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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 16/07/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1865/2024 L.P.
Parte_1 contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CANNAS BENEDETTA per la parte ricorrente e e che non risultano depositate note per conto del MINISTERO visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione conte- stuale in forma telematica. Viterbo lì 16/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1865 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA (C.F. = ), Parte_1 C.F._1 nata il [...] a [...], residente a [...], eletti- vamente domiciliata in Nepi (VT), Via Tre Portoni n. 9, presso lo studio dell'Avv. Benedetta Cannas (C.F. = ; pec: C.F._2 Email_1 fax: 0761/570600 ende p
RICORRENTE E
(C.F. = ), Controparte_1 P.IVA_1
, Controparte_2 rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla Dott.ssa Anna Maria Volpi, dal Dottor Eugenio Cetrini e dal Dott. Salvatore Scaglia, quali Funzionari del suddetto , sito in , via CP_2 CP_2 del Paradiso n. 4; RESISTENTE OGGETTO: inserimento in I fascia GPS e ADSS. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 2.12.2024 la ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro esponendo di essere docente di scuola secondaria di secondo grado abilitata all'insegnamento per la classe di concorso A046; che, a seguito dell'O.M. 88/2024, in data 6.6.2024 aveva inoltrato domanda di inserimento nella graduatoria provinciale per le sup- plenze (GPS) del personale docente per il biennio 2024/2026 della provincia di;
che dopo CP_2 la pubblicazione delle graduatorie la stessa era risultata inserita con punteggi e a quello spettante;
di essere in possesso del titolo di abilitazione per la classe A046 conseguito in data 11.4.2023 a seguito di superamento del "Concorso Ordinario DD449/2020 ss.mm.” presso U.S.R. Lazio, titolo che le avrebbe consentito il conseguimento di 24 punti;
che, da un controllo effettuato nella copia della domanda inviata, aveva notato che, pur avendo indicato il titolo di accesso posseduto nel punto A.1 della domanda, ovvero "Concorso Ordinario DD449/2020 ss.mm.", non aveva riportato nuovamente detto titolo nel punto A.2, ritenendo sufficiente averlo già indicato al punto precedente;
che detta mancata ripetizione del titolo le aveva fatto perdere l'attribuzione di 24 punti spettanti, vedendosene assegnati 34 totali;
che con istanza di rettifica in autotutela inviata a mezzo pec in data 3.10.2024 aveva evidenziato l'errore materiale in cui era incorsa nella compilazione della domanda chiedendone la correzione dello stesso con attribuzione dei 24 punti mancanti;
che con mail ordinaria di riscontro (prot. 4871/2024) del 9.10.2024, l' di aveva respinto la richiesta, adducendo che ai sensi dell'art. 3 co. 3 dell'O.M. Pt_2 CP_2 88/2024 “ai fini dell'aggiornamento e dei nuovi inserimenti nelle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspi- ranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2”; che, per il tramite del proprio legale, con pec dell'8.11.2024, aveva sollecitato l' alla correzione in Controparte_3 applicazione del principio del soccors ontrata. In diritto, premessa la giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del lavoro, ha eccepito la violazione e mancata applicazione del principio del soccorso istruttorio e dei principi di diligenza e correttezza della Pubblica Amministrazione chiedendo, oltre al riconoscimento dell'esatto punteggio spettante e l'inserimento nelle GPS e nelle ADSS, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subiti. Ha quindi concluso chiedendo di: "1) previo riconoscimento dell'esatto punteggio spettante alla ricorrente per i titoli posseduti, ordinare al Controparte_1 ed all' , di inserire la ricorrente Controparte_2 nella i concorso A046 delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, nonché nella Graduatorie incrociate per il sostegno ADSS dell'ambito territoriale di valide per il biennio scolastico 2024/2026; 2) e per l'effetto, previo accertamento del danno CP_2 subito dalla ricorrente, condannare il e l Controparte_1 [...]
co Controparte_2
a titolo di danno patrimoniale (lucro cessante) da liquidarsi nella misura di una mensilità lorda, indicativamente pari ad €2.500,00 per ciascuna mensilità maturata a far data dal mese di ottobre 2024 (data in cui approssima- tivamente viene chiamato al servizio il docente con punteggio similare all'odierna ricorrente) fino alla data di effettiva assunzione, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa misura minore o maggiore che verrà provata in corso di giudizio ed in difetto in misura equitativa;
3) e per l'effetto, previo accertamento del danno subito dalla ricorrente, condannare il e l Controparte_1 [...]
al risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita dei Controparte_2 a in servizio per l'anno scolastico 2024/2025, nella misura che il giudice vorrà determinare in via equitativa. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, anche e soprattutto alla luce dell'ingiustificato rigetto dell'istanza di rettifica in autotutela presentata dalla Dott.ssa . Parte_1 Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_1 in quanto infondato in fatto e in diritto. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione conte- stuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Deve in primo luogo affermarsi la sussistenza della giurisdizione del G.O. atteso che la domanda ha ad oggetto il diritto soggettivo della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti (v. sul punto, per tutte, Cass. SS.UU. ordinanza n. 16756 del 23.07.2014: “In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdi- zione del giudice amministrativo - in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili”). Va anche rammentato che secondo la S.C. "in materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola di cui all'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), le controversie promosse per l'accertamento del diritto dei docenti - che, già iscritti in determinate graduatorie ad esaurimento, si siano avvalsi della facoltà di essere inseriti in altre analoghe graduatorie provinciali - a non essere collocati in coda rispetto ai docenti già inclusi in queste ultime graduatorie (diritto nella specie negato dall'am- ministrazione in applicazione del divieto previsto dal d.m. 8 aprile 2009, n. 42), appartengono alla giurisdizione ordinaria, venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma secondo, del d.lgs. n. 165 del 2001), a fronte dei quali sono configurabili solo diritti soggettivi, ed avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione" (cfr. Cass. Sez. U, Ordinanza n. 3032 del 08/02/2011; Cass. SSUU 22805/2010). Del resto, l'art. 63 d.lvo 165/2001 ha devoluto al giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro, "tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche ammini- strazioni […], incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro […]" mentre restano devolute alla gestione del giudice amministrativo "le controversie in materia di procedure concorsuali". Nel caso in esame non si verte in una ipotesi di procedura concorsuale ma di corretta gestione delle gradua- torie, costituite per legge, conformemente a quest'ultima. Nel merito la domanda è infondata e deve essere respinta. Come rilevato dalla stessa ricorrente, nella sezione A.1 “Titolo abilitazione che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso” della “Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado” (tabella A/3) pubblicata dal convenuto (all. 5 del ricorso) viene indicato il titolo di abilitazione a seguito di supera- CP_1 mento di concorso ordinario nel 2020 con votazione 64/100, il quale assegna alla 4 Parte_1 punti. Nella sezione A.2, invece, era invece chiesto di elencare i titoli da aggiunge i della sezione A.
1. La ricorrente ne aveva omessa la corretta compilazione. Accortasi dell'errore, con istanza di rettifica in autotutela inviata a mezzo pec in data 3.10.2024, aveva chiesto all'
[...]
la correzione del punteggio e l'attribuzione dei 24 punti mancanti. Il con- CP_4 CP_1 ccessiva e-mail del 9.10.2024 aveva respinto la richiesta, adducen sensi dell'art. 3 co. 3 dell'O.M. 88/2024, “ai fini dell'aggiornamento e dei nuovi inserimenti nelle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2”. L'operato del appare corretto per i motivi di seguito indicati. CP_1
Il punteggio attribuito alla ricorrente corrisponde a quello derivante dalle dichiarazioni rese dalla medesima nell'istanza di aggiornamento delle Graduatorie Provinciali di Supplenza per il biennio 2024/2026. L'OM 88/2024 all'art. 3 comma 3, dispone, infatti, che “Ai fini dell'aggiornamento e dei nuovi inserimenti nelle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2.”. Il successivo art.7, comma 3, prevede che “I candidati possono presentare istanza di partecipazione a partire dalle ore 12.00 del giorno di pubblicazione della presente Ordinanza sul Portale Unico del reclutamento di cui all'articolo 14 -ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – raggiungibile all'indi- rizzo www.inpa.gov.it – e fino alle ore 23.59 del ventunesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze”. Tale termine è stato poi prorogato con OM 114/2024 il quale ha disposto che “Il termine di presen- tazione delle istanze di partecipazione alla procedura di aggiornamento delle Graduatorie provinciali delle supplenze previsto dall'articolo 7, comma 3, dell'Ordinanza ministeriale del 16 maggio 2024, n. 88, attualmente fissato al ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione della stessa Ordinanza e individuato nel 10 giugno 2024, è prorogato di quattordici giorni”. Il sistema informatico che gestisce le domande presentate ai fini dell'inserimento nelle graduatorie GPS consente all'interessato, prima dell'invio dell'istanza, di visionarla nella sua interezza, pren- dendo visione del punteggio attribuito sulla base delle dichiarazioni inserite per consentire di Cont porre rimedio a eventuali errori commessi (all. 1 memoria di costituzione ). Tale sistema consente, altresì, di intervenire sulla domanda presentata e provvedere alle necessarie modifiche entro la scadenza del termine di presentazione della stessa (nello specifico, sino alle ore 23.59 del 10.6.2024). Scaduto tale termine, come previsto dall'art. 8, comma 2 dell'OM 88/2024 e chiarito dalla nota 1588 dell'11.9.2020, i titoli non dichiarati non sono recuperabili. Le Graduatorie Provinciali di Supplenza sono state pubblicate dall' Controparte_3 CP_2 in data 5.8.2024 e sono state successivamente ripubblicate il 28.8. segnalazioni pervenute dagli aspiranti e delle risultanze della verifica effettuata in via amministra- tiva dalle istituzioni scolastiche delegate. In seguito, il primo bollettino di conferimento degli in- carichi a tempo determinato è stato pubblicato in data 6.9.2024 con decreto n. 4308. La ricorrente, tuttavia, solo in data 3.10.2024 ha chiesto a mezzo pec la correzione dell'errore commesso in sede di inserimento della domanda. L'Amministrazione resistente, a distanza di due mesi circa dalla pubblicazione delle graduatorie e di un mese dal conferimento degli incarichi di supplenza non avrebbe potuto rettificare la posizione della attivatasi solo ad anno scolastico iniziato Parte_1 a tutela del legittimo, opponendosi a ciò l'e ffidamento dei terzi controinteressati. La ricorrente non solo aveva errato nella compilazione della domanda di inserimento nelle gradua- torie, la cui creazione è affidata ad una procedura di natura informatica che impedisce la rileva- zione di errori nella redazione delle richieste, ma aveva anche omesso di verificare a tempo debito la propria posizione e rilevare la presenza di errori nell'inserimento della domanda o nella valuta- zione dei titoli incidenti sulla determinazione del punteggio complessivo, punteggio anch'esso assegnato in automatico dal sistema informatico. Nessuna responsabilità può, pertanto, essere imputata al per l'accaduto, considerando che per la segnalazione degli errori la proce- CP_1 dura aveva agli aspiranti un termine che nella specie era rimasto inosservato. Quanto alle richieste di risarcimento dei danni, va rammentato che ai sensi dell'art. 1217, secondo comma, c.c. “Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”. La norma esclude il risarcimento per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, imponendo a quest'ultimo una condotta attiva diretta ad evitare o limitare le conseguenze dannose derivamenti dalla propria condotta. Condotta attiva che è man- cata nel caso di specie. Dalla documentazione in atti, peraltro, risulta che la ha sottoscritto un contratto di Parte_1 lavoro a tempo determinato part time di 12 ore con olo Savi di per l'anno CP_2 scolastico 2024/2025 sino al 30.3.2025 e successivamente ha svolto, sempre per il medesimo anno scolastico, supplenze presso l'Istituto Comprensivo S. Pertini di Magliano Sabina nei periodi 31/3-4/4/25; 7-8/4/25; 09-10/4/25; 29/4-12/5/2025. Non è dato sapere, invece, se abbia svolto supplenze in periodi successivi fino alla conclusione dell'anno scolastico 2024/2025. Ciò significa che la ricorrente, pur con un punteggio asseritamente inferiore a quello cui avrebbe po- tuto aspirare, ha avuto la possibilità di prestare servizio e conseguire punteggio utile ulteriori a futuri ulteriori incarichi. Alla luce delle argomentazioni esposte il ricorso va quindi respinto. Alla soccombenza segue la condanna alle spese nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: respinge il ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
Controparte_6 condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte resistente liquidate in
€ 1850,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo lì 16 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 1865/2024 L.P.
Parte_1 contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CANNAS BENEDETTA per la parte ricorrente e e che non risultano depositate note per conto del MINISTERO visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione conte- stuale in forma telematica. Viterbo lì 16/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1865 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA (C.F. = ), Parte_1 C.F._1 nata il [...] a [...], residente a [...], eletti- vamente domiciliata in Nepi (VT), Via Tre Portoni n. 9, presso lo studio dell'Avv. Benedetta Cannas (C.F. = ; pec: C.F._2 Email_1 fax: 0761/570600 ende p
RICORRENTE E
(C.F. = ), Controparte_1 P.IVA_1
, Controparte_2 rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla Dott.ssa Anna Maria Volpi, dal Dottor Eugenio Cetrini e dal Dott. Salvatore Scaglia, quali Funzionari del suddetto , sito in , via CP_2 CP_2 del Paradiso n. 4; RESISTENTE OGGETTO: inserimento in I fascia GPS e ADSS. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 2.12.2024 la ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro esponendo di essere docente di scuola secondaria di secondo grado abilitata all'insegnamento per la classe di concorso A046; che, a seguito dell'O.M. 88/2024, in data 6.6.2024 aveva inoltrato domanda di inserimento nella graduatoria provinciale per le sup- plenze (GPS) del personale docente per il biennio 2024/2026 della provincia di;
che dopo CP_2 la pubblicazione delle graduatorie la stessa era risultata inserita con punteggi e a quello spettante;
di essere in possesso del titolo di abilitazione per la classe A046 conseguito in data 11.4.2023 a seguito di superamento del "Concorso Ordinario DD449/2020 ss.mm.” presso U.S.R. Lazio, titolo che le avrebbe consentito il conseguimento di 24 punti;
che, da un controllo effettuato nella copia della domanda inviata, aveva notato che, pur avendo indicato il titolo di accesso posseduto nel punto A.1 della domanda, ovvero "Concorso Ordinario DD449/2020 ss.mm.", non aveva riportato nuovamente detto titolo nel punto A.2, ritenendo sufficiente averlo già indicato al punto precedente;
che detta mancata ripetizione del titolo le aveva fatto perdere l'attribuzione di 24 punti spettanti, vedendosene assegnati 34 totali;
che con istanza di rettifica in autotutela inviata a mezzo pec in data 3.10.2024 aveva evidenziato l'errore materiale in cui era incorsa nella compilazione della domanda chiedendone la correzione dello stesso con attribuzione dei 24 punti mancanti;
che con mail ordinaria di riscontro (prot. 4871/2024) del 9.10.2024, l' di aveva respinto la richiesta, adducendo che ai sensi dell'art. 3 co. 3 dell'O.M. Pt_2 CP_2 88/2024 “ai fini dell'aggiornamento e dei nuovi inserimenti nelle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspi- ranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2”; che, per il tramite del proprio legale, con pec dell'8.11.2024, aveva sollecitato l' alla correzione in Controparte_3 applicazione del principio del soccors ontrata. In diritto, premessa la giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del lavoro, ha eccepito la violazione e mancata applicazione del principio del soccorso istruttorio e dei principi di diligenza e correttezza della Pubblica Amministrazione chiedendo, oltre al riconoscimento dell'esatto punteggio spettante e l'inserimento nelle GPS e nelle ADSS, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subiti. Ha quindi concluso chiedendo di: "1) previo riconoscimento dell'esatto punteggio spettante alla ricorrente per i titoli posseduti, ordinare al Controparte_1 ed all' , di inserire la ricorrente Controparte_2 nella i concorso A046 delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, nonché nella Graduatorie incrociate per il sostegno ADSS dell'ambito territoriale di valide per il biennio scolastico 2024/2026; 2) e per l'effetto, previo accertamento del danno CP_2 subito dalla ricorrente, condannare il e l Controparte_1 [...]
co Controparte_2
a titolo di danno patrimoniale (lucro cessante) da liquidarsi nella misura di una mensilità lorda, indicativamente pari ad €2.500,00 per ciascuna mensilità maturata a far data dal mese di ottobre 2024 (data in cui approssima- tivamente viene chiamato al servizio il docente con punteggio similare all'odierna ricorrente) fino alla data di effettiva assunzione, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa misura minore o maggiore che verrà provata in corso di giudizio ed in difetto in misura equitativa;
3) e per l'effetto, previo accertamento del danno subito dalla ricorrente, condannare il e l Controparte_1 [...]
al risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita dei Controparte_2 a in servizio per l'anno scolastico 2024/2025, nella misura che il giudice vorrà determinare in via equitativa. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, anche e soprattutto alla luce dell'ingiustificato rigetto dell'istanza di rettifica in autotutela presentata dalla Dott.ssa . Parte_1 Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_1 in quanto infondato in fatto e in diritto. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione conte- stuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Deve in primo luogo affermarsi la sussistenza della giurisdizione del G.O. atteso che la domanda ha ad oggetto il diritto soggettivo della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti (v. sul punto, per tutte, Cass. SS.UU. ordinanza n. 16756 del 23.07.2014: “In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdi- zione del giudice amministrativo - in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili”). Va anche rammentato che secondo la S.C. "in materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola di cui all'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), le controversie promosse per l'accertamento del diritto dei docenti - che, già iscritti in determinate graduatorie ad esaurimento, si siano avvalsi della facoltà di essere inseriti in altre analoghe graduatorie provinciali - a non essere collocati in coda rispetto ai docenti già inclusi in queste ultime graduatorie (diritto nella specie negato dall'am- ministrazione in applicazione del divieto previsto dal d.m. 8 aprile 2009, n. 42), appartengono alla giurisdizione ordinaria, venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma secondo, del d.lgs. n. 165 del 2001), a fronte dei quali sono configurabili solo diritti soggettivi, ed avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione" (cfr. Cass. Sez. U, Ordinanza n. 3032 del 08/02/2011; Cass. SSUU 22805/2010). Del resto, l'art. 63 d.lvo 165/2001 ha devoluto al giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro, "tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche ammini- strazioni […], incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro […]" mentre restano devolute alla gestione del giudice amministrativo "le controversie in materia di procedure concorsuali". Nel caso in esame non si verte in una ipotesi di procedura concorsuale ma di corretta gestione delle gradua- torie, costituite per legge, conformemente a quest'ultima. Nel merito la domanda è infondata e deve essere respinta. Come rilevato dalla stessa ricorrente, nella sezione A.1 “Titolo abilitazione che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso” della “Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado” (tabella A/3) pubblicata dal convenuto (all. 5 del ricorso) viene indicato il titolo di abilitazione a seguito di supera- CP_1 mento di concorso ordinario nel 2020 con votazione 64/100, il quale assegna alla 4 Parte_1 punti. Nella sezione A.2, invece, era invece chiesto di elencare i titoli da aggiunge i della sezione A.
1. La ricorrente ne aveva omessa la corretta compilazione. Accortasi dell'errore, con istanza di rettifica in autotutela inviata a mezzo pec in data 3.10.2024, aveva chiesto all'
[...]
la correzione del punteggio e l'attribuzione dei 24 punti mancanti. Il con- CP_4 CP_1 ccessiva e-mail del 9.10.2024 aveva respinto la richiesta, adducen sensi dell'art. 3 co. 3 dell'O.M. 88/2024, “ai fini dell'aggiornamento e dei nuovi inserimenti nelle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2”. L'operato del appare corretto per i motivi di seguito indicati. CP_1
Il punteggio attribuito alla ricorrente corrisponde a quello derivante dalle dichiarazioni rese dalla medesima nell'istanza di aggiornamento delle Graduatorie Provinciali di Supplenza per il biennio 2024/2026. L'OM 88/2024 all'art. 3 comma 3, dispone, infatti, che “Ai fini dell'aggiornamento e dei nuovi inserimenti nelle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2.”. Il successivo art.7, comma 3, prevede che “I candidati possono presentare istanza di partecipazione a partire dalle ore 12.00 del giorno di pubblicazione della presente Ordinanza sul Portale Unico del reclutamento di cui all'articolo 14 -ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – raggiungibile all'indi- rizzo www.inpa.gov.it – e fino alle ore 23.59 del ventunesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze”. Tale termine è stato poi prorogato con OM 114/2024 il quale ha disposto che “Il termine di presen- tazione delle istanze di partecipazione alla procedura di aggiornamento delle Graduatorie provinciali delle supplenze previsto dall'articolo 7, comma 3, dell'Ordinanza ministeriale del 16 maggio 2024, n. 88, attualmente fissato al ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione della stessa Ordinanza e individuato nel 10 giugno 2024, è prorogato di quattordici giorni”. Il sistema informatico che gestisce le domande presentate ai fini dell'inserimento nelle graduatorie GPS consente all'interessato, prima dell'invio dell'istanza, di visionarla nella sua interezza, pren- dendo visione del punteggio attribuito sulla base delle dichiarazioni inserite per consentire di Cont porre rimedio a eventuali errori commessi (all. 1 memoria di costituzione ). Tale sistema consente, altresì, di intervenire sulla domanda presentata e provvedere alle necessarie modifiche entro la scadenza del termine di presentazione della stessa (nello specifico, sino alle ore 23.59 del 10.6.2024). Scaduto tale termine, come previsto dall'art. 8, comma 2 dell'OM 88/2024 e chiarito dalla nota 1588 dell'11.9.2020, i titoli non dichiarati non sono recuperabili. Le Graduatorie Provinciali di Supplenza sono state pubblicate dall' Controparte_3 CP_2 in data 5.8.2024 e sono state successivamente ripubblicate il 28.8. segnalazioni pervenute dagli aspiranti e delle risultanze della verifica effettuata in via amministra- tiva dalle istituzioni scolastiche delegate. In seguito, il primo bollettino di conferimento degli in- carichi a tempo determinato è stato pubblicato in data 6.9.2024 con decreto n. 4308. La ricorrente, tuttavia, solo in data 3.10.2024 ha chiesto a mezzo pec la correzione dell'errore commesso in sede di inserimento della domanda. L'Amministrazione resistente, a distanza di due mesi circa dalla pubblicazione delle graduatorie e di un mese dal conferimento degli incarichi di supplenza non avrebbe potuto rettificare la posizione della attivatasi solo ad anno scolastico iniziato Parte_1 a tutela del legittimo, opponendosi a ciò l'e ffidamento dei terzi controinteressati. La ricorrente non solo aveva errato nella compilazione della domanda di inserimento nelle gradua- torie, la cui creazione è affidata ad una procedura di natura informatica che impedisce la rileva- zione di errori nella redazione delle richieste, ma aveva anche omesso di verificare a tempo debito la propria posizione e rilevare la presenza di errori nell'inserimento della domanda o nella valuta- zione dei titoli incidenti sulla determinazione del punteggio complessivo, punteggio anch'esso assegnato in automatico dal sistema informatico. Nessuna responsabilità può, pertanto, essere imputata al per l'accaduto, considerando che per la segnalazione degli errori la proce- CP_1 dura aveva agli aspiranti un termine che nella specie era rimasto inosservato. Quanto alle richieste di risarcimento dei danni, va rammentato che ai sensi dell'art. 1217, secondo comma, c.c. “Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”. La norma esclude il risarcimento per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, imponendo a quest'ultimo una condotta attiva diretta ad evitare o limitare le conseguenze dannose derivamenti dalla propria condotta. Condotta attiva che è man- cata nel caso di specie. Dalla documentazione in atti, peraltro, risulta che la ha sottoscritto un contratto di Parte_1 lavoro a tempo determinato part time di 12 ore con olo Savi di per l'anno CP_2 scolastico 2024/2025 sino al 30.3.2025 e successivamente ha svolto, sempre per il medesimo anno scolastico, supplenze presso l'Istituto Comprensivo S. Pertini di Magliano Sabina nei periodi 31/3-4/4/25; 7-8/4/25; 09-10/4/25; 29/4-12/5/2025. Non è dato sapere, invece, se abbia svolto supplenze in periodi successivi fino alla conclusione dell'anno scolastico 2024/2025. Ciò significa che la ricorrente, pur con un punteggio asseritamente inferiore a quello cui avrebbe po- tuto aspirare, ha avuto la possibilità di prestare servizio e conseguire punteggio utile ulteriori a futuri ulteriori incarichi. Alla luce delle argomentazioni esposte il ricorso va quindi respinto. Alla soccombenza segue la condanna alle spese nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: respinge il ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
Controparte_6 condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte resistente liquidate in
€ 1850,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo lì 16 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO