Articolo 16 della Legge 7 giugno 1937, n. 913
Articolo 15Articolo 17
Versione
28 giugno 1937
>
Versione
1 gennaio 1953
>
Versione
9 maggio 2025
Art. 16. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
Entrata in vigore il 9 maggio 2025