Ordinanza cautelare 10 aprile 2024
Ordinanza presidenziale 22 novembre 2024
Sentenza 12 maggio 2025
Decreto presidenziale 5 dicembre 2025
Accoglimento
Sentenza 22 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 12/05/2025, n. 9064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9064 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09064/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02600/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2600 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da LO AC, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Zoppolato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maurizio Piero Zoppolato in Roma, via Properzio, 5;
contro
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
SI AL, CE De ON, VA RE, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento n. 5284 dell’11 gennaio 2024, avente ad oggetto “Approvazione della graduatoria finale di merito e dell’elenco dei vincitori della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia (bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010, pubblicato il 5 novembre 2010 nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate con avviso in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV serie speciale – Concorsi ed esami)”, nonché dei relativi allegati, nella parte in cui stabiliscono il punteggio del ricorrente e determinano la sua posizione in graduatoria;
del verbale di riunione della Commissione di valutazione n. 6 del 27 novembre 2023, con cui l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di «non dover provvedere in merito alle istanze pervenute» per il riesame del punteggio relativo alla valutazione dei titoli del ricorrente; del verbale di riunione della Commissione di valutazione n. 5 del 9 novembre 2023, nel corso della quale sono stati valutati i titoli del ricorrente, nonché della relativa scheda di valutazione; nonché di ogni altro provvedimento connesso, collegato e presupposto, ivi incluso il bando del “concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia”, pubblicato dall’Agenzia delle Entrate con atto prot. n. 146687 del 29 novembre 2010, nella parte in cui esige la presentazione dei documenti in originale o in fotocopia autenticata;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RO LO il 5\11\2024:
oltre che di tutti i provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo: della nota prot. n. 379056 del 7 ottobre 2024, con cui l’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica «della graduatoria di merito riportata nell’allegato A […] e dell’elenco dei vincitori indicati nell’allegato B […] della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia»;
di ogni ulteriore nota, allo stato non conosciuta, assunta o adottanda da parte dell’Agenzia delle Entrate, di rettifica della predetta graduatoria con riferimento a ulteriori candidati;
di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale, Concorsi ed Esami – n. 88 del 5 novembre 2010 è stato pubblicato il Bando della procedura di selezione pubblica per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia per gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Il Bando prevedeva una procedura concorsuale senza prova scritta, distinta in due fasi, consistenti nella valutazione dei titoli “previa individuazione dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice” (art. 7) e nella prova orale, finalizzata alla verifica dei requisiti e delle attitudini professionali e integrata da un colloquio sulle materie indicate nell’articolo 8.
Avviata la procedura, vi è stato un primo, complesso, contenzioso su ricorso di Dirpubblica, che ha condotto all’annullamento del predetto Bando in parte qua; la procedura, nel frattempo sospesa, ha dunque ripreso il suo corso a partire dall’anno 2016, allorquando la Commissione esaminatrice ha definito i criteri di valutazione dei titoli ai sensi dell’art. 7 del Bando (verbale n. 2 del 10 febbraio 2016), per poi procedere alla valutazione dei titoli stessi e all’esame dei candidati.
Finite le operazioni concorsuali, con provvedimento n. 173327 del 30 giugno 2021 – poi rettificato con provvedimento n. 198385 del 22 luglio 2021 e ulteriormente rettificato con provvedimento n. 26189 del 27 gennaio 2022 – è stata quindi approvata la graduatoria di merito della selezione, pubblicata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate con l’elenco dei vincitori.
Tale graduatoria, tuttavia, è stata successivamente annullata dal Giudice Amministrativo (in esito a numerosi contenziosi avviati da altrettanti candidati) “nella parte relativa alla attribuzione del punteggio per titoli”; parimenti è stato annullato il “prodromico verbale n. 2 del 10 febbraio 2016 della Commissione, limitatamente alla fissazione dei valori di punteggio stabiliti per i singoli titoli valutabili, fermi i criteri di valutazione degli stessi e con espressa salvezza dei successivi atti che l’Amministrazione riterrà di adottare” (sentenze Tar Lazio nn. 14858 e 14859, del 14 novembre 2022, confermate in sede di gravame dal Consiglio di Stato, sez. VII, con sentenze nn. 6237 e 6238 del 26 giugno 2023).
Per dare esecuzione alle sentenze, conseguentemente, l’Agenzia ha nominato una nuova Commissione esaminatrice con provvedimento n. 311834 del 7 settembre 2023 (l’incarico della nuova Commissione è stato poi integrato anche per provvedere alla esecuzione di ulteriori sentenze definitive relative alla stessa procedura, concernenti i titoli vantati da alcuni candidati).
Una volta insediatasi, la nuova Commissione, nella riunione del 4 ottobre 2023, ha individuato i criteri per la fissazione dei nuovi valori di punteggio dei titoli dei candidati.
Sulla base di tali criteri, la Commissione ha quindi proceduto a riesaminare la posizione di ciascun candidato e, in esito ai lavori, svolti gli ulteriori adempimenti in punto di verifiche dei titoli di precedenza e di riserva, con atto del Direttore dell’Agenzia n. 5284 dell’11 gennaio 2024 è stata approvata e pubblicata la nuova graduatoria concorsuale, con il nuovo elenco dei candidati vincitori (che sono in totale n. 172, in quanto in base all’art. 1, comma 1, del bando, n. 3 posti sono stati riservati, ai sensi del D.P.R. n. 752/1976 e successive modificazioni e integrazioni, alla Direzione Provinciale di Bolzano).
In tale graduatoria, rispetto alla precedente graduatoria, risultano vincitori 29 nuovi candidati e, contestualmente, altrettanti soggetti originariamente vincitori della selezione sono ora collocati in posizione di idonei non vincitori, con conseguente caducazione del contratto di lavoro dirigenziale che nel frattempo era stato stipulato.
Successivamente, a seguito dell’accoglimento di alcuni ricorsi proposti davanti a questo TAR da taluni candidati, la graduatoria ha subito ulteriori scorrimenti.
2. L’odierno ricorrente, nella graduatoria di cui al provvedimento prot. n. 5284/2024 dell’11 gennaio 2024, si trova collocato nella posizione n. 229, e dunque in posizione non utile ai fini del conseguimento della qualifica dirigenziale.
3. Pertanto, con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato e depositato l’11 marzo 2024 dopo aver esperito accesso agli atti e presentato istanza in autotutela, il ricorrente – ritenuto che illegittimamente non siano stati valutati in suo favore i titoli relativi al conseguimento del Diploma per Master Tributario Ipsoa e il Corso di Perfezionamento in diritto penale dell’impresa (quest’ultimo soltanto indicato nel c.v. ma non prodotto in copia) – e rappresentata la ricorrenza del suo interesse a ricorrere, ha articolato i seguenti motivi di ricorso:
I. D.P.R. 445/2000. Violazione dell’art. 3 del bando. Violazione dell’art. 18 della legge 241/1990 e degli art. 43 e 46 del D.P.R. 445/2000. Violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e leale collaborazione. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta, disparità di trattamento, difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del bando e dei criteri di valutazione contenuti nel verbale n. 2 del 4 ottobre 2023. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, disparità di trattamento, carenza di motivazione.
Nel dare esecuzione alla sentenza di questo Tar n. 8594 del 19 maggio 2023, con la quale è stato accolto il ricorso di un candidato che aveva lamentato la mancata valutazione da parte della Commissione di alcuni titoli, perché non allegati in originale o in copia conforme, bensì solamente dichiarati nel curriculum vitae, la Commissione avrebbe erroneamente proceduto a rivalutare la sola posizione del concorrente ricorrente in quel giudizio, non dando seguito alla richiesta di riesame presentata dal ricorrente; risulterebbero, in ogni caso, violate le previsioni di cui all’art. 3, comma 7, del bando, all’art. 18 della Legge 241/1990 e all’art. 43 del D.P.R. 445/2000.
Inoltre, la nuova Commissione avrebbe errato nel non rivalutare i titoli presentati dai candidati, limitandosi soltanto a riattribuire i punteggi.
4. L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
5. Con ordinanza n. 1352 del 10 aprile 2024 è stata autorizzata l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami e fissata l’udienza per la discussione del merito.
6. Con motivi aggiunti, notificati in data 4 novembre 2024 e depositati il successivo giorno 5 (oggetto di notificazione per pubblici proclami come da ordinanza n. 5622 del 22 novembre 2024), il ricorrente ha impugnato la rettifica della graduatoria di merito del 7 ottobre 2024, con la quale, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5609/2024, si è proceduto al riesame dei titoli presentati dal candidato CE GU.
Premesso che il provvedimento di rettifica, in quanto posto in essere in esecuzione del giudicato, non
costituisce atto amministrativo autonomamente impugnabile e rappresentato di impugnare la detta rettifica per mero scrupolo difensivo – atteso che la stessa, al pari di eventuali successive verifiche rettifiche adottate con le medesime modalità – risentirebbe automaticamente dei profili di illegittimità già dedotti nei confronti degli atti impugnati con ricorso introduttivo, il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di ricorso:
I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 della legge 241/1990 e dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta, disparità di trattamento.
Illegittimamente la Commissione avrebbe preceduto a rivalutare i titoli e la posizione in graduatoria del solo dottor GU, integrando, la mancata contestuale rivalutazione dei titoli degli altri candidati, una violazione del principio di imparzialità.
II. Illegittimità in via derivata della rettifica per vizi attinenti al provvedimento di approvazione della graduatoria.
La rettifica della graduatoria sarebbe comunque affetta, per invalidità derivata, da tutti i vizi già lamentati con il ricorso introduttivo.
7. In vista della discussione nel merito del ricorso entrambe le parti hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive tesi.
8. All’odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
9. Il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati e devono essere accolti nei sensi di seguito specificati.
10. In via preliminare il Collegio ritiene di esaminare il rilievo in rito sollevato dalla difesa erariale, per tardività del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti per non avere il ricorrente impugnato la graduatoria emessa nel giugno 2021 che i medesimi titoli aveva già valutato, rilievo che deve essere respinto.
Sul punto va, infatti, condivisa la ricostruzione di parte ricorrente, che ha evidenziato come l’interesse a ricorrere sia sorto a seguito dell’approvazione della nuova graduatoria del 2024, che ha sostituito integralmente, a seguito dell’annullamento giurisdizionale e di una rinnovata istruttoria, quella precedente, e nella quale egli si trova in collocazione meno favorevole rispetto alla posizione rivestita nella precedente graduatoria.
Come già rilevato in precedenti decisioni, ritiene in proposito il Collegio di aderire all’indirizzo giurisprudenziale che ha osservato come, poiché l’approvazione della graduatoria di un concorso costituisce non già un atto generale unico ed indivisibile, bensì un atto ad oggetto plurimo che, anche se formalmente unico, è concettualmente scindibile in tanti distinti provvedimenti quanti sono i destinatari di esso, nel caso in cui vengano in rilievo due distinte graduatorie stilate in successione cronologica per il medesimo concorso, non matura, in capo al quest’ultimo, alcuna preclusione in ordine alla contestazione della seconda graduatoria (cfr., con specifico riferimento al concorso in esame, Tar Lazio, Roma, sez. II ter, 18 novembre 2024 nn. 20434, 20442, 20445, 20452 e 20475).
Nel caso in esame, in particolare, va considerato che la nuova graduatoria è stata adottata a seguito di parziale annullamento, in sede giurisdizionale, dei precedenti criteri di valutazione, ciò che ha importato la riedizione del potere e la completa sostituzione della precedente valutazione.
11. Sempre in rito, va rilevata la procedibilità del ricorso – pur in presenza dell’adozione di provvedimenti di rettifica successivi a quello impugnato con i primi motivi aggiunti, non gravati da parte ricorrente – trovando applicazione, nella fattispecie, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui laddove l’atto di rettifica sia posto in essere sulla base di criteri di valutazione dei titoli per l’accesso predeterminati dal bando o in esecuzione di un giudicato, senza che ciò abbia implicato l'accertamento dei presupposti dell'agire dell'amministrazione ovvero l'esercizio di discrezionalità, è escluso qualsiasi effetto preclusivo conseguente alla sua mancata impugnazione (Consiglio di Stato, sez. V, 19 settembre 2024, n. 7685, che richiama sez. VII, n. 1324 del 2022 e n. 205 del 2023).
E infatti, come rilevato da consolidata giurisprudenza, formatasi su casi per molti aspetti analoghi a quello in esame, laddove l’Amministrazione competente abbia proceduto a rettificare più volte una graduatoria e i ricorrenti abbiano impugnato il solo primo atto di rettifica e non i successivi, tale circostanza “ non costituisce valido elemento per ritenere che sia venuto meno il loro interesse a ricorrere ” (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione IV, 13 gennaio 2025, n. 178, con ampi richiami giurisprudenziali).
12. Nel merito il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
12.1. Con riguardo al titolo derivante dal diploma del Master Ipsoa in diritto tributario, le censure sono fondate, stante l’evidente attinenza del titolo e la sua rilevanza (come da brochure versata in atti).
Pertanto, come correttamente denunciato, qualsiasi dubbio in merito da parte della Commissione (cfr. memoria della Agenzia delle Entrate) avrebbe potuto e dovuto essere risolto, al più, richiedendo chiarimenti e/o informazioni in soccorso istruttorio al candidato, considerato che il titolo era stato comunque allegato.
12.2. Con riguardo, invece, alla mancata valutazione del Corso di Perfezionamento in Diritto Penale dell’Impresa, in quanto non allegato in copia, bensì soltanto oggetto di apposita dichiarazione sostitutiva nel c.v..
La mancata valutazione è stata censurata dal ricorrente per violazione delle previsioni della lex specialis e del d.P.R. 445/2000, posto che la mancata allegazione non avrebbe dovuto comportare l’impossibilità di valutazione del titolo, potendo, al più, formare oggetto di soccorso istruttorio.
La prospettazione deve essere condivisa per le ragioni puntualmente illustrate dalla Sezione, con specifico riferimento alla procedura in esame, con la sentenza n. 8594 del 19 maggio 2023, alla cui diffusa motivazione il Collegio si richiama ai sensi dell’art. 74 c.p.a.
Nella detta decisione, si è, in sintesi, osservato come l’operato della Commissione, laddove ha ritenuto di non valutare i titoli non allegati in originale o in copia conforme, ma dichiarati nel c.v., si ponga in contrasto con l’art. 3 del Bando della selezione, che testualmente precisava che quanto dichiarato nel curriculum vitae doveva essere oggetto di valutazione, tanto più che il detto Bando non conteneva disposizioni che imponessero la produzione materiale di tutti i titoli (auto)dichiarati a pena della mancata valutazione, disponendo espressamente la mancata valutazione del titolo fatto valere soltanto per le due specifiche ipotesi concernenti la mancata sottoscrizione del cv e le pubblicazioni, per le quali era stato comprensibilmente stabilito (vista la necessità di procedere ad una valutazione anche contenutistica della pubblicazione) un obbligo di produzione in originale (ovvero, ove prodotti in fotocopia, l’obbligo di accompagnarli con una nota con la quale l’aspirante dichiarasse, sotto la propria responsabilità, la paternità dell’opera ai sensi del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 e da un documento di identità del sottoscrittore, rilasciato da una pubblica amministrazione).
La sentenza ha conclusivamente osservato come il sistema della lex specialis , con riguardo alle “dichiarazioni rese dai candidati” (ivi incluse quelle relative ai titoli e quelle comprese nel curriculum vitae), richiamasse espressamente la disciplina delle autocertificazioni, con relative sanzioni, e che la mancata produzione dei titoli vantati in originale o in copia dichiarata conforme non era assistita dalla sanzione della mancata valutazione, rilevando, come, in ogni caso, trattandosi di regolarizzazione e non di integrazione della domanda, l’amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio.
13. Il ricorso deve pertanto essere accolto nei sensi illustrati, nei limiti dell’interesse del ricorrente, con consequenziale annullamento, in parte qua, del provvedimento n. 5284 dell’11 gennaio 2024, di “ approvazione della graduatoria finale di merito e dell’elenco dei vincitori della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia (bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010, pubblicato il 5 novembre 2010 nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate con avviso in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV serie speciale – Concorsi ed esami) ” e necessità – sotto il profilo conformativo – che l’Amministrazione rivaluti la posizione della ricorrente alla luce del motivo ritenuto fondato dal Collegio, con effetti in ordine alle successive rettifiche.
14. Le spese di lite, liquidate come nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui primi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie, nella parte in cui si riferiscono al punteggio conseguito dal ricorrente, con ogni conseguenza in ordine alle successive rettifiche.
Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberta Cicchese, Presidente FF
Achille Sinatra, Consigliere
Francesca Mariani, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Mariani | Roberta Cicchese |
IL SEGRETARIO