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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 09/05/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.I. dott. Andrea Milesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 44/2025 promossa da:
C.F. - con l'Avv. MAUGERI SANTO e Parte_1 C.F._1
MAFFEZZONI SILVIA
OPPONENTE contro
, C.F. – con l'Avv. COSTA Controparte_1 P.IVA_1
NANDO
OPPOSTA
Effettuata discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.04.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: come da atto di citazione e memoria integrativa.
Per parte convenuta: come da comparsa di costituzione.
IN FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione all'esecuzione a seguito del pignoramento presso Parte_1 terzi notificatogli da in data 15.07.2024, eccependo CP_1 Controparte_2
l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato, prescrizione che sarebbe maturata, secondo la ricostruzione difensiva dello stesso, tra l'emissione delle cartelle di pagamento e la notifica dell'intimazione di pagamento ricevuta nel settembre 2023. A seguito del provvedimento del G.E. che non ha sospeso l'esecuzione già pendente, l'opponente ha instaurato la presente controversia di merito, ribadendo l'intervenuta prescrizione delle cartelle e contestando la carenza di giurisdizione del G.E./G.O. affermata nel provvedimento interinale assunto nella fase cautelare dell'opposizione.
si è costituita anche in questa fase di merito allegando Controparte_3 l'esistenza di plurimi atti interruttivi della prescrizione e sostenendo l'intangibilità di
1 alcuni dei crediti portati dalle cartelle azionate con il pignoramento impugnato, per omessa contestazione da parte del debitore opponente.
La controversia è quindi stata discussa all'udienza del 15.04.2025, stante la sua natura prettamente documentale e vista la necessità di decidere la questione preliminare attinente l'individuazione del Giudice dotato del potere giurisdizionale di decidere della stessa.
A seguito di discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * *
Va in questa sede dichiarata la carenza di giurisdizione del G.O., per i seguenti motivi.
Come anticipato nel provvedimento del G.E. che ha chiuso la fase cautelare dell'opposizione, il sistema di suddivisione del potere di conoscere delle controversie relative all'opposizione all'esecuzione in materia di tributi (dovendosi ritenere rientranti nella categoria dei tributi anche il c.d. contributo sanitario nazionale - v. Cass. Sez. Un., ord. n. 123/2007 o Cass. sent. n. 10967/2018) si delinea attraverso lo stratificarsi della giurisprudenza della S.C. di Cassazione e della Corte Costituzionale, in particolare facendo riferimento alle pronunce di Cass., S.U., Ord. n. 8465/2022, C. Cost., sent. n. 114 del 2018 e, da ultimo, Cass. S.U., Ord. n. 4227 del 10.02.2023.
In particolare, la sentenza della Corte di nomofilachia n. 8465 del 2022 ha stabilito che
“Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa;
b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”, così sostanzialmente equiparando (quale momento “spartiacque” della giurisdizione) la notifica della cartella di pagamento alla notifica dell'intimazione di pagamento, qualora essa sia seguita alla notifica della cartella. Infatti, precisa Cass. S.U. nell'ord. 4227/2023, “nelle ipotesi in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività̀ o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività̀” delle cartelle di pagamento osta
2 alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario cui spetta il sindacato della correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute”.
A fronte di tanto, e tenendo conto delle prese di posizione della giurisprudenza di merito successive al dettato della Corte Suprema, questo Tribunale ha inteso adottare il seguente orientamento interpretativo: a) qualora si eccepisca la prescrizione maturata prima della notifica della cartella di pagamento (se non vi sia stata successiva intimazione di pagamento) o prima della notifica dell'intimazione di pagamento (se essa sia seguita alla notifica della cartella), oppure quando si eccepisca la prescrizione rilevando la mancanza o la nullità della notifica della cartella, la giurisdizione appartiene al Giudice Tributario, unico giudice che può sindacare la correttezza formale e sostanziale non solo delle cartelle di pagamento ma anche del complessivo procedimento notificatorio che le rende definitive ed inoppugnabili;
b) qualora si eccepisca la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella di pagamento (se non vi sia stata successiva intimazione di pagamento) o dopo la notifica dell'intimazione di pagamento (se essa sia seguita alla notifica della cartella), la giurisdizione appartiene al Giudice Ordinario ed è ammissibile proporre opposizione all'esecuzione.
Nel caso di specie, sin dall'originario atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. depositato quale reazione alla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi ad opera di l'opponente ha sostenuto che la prescrizione sarebbe maturata CP_4 Parte_1 dopo la formazione delle cartelle di pagamento (o dell'avviso del 2013) e prima dell'intimazione di pagamento notificatagli nel settembre 2013 (si veda quanto letteralmente sostenuto a pagina 1 del ricorso in opposizione: “il Sig. Pt_1 dall'emissione delle cartelle sino al settembre 2023 non ha ricevuto alcuna notifica delle cartelle;
solo a settembre 2023 riceveva un'intimazione di pagamento”), ovvero addirittura prima della prima notificazione valida, come riferito al verbale dell'udienza di discussione dell'opposizione innanzi al G.E.: “con riferimento alla cartella n. 03520020017900329000 non vi e prova della notifica citata da controparte al 31.10.2002 ma la prima notifica e del 27.11.2012 in casa comunale (comunque mai ricevuta).
Pertanto, avendo ad oggetto IVA dell'anno 1996 (oltre sanzioni e interessi) ed essendo decorso il termine di 16 anni dall'anno di riferimento del debito alla notifica, si eccepisce prescrizione. In ogni caso, se anche controparte provasse l'avvenuta notifica il 31.10.2002 sarebbe comunque prescritta perché la successiva notifica e avvenuta a 10 anni e un mese dopo la prima notifica;
con riferimento alla cartella n. 03520030001808981000 notificata in data 15.05.2003 si contesta l'intervenuta prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni pari ad € 14.713,03 e del tributo su quest'ultimo vedi CP_5 art. 3 co.9 legge 335/95) in quanto la successiva notifica che ha interrotto il termine prescrizionale e avvenuta in data 27.11.2012, quindi ben 9 anni dopo la notifica del 2003; con riferimento alla cartella n. 03520040000178232000 non vi e prova della notifica citata da controparte al 20.02.2004 ma la prima notifica e avvenuta in data 27.11.2012 in casa comunale (comunque mai ricevuta). Avendo ad oggetto un debito nell'anno 1996 per contributo sanitario nazionale, IRPEF,ILOR, (oltre interessi e sanzioni) ed essendo decorso il termine di 16 anni dall'anno di riferimento del debito alla notifica, si eccepisce la prescrizione;
con riferimento alla cartella n. 03520070000713129000 notificata il
18.06.2007 alla moglie convivente, si eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni pari ad € 73.580,41, di e di in quanto la successiva CP_5 CP_5 notifica e del 27.11.2012 pertanto 5 anni e 5 mesi dopo la prima notifica”.
3 Si ritiene, quindi, che tali contestazioni ricadano senza dubbio nell'ipotesi sub a) appena riferita, con conseguente declaratoria di giurisdizione in capo al Giudice Tributario e non a quello Ordinario e conseguente inammissibilità originaria dell'opposizione.
Ciò, peraltro, non determina la necessità di concedere un termine per la riassunzione dell'opposizione innanzi al giudice ritenuto competente, ma, dato che innanzi al G.T.
l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non è possibile, essendo invece possibile una impugnazione nel merito della pretesa tributaria, va qui affermata unicamente l'inammissibilità dell'opposizione.
Le spese del giudizio, stante la particolarità del caso e il contrasto giurisprudenziale esistente, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara inammissibile l'opposizione all'esecuzione promossa da Parte_1 avverso il pignoramento notificatogli ad opera di in Controparte_3 data 15.07.2024;
- compensa integralmente tra le parti le spese di questa fase di giudizio.
Così deciso in Cremona, 07/05/2025
Il Giudice
dott. Andrea Milesi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.I. dott. Andrea Milesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 44/2025 promossa da:
C.F. - con l'Avv. MAUGERI SANTO e Parte_1 C.F._1
MAFFEZZONI SILVIA
OPPONENTE contro
, C.F. – con l'Avv. COSTA Controparte_1 P.IVA_1
NANDO
OPPOSTA
Effettuata discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.04.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: come da atto di citazione e memoria integrativa.
Per parte convenuta: come da comparsa di costituzione.
IN FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione all'esecuzione a seguito del pignoramento presso Parte_1 terzi notificatogli da in data 15.07.2024, eccependo CP_1 Controparte_2
l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato, prescrizione che sarebbe maturata, secondo la ricostruzione difensiva dello stesso, tra l'emissione delle cartelle di pagamento e la notifica dell'intimazione di pagamento ricevuta nel settembre 2023. A seguito del provvedimento del G.E. che non ha sospeso l'esecuzione già pendente, l'opponente ha instaurato la presente controversia di merito, ribadendo l'intervenuta prescrizione delle cartelle e contestando la carenza di giurisdizione del G.E./G.O. affermata nel provvedimento interinale assunto nella fase cautelare dell'opposizione.
si è costituita anche in questa fase di merito allegando Controparte_3 l'esistenza di plurimi atti interruttivi della prescrizione e sostenendo l'intangibilità di
1 alcuni dei crediti portati dalle cartelle azionate con il pignoramento impugnato, per omessa contestazione da parte del debitore opponente.
La controversia è quindi stata discussa all'udienza del 15.04.2025, stante la sua natura prettamente documentale e vista la necessità di decidere la questione preliminare attinente l'individuazione del Giudice dotato del potere giurisdizionale di decidere della stessa.
A seguito di discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
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Va in questa sede dichiarata la carenza di giurisdizione del G.O., per i seguenti motivi.
Come anticipato nel provvedimento del G.E. che ha chiuso la fase cautelare dell'opposizione, il sistema di suddivisione del potere di conoscere delle controversie relative all'opposizione all'esecuzione in materia di tributi (dovendosi ritenere rientranti nella categoria dei tributi anche il c.d. contributo sanitario nazionale - v. Cass. Sez. Un., ord. n. 123/2007 o Cass. sent. n. 10967/2018) si delinea attraverso lo stratificarsi della giurisprudenza della S.C. di Cassazione e della Corte Costituzionale, in particolare facendo riferimento alle pronunce di Cass., S.U., Ord. n. 8465/2022, C. Cost., sent. n. 114 del 2018 e, da ultimo, Cass. S.U., Ord. n. 4227 del 10.02.2023.
In particolare, la sentenza della Corte di nomofilachia n. 8465 del 2022 ha stabilito che
“Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa;
b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”, così sostanzialmente equiparando (quale momento “spartiacque” della giurisdizione) la notifica della cartella di pagamento alla notifica dell'intimazione di pagamento, qualora essa sia seguita alla notifica della cartella. Infatti, precisa Cass. S.U. nell'ord. 4227/2023, “nelle ipotesi in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività̀ o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività̀” delle cartelle di pagamento osta
2 alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario cui spetta il sindacato della correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute”.
A fronte di tanto, e tenendo conto delle prese di posizione della giurisprudenza di merito successive al dettato della Corte Suprema, questo Tribunale ha inteso adottare il seguente orientamento interpretativo: a) qualora si eccepisca la prescrizione maturata prima della notifica della cartella di pagamento (se non vi sia stata successiva intimazione di pagamento) o prima della notifica dell'intimazione di pagamento (se essa sia seguita alla notifica della cartella), oppure quando si eccepisca la prescrizione rilevando la mancanza o la nullità della notifica della cartella, la giurisdizione appartiene al Giudice Tributario, unico giudice che può sindacare la correttezza formale e sostanziale non solo delle cartelle di pagamento ma anche del complessivo procedimento notificatorio che le rende definitive ed inoppugnabili;
b) qualora si eccepisca la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella di pagamento (se non vi sia stata successiva intimazione di pagamento) o dopo la notifica dell'intimazione di pagamento (se essa sia seguita alla notifica della cartella), la giurisdizione appartiene al Giudice Ordinario ed è ammissibile proporre opposizione all'esecuzione.
Nel caso di specie, sin dall'originario atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. depositato quale reazione alla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi ad opera di l'opponente ha sostenuto che la prescrizione sarebbe maturata CP_4 Parte_1 dopo la formazione delle cartelle di pagamento (o dell'avviso del 2013) e prima dell'intimazione di pagamento notificatagli nel settembre 2013 (si veda quanto letteralmente sostenuto a pagina 1 del ricorso in opposizione: “il Sig. Pt_1 dall'emissione delle cartelle sino al settembre 2023 non ha ricevuto alcuna notifica delle cartelle;
solo a settembre 2023 riceveva un'intimazione di pagamento”), ovvero addirittura prima della prima notificazione valida, come riferito al verbale dell'udienza di discussione dell'opposizione innanzi al G.E.: “con riferimento alla cartella n. 03520020017900329000 non vi e prova della notifica citata da controparte al 31.10.2002 ma la prima notifica e del 27.11.2012 in casa comunale (comunque mai ricevuta).
Pertanto, avendo ad oggetto IVA dell'anno 1996 (oltre sanzioni e interessi) ed essendo decorso il termine di 16 anni dall'anno di riferimento del debito alla notifica, si eccepisce prescrizione. In ogni caso, se anche controparte provasse l'avvenuta notifica il 31.10.2002 sarebbe comunque prescritta perché la successiva notifica e avvenuta a 10 anni e un mese dopo la prima notifica;
con riferimento alla cartella n. 03520030001808981000 notificata in data 15.05.2003 si contesta l'intervenuta prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni pari ad € 14.713,03 e del tributo su quest'ultimo vedi CP_5 art. 3 co.9 legge 335/95) in quanto la successiva notifica che ha interrotto il termine prescrizionale e avvenuta in data 27.11.2012, quindi ben 9 anni dopo la notifica del 2003; con riferimento alla cartella n. 03520040000178232000 non vi e prova della notifica citata da controparte al 20.02.2004 ma la prima notifica e avvenuta in data 27.11.2012 in casa comunale (comunque mai ricevuta). Avendo ad oggetto un debito nell'anno 1996 per contributo sanitario nazionale, IRPEF,ILOR, (oltre interessi e sanzioni) ed essendo decorso il termine di 16 anni dall'anno di riferimento del debito alla notifica, si eccepisce la prescrizione;
con riferimento alla cartella n. 03520070000713129000 notificata il
18.06.2007 alla moglie convivente, si eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni pari ad € 73.580,41, di e di in quanto la successiva CP_5 CP_5 notifica e del 27.11.2012 pertanto 5 anni e 5 mesi dopo la prima notifica”.
3 Si ritiene, quindi, che tali contestazioni ricadano senza dubbio nell'ipotesi sub a) appena riferita, con conseguente declaratoria di giurisdizione in capo al Giudice Tributario e non a quello Ordinario e conseguente inammissibilità originaria dell'opposizione.
Ciò, peraltro, non determina la necessità di concedere un termine per la riassunzione dell'opposizione innanzi al giudice ritenuto competente, ma, dato che innanzi al G.T.
l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non è possibile, essendo invece possibile una impugnazione nel merito della pretesa tributaria, va qui affermata unicamente l'inammissibilità dell'opposizione.
Le spese del giudizio, stante la particolarità del caso e il contrasto giurisprudenziale esistente, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara inammissibile l'opposizione all'esecuzione promossa da Parte_1 avverso il pignoramento notificatogli ad opera di in Controparte_3 data 15.07.2024;
- compensa integralmente tra le parti le spese di questa fase di giudizio.
Così deciso in Cremona, 07/05/2025
Il Giudice
dott. Andrea Milesi
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