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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 04/12/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott. Federico Ria Presidente
Dott. Marco Bartoli Consigliere relatore
Avv. Maria Luisa Martini Giudice onorario ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 928/2024 R.G., rimessa in decisione all'udienza del 22.10.2025 e vertente
TRA
difesa dagli avv. Anna Rossi e Francesco Camerini presso lo studio dei Parte_1 quali è elettivamente domiciliata in L'Aquila, via Garibaldi n. 62 in forza della procura speciale a margine del ricorso per riassunzione
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
in Controparte_1 persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di L'Aquila presso i cui uffici del Complesso Monumentale di San Domenico in L'Aquila, Via
Buccio di Ranallo, s.n.c., domicilia per legge
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
Controparte_2
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE - CONTUMACE
[...]
OGGETTO: opposizione alla stima di indennità di espropriazione e di occupazione temporanea ex artt. 29 d.lgs. 150/2011 e 49, 50 e 54 d.p.r. 327/2001 – giudizio di rinvio a seguito DEordinanza n.
1 26043/2024 (n. r.g. n. 20092/2020) della Corte di Cassazione, pubblicata il 4.10.2024, con la quale è stata cassata, con rinvio, la sentenza n. 1910/2019 resa dalla Corte d'Appello DEAquila in data
19.11.2019, nel giudizio rubricato al n. 776/2015 r.g.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Ricorrente:
<< Si chiede che in accoglimento, in parte qua, del ricorso introduttivo, codesta Corte territoriale
voglia:
1) dichiarare l'obbligo per il di depositare presso la Controparte_2 Controparte_3
l'ulteriore somma di Euro 23.490,25 spettante alla sig.ra
[...] Parte_1 per differenza tra l'indennità di occupazione effettivamente dovuta, nella misura di Euro 54.558,00,
e la somma di Euro 31.067,75 stabilita per detta indennità con i decreti di esproprio a titolo di indennità di occupazione temporanea, tenuto conto del periodo di 72 mesi compreso tra la data DEimmissione in possesso (15.5.2009) e la data DEesproprio (5.5.2015), oltre interessi legali da calcolare sulle 31 mensilità ancora dovute da ogni singola scadenza mensile scaduta fino alla data DEesproprio (5.5.2015) e, poi, nella misura di cui all'art. 1284 comma quinto codice civile a far data dal deposito del ricorso introduttivo dinanzi a codesta Corte territoriale, che ha dato inizio al giudizio ora riassunto in questa sede di rinvio ad iniziativa della ricorrente;
2) con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese del primo giudizio dinanzi a codesta
Corte territoriale, del giudizio legittimità dinanzi la S. Corte e di questo giudizio di rinvio, ponendo
a definitivo carico del le spese della espletata c.t.u. … >>. Controparte_2
Resistente:
<< … si conclude affinché la Corte di Appello adita in sede di rinvio, preso atto del passaggio in
giudicato della statuizione relativa al difetto di legittimazione passiva DE
[...]
, prenda altresì atto e dichiari il passaggio in giudicato della Controparte_4 condanna alle spese di parte attrice in favore DEAmministrazione, non oggetto di pronunzia rescindente;
così rigettando integralmente la relativa doglianza avanzata da controparte, poiché infondata in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa>>.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1. Con ricorso depositato in data , premettendo che di essere proprietaria Parte_1 dei terreni censiti al foglio 92, particelle 1649, 236, 880 e 463 del N.C.T. di L'Aquila, terreni oggetto di esproprio in forza di decreti del dirigente del Settore Ricostruzione Privata del Controparte_2 nn. 27-28-29-30 del 5.5.2015, notificati il 22.5.2015, con cui erano state determinate in misura insoddisfacente le indennità di esproprio e di occupazione illegittima, ex artt. 51 e 54 d.p.r. 327/2001, proponeva opposizione innanzi alla Corte di Appello di L'Aquila per ottenere in sede giurisdizionale, la giusta determinazione delle predette indennità, da calcolare, relativamente a quella di occupazione, per il periodo compreso tra la data DEimmissione in possesso (15.5.2009) e la data degli espropri
(5.5.2015) e, quindi, per conseguire la condanna DEente a corrispondere, o versare presso il CP_5 le somme effettivamente dovute.
1.1 Il ricorso ed il relativo decreto di fissazione d'udienza venivano notificati al CP_2
nonché ad notiziam all'Ufficio Espropri DEUfficio Speciale per la Ricostruzione di
[...]
L'Aquila (US). Entrambe le amministrazioni resistenti si costituivano in giudizio, la prima (cioè il contestando la domanda, la seconda (l'US) al fine di sentir riconoscere il proprio CP_2 difetto di legittimazione passiva, o comunque per ottenere la reiezione delle domande.
1.2 All'esito della ctu, la Corte d'Appello, con sentenza n. 1910/2019, dichiarava il difetto di legittimazione passiva DEUS e respingeva la domanda condannando la ricorrente a rifondere ad entrambe le resistenti le spese del giudizio liquidate in € 6.000,00, oltre spese generali ed accessori, ponendo infine a definitivo carico della medesima parte ricorrente le spese di ctu.
2. Avverso detta sentenza la ricorrente proponeva ricorso in Cassazione sulla base di quattro motivi.
2.1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 32 DPR 327/2001 e 2 comma sesto D.L.
39/2009 (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Deduceva la ricorrente che l'ultimo inciso DEart. 2, sesto comma, del dl n° 39/2009 – “tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009” – era stato introdotto dalla legge di conversione del decreto n° 77 del 24 giugno 2009 (entrata in vigore il 28 giugno 2009). Ne deriverebbe che, mancando una dichiarazione di retroattività, il riferimento al 6 aprile 2009 sarebbe un criterio temporale adottabile solo per le occupazioni ed espropriazioni attuate dopo il 24 (recte 28) giugno 2009. E poiché era stato attribuito ai terreni di essa ricorrente natura edificatoria dal decreto commissariale n° 6 DE11 maggio 2009, col quale era stata disposta l'immissione in possesso in data 15 maggio 2009, le indennità spettanti dovevano essere liquidate non in base al valore anteriore al 6 aprile 2009, come disposto dalla Corte
3 d'appello sulla scorta della c.t.u., ma considerando il valore di mercato alla data DE11 o del 15 maggio di quell'anno.
2.2. Violazione e falsa applicazione DEarticolo 50 DPR 327/2001 (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). La ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione DEart. 50 d.P.R. n°
327/2001, in relazione all'art. 360 n° 3 cod. proc. civ.. La Corte territoriale, recependo la c.t.u., le aveva riconosciuto un'indennità per l'occupazione legittima di 41 mesi, mentre l'occupazione era stata pari a 71 mesi, con la conseguenza che il relativo indennizzo, euro 757,75 su base mensile, sarebbe pari ad euro 54.558,00, con una differenza a suo favore di euro 23.490,25.
2.3. Violazione e falsa applicazione DEarticolo 91 c.p.c. (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3
c.p.c.). Mancando un rapporto contenzioso tra la ricorrente e l'US e qualsiasi domanda proposta contro quest'ultimo, la condanna al pagamento delle spese di lite in favore di quest'ultimo è stata erroneamente pronunciata dalla Corte territoriale, dovendo le stesse essere interamente compensate nel rapporto endoprocessuale instauratosi, ma senza alcun contrasto giuridico o sostanziale o, tra la ricorrente e l'US.
3. Resisteva al ricorso il solo restando intimato l'US. Controparte_2
4. La Corte di Cassazione con ordinanza n. 26043/2024 pubblicata il 4.10.2024 riteneva infondato il primo motivo del ricorso e, invece, fondato il secondo motivo, restando assorbito il terzo.
Per l'effetto, la Suprema Corte cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla Corte d'Appello di L'Aquila, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
3.1 La Suprema Corte, per quanto qui interessa, con riferimento al secondo motivo, così affermava “...Ebbene, nel presente caso la ricorrente si duole, nella sostanza, DEomesso esame di un fatto decisivo prospettato dalle parti e non preso in esame dal giudice, consistente nella durata DEoccupazione dei fondi che la Corte ha assunto essere pari a 41 mesi, invero presumibilmente fuorviata dal dato di calcolo indicato dal c.t.u..
Nondimeno, l'incoerenza di tale calcolo emerge dalla stessa sentenza impugnata, nella quale, infatti, si legge che l'occupazione iniziò il 14 maggio 2009 ed ebbe termine con i decreti di esproprio datati 5 maggio 2015: lasso temporale che non corrisponde ai 41 mesi indicati dal c.t.u. e di seguito dalla Corte territoriale.
Ricorre, dunque, l'omesso esame di un fatto storico, la cui esistenza risulta dal testo della sentenza, che ha costituito oggetto di discussione tra le parti, tanto da necessitare di accertamento
4 peritale, ed ha carattere decisivo, sicché, anche alla stregua di quanto chiarito da Cass. S.U.
5792/2024, è sussumibile nel vizio di cui all'art. 360, primo comma, n° 5, cod. proc. Civ..
Tale vizio assume carattere di decisività, nella specie, in quanto ha determinato la violazione DEart. 50 del d.P.R. n° 327/2001, il quale prevede la liquidazione di “una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio DEarea”: periodo temporale che ovviamente inizia con l'immissione in possesso nel fondo e termina col decreto di espropriazione
(momento che segna il passaggio del bene alla mano pubblica)”.
4. ha quindi tempestivamente riassunto la causa dinanzi alla Corte Parte_1
d'Appello di L'Aquila, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
4.1. Si è costituito l'US deducendo il passaggio in giudicato della statuizione contenuta nella sentenza rescissa in ordine alla regolazione delle spese tra la ricorrente e l'US medesimo e, quindi, resistendo, sotto questo profilo, agli avversi assunti.
5. Il procedimento è stato rimesso in decisione all'udienza del 22.11.2025 sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
6. Nel presente giudizio di rinvio, questa Corte è chiamata a determinare l'indennità di occupazione temporanea spettante alla ricorrente tenendo conto della sua durata che, come sancito nella sentenza rescindente, è pari a 72 non a 41 mesi come erroneamente indicato nella sentenza rescissa.
7. Ne segue che la suddetta indennità, sulla base del valore unitario risultante nella ctu già svolta (il cui accertamento sul punto è irretrattabile) va determinata in € 54.558,00 (€ 757,75 x 72 mesi). Nella sentenza cassata l'indennità in parola era stata stabilita in € 31.067,75 corrispondente a quella complessiva stabilita nei decreti di esproprio e pacificamente già depositata dal CP_2
e già riscossa dalla parte ricorrente. La differenza a favore di costei, come dalla medesima
[...] dedotto, risulta pertanto di € 23.490,25.
8. Entro tali limiti – ossia con esclusivo riferimento alla domanda concernente l'indennità di occupazione temporanea e nei limiti del sopraindicato importo differenziale – la domanda è, pertanto, fondata. Dunque, in parziale accoglimento DEopposizione, deve essere ordinato il deposito della ulteriore somma di € 23.490,25 a titolo di indennità di occupazione. Su tale somma decorrono interessi cd. compensativi in misura legale dalla data dei decreti di esproprio ossia dal 5.5.2015 (ciò in conformità alle conclusioni rassegante nel procedimento di primo grado per l'udienza del 8.5.2019,
5 tenendo presente che come è noto il giudizio di rinvio è un giudizio “chiuso” nel quale non può essere ampliato il petitum già delineatosi) sino al sopra menzionato deposito. In tali interessi restano assorbiti quelli moratori che potrebbero maturare – nella stessa misura, tenuto conto che l'obbligazione indennitaria ha natura di debito di valuta (ciò che esclude la riconoscibilità della rivalutazione monetaria) – soltanto dalla data della domanda (Cass. 9/3/2012, n. 3738). Invero, nelle sopraccitate conclusioni assunte nel procedimento di primo grado, la ricorrente non chiedeva il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. (già invocato nel ricorso introduttivo e quindi da ritenersi rinunciato) che di conseguenza non può essere riconosciuto nel presente giudizio (sempre per l'anzidetto carattere chiuso del giudizio di rinvio). In ogni caso, la ricorrente non ha specificato in cosa consista il maggior danno e non ha allegato – né tanto meno dimostrato – alcunché in ordine alla propria condizione soggettiva di creditore.
9. Alla stregua DEesito complessivo della lite, restano a questo punto da regolare, nel rapporto tra la ricorrente e il le spese di lite relative al giudizio di primo grado Controparte_2
e a quello di legittimità (nel presente giudizio, come si è detto, l'ente è rimasto contumace). Esse, stante la reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate. Infatti, va ribadito che l'indennità di espropriazione è risultata correttamente quantificata nei decreti di esproprio, mentre l'opposizione
è risultata fondata soltanto quanto alla indennità di occupazione temporanea e pure in misura parziale.
10. Relativamente al rapporto tra la parte ricorrente e l'US, va disattesa l'eccezione di giudicato sollevata dall'Avvocatura dello Stato poiché proprio l'accoglimento del secondo motivo del ricorso in Cassazione, anziché far cadere la questione della regolazione delle spese – che era stata fatta valere in via autonoma con il terzo motivo del ricorso per Cassazione in via subordinata (anche) per il caso in cui non fossero stati accolti i primi due –, la rende ancora sub iudice afferendo al rapporto giuridico ancora controverso ed oggetto del giudizio di rinvio.
10.1. Ciò premesso, se è vero che la ricorrente, pur avendo convenuto in giudizio entrambe le parti, nell'atto introduttivo chiedeva la condanna al versamento del dovuto soltanto nei confronti del si rileva che però che la stessa, nel precisare le proprie conclusioni, chiedeva la Controparte_2 condanna di entrambe le parti convenuti (cfr. atto di precisazione delle conclusioni per l'udienza del
8.5.2019).
10.2. Dunque, correttamente la Corte di Appello, avendo rigettato la domanda verso l'US, condannava la ricorrente alla refusione delle spese nei confronti del medesimo in base al principio della soccombenza.
6 10.3. Orbene, tenendo conto che, anche all'esito del presente giudizio di rinvio, pur essendo stato modificato l'importo spettante alla ricorrente a titolo di indennità di occupazione temporanea, la soccombenza della medesima nei confronti DEUS (in realtà privo di “legittimazione passiva”) risulta inalterata, la relativa pronuncia sulle spese contenuta nella sentenza rescissa resta ferma e si intende confermata.
10.4. Ne segue che la ricorrente deve essere condannata al rimborso delle spese del presente giudizio a favore DEUS (che nel giudizio di legittimità restava intimato). Le spese si liquidano, come in dispositivo, alla stregua dei compensi di cui al d.m. 55/2014 aggiornati con d.m. 147/2022, scaglione conforme al decisum, valori minimi tenuto conto della modestia delle questioni qui trattate e del carattere semplificato del rito.
11. Le spese di ctu vanno poste a carico solidale della ricorrente e del Controparte_2 in pari misura.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, così decide:
1) in parziale accoglimento della opposizione, determina l'indennità spettante alla ricorrente per l'occupazione temporanea per cui è causa in € 54.558,00 ed ordina al resistente Parte_1 di depositare la somma di € 23.490,25, maggiorata degli interessi legali come Controparte_2 indicato in motivazione, presso la competente;
Controparte_3
2) compensa le spese tra la ricorrente ed il Controparte_2
3) condanna la ricorrente a rifondere all' Controparte_6
e spese del presente giudizio di rinvio, liquidate in € 2.906,00, oltre rimborso forfettario del
[...]
15% ed accessori di legge, per compenso;
4) pone a definitivo e solidale carico della ricorrente e del le spese della ctu. Controparte_2
Così deciso nella camera di consiglio del 3.12.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott. Federico Ria)
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