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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/10/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 24/10/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro Dott.ssa
AN OG è chiamata la causa iscritta al n. 561 2024 R.G.
Per la parte ricorrente è comparso l'Avv. Enrico Rubino in sostituzione dell'avv. Mirone il quale insiste in atti, nelle difese di cui al ricorso e reiterate nelle note autorizzate ed evidenzia che la costituzione di parte avversa è avvenuta oltre il termine di legge e la produzione è inammissibile ed insiste nella distrazione in favore del procuratore delle spese di lite.
Per l' è comparso l'Avv. Elena Amato in sostituzione dell'avv. Marcedone che insiste in atti e CP_1 chiede il rigetto del ricorso limitatamente all'OI-00695167 rispetto alla quale non è intervenuto provvedimento di annullamento in autotutela e ribadisce la regolare notifica dell'atto impugnato e la tempestività dell'atto impugnato come da documentazione prodotta.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa AN
OG, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 24/10/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 561 2024 R.G.
promossa da rappresentata e difesa dall' Avv. MIRONE ANTONIO giusta procura in Parte_1 atti;
opponente contro
persona del legale rappresentante p.tempore Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone giusta procure in atti
Opposta
Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato il 19.02.2024 innanzi all'intestato Tribunale, l'opponente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza-Ingiunzione n° OI-001329290 relativa all'atto di accertamento n°
7600.04/09/2018.0143984 portante la richiesta di pagamento dell'importo di € 1.722,08 a CP_1
titolo di sanzione amministrativa – anno 2017; l'ordinanza-ingiunzione n° OI-00695167 relativa all'atto di accertamento n° 7600.19/09/2019.0174257, 0143984 portante la richiesta di CP_1
pagamento dell'importo di € 4.260,26 a titolo di sanzione amministrativa – anno 2018; l'ordinanza- ingiunzione n° OI-00750440 relativa all'atto di accertamento n° 7600.21/09/2021.0241111, CP_1
0143984 portante la richiesta di pagamento dell'importo di € 7.544,28 a titolo di sanzione amministrativa – anno 2019; l'ordinanza-ingiunzione n° OI-000699966 relativa all'atto di accertamento n° 7600.10/05/2022.01280, 0143984 portante la richiesta di pagamento CP_1 dell'importo di € 6.410,43 a titolo di sanzione amministrativa – anno 2020; l'ordinanza-ingiunzione n° OI-002571529 relativa all'atto di accertamento n° 7600.27/02/2023.00431820143984, CP_1 portante la richiesta di pagamento dell'importo di € 8.260,35 a titolo di sanzione amministrativa – anno 2021; eccepiva Mancata notifica degli atti di accertamento descritti nelle ordinanze- ingiunzioni- Violazione dell'art. 14 della L. 689/1981-Prescrizione del credito azionato.– Difetto di motivazione. Insisteva per l'accoglimento dell'opposizione. CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva, il 24.4.2025 dunque tardivamente, in giudizio l' che deduceva la “Cessazione della materia del contendere. Ferma restando - a differenza di quanto si afferma nel ricorso proposto - la rituale notifica degli atti di accertamento, prodromici delle ordinanze ingiunzione, come da allegati, si evidenzia che, a seguito di ulteriori verifiche relative alle singole posizioni, l' sta provvedendo ad annullare in autotutela le ordinanze ingiunzione CP_1
notificate, con conseguente cessazione della materia del contendere, fatta debita eccezione per l'ordinanza - 00695167 per l'anno 2018, in quanto la notifica della diffida principale (17/10/19) è avvenuta entro i 3 mesi dalla delibera del rendiconto generale del 2018 (31/07/2019) e la successiva Ordinanza di ingiunzione è stata notificata entro i termini prescrizionali (5 anni, 3 mesi e 98 giorni), così come previsto dall'art. 2 comma 1-quater del Decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, cui si aggiunge la sospensione dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 disposta dall'articolo 103, comma-
6 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; contestava il difetto di motivazione nonché l'eccezione di prescrizione deducendo l'intervenuta interruzione anche per effetto della normativa pandemica che ne ha sospeso il decorso.” nel merito chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere per le ordinanze-ingiunzioni opposte eccetto per la n. OI- 00695167 relativa all'anno 2018 per la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione
Istruita la causa a mezzo i documenti prodotti ed autorizzate le parti al deposito di note, all'udienza odierna viene discussa e decisa come da dispositivo in atti di cui viene data lettura unitamente alle motivazioni.
Motivi della Decisione
Preliminarmente, va dichiarata la tempestività dell'opposizione ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 150/11 e art. 22 l. 689/1981.
Sempre in via preliminare in ordine alla eccepita tardività della costituzione dell' e CP_1 dell'inammissibilità della relativa produzione, questo decidente osserva che la S.C. con recente pronuncia, ordinanza sez. L. n. 15972/2025 ha ritenuto che “ la tardiva costituzione del convenuto non comporta ex se l'inutilizzabilità della documentazione dallo stesso prodotta, la cui acquisizione
è comunque possibile, nel rito del lavoro, in quanto rimessa alla valutazione del Giudice di merito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 421 e 437 c.p.c. Al riguardo, è noto l' insegnamento della Corte per cui, nel rito del lavoro, deve contemperarsi il principio dispositivo con quello di ricerca della verità (sulla scia di Cass., S.U., nr. 11353 del 2004) non potendo il giudice limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova…”
Ciò posto, pur prendendo atto della eccezione di tardività avanzata dal ricorrente, questo decidente ammette la produzione documentale dell' convenuto ritenuti indispensabili ai fini della CP_3
decisione.
Gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv, con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638) con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al co.1 (previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153), per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. Tale comma risulta così modificato, nell'ambito della depenalizzazione operata ex art. 2 co. 2 L. n. 67/2014, ex art. 3, comma 6, del d.lgs. 15 gennaio 2016,
n. 8, che prevede “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Nel caso che ci occupa, l'istante denuncia la violazione dell'art.14 L. 689/81, e, conseguentemente l'opposizione, assorbita ogni altra ulteriore questione, va accolta.
Giova, a tal fine, riportare e richiamare quanto statuito, con provvedimenti resi dal Trib. di Catania dell'08.03.2023 n. 904/2023; Trib. di Catania n. 811/23 nonchè, sentenza n. 1080/2023 emessa il
20.3.2023; n. 811/2023 emessa in data 3.3.2023 nel proc. n. 12152/2022 R.G.; id. n. 888/2023 emessa il giorno 8.3.2023 nel proc. n. 7178/2022 e che si riportano, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c. trattando di vicende identiche al caso oggetto del presente ricorso.
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n.28210). Nel caso di specie, il termine può essere individuato all'epoca della di scadenza dei contributi omessi, violazione facilmente rilevabile dall'istituto, che non implica particolari aggravi istruttori, né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario. Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Nella specie, quindi, a fronte di contributi che scadevano al più nel dicembre del 2016 deve rilevarsi che la contestazione della violazione sono state emesse il 24.2.2018, con evidente violazione del termine di 90 giorni prescritto, già alla data della mera emissione della contestazione. In ogni modo, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90, giorni all' , CP_3 per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza per tale lasso temporale, il risultato non muterebbe, poiché le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque perfezionate tardivamente.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto” (cfr. sent. Trib. di Catania n.
812/23 dott. Fiorentino) .
Nella fattispecie che ci occupa, deve dichiararsi cessata la materia del contendere limitatamente alle ordinanze-Ingiunzioni n° OI-001329290, n° OI-00750440, n° OI-000699966 e n° OI-002571529, annullate in autotutela per come esposto in memoria di costituzione dall' e reiterato nelle note CP_1
autorizzate.
In ordine all'ordinanza-ingiunzione n. OI-00695167 afferente l'omissione delle ritenute previdenziali riferita all'anno 2018, l'opposizione è fondata e appare violato il termine di cui all'art. 14 l. 6898/81, violazione facilmente rilevata d'ufficio dall'istituto nell'ambito dei suoi poteri di verifica e controllo, nello specifico inadempienza aziende agricole DMAG 2017/3 e 2017/4 , né sul punto l' ha CP_1
fornito elementi di segno contrario atti a dimostrare oggettive difficoltà ad accertare le omissioni compiute dall'opponente, né ha fornito la prova di pendenza di un eventuale procedimento penale, né della data di ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria.
Si osserva che nel caso che ci occupa il richiamato termine di cui alla citata norma, relativamente alla scadenza dei pagamenti per l'anno 2018 alla data di notifica dell'atto di accertamento notificato il
27.09.2019 lasciato avviso il 7.10.2029, è decorso e, pertanto, ai sensi dell'art. 14 legge citata,
l'obbligazione deve ritenersi estinta. Il Supremo Collegio con recente pronuncia, n.8079/2025, ha ritenuto che “… che l'art. 6, d.lgs. n.
8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le “sanzioni amministrative previste dal presente decreto” debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, “si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”: prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare “gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti”, vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2°, l. n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr., ex multis, Cass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024);( ...) n altri termini, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza: diversamente opinando, infatti, l' “esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato”, resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, l. n.
689/1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi “inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione” (così ancora Corte cost. n. 151 del 2021, cit.)”, ( cfr. Cass.n.8079/2025) .
Alla luce delle superiori considerazione, assorbita ogni altra ulteriore questione, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/14 e successive modifiche in ragione delle questioni giuridiche trattate, del valore della causa e dall'attività difensiva svolta dalle parti da distrarsi in favore dell'Avv. Mirone AN
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione Dichiara cessata la materia del contendere limitatamente all'Ordinanza-Ingiunzione n.OI-001329290,
n° OI-00750440, n° OI-000699966 e n° OI-002571529 perchè annullate in autotutela dall' ; CP_1
-Accoglie il ricorso ed annulla l'ordinanza ingiunzione n.OI-00695167 notificata il 22 gennaio 2024;
CP_
-Condanna l' in persona del legale rappresentante p. tempore al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in €. 2.697,00 oltre accessori di legge da distrarsi in favore dell'Avv.
Mirone AN
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale
Siracusa 24.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa AN OG
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 24/10/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro Dott.ssa
AN OG è chiamata la causa iscritta al n. 561 2024 R.G.
Per la parte ricorrente è comparso l'Avv. Enrico Rubino in sostituzione dell'avv. Mirone il quale insiste in atti, nelle difese di cui al ricorso e reiterate nelle note autorizzate ed evidenzia che la costituzione di parte avversa è avvenuta oltre il termine di legge e la produzione è inammissibile ed insiste nella distrazione in favore del procuratore delle spese di lite.
Per l' è comparso l'Avv. Elena Amato in sostituzione dell'avv. Marcedone che insiste in atti e CP_1 chiede il rigetto del ricorso limitatamente all'OI-00695167 rispetto alla quale non è intervenuto provvedimento di annullamento in autotutela e ribadisce la regolare notifica dell'atto impugnato e la tempestività dell'atto impugnato come da documentazione prodotta.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa AN
OG, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 24/10/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 561 2024 R.G.
promossa da rappresentata e difesa dall' Avv. MIRONE ANTONIO giusta procura in Parte_1 atti;
opponente contro
persona del legale rappresentante p.tempore Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone giusta procure in atti
Opposta
Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato il 19.02.2024 innanzi all'intestato Tribunale, l'opponente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza-Ingiunzione n° OI-001329290 relativa all'atto di accertamento n°
7600.04/09/2018.0143984 portante la richiesta di pagamento dell'importo di € 1.722,08 a CP_1
titolo di sanzione amministrativa – anno 2017; l'ordinanza-ingiunzione n° OI-00695167 relativa all'atto di accertamento n° 7600.19/09/2019.0174257, 0143984 portante la richiesta di CP_1
pagamento dell'importo di € 4.260,26 a titolo di sanzione amministrativa – anno 2018; l'ordinanza- ingiunzione n° OI-00750440 relativa all'atto di accertamento n° 7600.21/09/2021.0241111, CP_1
0143984 portante la richiesta di pagamento dell'importo di € 7.544,28 a titolo di sanzione amministrativa – anno 2019; l'ordinanza-ingiunzione n° OI-000699966 relativa all'atto di accertamento n° 7600.10/05/2022.01280, 0143984 portante la richiesta di pagamento CP_1 dell'importo di € 6.410,43 a titolo di sanzione amministrativa – anno 2020; l'ordinanza-ingiunzione n° OI-002571529 relativa all'atto di accertamento n° 7600.27/02/2023.00431820143984, CP_1 portante la richiesta di pagamento dell'importo di € 8.260,35 a titolo di sanzione amministrativa – anno 2021; eccepiva Mancata notifica degli atti di accertamento descritti nelle ordinanze- ingiunzioni- Violazione dell'art. 14 della L. 689/1981-Prescrizione del credito azionato.– Difetto di motivazione. Insisteva per l'accoglimento dell'opposizione. CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva, il 24.4.2025 dunque tardivamente, in giudizio l' che deduceva la “Cessazione della materia del contendere. Ferma restando - a differenza di quanto si afferma nel ricorso proposto - la rituale notifica degli atti di accertamento, prodromici delle ordinanze ingiunzione, come da allegati, si evidenzia che, a seguito di ulteriori verifiche relative alle singole posizioni, l' sta provvedendo ad annullare in autotutela le ordinanze ingiunzione CP_1
notificate, con conseguente cessazione della materia del contendere, fatta debita eccezione per l'ordinanza - 00695167 per l'anno 2018, in quanto la notifica della diffida principale (17/10/19) è avvenuta entro i 3 mesi dalla delibera del rendiconto generale del 2018 (31/07/2019) e la successiva Ordinanza di ingiunzione è stata notificata entro i termini prescrizionali (5 anni, 3 mesi e 98 giorni), così come previsto dall'art. 2 comma 1-quater del Decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, cui si aggiunge la sospensione dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 disposta dall'articolo 103, comma-
6 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; contestava il difetto di motivazione nonché l'eccezione di prescrizione deducendo l'intervenuta interruzione anche per effetto della normativa pandemica che ne ha sospeso il decorso.” nel merito chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere per le ordinanze-ingiunzioni opposte eccetto per la n. OI- 00695167 relativa all'anno 2018 per la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione
Istruita la causa a mezzo i documenti prodotti ed autorizzate le parti al deposito di note, all'udienza odierna viene discussa e decisa come da dispositivo in atti di cui viene data lettura unitamente alle motivazioni.
Motivi della Decisione
Preliminarmente, va dichiarata la tempestività dell'opposizione ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 150/11 e art. 22 l. 689/1981.
Sempre in via preliminare in ordine alla eccepita tardività della costituzione dell' e CP_1 dell'inammissibilità della relativa produzione, questo decidente osserva che la S.C. con recente pronuncia, ordinanza sez. L. n. 15972/2025 ha ritenuto che “ la tardiva costituzione del convenuto non comporta ex se l'inutilizzabilità della documentazione dallo stesso prodotta, la cui acquisizione
è comunque possibile, nel rito del lavoro, in quanto rimessa alla valutazione del Giudice di merito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 421 e 437 c.p.c. Al riguardo, è noto l' insegnamento della Corte per cui, nel rito del lavoro, deve contemperarsi il principio dispositivo con quello di ricerca della verità (sulla scia di Cass., S.U., nr. 11353 del 2004) non potendo il giudice limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova…”
Ciò posto, pur prendendo atto della eccezione di tardività avanzata dal ricorrente, questo decidente ammette la produzione documentale dell' convenuto ritenuti indispensabili ai fini della CP_3
decisione.
Gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv, con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638) con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al co.1 (previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153), per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. Tale comma risulta così modificato, nell'ambito della depenalizzazione operata ex art. 2 co. 2 L. n. 67/2014, ex art. 3, comma 6, del d.lgs. 15 gennaio 2016,
n. 8, che prevede “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Nel caso che ci occupa, l'istante denuncia la violazione dell'art.14 L. 689/81, e, conseguentemente l'opposizione, assorbita ogni altra ulteriore questione, va accolta.
Giova, a tal fine, riportare e richiamare quanto statuito, con provvedimenti resi dal Trib. di Catania dell'08.03.2023 n. 904/2023; Trib. di Catania n. 811/23 nonchè, sentenza n. 1080/2023 emessa il
20.3.2023; n. 811/2023 emessa in data 3.3.2023 nel proc. n. 12152/2022 R.G.; id. n. 888/2023 emessa il giorno 8.3.2023 nel proc. n. 7178/2022 e che si riportano, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c. trattando di vicende identiche al caso oggetto del presente ricorso.
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n.28210). Nel caso di specie, il termine può essere individuato all'epoca della di scadenza dei contributi omessi, violazione facilmente rilevabile dall'istituto, che non implica particolari aggravi istruttori, né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario. Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Nella specie, quindi, a fronte di contributi che scadevano al più nel dicembre del 2016 deve rilevarsi che la contestazione della violazione sono state emesse il 24.2.2018, con evidente violazione del termine di 90 giorni prescritto, già alla data della mera emissione della contestazione. In ogni modo, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90, giorni all' , CP_3 per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza per tale lasso temporale, il risultato non muterebbe, poiché le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque perfezionate tardivamente.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto” (cfr. sent. Trib. di Catania n.
812/23 dott. Fiorentino) .
Nella fattispecie che ci occupa, deve dichiararsi cessata la materia del contendere limitatamente alle ordinanze-Ingiunzioni n° OI-001329290, n° OI-00750440, n° OI-000699966 e n° OI-002571529, annullate in autotutela per come esposto in memoria di costituzione dall' e reiterato nelle note CP_1
autorizzate.
In ordine all'ordinanza-ingiunzione n. OI-00695167 afferente l'omissione delle ritenute previdenziali riferita all'anno 2018, l'opposizione è fondata e appare violato il termine di cui all'art. 14 l. 6898/81, violazione facilmente rilevata d'ufficio dall'istituto nell'ambito dei suoi poteri di verifica e controllo, nello specifico inadempienza aziende agricole DMAG 2017/3 e 2017/4 , né sul punto l' ha CP_1
fornito elementi di segno contrario atti a dimostrare oggettive difficoltà ad accertare le omissioni compiute dall'opponente, né ha fornito la prova di pendenza di un eventuale procedimento penale, né della data di ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria.
Si osserva che nel caso che ci occupa il richiamato termine di cui alla citata norma, relativamente alla scadenza dei pagamenti per l'anno 2018 alla data di notifica dell'atto di accertamento notificato il
27.09.2019 lasciato avviso il 7.10.2029, è decorso e, pertanto, ai sensi dell'art. 14 legge citata,
l'obbligazione deve ritenersi estinta. Il Supremo Collegio con recente pronuncia, n.8079/2025, ha ritenuto che “… che l'art. 6, d.lgs. n.
8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le “sanzioni amministrative previste dal presente decreto” debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, “si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”: prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare “gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti”, vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2°, l. n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr., ex multis, Cass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024);( ...) n altri termini, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza: diversamente opinando, infatti, l' “esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato”, resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, l. n.
689/1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi “inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione” (così ancora Corte cost. n. 151 del 2021, cit.)”, ( cfr. Cass.n.8079/2025) .
Alla luce delle superiori considerazione, assorbita ogni altra ulteriore questione, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/14 e successive modifiche in ragione delle questioni giuridiche trattate, del valore della causa e dall'attività difensiva svolta dalle parti da distrarsi in favore dell'Avv. Mirone AN
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione Dichiara cessata la materia del contendere limitatamente all'Ordinanza-Ingiunzione n.OI-001329290,
n° OI-00750440, n° OI-000699966 e n° OI-002571529 perchè annullate in autotutela dall' ; CP_1
-Accoglie il ricorso ed annulla l'ordinanza ingiunzione n.OI-00695167 notificata il 22 gennaio 2024;
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-Condanna l' in persona del legale rappresentante p. tempore al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in €. 2.697,00 oltre accessori di legge da distrarsi in favore dell'Avv.
Mirone AN
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale
Siracusa 24.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa AN OG