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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 23/12/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1338/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1338/2025 V.G. promossa da: (C.F. ), nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. PAOLA EMILIA BELLOSI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Ravenna, via Donato Bramante n. 29 e (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. STEFANIA VENTURINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Massa Lombarda (RA), via Gian Battista Bassi n. 65
- ATTORI -
e con il parere obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle date del 28.04.2025 e del 29.04.2025. In data 27.05.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione.
Con ricorso congiunto cumulativo per separazione consensuale e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 31.03.2025,
[...]
e adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio a Pt_1 Parte_2
Ravenna in data 18.04.2010, che veniva trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 14, parte II, S. A dell'anno 2010, con opzione per il regime di separazione dei beni, che, da tale unione, era nato a [...] in data [...] il figlio e che tra di loro erano successivamente Per_1 insorti contrasti che avevano reso impossibile la prosecuzione della convivenza, tanto che avevano deciso di separarsi e di contestualmente proporre domanda di divorzio. Le parti chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna, previa sostituzione dell'udienza con il deposito delle note scritte, di pronunciare sentenza di separazione omologando le seguenti condizioni: “1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Affidare il figlio minorenne ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_2 dell'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione coniugale di proprietà esclusiva della madre in Ravenna, via Donato Bramante n. 29 che viene assegnata alla stessa unitamente ai mobili, arredi e pertinenze mentre il sig. trasferirà Parte_1 la propria residenza in altro immobile in Ravenna, presso i propri genitori, portando con sé i beni di sua esclusiva proprietà e gli effetti personali.
3. Per effetto di quanto convenuto al punto n. 2, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio ed entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
4. I genitori si impegnano a tenere con sé il figlio per pari periodi alternati come il fine settimana: i giorni saranno decisi di comune accordo con i genitori a seconda degli impegni scolastici, ludici e sportivi poiché pratica la pallavolo a livello agonistico ed è impegnato in allenamenti Per_1 infrasettimanali e nelle gare.
5. Per quanto concerne le festività natalizie e pasquali, i genitori si impegnano a seguire il calendario ordinario ma garantendo al figlio un'alternanza nel trascorrere i giorni di festa – Natale, Santo Stefano, Pasqua e Lunedì dell'Angelo – anche con i rispettivi parenti. Lo stesso per le altre festività del calendario e per la festa del Patrono.
6. Per quanto concerne i periodi di vacanza di almeno una settimana ciascuno nel periodo estivo, ognuno avrà cura di concordare le ferie con l'altro genitore tempestivamente o al più tardi entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. In ogni caso i genitori dovranno fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza in cui soggiorneranno con il figlio garantendo i contatti almeno una volta al giorno.
7. I coniugi convengono che il padre non versi contributi a titolo di mantenimento del Parte_1 figlio alla madre stante la sostanziale pari permanenza dello stesso presso l'uno o l'altro genitore con la precisazione che il padre si farà carico, condividendole a metà con la madre previo accordo con la pagina 2 di 6 stessa, delle spese per l'abbigliamento, per la cura della persona (es. parrucchiere), spillatico (c.d. paghetta): la madre si farà carico dell'abbonamento a internet, della ricarica al cellulare, della quota utenze e alimentare.
8. Alla firma del presente accordo corrisponderà a la somma di € Parte_1 Parte_2
5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) a mezzo di assegno bancario e/o circolare a titolo di rimborso forfettario per spese sostenute dalla stessa sino alla sottoscrizione del presente atto e contestualmente il marito trasferirà altrove la propria residenza e verrà effettuato – sempre Parte_1 contestualmente – il cambio delle utenze in capo a Parte_2
9. Le spese straordinarie, intese come spese scolastiche (iscrizione, assicurazioni, tasse, libri materiale scolastico, ripetizioni, abbonamenti e/o biglietti per i trasporti, eventuale acquisto motorino e/o autovettura, bollo assicurazione, carburante), medico sanitarie e per cure odontoiatriche e dentistiche, quelle ludiche (vacanze che il ragazzo trascorrerà anche da solo o con amici) saranno sostenute interamente dal padre e sempre dovranno essere concordate e condivise con quest'ultimo.
10. Per ogni altra spesa i genitori rinviano al Protocollo per i procedimenti in materia familiare del Tribunale di Ravenna, di cui hanno preso visione.
11. La madre percepirà altresì nella misura pari al 100% l'assegno unico universale riconosciuto per il figlio e saranno nella esclusiva disponibilità della madre eventuali altri benefici che dovessero essere erogati in favore del figlio minore.
12. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuato del figlio con ciascuno di essi e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
13. I coniugi si impegnano sin da ora a concedersi reciprocamente gli assensi ed autorizzazioni di cui avessero bisogno per lo svolgimento di pratiche amministrative (in particolare per quelle relative al passaporto).
14. Adempiuti gli accordi sottoscritti anche per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, i coniugi dichiarano che sono economicamente autosufficienti non si dovrà disporre alcun assegno di mantenimento dell'uno nei confronti dell'altro.
15. I coniugi dichiarano di avere già regolato tutti i rapporti economici pendenti fra loro e di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
16. Ciascuna parte sosterrà le spese legali del proprio difensore”. Stante la presentazione di un ricorso cumulativo, le parti chiedevano altresì al Tribunale, decorso il termine di legge e previe fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e sua sostituzione con il deposito di note scritte, di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “1. affidare il figlio minorenne ad entrambi i genitori, secondo Persona_2 le disposizioni dell'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione coniugale di proprietà esclusiva della madre in Ravenna, via Donato Bramante n. 29 che viene assegnata alla stessa unitamente ai mobili, arredi e pertinenze mentre il sig. Parte_1 trasferirà la propria residenza in altro immobile in Ravenna, presso i propri genitori, portando con sé i beni di sua esclusiva proprietà e gli effetti personali.
2. per effetto di quanto convenuto al punto n. 2, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo pagina 3 di 6 da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio ed entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3. I genitori si impegnano a tenere con sé il figlio per pari periodi alternati come il fine settimana il padre: i giorni saranno decisi di comune accordo con i genitori a seconda degli impegni scolastici, ludici e sportivi poiché pratica la pallavolo a livello amatoriale ed è impegnato in Per_1 allenamenti infrasettimanali e nelle gare.
4. Per quanto concerne le festività natalizie e pasquali, i genitori si impegnano a seguire il calendario ordinario ma garantendo al figlio un'alternanza nel trascorrere i giorni di festa – Natale, Santo Stefano, Pasqua e Lunedì dell'Angelo – anche con i rispettivi parenti. Lo stesso per le altre festività del calendario e per la festa del Patrono.
5. Per quanto concerne i periodi di vacanza di almeno una settimana ciascuno nel periodo estivo, ognuno avrà cura di concordare le ferie con l'altro genitore tempestivamente o al più tardi entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. In ogni caso i genitori dovranno fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza in cui soggiorneranno con la figlia garantendo i contatti almeno una volta al giorno.
6. I coniugi convengono il che il sig. non versi contributi a titolo di mantenimento del Parte_1 figlio alla madre stante la sostanziale pari permanenza dello stesso presso l'uno o l'altro genitore con la precisazione che il padre si farà carico, condividendole a metà con la madre – spese che i genitori dovranno previamente concordare - delle spese per l'abbigliamento, per la cura della persona (es. parrucchiere), spillatico (c.d. paghetta): la madre si farà carico dell'abbonamento a internet, della ricarica al cellulare, della quota utenze e alimentare.
7. Le spese straordinarie, intese come spese scolastiche (iscrizione, assicurazioni, tasse, libri materiale scolastico, ripetizioni, trasporti, eventuale acquisto motorino e/o autovettura, bollo assicurazione, carburante), medico sanitarie e per cure odontoiatriche e dentistiche, quelle ludiche (vacanze che il ragazzo trascorrerà anche da solo o con amici), con saranno sostenute interamente dal padre.
8. Per ogni altra spesa i genitori rinviano al protocollo per i procedimenti in materia familiare del Tribunale di Ravenna, di cui hanno preso visione.
9. La madre percepirà altresì nella misura pari al 100% l'assegno unico universale riconosciuto per il figlio e saranno nella esclusiva disponibilità della madre eventuali altri benefici che dovessero essere erogati in favore del figlio minore.
10. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuato del figlio con ciascuno di essi e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
11. I coniugi si impegnano sin da ora a concedersi reciprocamente gli assensi ed autorizzazioni di cui avessero bisogno per lo svolgimento di pratiche amministrative (in particolare per quelle relative al passaporto)
12. il sig. si obbliga a versare alla sig.ra che accetta a titolo di Parte_1 Parte_2 liquidazione, c.d. “una tantum “, in tal titolo ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n.
pagina 4 di 6 898/1970, l'importo di Euro 80.000,00 (ottantamila//00) da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla sig.ra , con le seguenti modalità: Parte_2
Euro 40.000,00 (quarantamila//00) alla pubblicazione della sentenza di separazione;
Euro 40.000,00 (quarantamila//00) alla pubblicazione della sentenza di divorzio e comunque entro il 31/12/2025. Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante di ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche Parte_2 risarcitoria, e quindi anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970 di avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al Parte_2 vincolo matrimoniale. 13. Ciascuna parte si farà carico dei compensi professionali e spese del proprio difensore”. Con decreto emesso in data 17.04.2025, il Giudice delegato fissava udienza per la comparizione delle parti in data 25.09.2025, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 27.05.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto. Stante la richiesta delle parti, il Giudice delegato anticipava l'udienza in data 04.06.2025, confermandone lo svolgimento in modalità cartolare. Nelle note scritte depositate rispettivamente in data 28.04.2025 e 29.04.2025 e debitamente sottoscritte personalmente dal. sig. e dalla sig.ra le parti chiedevano al Tribunale di omologare la Pt_1 Pt_2 separazione alle condizioni di cui al ricorso. Con ordinanza emessa in data 09.10.2025, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, la domanda di separazione consensuale è senz'altro fondata e merita accoglimento. Dalle risultanze processuali e dalla volontà chiaramente manifestata dalle parti, emerge inequivocabilmente la crisi del rapporto coniugale tale da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale dei coniugi. Quanto alle pronunce accessorie, reputa il Collegio come non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni concordate tra le parti nel ricorso stante la disponibilità dei diritti patrimoniali delle parti e in quanto le stesse non risultano contrarie alla legge e all'ordine pubblico e appaiono conformi all'interesse del figlio minore, come disciplinato dalle norme positive. La separazione personale delle parti va dunque pronunciata ed omologata secondo le condizioni e la disciplina sopra indicate. Con il ricorso congiunto, le parti hanno altresì chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del vincolo matrimoniale ed hanno concordato e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia. Al riguardo, si rileva che, non essendo tale domanda procedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970 la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore con separata ordinanza affinché lo stesso, una volta divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione dei pagina 5 di 6 coniugi innanzi al Giudice delegato in modalità cartolare, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970 e di conferma delle condizioni formulate nel ricorso con riferimento allo scioglimento del matrimonio. Si evidenzia, in punto di diritto, come la Corte di Cassazione, adita in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., abbia recentemente statuito che, in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Stante la richiesta sul punto, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa congiuntamente dai coniugi e così provvede: Parte_1 Parte_2
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nato ad [...] il Parte_1
23.10.1971, e nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Ravenna in data Parte_2
18.04.2010, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 14, Parte 2, S. A, dell'anno 2010;
- OMOLOGA le condizioni di separazione concordate tra le parti come sopra riportate in parte motiva, che si intendono qui trascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
- DISPONE con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata in atti dalle parti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio l'11.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Treré
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1338/2025 V.G. promossa da: (C.F. ), nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. PAOLA EMILIA BELLOSI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Ravenna, via Donato Bramante n. 29 e (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. STEFANIA VENTURINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Massa Lombarda (RA), via Gian Battista Bassi n. 65
- ATTORI -
e con il parere obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle date del 28.04.2025 e del 29.04.2025. In data 27.05.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione.
Con ricorso congiunto cumulativo per separazione consensuale e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 31.03.2025,
[...]
e adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio a Pt_1 Parte_2
Ravenna in data 18.04.2010, che veniva trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 14, parte II, S. A dell'anno 2010, con opzione per il regime di separazione dei beni, che, da tale unione, era nato a [...] in data [...] il figlio e che tra di loro erano successivamente Per_1 insorti contrasti che avevano reso impossibile la prosecuzione della convivenza, tanto che avevano deciso di separarsi e di contestualmente proporre domanda di divorzio. Le parti chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna, previa sostituzione dell'udienza con il deposito delle note scritte, di pronunciare sentenza di separazione omologando le seguenti condizioni: “1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Affidare il figlio minorenne ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_2 dell'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione coniugale di proprietà esclusiva della madre in Ravenna, via Donato Bramante n. 29 che viene assegnata alla stessa unitamente ai mobili, arredi e pertinenze mentre il sig. trasferirà Parte_1 la propria residenza in altro immobile in Ravenna, presso i propri genitori, portando con sé i beni di sua esclusiva proprietà e gli effetti personali.
3. Per effetto di quanto convenuto al punto n. 2, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio ed entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
4. I genitori si impegnano a tenere con sé il figlio per pari periodi alternati come il fine settimana: i giorni saranno decisi di comune accordo con i genitori a seconda degli impegni scolastici, ludici e sportivi poiché pratica la pallavolo a livello agonistico ed è impegnato in allenamenti Per_1 infrasettimanali e nelle gare.
5. Per quanto concerne le festività natalizie e pasquali, i genitori si impegnano a seguire il calendario ordinario ma garantendo al figlio un'alternanza nel trascorrere i giorni di festa – Natale, Santo Stefano, Pasqua e Lunedì dell'Angelo – anche con i rispettivi parenti. Lo stesso per le altre festività del calendario e per la festa del Patrono.
6. Per quanto concerne i periodi di vacanza di almeno una settimana ciascuno nel periodo estivo, ognuno avrà cura di concordare le ferie con l'altro genitore tempestivamente o al più tardi entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. In ogni caso i genitori dovranno fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza in cui soggiorneranno con il figlio garantendo i contatti almeno una volta al giorno.
7. I coniugi convengono che il padre non versi contributi a titolo di mantenimento del Parte_1 figlio alla madre stante la sostanziale pari permanenza dello stesso presso l'uno o l'altro genitore con la precisazione che il padre si farà carico, condividendole a metà con la madre previo accordo con la pagina 2 di 6 stessa, delle spese per l'abbigliamento, per la cura della persona (es. parrucchiere), spillatico (c.d. paghetta): la madre si farà carico dell'abbonamento a internet, della ricarica al cellulare, della quota utenze e alimentare.
8. Alla firma del presente accordo corrisponderà a la somma di € Parte_1 Parte_2
5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) a mezzo di assegno bancario e/o circolare a titolo di rimborso forfettario per spese sostenute dalla stessa sino alla sottoscrizione del presente atto e contestualmente il marito trasferirà altrove la propria residenza e verrà effettuato – sempre Parte_1 contestualmente – il cambio delle utenze in capo a Parte_2
9. Le spese straordinarie, intese come spese scolastiche (iscrizione, assicurazioni, tasse, libri materiale scolastico, ripetizioni, abbonamenti e/o biglietti per i trasporti, eventuale acquisto motorino e/o autovettura, bollo assicurazione, carburante), medico sanitarie e per cure odontoiatriche e dentistiche, quelle ludiche (vacanze che il ragazzo trascorrerà anche da solo o con amici) saranno sostenute interamente dal padre e sempre dovranno essere concordate e condivise con quest'ultimo.
10. Per ogni altra spesa i genitori rinviano al Protocollo per i procedimenti in materia familiare del Tribunale di Ravenna, di cui hanno preso visione.
11. La madre percepirà altresì nella misura pari al 100% l'assegno unico universale riconosciuto per il figlio e saranno nella esclusiva disponibilità della madre eventuali altri benefici che dovessero essere erogati in favore del figlio minore.
12. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuato del figlio con ciascuno di essi e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
13. I coniugi si impegnano sin da ora a concedersi reciprocamente gli assensi ed autorizzazioni di cui avessero bisogno per lo svolgimento di pratiche amministrative (in particolare per quelle relative al passaporto).
14. Adempiuti gli accordi sottoscritti anche per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, i coniugi dichiarano che sono economicamente autosufficienti non si dovrà disporre alcun assegno di mantenimento dell'uno nei confronti dell'altro.
15. I coniugi dichiarano di avere già regolato tutti i rapporti economici pendenti fra loro e di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
16. Ciascuna parte sosterrà le spese legali del proprio difensore”. Stante la presentazione di un ricorso cumulativo, le parti chiedevano altresì al Tribunale, decorso il termine di legge e previe fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e sua sostituzione con il deposito di note scritte, di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “1. affidare il figlio minorenne ad entrambi i genitori, secondo Persona_2 le disposizioni dell'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione coniugale di proprietà esclusiva della madre in Ravenna, via Donato Bramante n. 29 che viene assegnata alla stessa unitamente ai mobili, arredi e pertinenze mentre il sig. Parte_1 trasferirà la propria residenza in altro immobile in Ravenna, presso i propri genitori, portando con sé i beni di sua esclusiva proprietà e gli effetti personali.
2. per effetto di quanto convenuto al punto n. 2, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo pagina 3 di 6 da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio ed entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3. I genitori si impegnano a tenere con sé il figlio per pari periodi alternati come il fine settimana il padre: i giorni saranno decisi di comune accordo con i genitori a seconda degli impegni scolastici, ludici e sportivi poiché pratica la pallavolo a livello amatoriale ed è impegnato in Per_1 allenamenti infrasettimanali e nelle gare.
4. Per quanto concerne le festività natalizie e pasquali, i genitori si impegnano a seguire il calendario ordinario ma garantendo al figlio un'alternanza nel trascorrere i giorni di festa – Natale, Santo Stefano, Pasqua e Lunedì dell'Angelo – anche con i rispettivi parenti. Lo stesso per le altre festività del calendario e per la festa del Patrono.
5. Per quanto concerne i periodi di vacanza di almeno una settimana ciascuno nel periodo estivo, ognuno avrà cura di concordare le ferie con l'altro genitore tempestivamente o al più tardi entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. In ogni caso i genitori dovranno fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza in cui soggiorneranno con la figlia garantendo i contatti almeno una volta al giorno.
6. I coniugi convengono il che il sig. non versi contributi a titolo di mantenimento del Parte_1 figlio alla madre stante la sostanziale pari permanenza dello stesso presso l'uno o l'altro genitore con la precisazione che il padre si farà carico, condividendole a metà con la madre – spese che i genitori dovranno previamente concordare - delle spese per l'abbigliamento, per la cura della persona (es. parrucchiere), spillatico (c.d. paghetta): la madre si farà carico dell'abbonamento a internet, della ricarica al cellulare, della quota utenze e alimentare.
7. Le spese straordinarie, intese come spese scolastiche (iscrizione, assicurazioni, tasse, libri materiale scolastico, ripetizioni, trasporti, eventuale acquisto motorino e/o autovettura, bollo assicurazione, carburante), medico sanitarie e per cure odontoiatriche e dentistiche, quelle ludiche (vacanze che il ragazzo trascorrerà anche da solo o con amici), con saranno sostenute interamente dal padre.
8. Per ogni altra spesa i genitori rinviano al protocollo per i procedimenti in materia familiare del Tribunale di Ravenna, di cui hanno preso visione.
9. La madre percepirà altresì nella misura pari al 100% l'assegno unico universale riconosciuto per il figlio e saranno nella esclusiva disponibilità della madre eventuali altri benefici che dovessero essere erogati in favore del figlio minore.
10. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuato del figlio con ciascuno di essi e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
11. I coniugi si impegnano sin da ora a concedersi reciprocamente gli assensi ed autorizzazioni di cui avessero bisogno per lo svolgimento di pratiche amministrative (in particolare per quelle relative al passaporto)
12. il sig. si obbliga a versare alla sig.ra che accetta a titolo di Parte_1 Parte_2 liquidazione, c.d. “una tantum “, in tal titolo ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n.
pagina 4 di 6 898/1970, l'importo di Euro 80.000,00 (ottantamila//00) da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla sig.ra , con le seguenti modalità: Parte_2
Euro 40.000,00 (quarantamila//00) alla pubblicazione della sentenza di separazione;
Euro 40.000,00 (quarantamila//00) alla pubblicazione della sentenza di divorzio e comunque entro il 31/12/2025. Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante di ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche Parte_2 risarcitoria, e quindi anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970 di avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al Parte_2 vincolo matrimoniale. 13. Ciascuna parte si farà carico dei compensi professionali e spese del proprio difensore”. Con decreto emesso in data 17.04.2025, il Giudice delegato fissava udienza per la comparizione delle parti in data 25.09.2025, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 27.05.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto. Stante la richiesta delle parti, il Giudice delegato anticipava l'udienza in data 04.06.2025, confermandone lo svolgimento in modalità cartolare. Nelle note scritte depositate rispettivamente in data 28.04.2025 e 29.04.2025 e debitamente sottoscritte personalmente dal. sig. e dalla sig.ra le parti chiedevano al Tribunale di omologare la Pt_1 Pt_2 separazione alle condizioni di cui al ricorso. Con ordinanza emessa in data 09.10.2025, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, la domanda di separazione consensuale è senz'altro fondata e merita accoglimento. Dalle risultanze processuali e dalla volontà chiaramente manifestata dalle parti, emerge inequivocabilmente la crisi del rapporto coniugale tale da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale dei coniugi. Quanto alle pronunce accessorie, reputa il Collegio come non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni concordate tra le parti nel ricorso stante la disponibilità dei diritti patrimoniali delle parti e in quanto le stesse non risultano contrarie alla legge e all'ordine pubblico e appaiono conformi all'interesse del figlio minore, come disciplinato dalle norme positive. La separazione personale delle parti va dunque pronunciata ed omologata secondo le condizioni e la disciplina sopra indicate. Con il ricorso congiunto, le parti hanno altresì chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del vincolo matrimoniale ed hanno concordato e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia. Al riguardo, si rileva che, non essendo tale domanda procedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970 la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore con separata ordinanza affinché lo stesso, una volta divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione dei pagina 5 di 6 coniugi innanzi al Giudice delegato in modalità cartolare, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970 e di conferma delle condizioni formulate nel ricorso con riferimento allo scioglimento del matrimonio. Si evidenzia, in punto di diritto, come la Corte di Cassazione, adita in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., abbia recentemente statuito che, in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Stante la richiesta sul punto, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa congiuntamente dai coniugi e così provvede: Parte_1 Parte_2
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nato ad [...] il Parte_1
23.10.1971, e nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Ravenna in data Parte_2
18.04.2010, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 14, Parte 2, S. A, dell'anno 2010;
- OMOLOGA le condizioni di separazione concordate tra le parti come sopra riportate in parte motiva, che si intendono qui trascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
- DISPONE con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata in atti dalle parti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio l'11.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Treré
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