ampia fruizione collettiva; - ad oggi questo Ente non è in grado, per le ristrettezze finanziarie del proprio bilancio, di acquisire con risorse proprie il Palazzo-Casa Natale di -OMISSIS-, tenuto conto che la valutazione di mercato del compendio immobiliare, comprensivo del giardino di pertinenza e dei locali accessori, ammonta a complessivi € 547.000,00, come attestato dall’allegata relazione dell’Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Lecce - Ufficio Provinciale Territorio, acquisita agli atti del Comune in data 22.12.2022 (ns. prot. n. 17857); Visto il comma 1 dell’art. 41 della Legge Regionale n. 67 del 29 dicembre 2017, laddove è stabilito che “allo scopo di promuovere il turismo e la valorizzazione del patrimonio culturale nella prospettiva di potenziarne e qualificarne gli aspetti legati all’identità dei luoghi, all’accoglienza e alla prossimità ai cammini e agli itinerari, anche religiosi, la Regione Puglia può concedere ai comuni pugliesi contributi straordinari per l’acquisizione della proprietà di beni culturali secondo le normative vigenti nonché i beni dichiarati dai comuni di notevole interesse storico e sociale per le comunità di riferimento ”.
Ciò posto, il Comune di -OMISSIS-, con la predetta deliberazione di G.M. 228/2022, deliberava di “di dichiarare il "-OMISSIS-", con il giardino pertinenziale e tutti i locali accessori, così come identificato nella perizia di stima richiamata in premessa, per le motivazioni espresse in narrativa, di particolare e notevole valore storico e sociale per la comunità di -OMISSIS-; di procedere con l’acquisizione al patrimonio comunale del complesso immobiliare di proprietà privata denominato Palazzo-Casa Natale di -OMISSIS- comprensivo del giardino di pertinenza e dei locali accessori al prezzo (o indennità di esproprio) pari ad € 547.000,00, riveniente dalla perizia di stima all’uopo redatta dall’Agenzia delle Entrate - Ufficio Prov.le Territorio - acquisita al prot. comunale n. 17857 del 22.12.2022, identificato catastalmente come segue: - PALAZZO-CASA NATALE DI -OMISSIS- Palazzo: con destinazione d’uso residenziale, censita al catasto fabbricati A/2 di classe 1, con annessa abitazione di servizio (sub 2) censita al catasto fabbricati a/4 classe 2, nonché autorimessa (sub 3) ad uso garage censita al catasto fabbricati C/6 classe 2°, identificato al NCEU al foglio 25, p.lla 581, sub. 1, sub. 2 e sub. 3; Giardino di pertinenza: Terreni di pertinenza esclusiva del Palazzo, aventi il primo qualità di agrumeto di classe U, superficie censuaria 292 mq, mentre il secondo, a destinazione seminativo di classe 2°, con superficie censuaria di 1.651 mq, identificato al NCT al foglio 25, p.lla 580 e 595 Valore Importo Vm valore di mercato € 452.000,00;- MONOLOCALI Numero otto monolocali ad uso residenziale in via Giuseppe Mazzini, a -OMISSIS- identificato in NCT di -OMISSIS- al foglio 25, p.lle 594 sub. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Valore Importo Vm valore di mercato € 95.000,00;di stabilire che detta acquisizione è funzionale al recupero di un bene monumentale in completo stato di abbandono, affinché sia destinato ad ospitare un apposito Museo dedicato alla memoria di -OMISSIS-, onde valorizzarlo nell’ottica della sua più ampia fruizione collettiva; di dare mandato al Sindaco perché inoltri alla Regione Puglia apposita richiesta di contributo ai sensi dell’art. 41 della L.R. n. 67/2017 per l’importo complessivo di € 547.000,00 indicato nella richiamata perizia di stima” .
1.1. A sostegno del ricorso introduttivo del giudizio sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
I) VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ASSOLUTA CARENZA ISTRUTTORIA - FALSA ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ – VIOLAZIONE DI OGNI CANONE IN TEMA DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE ART. 7 L 241/1990.
II) MEDESIMI VIZI DI CUI AL MOTIVO PRECEDENTE SOTTO ALTRO PROFILO – SVIAMENTO.
III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 41 L.R. PUGLIA N. 67/2017 COME MODIFICATO DALL’ART. 42 L.R. PUGLIA N. 44/2018 – FALSA ED ERRONEA PRESUPPOSIZIONE – ILLOGICITÀ – VIOLAZIONE ART. 14 D.LGS. N. 42/2004 - VIOLAZIONE ART. 42, COMMA 2, LETT. L) D.LGS. N. 267/2000 –INCOMPETENZA.
IV) VIOLAZIONE ART. 41 D. LGS. N. 36/2023, ART. 23 D.LGS. N. 50/2016, ART. 17 DPR N. 207/2010.
V) MEDESIMI VIZI DI CUI AI MOTIVI PRECEDENTI SOTTO DIVERSO PROFILO.
2. Con motivi aggiunti, notificati il 20 ottobre 2023 e depositati in giudizio il 24 ottobre 2023, la ricorrente ha proposto ulteriori motivi di ricorso avverso la delibera di C.c. 04/08/2023 n. 19; la nota comunale 12/09/2023 prot. n. 12233;l’intero progetto approvato mediante la delibera di C.c. 04/08/2023 e, in particolare, il piano particellare di esproprio (TAV. 8); i seguenti atti, della cui esistenza la ricorrente ha appreso per la prima volta dalla lettura della delibera di C.c. 04/08/2023, ossia: c.1) la determinazione del Settore Patrimonio n. 90 (n. 419 R.G.) del 16/05/2023, con la quale, tra l'altro, è stata impegnata la somma di € 70.000,00 a fini espropriativi, c.2) la delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 31/05/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui l'intervento di che trattasi è inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2023/2025, “previa attivazione della procedura di variante urbanistica e di esproprio con urgenza, prevedendo l'avvio dei lavori per l'annualità 2024”, c.3) ove occorra, il verbale di verifica preventiva, relativa al succitato progetto, redatto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., dalla ArkGeo 4 di Engineering s.r.l. in data 31/07/2023, acquisito al prot. gen. n. 10525, con cui sarebbe stato espresso “parere favorevole rispetto agli elaborati progettuali in argomento”; d) eventuali ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenziali.
Col medesimo atto la ricorrente ha esteso l’ordine di esibizione ex art. 116 C.P.A. ai seguenti
atti, con riserva di motivi aggiunti all’esito della loro conoscenza: 1) determinazione del Settore Patrimonio n. 90 (n. 419 R.G.) del 16/05/2023; 2) delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 31/05/2023;3) verbale di verifica preventiva -OMISSIS- del 31/07/2023.
2.1. A sostegno dei I motivi aggiunti la ricorrente ha articolato le seguenti ulteriori censure:
A) INVALIDITÀ DIRETTA
I. Erronea presupposizione; carenza istruttoria; illogicità; irrazionalità; contraddittorietà.
II. Illogicità; irrazionalità; erronea presupposizione; carenza istruttoria.
III. Irragionevolezza; irrazionalità; violazione dei principi di proporzionalità e del minimo mezzo; erronea presupposizione; carenza istruttoria.
B) INVALIDITÀ DERIVATA
3.Con secondi motivi aggiunti proposti il 23 gennaio 2024, a seguito della esibizione degli atti richiesti, la ricorrente ha impugnato:
-la delibera di C.c. di -OMISSIS- 22/11/2023 n. 25 avente a oggetto «Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di “Casa museo -OMISSIS-” con annessi laboratori culturali - complesso edilizio esistente alla via -OMISSIS- e via Mazzini: approvazione definitiva della variante urbanistica, con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità», notificata alla Sig.ra -OMISSIS- a mezzo PEC del 27/11 successivo; la nota del Comune di -OMISSIS-, Settore Ambiente e Patrimonio, 27/11/2023 prot. n. 15890, avente a oggetto «Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di “Casa museo -OMISSIS-” con annessi laboratori culturali- complesso edilizio esistente alla via -OMISSIS-. Approvazione definitiva in variante allo strumento urbanistico vigente. Apposizione vincolo preordinato all’esproprio. Dichiarazione di pubblica utilità. Notifica dell’elenco dei beni da espropriare e indicazione delle somme offerte per l’espropriazione», anch’essa notificata alla Sig.ra -OMISSIS- a mezzo della suddetta PEC di pari data; ove occorra: i) tale PEC; ii) la determinazione del Settore Ambiente e Patrimonio del Comune di -OMISSIS- 18/01/2024 n. 12 R.G.- n. 4 R.S. (prot. n. 1028 del 19/01/2024), avente a oggetto «Complesso immobiliare "Palazzo – Casa natale di -OMISSIS-". Acquisizione al patrimonio comunale. NOTIFICA ACCERTAMENTO DEL VALORE DEGLI IMMOBILI E DETERMINAZIONE PROVVISORIA DELLA INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE (art. 20 del D.P.R. n. 327/2001)», notificata alla Sig.ra -OMISSIS- con PEC del 19/01 successivo; iii) la nota del Settore Ambiente e Patrimonio del Comune di -OMISSIS- 19/01/2024 prot. n. 1026, avente a oggetto «Complesso immobiliare Palazzo - Casa natale di -OMISSIS-". Acquisizione al patrimonio comunale. NOTIFICA ACCERTAMENTO DEL VALORE DEGLI IMMOBILI E DETERMINAZIONE PROVVISORIA DELLA INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE (art. 20 del D.P.R. n. 327/2001)», notificata alla Sig.ra -OMISSIS- con PEC di pari data; iv) le due suddette PEC; - tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e conseguenziali e in particolare, dei medesimi atti e provvedimenti già impugnati mediante il ricorso
introduttivo e i “primi” motivi aggiunti.
3.1.A sostegno dei motivi aggiunti innanzi indicati sono state rassegnate le seguenti censure.
A) INVALIDITÀ DIRETTA
Falsa ed erronea presupposizione, illogicità; irrazionalità; violazione art. 3 L. n. 241/1990; carenza istruttoria e motivazionale con riguardo a due distinti motivi
INVALIDITA’ DERIVATA.
4.Con motivi aggiunti proposti il 6 giugno 2024 la ricorrente, ha impugnato, chiedendo la tutela cautelare, il Decreto di esproprio n. 05 del 24.04.2024 a firma del Responsabile del Settore Terzo – Ufficio Tecnico del Comune di -OMISSIS-, notificato ex art. 140 c.p.c. il 06.05.2024 e ritirato l'11.05.2024; l'Avviso di esecuzione del suddetto Decreto di Esproprio (nota 29.05.2024 prot. n. 7676 a firma del Responsabile del Settore Terzo – Ufficio Tecnico del Comune di -OMISSIS- notificato via Pec in pari data, con cui si avvisa “.......che in data 7.06.2024, a partire dalle ore 10.......si procederà alla esecuzione del decreto di esproprio n. 5/2024.........”, precisando tra l'altro che “in caso di assenza o di rifiuto del proprietario o della persona delegata, l'esecuzione” di detto decreto “verrà differita una sola volta al giorno 12.06.2024 a partire dalle ore 10:00” - ove occorra, di tale messaggio PEC; - ove occorra e nei limiti dell'interesse, la Delibera della G.C. di -OMISSIS- 06.05.2024 n. 54, avente ad oggetto “Donazione di collezione di libri e riviste di argomento naturalistico. Determinazioni” pubblicata l'8.05 successivo; - tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e conseguenziali e in particolare, dei medesimi atti e provvedimenti già impugnati mediante il ricorso introduttivo, nonché con i “primi” e i “secondi” motivi aggiunti.
5.Infine con ulteriori motivi aggiunti proposti il 2 luglio 2024, la ricorrente ha impugnato i medesimi atti impugnati mediante il ricorso introduttivo, nonché tramite motivi aggiunti (i primi, i “secondi” e i “terzi” depositati rispettivamente in data 24.10.2023, 29.01.2024 e 6.06.2024), nonchè - ove occorra la nota MIC/MIC_SABAP-BR-LE/21/02/2024/0002764-P nella parte in cui si legge “- rilevato che, nonostante tale palazzo abbia dato i natali a -OMISSIS- (come recita l’iscrizione in facciata)......”.
6. Il 22 e il 29 settembre 2023 si sono costituiti in giudizio, rispettivamente, il Comune di -OMISSIS- e la Regione Puglia eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, come integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, chiedendone il rigetto.
7. Il 9 luglio 2024 si è costituita in giudizio anche l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per il Ministero della Cultura, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio BR LE.
8. Successivamente, tutte le parti del giudizio hanno depositato articolate memorie difensive ulteriormente illustrando e ribadendo le rispettive posizioni.
9. All’udienza in camera di consiglio del 3 luglio 2024 “Il Presidente, rilevato che sono stati interposti motivi aggiunti con istanza cautelare notificati e depositati nella giornata di ieri 2/7” ha disposto “il rinvio della causa alla Camera di Consiglio del 4 settembre 2024.”.
Alla successiva udienza in camera di consiglio del 4 settembre 2024 “Il Presidente, all'esito della discussione e avendo la difesa di parte ricorrente dichiarato la disponibilità di precisare a verbale che non si darà seguito alla SCIA presentata nell'aprile 2023 nell'ipotesi in cui il Comune decida per una attesa della pronuncia di merito, sentito il difensore del Comune sul punto”, ha disposto il rinvio della causa alla Camera di Consiglio del 18 settembre 2024 “affinchè il Comune valuti iniziative in proposito”.
All’udienza del 18 settembre 2024 entrambi i difensori delle parti presenti e cioè i difensori della sig.ra -OMISSIS- e del Comune di -OMISSIS-, hanno convenuto quanto segue: “ la difesa del Comune dichiara che l'Ente non intende procedere in concreto all'immissione in possesso dell'immobile di che trattasi prima della definizione nel merito a breve della presente causa. I difensori della parte ricorrente prendono atto di tale impegno preso a verbale e a loro volta dichiarano che la propria assistita non intende dare seguito in concreto alla SCIA presentata nell'aprile del 2023 prima della definizione nel merito della presente causa, auspicabilmente a breve. Sicché rinunciano alla istanza cautelare collegiale incidentalmente proposta con i motivi aggiunti ”; indi “il Presidente, preso atto di quanto dichiarato dalle parti presenti, e della rinuncia alla istanza cautelare da parte ricorrente ”, ha disposto “ la cancellazione della causa dal ruolo della Camera di Consiglio e fissata l'Udienza pubblica del 23 aprile 2025 per la trattazione nel merito della causa ”.
All’udienza pubblica del 23 aprile 2025,avendo i difensori di parte ricorrente, dichiarato di insistere sull'istanza preliminare di riunione della presente causa con il ricorso n. 1081/2024, pendente dinnanzi alla I^ Sezione di questo TAR, il Presidente, “ rilevato che sulla predetta istanza di riunione la competenza a decidere appartiene al Presidente titolare della I^ Sezione del TAR Lecce, ha disposto la trasmissione della predetta istanza di riunione al Presidente Pasca e il rinvio della causa alla udienza pubblica del 19 novembre 2025 ”.
Alla pubblica udienza del 19 novembre 2025 la causa è stata introitata per la decisione.
10.In limine, il Tribunale ritiene non necessario procedere alla riunione del presente ricorso con quello contrassegnato con il n.1081/2024, comunque introitato per la decisione in pari data, avuto riguardo all’autonomia dei due giudizi per le ragioni di seguito indicate.
11. Il ricorso e i quattro motivi aggiunti proposti in corso di causa sono infondati e devono essere respinti nel merito.
L’art.41 della legge Regionale Pugliese 29/12/2017 prevede che:
“1 .Allo scopo di promuovere il turismo e la valorizzazione del patrimonio culturale nella prospettiva di potenziarne e qualificarne gli aspetti legati all'identità dei luoghi, all'accoglienza e alla prossimità ai cammini e agli itinerari, anche religiosi, la Regione Puglia può concedere ai comuni pugliesi contributi straordinari per l'acquisizione della proprietà di beni culturali secondo le normative vigenti nonché i beni dichiarati dai comuni di notevole interesse storico e sociale per le comunità di riferimento. A tal fine nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 7, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione e 330 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020 7.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 1”.
La deliberazione della Giunta regionale 2 luglio 2020, -OMISSIS-, dopo aver previsto che “ la disposizione normativa dettata dal comma 1 dell’art. 41, relativa a immobili con la qualificazione di “beni culturali secondo le normative vigenti ”(precedentemente soddisfatta con l’apposita dichiarazione del Ministero dei beni e dell’attività culturali) ha chiarito che “ successivamente è intervenuto l’art. 32 della Legge regionale 10 agosto 2018 n. 44 che ha aggiunto al comma 1 dell’art. 41 che così recitava “…la Regione Puglia può concedere ai comuni pugliesi contributi straordinari per l’acquisizione della proprietà di beni culturali secondo le normative vigenti”, le parole : “nonché i beni dichiarati dai comuni di notevole interesse storico e sociale per le comunità di riferimento” demandando la dichiarazione all’organo comunale deliberante” stabilendo, altresì, di “quelle istanze complete di documentazione che, seppur collocate in un ordine temporale successivo, soddisferebbero la massimizzazione della capacità di spesa nel relativo esercizio finanziario” .
Orbene, risulta evidente come la concessione del contributo straordinario regionale ai sensi della norma citata possa aver luogo:
-nell’ipotesi di acquisizione della proprietà di beni culturali;
- o per la diversa e autonoma categoria dei beni dichiarati dai Comuni di notevole interesse economico e sociale per le comunità di riferimento.
Nella fattispecie in esame il Comune di -OMISSIS- ha deliberato di acquisire il -OMISSIS- avuto riguardo al “ particolare e notevole valore storico e sociale per la comunità di -OMISSIS- ”, prevedendo che “ l’ acquisizione è funzionale al recupero di un bene monumentale in completo stato di abbandono, affinché sia destinato ad ospitare un apposito Museo dedicato alla memoria di -OMISSIS-, onde valorizzarlo nell’ottica della sua più ampia fruizione collettiva ” ossia per fini istituzionali dell’Ente, ricevendo lo straordinario contributo regionale ai sensi dell’art.41 della citata L.R.67/2017.
Da tanto deriva, da un lato, l’irrilevanza del valore architettonico e culturale dell’immobile (con conseguente non conferenza, ai fini della decisione del presente giudizio, dell’applicabilità dello speciale procedimento disciplinato dall’art. 14 del D.lgs. n.42/2004) e, dall’altro, l’autonomia del diverso e parallelo procedimento (e del relativo ricorso n.1081/2024) culminato con la nota 21.02.2024 prot. 000, con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce ha comunicato al Comune di -OMISSIS- che “non si intende procedere con l’avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale”.
12. Tanto premesso deve, in primo luogo, respingersi la censura con la quale la ricorrente eccepisce il difetto di competenza della Giunta Comunale di -OMISSIS- ad adottare la citata deliberazione n.228/2022 (trattandosi a suo dire di un atto di indirizzo politico riservato alla competenza del Consiglio Comunale), avuto riguardo alla natura meramente preparatoria e propedeutica della stessa poi sfociata nella delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 31.05.2023, con la quale l’ intervento è stato inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2023/2025, "previa attivazione della procedura di variante urbanistica e di esproprio con urgenza” , e nella successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 04-08-2023 di approvazione del “ Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la realizzazione di "Casa Museo -OMISSIS-" con annessi Laboratori Culturali - complesso edilizio esistente alla via -OMISSIS-"- Approvazione in variante urbanistica, con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità” '.
13. Non colgono nel segno neppure le censure espresse sia nel ricorso introduttivo che nei motivi aggiunti, con le quali la ricorrente, nel denunciare il deficit istruttorio e motivazionale dei provvedimenti impugnati, contesta il collegamento necessario fra museo dedicato alla memoria del -OMISSIS- e la casa in cui questi ebbe i natali, assumendo che: è errata la convinzione che ivi sia nato l’illustre scienziato -OMISSIS-, in quanto la famiglia -OMISSIS- era, all’epoca della nascita di SI, proprietaria non solo del palazzo, ma di altre costruzioni allo stesso adiacenti, lungo l’attuale via -OMISSIS-; del tutto destituito di fondamento è l’ulteriore indefettibile presupposto dell’attività posta in essere dal Comune, secondo cui il palazzo versa “in uno stato di completo abbandono e di assoluto degrado”; è pure errata la convinzione che il giardino e i manufatti su via Mazzini siano pertinenza del palazzo o abbiano costituito parte di un compendio immobiliare gentilizio; altresì gratuita è l’affermazione circa l’elevato grado di valore architettonico della palazzina.
13.1. I motivi non sono convincenti.
In primis, non sussiste il denunciato difetto di istruttoria o difetto di motivazione, in quanto l’A.C. resistente ha puntualmente esposto, nell’ambito di un potere ampiamente discrezionale, le ragioni che hanno consentito di ritenere prevalente l’interesse pubblico all’acquisizione del complesso edilizio denominato “-OMISSIS-”.
Osserva, il Tribunale che, risulta dalla relazione del tecnico incaricato dal Comune, quanto segue: “ che la casa di -OMISSIS-, in via C. -OMISSIS-, al civico 26, sia quella natale dello scienziato che qui ebbe i natali, secondo l'atto di nascita conservato presso il Comune, il 10 febbraio 1842, più volte pubblicato (ultimamente da D. RI in -OMISSIS- e la sua "terricciuola", 2022, pp. 46-7), è questione accettata dalla più antica bibliografia che data a partire dal 1879 — qui in gran parte allegata col nome, appunto, di Allegati. Lo stesso -OMISSIS- sia nella Autobiografia del 1914 (vedi Allegato 4) che, ancora prima, nella sua opera maggiore, ossia i Bozzetti di Viaggio del 1882 scrive "-OMISSIS-... mia terra natale" (p. 39 del primo volume)… Tant'è vero che il Comune di -OMISSIS- con delibera del Commissario Prefettizio n. 719 del 21.1.1985, liquidava la spesa occorrente alle celebrazioni per i 60 anni dalla morte dello scienziato che il 1982 culminarono con l'apposizione sulla facciata della casa natale di una grande targa epigrafica in marmo che ricordava, appunto, qui, la sua nascita… Nessuno mai neppure i proprietari dell'immobile ha mai contestato o fatto rimuovere l'epigrafe in questione che, anzi, nobilitava ancora di più l'immobile stesso…. Dal 1842 al 1870, per quasi trent'anni, il -OMISSIS- ebbe la residenza a -OMISSIS-, da qui allontanandosi, come tutti, solo per motivi di studio. E anche quando era fuori egli si interessò sempre ai problemi della sua piccola patria come possiamo recuperare da un inedito diario del 1866 nel quale ricorda distesamente — lui era a Pisa — l'inaugurazione della torre civica a -OMISSIS- e addirittura il progetto della strada -OMISSIS- - Castri - Calimera (in R. CARROZZINI, -OMISSIS- inedito, p. 170, 2018). Ancora. G. AR nella sua Corografia di Terra d'Otranto”… almeno dalla seconda metà del `700 gli antenati di -OMISSIS- abitavano nell'immobile di via strettola. Per ultimo: se in questa casa abitò il nonno AN come abbiamo dimostrato, se vi abitò il padre EL che vi morì di colera nel 1867, perché non poteva essere quella natale di -OMISSIS-?”.
Inoltre, come efficacemente documentato dalla difesa civica, ulteriore elemento comprovante la nascita di -OMISSIS- a -OMISSIS- nella casa del padre EL, sita in via Stretta (ora via -OMISSIS-) è costituito dal «Registro degli atti delle nascite, ed adozioni della [...] Università» di -OMISSIS- del 1809, dal quale, al «NUM. 13», risulta che già nel maggio 1809 (anno in cui fu istituito lo Stato Civile tenuto dai Sindaci con i decreti murattiani del 22 e del 29 ottobre 1808), il nonno paterno di -OMISSIS-, il medico AN -OMISSIS- (padre di EL nato a -OMISSIS- il 15.3.1807) era domiciliato in -OMISSIS-, via Strettola, 35.
A tanto deve aggiungersi la presenza sul prospetto del palazzo di una grande targa epigrafica in marmo evocante la nascita di -OMISSIS-, apposta da parte dell’Amministrazione Comunale nell’anno 1982, sessantesimo anniversario della morte di -OMISSIS-; in proposito non risulta convincente la circostanza, eccepita dalla ricorrente, secondo cui la stessa sarebbe il frutto del «mero spirito di tolleranza e benevolenza verso il Comune» dell’«allora proprietario, zio della ricorrente» contrastando tale tesi con i suddetti dati obiettivi documentali.
13.2. Non è convincente neppure l’assunto con il quale la ricorrente assume la non veridicità di quanto affermato dal Comune circa lo stato di completo abbandono e di assoluto degrado”, alla luce delle riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi n. 3, 4, 5, 7, 8 e 9 facenti parte della Tav. 3 della SCIA presentata dalla ricorrente al Comune di -OMISSIS- in data 27.4.2023, nelle quali viene documentato in modo inequivocabile lo stato fatiscente e abbandonato dell’intero palazzo, sia all’esterno che all’interno, nonché del giardino pertinenziale intercluso.
In definitiva, vi sono una serie di concorrenti ragioni che hanno condotto l’Amministrazione all’acquisizione del bene, motivazioni che non appaiono né illogiche né irragionevoli.
Per tali ragioni, la scelta dell’Amministrazione, volta all’apposizione del vincolo in esame sui beni ivi considerati, costituisce espressione di esercizio ragionevole della discrezionalità amministrativa, della quale non vi è traccia dei denunciati profili di difetto di istruttoria o motivazionale, né dei profili di erroneità/illogicità/irrazionalità, vizi che soli consentono il sindacato giurisdizionale sulle scelte discrezionali amministrative.
13.3. In particolare, il rilievo sociale e storico del bene “per la Comunità di -OMISSIS-”, la necessità di conservazione, valorizzazione e utilizzazione del bene culturale, oltre all’ottenimento del cospicuo contributo regionale, si pongono come argomenti che giustificano il provvedimento impugnato.
Osserva il Collegio che, secondo consolidati principi in subiecta materia (a partire dalla sentenza Consiglio di Stato, IV sezione, n. 601 del 9 aprile 1999), il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici può svolgersi non solo in base al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, ma anche in punto di verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza in relazione al criterio tecnico utilizzato ed all’iter procedimentale applicativo del predetto criterio.
Non è, quindi, l’opinabilità degli apprezzamenti tecnici dell’amministrazione che ne determina la sostituzione con quelli del giudice, ma la loro inattendibilità per l’insufficienza del criterio o per il vizio del procedimento applicativo.
In altre parole, non si tratta di sindacare il merito di scelte opinabili, ma di verificare se queste scelte siano assistite da una credibilità razionale supportata da norme tecniche e/o valide leggi scientifiche, correttamente applicate al caso di specie.
Ciò nondimeno, il sindacato del giudice amministrativo sugli apprezzamenti discrezionali dell’Amministrazione non può travalicare il merito dell’azione amministrativa, giungendo a intercettare profili di semplice inopportunità delle scelte compiute dalla p.a, quando queste siano il frutto di scelte adeguatamente ponderate, e risultino prive di errori metodologici e/o profili di incoerenza, illogicità, irrazionalità.
Detto in altri termini, non è dato al Giudice Amministrativo (salvo che nei casi di giurisdizione estesa al merito) il potere di “correggere” le scelte amministrative che, pur opinabili e/o non condivisibili in relazione a criteri di convenienza/opportunità socio-economica, non appaiano tuttavia affette dai suindicati profili di erroneità/irrazionalità/illogicità, in quanto se ciò avvenisse il g.a. esorbiterebbe dai limiti delle proprie attribuzioni, invadendo spazi riservati all’esercizio del potere amministrativo, in urto al principio costituzionale di separazione dei poteri, di cui è corollario, in ambito giurisdizionale, il divieto di sindacato su poteri non ancora esercitati (art. 34 co. 2 c.p.a.).
13.4. In applicazione delle suindicate coordinate ermeneutiche nella fattispecie in esame, appaiono evidenti gli indici rivelatori presi in esame dal Comune di -OMISSIS- circa il collegamento del fabbricato in questione con la casa natale (o casa d’infanzia) dell’illustre scienziato -OMISSIS-.
14. Quanto alla contestata acquisizione del cespite immobiliare anche per l’ampio giardino interno ed i locali sulla via Mazzini (che dalla relazione dell’Agenzia delle Entrate risultano essere otto modesti monolocali ad uso residenziale in via Giuseppe Mazzini con probabile destinazione ad alloggi minimi che in altre epoche erano destinati ad ospitare la servitù o i lavoratori agricoli), la scelta non appare irragionevole in considerazione dell’evidente collegamento pertinenziale e accessorio degli stessi con il palazzo -OMISSIS-, avuto riguardo alla unicità del riferimento storico e all’indissolubilità della loro collocazione, essendo del tutto illogico misurare la testimonianza storico- sociale di un immobile in ragione atomistica.
14.1. Del resto, nella stessa dichiarazione di successione della ricorrente si legge che si tratta di un «fabbricato di vecchia costruzione in -OMISSIS- via C. -OMISSIS-, n. 26, piano terra e primo, composto di complessivi vani 17 ed accessori, con giardino retrostante intercluso.
Inoltre, gli ulteriori immobili oggetto della procedura di acquisizione consistono in «alloggi al servizio del palazzo», costituiti da monolocali, alcuni con il tetto in eternit e in totale rovina, come si evince dalle riproduzioni fotografiche allegate alla Relazione di Stima dell’Agenzia delle Entrate.
Il progetto del Comune di -OMISSIS- prevede per tali monolocali il loro recupero funzionale finalizzato alla creazione di «gallerie espositive ed eventi», cioè spazi funzionali e organici rispetto alla destinazione del palazzo storico e del giardino intercluso in cui «si potranno organizzare corsi di botanica e osservazioni naturalistiche e meteorologiche».
Né risulta che, nel corso del procedimento amministrativo, la ricorrente abbia rappresentato e dimostrato (mediante produzione di contratti debitamente registrati e di comunicazioni alla Questura) la sussistenza di contratti di locazione in ordine ai suddetti locali.
In ogni caso, con principi mutuabili anche alla fattispecie avuto riguardo alla valutazione effettuata dal Comune di -OMISSIS- circa il valore sociale e storico del complesso edilizio de quo, è stato precisato (Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 aprile 2015, n. 1942) che “salvo che non sia diversamente stabilito, i palazzi storici - che usualmente identificano un complesso unitario, quand'anche formato da successive stratificazioni e addizioni - devono presumersi vincolati nel loro insieme, stante l'esigenza che tali beni siano assoggettati a tutela nella loro interezza, a prescindere dal maggiore o minore pregio storico e artistico delle loro singole parti. Diversamente, la storicità del vincolo - che si riferisce al valore testimoniale dell'unità complessiva del manufatto - perderebbe ragione”.
15.Sono infondate pure le censure, seppure suggestive, con le quali la ricorrente deduce la violazione del contraddittorio procedimentale.
Osserva, al contrario, il Collegio che la complessa vicenda procedimentale e processuale che ha dato vita al provvedimento di acquisizione de quo, ha visto il coinvolgimento della ricorrente nel relativo procedimento amministrativo, in quanto il R.U.P. del Comune di -OMISSIS- le ha inviato la nota prot. n. 7616 del 06.6.2023, contenente la « comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento ex art. 11 e art. 16 del DPR 06.6.2001, n. 327 e s.m. e i. - art. 7 della legge 241/1990. Progetto “Rifunzionalizzazione e valorizzazione del Palazzo-casa natale di -OMISSIS- da destinare a museo comunale» , specificando che l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica era disciplinata dal « combinato disposto degli artt. 10, comma 2, e 19, comma 2, del DPR 327/2001 e s.m.i. e dell’art. 12 della L.R. 3/2005 e s.m.i. [...]».
Tale comunicazione è avvenuta prima dell’apposizione del «vincolo preordinato all’esproprio» e prima della approvazione del relativo progetto da parte del Consiglio Comunale.
15.1. In proposito, deve rilevarsi che la giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante nel ritenere che: «le norme sulla partecipazione del privato al procedimento amministrativo non vanno applicate meccanicamente e formalmente, nel senso che occorra annullare ogni procedimento in cui sia mancata la fase partecipativa, dovendosi piuttosto interpretare nel senso che la comunicazione è superflua, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, quando l'interessato sia venuto comunque a conoscenza di vicende che conducono all'apertura di un procedimento con effetti lesivi nei suoi confronti» (ex multis, Cons. Stato, V, 15 luglio 2013, n. 3803; sez. V, sent. n. 11042 del 16 dicembre 2022).
Tale ottica sostanziale ha condotto la giurisprudenza a ritenere che l’omissione della formale comunicazione di avvio del procedimento non possa inficiare il contenuto del provvedimento finale, ove lo scopo perseguito dai principi partecipativi sia stato comunque raggiunto o comunque si sia svolto un contraddittorio tra Amministrazione e privato (ex multis, T.A.R. Toscana, Sez. II n. 285/2023).
Nella specie, peraltro, giova ricordare che la ricorrente, dopo la notifica dell’avviso di avvio del procedimento effettuata dal Comune non ha presentato osservazioni o rilievi.
15.2. Né può sostenersi che l’A.C. fosse tenuta a retrodatare la comunicazione di avvio del procedimento già al momento dell’adozione della delibera di G.M. n. 228/2022, con la quale è stato manifestato l’interesse all’acquisizione del complesso edilizio in questione ai soli fini dell’ottenimento del finanziamento regionale ai sensi dell’art.41 L.R. 67/2017, dato che tale atto non ha sostanzialmente fatto sorgere alcun vincolo pubblicistico o civilistico sul bene, dovendo poi essere attivata (come di fatto è avvenuto) la successiva procedura prevista dal D.P.R. n.327/2001 finalizzata alla previa dichiarazione di pubblica utilità e alla successiva acquisizione; del resto, è pure facilmente immaginabile che in caso di mancata erogazione del contributo regionale il Comune resistente avrebbe desistito dalla realizzazione del progetto.
Con una illuminante sentenza, il Consiglio di Stato (decisione 22 giugno 2006, n. 3825) ha chiarito, in fattispecie analogicamente applicabile alla fattispecie, che “ in questo schema normativo, la fase prodromica di raccolta degli elementi volti a determinare se sussistano i presupposti per l’imposizione del vincolo, non assurge a momento procedimentale autonomo, per gli effetti di cui alla legge n. 241/1990, in quanto costituisce attività conoscitiva strumentale, che si colloca prima e al di fuori del procedimento amministrativo, il quale potrà essere formalmente avviato solo e quando tale attività si concluda positivamente, nel senso dell’esistenza, a giudizio dell’Autorità amministrativa, di sufficienti elementi, indicatori della necessità di una iniziativa volta (previo confronto dialettico con gli eventuali soggetti incisi) a porre il vincolo stesso e a conformarne i limiti. La pretesa, dunque, del ricorrente, a che la notizia di avvio del procedimento dovesse essere data a lui già nella fase di acquisizione degli elementi circa il carattere storico-artistico dell’immobile, non trova conforto nella normativa positiva ed appare, anche, illogica, dal momento che, ove si accedesse a tale tesi, non sarebbe individuabile con certezza il momento di inizio di un siffatto procedimento (al fine di valutare la tempestività della comunicazione), posto che i futuri destinatari del provvedimento di vincolo potrebbero, di volta in volta, opporre la necessità del loro coinvolgimento anche nella fase (meramente esplorativa) di acquisizione delle fonti documentali o in quella dello studio ed interpretazione di queste, al fine di esibire fonti diverse o fornire una differente lettura di quelle acquisite, con conseguente aggravio dell’attività amministrativa in un momento in cui sarebbe assente la stessa certezza che un procedimento potenzialmente incisivo sarà effettivamente instaurato. Oltretutto, per una fase siffatta, mancherebbe anche la disciplina del termine di conclusione, sia perché la stessa non si rinviene nelle norme positive sopra citate, sia perché l’attività di carattere ricognitivo, da un lato, per sua natura, non è circoscrivibile entro tempi prefissati, dall’altro, non determinando lesioni immediate nella sfera di terzi, non soggiace all’esigenza di una sua conclusione entro un tempo ragionevole, che è alla base della previsione di un termine per i procedimenti sfocianti in un provvedimento di carattere decisionale……. La disposizione non detta regole per l’individuazione del momento in cui debba ritenersi avviato un procedimento, allorchè esso consegua ad iniziativa d’ufficio, ma l’elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale ha distinto, in questo caso, l’ipotesi in cui l’instaurazione avvenga ad opera dello stesso organo cui compete l’emanazione dell’atto finale (iniziativa autonoma) ovvero di un organo diverso avente unicamente la funzione di promuovere l’attività dell’organo competente (iniziativa eteronoma). In questo schema normativo, la fase prodromica di raccolta degli elementi volti a determinare se sussistano i presupposti per l’imposizione del vincolo, non assurge a momento procedimentale autonomo, per gli effetti di cui alla legge n. 241/1990, in quanto costituisce attività conoscitiva strumentale, che si colloca prima e al di fuori del procedimento amministrativo, il quale potrà essere formalmente avviato solo e quando tale attività si concluda positivamente, nel senso dell’esistenza, a giudizio dell’Autorità amministrativa, di sufficienti elementi, indicatori della necessità di una iniziativa volta (previo confronto dialettico con gli eventuali soggetti incisi) a porre il vincolo stesso e a conformarne i limiti. .”
15.3. Consegue da tutto ciò che, nell’ipotesi in esame, la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione di interesse particolarmente importante e di acquisizione dell’immobile deve considerarsi ritualmente e tempestivamente effettuata dal Comune di -OMISSIS- immediatamente dopo la proposta regionale di concessione del contributo straordinario ai sensi dell’art.41 della L.R.67/2017, ossia nel momento in cui il Comune resistente aveva acquisito gli elementi essenziali - appartenenti alla propria sfera amministrativa - ai fini della scelta finale, senza alcuna violazione dei principi costituzionali, anche perché la citata L.R.67/2017 non attiene alla tutela dei beni culturali - materia riservata ex art.117 della Costituzione alla legge statale.
Come risulta dalla relazione allegata alla delibera di deliberazione di G.C. di -OMISSIS- n.76/2023, dopo la nota prot. 108/14/02/2023/0001887 del 14/03/2023, acquisita al protocollo del Comune in data 15/02/2023, n. 2366, con la quale la Regione Puglia ha comunicato la possibilità di accogliere l’istanza nei limiti dell'attuale disponibilità finanziaria pari ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00)” (a seguito della quale il Comune doveva poi comunicare alle Regione il riscontro per accettazione del contributo nei limiti dell'attuale disponibilità finanziaria"), il Sindaco, con nota prot. n. 3112 del 27/02/2023, in riscontro alla predetta nota della Regione Puglia, ha poi manifestato piena accettazione del contributo offerto dalla Regione Puglia nella misura di € 500.000,00, assicurando l'impegno del Comune a mettere a disposizione la residua somma di € 47.000,00 ad integrazione del finanziamento regionale, ai fini dell'acquisizione al patrimonio comunale del "Palazzo - Casa Natale di -OMISSIS-”.
Nella medesima deliberazione, si dà altresì atto che “ Fin dalla fine dello scorso mese di febbraio, sono state avviate trattative con l'attuale proprietaria, per il tramite dei suoi figli, al fine di valutarne l'eventuale disponibilità non solo alla vendita del predetto compendio immobiliare a favore del Comune, ma anche ad accettare possibilmente un prezzo pari o di poco superiore alla somma garantita dalla Regione. E ciò al fine di affrettare i tempi con il minor costo possibile in termini non solo amministrativi, ma anche economici, considerate le difficoltà connesse alla situazione di predissesto in cui versa il Comune. Nel mentre si attendevano risposte da parte della proprietaria, è stata depositata al Comune in data 27/04/2023 una SCIA della proprietà per la realizzazione di un intervento di ristrutturazione del Palazzo —Casa Natale di -OMISSIS- affinché faccia parte di un "albergo diffuso" ai sensi della L.R. n. 17/2011.Tale circostanza non solo determina un'evidente rottura delle trattative di cui sopra, ma induce anche il Comune alla più sollecita espropriazione del compendio in parola ai fini della realizzazione del Museo dedicato alla memoria di -OMISSIS- .
Successivamente, “visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica (ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e, in particolare, del comma 5 bis del medesimo), completo degli elaborati di cui all’art. 12 della L.R. n. 3/2005 s.m.i., intitolato “CASA MUSEO “-OMISSIS-” CON ANNESSI LABORATORI CULTURALI, complesso edilizio esistente alla via -OMISSIS-”, dell’importo di € 3.190.823,44, redatto dall'Ing. -OMISSIS-, il Comune di -OMISSIS- ha comunicato “ l’avviso di avvio del procedimento relativo alla approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del progetto di fattibilità tecnica ed economica innanzi citato, ai sensi del combinato disposto degli artt.10, comma 2, e 19, comma 2, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e dell’art. 12 della L.R. 3/2005 e s.m.i., in atti al prot. n. 7616 del 06.06.2023 e notificato al destinatario sig.ra -OMISSIS- in data 07.06.2023, con il quale è stato comunicato, altresì, che l’approvazione del progetto da parte del Consiglio Comunale comporterà, ai sensi delle disposizioni testé richiamate, adozione di variante urbanistica puntuale, con destinazione a "Museo Comunale" del compendio immobiliare specificato in narrativa, con contestuale apposizione del vincolo preordinato all’esproprio di quest'ultimo e dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'esproprio stesso”.
È evidente, pertanto, che l’instaurazione del contraddittorio è avvenuta correttamente dopo l’integrazione dell’efficacia dell’atto che ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera, con la conseguenza che la destinataria del provvedimento ha avuto a disposizione, per intervenire nel procedimento de quo e formulare le proprie osservazioni, un arco di tempo più che congruo.
15.4. Quanto all’aspetto procedimentale inerente la stima dell’immobile effettuata dall’Agenzia delle Entrate che, a dire della ricorrente “avrebbe dunque dovuto costituire il punto di partenza di una trattativa, da avviare e concludere sul piano privatistico, nel cui esclusivo ambito era preordinata a
favorire “l’acquisizione del palazzo al patrimonio comunale”, le censure riguardano la diversa questione inerente la determinazione della relativa indennità, in ordine alla quale la ricorrente, come dalla stessa riconosciuto, potrà far valere in altra sede le proprie ragioni.
15.5.Le considerazioni suindicate consentono pertanto di respingere le censure con le quali la ricorrente assume che il finanziamento regionale sarebbe stato concesso in violazione della necessaria procedimentalizzazione (mediante il coinvolgimento del soggetto privato interessato) per giungere alla dichiarazione di interesse storico, in quanto correttamente tale coinvolgimento non è previsto dall’art.41 della L.R. n.67/2017 - il quale pertanto appare conforme al paradigma costituzionale - dovendosi comunque applicare e assicurare la procedimentalizzazione:
- prevista dall’art. 14 del D.Lgs. n.42/2004 nel caso di apposizione di vincoli culturali e/o architettonici;
- prevista dal D.P.R. n.327/2001 nel caso di acquisizione in proprietà di beni dichiarati di interesse pubblico e storico per le comunità di riferimento ossia di acquisizioni in proprietà di beni privati per finalità istituzionali dell’Ente.
16. Con altre censure la ricorrente contesta le carenze della progettazione approvata dall’A.C., assumendo la non conformità del livello di progettazione all’art.41 del D.Lggs. n.36/2023, sia perché non è stata prevista e finanziata la sistemazione del Museo, ma solo la ristrutturazione degli immobili, sia per la mancanza del D.I.P..
Anche tali assunti non sono convincenti, applicandosi ratione temporis l’art.23 comma 5 bis del D.Lgs. n.50/2016 con la necessaria previsione della sola indennità di esproprio, mentre le altre previsioni invocate attengono ai successivi livelli di progettazione.
17.Infine non convincono neppure le doglianze di illogicità della scelta museale, basata anche sull’allegata impossibilità di allocale ivi le opere di -OMISSIS-, già collocate altrove e per la mancata previa considerazione della concorrente iniziativa edilizia /turistico – ricettiva già avviata dalla proprietaria in relazione al palazzo de quo con sala espositiva dedicata a C. -OMISSIS- (in realtà è stata solo presentata una s.c.i.a. - successivamente all’iniziativa intrapresa dal Comune di -OMISSIS- - rimasta senza seguito) e di eccessività dell’esproprio disposto rispetto alle necessità effettive, nonché di carente copertura finanziaria dell’iniziativa, trattandosi di censure che impingono nelle scelte discrezionali riservate alla P.A. senza riuscire a dimostrarne l’effettiva erroneità e/o illogicità.
Del resto, la libertà di iniziativa economica privata non implica che l'esercizio della stessa non possa essere sottoposto a limitazioni finalizzate alla tutela dei principi tutelati dall'art. 9 della Costituzione e nella specie, la disposta acquisizione del complesso edilizio de quo è finalizzata a tutelare beni di dichiarato particolare interesse ai fini storico-sociali per la Comunità di -OMISSIS-, sì da porsi quale patrimonio culturale da trasmettere integro alle future generazioni.
18. In conclusione i provvedimenti impugnati sfuggono alle censure rassegnate nel ricorso e nei quattro motivi aggiunti proposti in corso di causa, i quali devono essere integralmente respinti.
Sussistono nondimeno giustificati motivi (fra cui la particolare complessità e novità della controversia) per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA MO, Presidente FF, Estensore
Mariachiara Basurto, Referendario
Carlo Iacobellis, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IA MO |
IL SEGRETARIO