Articolo 5 della Legge 14 ottobre 1985, n. 623
Articolo 4Articolo 6
Versione
27 novembre 1985
Art. 5.
Per le violazioni delle sottoelencate norme delle convenzioni di cui all'articolo 1 saranno comminate con leggi regionali sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi della legge 24 novembre 1931, n. 689 , comprese tra i limiti minimo e massimo di seguito indicati:
da L. 100.000 a L. 1.000.000 a chiunque procuri agli animali sofferenze o dolori inutili in violazione dell'articolo 6 della convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti o a chiunque contravvenga alle norme dell'articolo 3, comma secondo, dell'articolo 4, comma secondo, dell'articolo 7, commi secondo, terzo e ottavo, della convenzione sulla protezione degli animali da macello;
da L. 300.000 a L. 3.000.000 a chiunque trascuri di assicurare agli animali le condizioni ambientali di allevamento previste all'articolo 5 della convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti o a chiunque contravvenga alle norme previste dall'articolo 3, comma primo, dall'articolo 4, comma primo, dall'articolo 6, dall'articolo 7, commi primo, quarto, quinto, sesto e settimo, dall'articolo 8 e dall'articolo 9 della convenzione sulla protezione degli animali da macello;
da L. 500.000 a L. 5.000.000 a chiunque non assicuri agli animali da allevamento la liberta' di movimento e lo spazio appropriati in relazione ai loro bisogni fisiologici ed etologici considerati all'articolo 4 della convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti o a chiunque contravvenga alle norme previste dall'articolo 4, comma terzo, e dagli articoli 5, 12, 13, 14, 15, e 16 della convenzione sulla protezione degli animali da macello.
Entrata in vigore il 27 novembre 1985