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Articolo 16 della Legge 7 giugno 1937, n. 913
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Legge 7 giugno 1937, n. 913
Articolo 16 della Legge 7 giugno 1937, n. 913
Abrogato
Versione
28 giugno 1937
>
Versione
1 gennaio 1953
>
Versione
9 maggio 2025
Confronta le versioni
Art. 16. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
Entrata in vigore il 9 maggio 2025
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