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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/09/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2380/2023 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 3 settembre 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 2380 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente TRA
, rappresentata e difesa, per procura congiunta al ricorso, dall'avv. SALVATORE M.A. Parte_1 SPATARO ed elettivamente domiciliata in Catania, alla Via F. Crispi n. 211, presso lo studio del nominato difensore;
RICORRENTE E
, in persona del in carica, rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dal dott. GIANNI CAMICI, Dirigente scolastico, come da delega in atti, domiciliato in Firenze, alla Via Mannelli n. 113, presso l Controparte_3 ;
[...] RESISTENTE E
, in persona del pro tempore, Controparte_4 CP_2 [...]
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dal dott. Controparte_5
, dalla dott.ssa MARTA TRONCI e dal dott. Controparte_6 Controparte_7 funzionari delegati dal dott. dirigente direttore della CP_8 Controparte_5
, presso i cui uffici in Firenze, alla Via Verdi n. 24, è domiciliato;
[...] TERZO CHIAMATO IN CAUSA
ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex 414 c.p.c. depositato il 27.7.2023 e ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, il e l Controparte_1 [...]
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ACCERTI E DICHIARI Controparte_3 l'illegittimità dei provvedimenti prot. nn. 10140, 10141, 10151, 10152, 10153, 10154 e 10155 del 24/05/2023 con i quali il Dirigente Scolastico l'I.I.S. “B. Cellini” di Firenze ha disposto l'aspettativa non retribuita e con essi dei presupposti atti tutti con cui la stessa dirigenza ha declarato la decadenza postuma della ricorrente dal beneficio del congedo retribuito ex art. 42 D.Lgs. 151/2001, già riconosciuto per la medesima causale;
quindi, ACCERTI E DICHIARI il diritto della ricorrente ad essere collocata in congedo straordinario ex art. 42 D.Lgs. 151/2001 nel periodo per cui è causa e quindi l'illegittimità della trattenuta sullo stipendio della ricorrente operata dal mese di giugno 2023 e per i mesi a venire sino a novembre 2023, nonché delle successive già preannunciate sino a marzo 2032 e per l'effetto CONDANNI il , in persona del legale rappresentante Controparte_1 p.t., a rimborsare alla ricorrente la somma indebitamente trattenuta sullo stipendio per il recupero del
pagina 1 di 8 periodo 12/1/2023 – 31/1/2023 per € 285,25 mensili decorrenti da giugno 2023 e destinati a concludersi nel mese di novembre 2023 per il totale recupero di € 1.711/50, calcolati sulla base dei cedolini paga già formati, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, nonché a rimborsare alla ricorrente le ulteriori trattenute che verranno operate, per come già preannunziate sino al mese di marzo 2032 e che comporteranno i presumibili ulteriori indebiti per € 28.525, salvo sua esatta determinazione in corso di causa alla luce delle buste paga a formarsi, comunque oltre interessi legali
o rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
in ogni caso con affermazione di restitutio in integrum della ricorrente anche per gli aspetti giuridici, contributivi e fiscali connessi al beneficio spettante. In subordine, RITENGA tenuta l'Amministrazione datrice di lavoro al risarcimento del danno per equivalente, consistente nell'ammontare trattenuto sullo stipendio della ricorrente operata dal mese di giugno 2023 e per i mesi a venire sino a novembre 2023 per € 1.711/50, oltre gli aspetti giuridici, contributivi e fiscali connessi al beneficio illegittimamente negato, come sopra espressi;
nonché tenuta l'Amministrazione datrice di lavoro al risarcimento dell'ulteriore danno per equivalente, consistente nell'ammontare che sarà trattenuto sullo stipendio della ricorrente sino al mese di marzo 2032, previsionalmente stimato in € 28.525, salvo sua esatta determinazione in corso di causa alla luce delle buste paga a formarsi e comunque oltre gli aspetti giuridici, contributivi e fiscali connessi al beneficio illegittimamente negato, come sopra espressi, in ogni caso, per entrambe le domande risarcitorie sopra espresse, oltre gli interessi legali dal dovuto di ogni singola trattenuta operata al soddisfo effettivo del ristoro avvenuto;
in ogni caso la domanda risarcitoria predetta, confidando in pronuncia giudiziale che intervenga anteriormente alla data di scadenza fissata (3/2032), deve intendersi riferita sino al mese coincidente con la pronuncia emananda, mentre per il residuo periodo intercorrente fra la pronuncia ed il mese di marzo 2032 deve intendersi quale espressa richiesta di compensazione fra le somme a trattenersi ed il tantundem a risarcirsi. Con vittoria di spese, competenze e onorari.”.
2. Il convenuto si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo al Tribunale adito, previa CP_1 chiamata in causa del , di respingere il ricorso perché infondato. Controparte_4 Con vittoria di spese.
3. Autorizzata la chiamata in causa del ex artt. 106 e 420, co. 9 Controparte_4 c.p.c., il terzo chiamato si è ritualmente costituito in giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
[...]
e conseguentemente disporne Controparte_9 l'estromissione dal procedimento;
Nel merito, in subordine: rigettare il ricorso nella parte in cui la ricorrente afferma l'esistenza dei presupposti per la concessione del congedo straordinario ex art. 42 d.lgs. 151/2001 in quanto infondata in fatto ed in diritto;
In ogni caso con vittoria delle spese del giudizio.”.
4. La causa è stata istruita mediante i documenti in atti e, previo deposito telematico di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi, 3 settembre 2025, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
5. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, valutato il complesso delle risultanze probatorie dei documenti in atti, ritiene che il ricorso proposto sia infondato per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, non possa trovare accoglimento.
6. A fondamento delle conclusioni rassegnate, la ricorrente ha dedotto, in sintesi, quanto segue: Pt_1
- di aver prodotto in data 15.11.2021, tramite portale ARGO, richiesta di congedo biennale frazionato ai sensi del d.lgs. n. 151/2001 per assistere il proprio familiare in condizione di handicap grave, ex art. 3, co. 3 l. n. 104/92, con data di inizio congedo 13.01.2022;
- di prestare assistenza continuativa ed esclusiva alla propria madre, riconosciuta Parte_2 dall'ASL di Taranto, nella seduta del 18.01.2016, soggetto con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, co. 3 l. n. 104/1992;
- di aver nuovamente richiesto dal 26.09.22 in poi detto congedo;
- soltanto a metà febbraio 2023 la segreteria del personale le comunicava telefonicamente che il periodo dal 26.09.2022 al 01.02.2023 non aveva superato il controllo della RTS della Regione Toscana, in quanto non era stato effettuato il cambio di residenza, ovvero proprio l'incombente pagina 2 di 8 espletato dalla docente in data 02.03.2022 e poi sostituito con le indicazioni ricevute dalla Pt_1 scuola il successivo 03.03.2022;
- in data 15.03,2023, con nota prot. n.5334 a firma del Dirigente Scolastico dell'I.I.S. “B. Cellini” di Firenze, veniva comunicato alla ricorrente l'“Avvio del procedimento amministrativo per la revoca congedo per assistenza familiari con handicap in situazione di gravità”;
- in particolare, si legge nella detta nota: “Ai sensi degli art. 7 e 8 della Legge sopra specificata, si comunica che questa amministrazione ha dato avvio al procedimento in oggetto in data 13 marzo 2023 in quanto da un controllo effettuato presso il Comune di Taranto in merito alle dichiarazioni presentate dalla S.V. in relazione alla concessione del “Congedo per assistenza familiari con handicap in situazione di gravità” risulta che la S.V. ha trasferito la residenza presso la persona da assistere in data 2/2/2023. La mancata instaurazione della convivenza comporta la decadenza del beneficio in oggetto relativamente ai seguenti periodi: • Dal 13 Gennaio al 6 Marzo 2022; • Dal 10 Marzo al 10 Maggio 2022; • Dal 14 Maggio al 22 Maggio 2022 • Dal 26 Settembre al 27 Ottobre
2022 • Dal 5 Novembre al 8 Dicembre 2022 • Dal 10 al 21 Dicembre 2022; • Dal 12 al 31 Gennaio
2023”;
- con decreto del 19.05.2023 il D.S. dichiarava nei confronti della ricorrente la decadenza “dal beneficio del congedo biennale assistenza portatore di handicap nel periodo dal 13/01/2022 al 04/03/2022 in quanto mancante in quel periodo del requisito della convivenza, non avendo provveduto al trasferimento della residenza”;
- al detto Decreto faceva seguito una serie di provvedimenti, tutti di pari data (del 24.05.2023), sempre a firma del D.S., con cui lo stesso disponeva il collocamento della docente in aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio per i seguenti periodi: - dal 13/01/2022 al 06/03/2022 per mesi 1 e giorni 22; - dal 10/03/2022 al 10/05/2022 per mesi 2 e giorni 1;- dal 26/09/2022 al 27/10/2022 per mesi 1 e giorni 2; - dal 05/11/2022 al 30/11/2022 per mesi 0 e giorni 26; - dal 01/12/2022 al 08/12/2022 per mesi 0 e giorni 8; - dal 10/12/2022 al 21/12/2022 per mesi 0 e giorni 12; - dal 12/01/2023 al 31/01/2023 per mesi 0 e giorni 20;
- disponeva, altresì, che: “Durante il periodo suddetto non compete alcuna retribuzione;
tale periodo, inoltre, non è valido ai fini della progressione di carriera né ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza;
comporta, infine, la proporzionale riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità”.
7. Lamenta, quindi, la ricorrente di essersi ritrovata, proprio malgrado, collocata in aspettativa senza assegni per diversa causale, pur avendo seguito tutte le indicazioni fornite dalla scuola per ottenere il richiesto congedo e pur avendo allegato a ogni richiesta le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con cui dichiarava di essere convivente con il genitore disabile.
8. Assume la ricorrente che ella era, al momento della presentazione della domanda e del godimento del congedo – come da dichiarazioni sostitutive allegate alle richieste di congedo –, domiciliata presso l'abitazione della madre e con essa, altresì convivente.
9. Sostiene parte ricorrente che il D.S. ha illegittimamente contestato la sussistenza del requisito della convivenza iniziale sulla mera base della diversa residenza anagrafica in capo alla ricorrente al momento della domanda, così “commettendo duplice errore prospettico: 1) identificando la convivenza con la residenza anagrafica;
2) attribuendo rilevanza al dì della richiesta di modifica della residenza da parte della ricorrente. Sul punto, già la Giurisprudenza di merito ha già affermato che: “La residenza anagrafica, pur potendo essere sintomatica della convivenza tra il soggetto bisognoso di assistenza e il familiare che tale assistenza presta, non esaurisce di per sé le possibilità di comprovare la convivenza, che è l'unico requisito espressamente richiesto dalla disposizione di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151 del 2001 per la concessione del congedo straordinario.” Napoli Sez. VII, CP_10 22/05/2020, n. 1942, (Omissis) c. Ministero della Giustizia); e ancora, “Il requisito della convivenza ex ante, inteso come criterio prioritario per l'identificazione dei beneficiari del congedo, si rivela idoneo a garantire, in linea tendenziale, il miglior interesse del disabile. Tale presupposto, tuttavia, non può assurgere a criterio indefettibile ed esclusivo, così da precludere al figlio, che intende convivere ex post, di adempiere in via sussidiaria e residuale i doveri di cura e di assistenza, anche quando nessun altro familiare convivente, pur di grado più lontano, possa farsene carico.” (T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, 21/03/2019, n. 599, Omissis c. Ministero della Giustizia). Nel caso in questione, la ricorrente ha autocertificato lo stato di convivenza nelle richieste di congedo, non essendo tenuta al formale cambio
pagina 3 di 8 di residenza, e tale convivenza non è mai stata contestata in seno al procedimento amministrativo. … la convivenza, ancorché ipotizzato come requisito indispensabile (e prescindendo in questa sede dal momento della sua instaurazione), costituisce una mera res facti, ben suscettibile di non coincidere con la formale risultanza anagrafica della residenza e come tale, ampiamente autocertificabile ed in concreto autocertificata dalla ricorrente …”.
10. Con riguardo alla domanda risarcitoria spiegata in subordine, deduce la ricorrente che “Su direttiva dall'Amministrazione la ricorrente ha allegato le autocertificazioni alle istanze di congedo;
2) Ancora su direttiva dell'Amministrazione ha poi operato la richiesta al Comune di Taranto del cambio temporaneo di residenza;
3) Sempre su direttiva dell'Amministrazione ha immediatamente annullato tale richiesta per sostituirla con l'elezione di domicilio, per come indicata dalla Scuola;
”. Ciò nonostante, l'Amministrazione le ha revocato il beneficio sul presupposto della presunta tardività del cambio di residenza, peraltro non necessario. Parte ricorrente, sulla base di ciò, eccepisce che l'agire dell'Amministrazione scolastica non è stato conforme alla ordinaria diligenza imposta dall'art. 1227 c.c. e le ha cagionato un danno.
11. In sede di prima udienza ex art. 420 c.p.c., parte ricorrente ha eccepito “la ritualità dell'avversa costituzione, atteso che risultano depositate agli atti, unitamente ad istanza di visibilità del 11.3.2024, apposita delega ex art.417 bis c.p.c. del 20.11.2023 rilasciata dall'Avvocatura distrettuale di Stato per lo specifico affare all , nonché individuazione del medesimo del 25.5.2023 Parte_3 Parte_3 nella persona del dipendente per la costituzione in giudizio, il quale dipendente in Controparte_11 seno alla richiamata istanza di visibilità del 11.3.2024 dichiara espressamente di procedere al deposito
<<…per il cod. fisc. , in persona del in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 carica, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal dott. , come da Controparte_11 nota dell'Avvocatura dello Stato del 20/11/2023 e delega ex art.417 bis c.p.c….>> e di averne interesse quale “funzionario delegato”; viceversa, la costituzione in giudizio risulta sottoscritta e depositata da parte del Dirigente scolastico Gianni Camici, sulla scorta di differente delega del tutto generica e risalente all'aprile 2016, da doversi reputare superata, per specificità del contenuto, oltre che per successione temporale dagli specifici atti sopra indicati e relativi alla presente causa”. 12. Ritiene il Tribunale che l'eccezione sia infondata atteso che la delega conferita al dott. CP_11
si aggiunge a quella (e non sostituisce quella) preesistente rilasciata al dott. Gianni Camici e,
[...] per quanto consta, mai espressamente revocata dal delegante. In calce alla delega del 7.4.2016 si legge, infatti, “La presente delega è conferita senza limiti di durata e spiegherà effetti fino alla sua espressa revoca.”. 13. Per quanto concerne, poi, la chiamata in causa del , si rileva che Controparte_4 la stessa è stata autorizzata dal Tribunale ex artt. 420, co. 9 e 106 c.p.c. (e non ex art. 102 c.p.c.). A parere del Tribunale, sussiste nel caso di specie comunanza di causa in quanto, a fronte delle eccezioni, deduzioni e istanze formulate dalla ricorrente nel presente giudizio (coinvolgenti anche il quantum dell'indebito oggetto di recupero), deve rilevarsi che: - la RTS ha recuperato la prima partecipazione di credito erariale, lotto n. 10046 per € 1.711,39, tramite applicazione ai cedolini dal 06/2023 al 11/2023 (doc. 1 allegato alle note del MEF del 20.6.2025); - la seconda partecipazione di credito erariale, lotto n. 10130 per complessivi € 18.626,41, è in corso di recupero da parte della RTS tramite applicazione a n. 54 cedolini dal 07/2023 fino al 02/2027 con rate che, per quanto riguarda le prime n. 4, sono state di
€ 171,21 ciascuna, per le successive n. 39 rate di € 455,99 ciascuna e per l'ultima rata del 02/2027 di € 157,96 (doc. 2 allegato alle note del MEF del 20.6.2025). 14. Nel merito, come è noto, il congedo biennale per l'assistenza a familiari con disabilità in situazione di gravità ai sensi della legge n. 104/1992, è disciplinato dall'art. 42, co. 5 del d.lgs. n. 151/2001, il quale così recita: “Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi;
in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie
pagina 4 di 8 invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.”
15. A fronte della disposizione normativa che così regola la fattispecie di causa, in primo luogo, si rileva che è pacifico e documentale che la ricorrente abbia trasferito la propria residenza anagrafica presso l'indirizzo di Via Marche n. 64 Montegranaro – Salinella (Taranto) solo in data 2.2.2023 (v. doc. 29 fasc. ric., nel quale il attesta di aver verificato la dimora abituale della ricorrente al nuovo CP_12 indirizzo denunciato), e, quindi, successivamente alla concreta fruizione (frazionata) del congedo in parola, iniziata in data 13.1.2022.
16. In secondo luogo, si rileva che, come comunicato dal Comune di Taranto all con e-mail del CP_13 14.12.2022, risultava già residente presso il Comune di Taranto al momento della Parte_1 richiesta di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea del 1.3.2022 (doc. 21 fasc. ric.) e, pertanto, non è stato possibile per l'Ente “adempiere alla sua richiesta di elezione del domicilio temporaneo presso lo stesso Comune” (doc. 26 fasc. ric.).
17. Ma dagli atti di causa emerge, altresì, che, nonostante l'istanza/dichiarazione di al Comune di Pt_1 Taranto di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, datata 01.03.2022, non potesse trovare accoglimento per difetto dei relativi presupposti normativi, la medesima ha, comunque, Pt_1 sottoscritto, sempre in data 01.03.2022, una “certificazione di domicilio” nella quale ha dichiarato quanto segue: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. N.445/2000 (norme penali) DICHIARA - di eleggere temporaneamente il proprio domicilio in via Marche n.64 (74121) Taranto, dal 01.03.2022 per i seguenti motivi: assistenza a genitore beneficiario della legge 104/1992 ss.mm.ii. con connotazione di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3;” (doc. 22 fasc. ric.).
18. Ne discende che la e-mail con la quale l'impiegata GU LO (peraltro, certamente non munita del potere di rappresentare il dirigente scolastico) ha comunicato alla ricorrente in data 2.3.2022 quanto segue “Buongiorno Vincenza, ti allego fac -simile di una comunicazione rilasciata da altra persona della scuola: certificazione di domicilio. Vedi un po' se puoi fare una cosa simile anche te.” (doc. 18 fasc. ric.), non ha procurato alla ricorrente alcun danno, atteso che l'autocertificazione ha il medesimo contenuto dell'istanza/dichiarazione rigettata, ossia l'elezione di domicilio temporaneo presso la residenza della madre.
19. Tanto è vero che la stessa , nella e-mail inviata a LO in data 28.2.2023 (doc. 20 fasc. ric.) Pt_1CP_ scrive: “… Circolare n.32 del 06.03.2012, punto n.6 Al fine di agevolare l'assistenza della persona disabile, il requisito della convivenza, richiesto per la fruizione del congedo straordinario, sarà accertato d'ufficio previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l'eventuale dimora temporanea (vedi iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art.32 D.P.R. n. 223/89), ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. In alternativa all'indicazione degli elementi di cui sopra, l'interessato ha facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000. Ovviamente, dietro vostra indicazione, ho optato per la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 (autocertificazione), in quanto l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea NON poteva fare al mio caso essendo residente nello stesso Comune del mio congiunto portatore di H;
l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea è invece prevista per coloro che come dipendenti/richiedenti congedo biennale RISIEDONO IN UN COMUNE DIVERSO DA QUELLO IN CUI RISIEDE IL CONGIUNTO PORTATORE DI H.”.
20. E, d'altra parte, non è dato comprendere come potrebbe rilevare ai fini dell'istituto giuridico in parola una elezione di domicilio temporaneo (presso la residenza anagrafica del disabile in situazione di gravità) non verificabile dal datore di lavoro mediante l'accesso alle risultanze dell'anagrafe della popolazione residente o dello schedario della popolazione temporanea, dal momento che in tal modo il requisito normativo della convivenza si ridurrebbe, nella sostanza, a una mera res facti.
pagina 5 di 8 21. Si evidenzia, in ogni caso, come l'impiegata LO abbia rimesso alla odierna ricorrente ogni valutazione sul poter fare “una cosa simile” al fac-simile inviatole.
22. E, del resto, come la ricorrente a un certo punto, a prescindere dallo scambio di corrispondenza intercorso con LO, si è determinata a trasferire la propria residenza (dimora abituale) in data 2.2.2023, allo stesso modo, ben avrebbe potuto procedervi precedentemente (i.e. a far data dal 13.1.22). In tal senso, è univoco quanto dichiarato dalla stessa a LO nella summenzionata e-mail del 28.2.2023: “Dal Pt_1 2023 ho comunque preferito fare il cambio di residenza trasferendola presso quella di mia madre a partire dal 02,02,2023”.
23. Ancora, si osserva che la summenzionata e-mail di LO del 2.3.2022 faceva seguito a una precedente e-mail della ricorrente (doc. 17 fasc. ric.) nella quale ella rappresentava di aver appreso da referenti del di Taranto che “la richiesta possa farsi se la persona " dichiara di trovarsi nel comune (di CP_12 Taranto) da non meno di 4 mesi". Io mi trovo qui dal 27.12.21 e non posso dichiarare di esservi da prima, ovviamente.”.
24. È, pertanto, destituito di ogni fondamento l'assunto secondo cui la avrebbe annullato Pt_1 l'istanza/dichiarazione del 1.3.2022 a causa e in conseguenza della predetta e-mail di LO del 2.3.2022 (v. anche doc. 23 fasc. ric. circa la consapevolezza della ricorrente di non soddisfare i requisiti per la predetta iscrizione nello schedario della popolazione temporanea).
25. Da nessuna delle e-mail in atti risulta, invece, che LO abbia in qualche modo potuto indurre Pt_1 a non procedere al tempestivo trasferimento di residenza anagrafica (dimora abituale).
26. In conclusione, la ricorrente fino al 2.2.2023 non era, né, residente, né, temporaneamente dimorante presso l'indirizzo di residenza anagrafica della madre.
27. Ad ogni modo, quand'anche si opinasse diversamente in merito ai rapporti fra l'istanza/dichiarazione di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea e l'autocertificazione di domicilio temporaneo in atti, dovrebbe, comunque, pervenirsi ad affermare l'insussistenza di qualunque responsabilità in capo all'amministrazione datrice convenuta.
28. Alla luce di quanto comunicato dal Comune di Taranto all il 14.12.2022, infatti, è del tutto CP_13 evidente che, quand'anche LO non avesse inviato a l'e-mail del 2.3.2022 relativa alla Pt_1 certificazione di domicilio (doc. 18 fasc. ric.), l'istanza/dichiarazione della ricorrente del 1.3.2022 (doc. 21 fasc. ric.) sarebbe stata rigettata (come, in realtà, lo è stata) per assenza (pacifica) dei relativi requisiti normativi.
29. Tutto ciò posto ed esclusa, quindi, qualunque responsabilità dell'amministrazione ex art. 1227 c.c., per quanto concerne, invece, il requisito della convivenza, quand'anche si accedesse alla tesi di parte ricorrente, secondo cui è necessaria e sufficiente la convivenza di fatto con la persona assistita, a nulla rilevando la residenza anagrafica1, dovrebbe pervenirsi al rigetto del ricorso.
30. Come è noto, infatti, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o di certificazione, sebbene idonea a comprovare, fino a contraria risultanza, detta situazione nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti con la predetta instaurati, non ha nessun valore probatorio, neanche indiziario, nel giudizio civile caratterizzato dall'onere della prova, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere della prova di cui all'articolo 2967 del codice civile, da proprie dichiarazioni (v., fra le molte, Cass. n. 5708/2018). “L'autocertificazione, prevista dall'art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può essere idonea ad attestare, sotto la propria responsabilità, fatti a sé favorevoli esclusivamente nel rapporto con una P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, in quanto caratterizzato dal principio dell'onere della prova, tenuto conto che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore e che solo la non contestazione o l'ammissione di controparte possono esonerare dallo “onus probandi”.” (Cass. n. 17358/2010). Infatti, “La dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, prevista dall'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114 e, successivamente, dall'art. 1, comma primo, lettera b), del d. P. R. 20 ottobre 1998, n. 403, poi sostituito dall'art. 46,
pagina 6 di 8 comma primo, lettera o), del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è idonea a comprovare detta situazione, fino a contraria risultanza, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 cod. civ.; tuttavia, laddove manchi una contestazione da parte dell'amministrazione in ordine all'ammontare del reddito, la prova del requisito reddituale non è richiesta, in quanto il requisito non contestato non è compreso nel novero dei fatti costitutivi della pretesa che la parte deve dimostrare, cosicché il giudice può ritenerlo sussistente a prescindere da una eventuale autocertificazione.”. (Cass. n. 12999/2003). Analogamente, le Sezioni Unite della Corte, con sentenza n. 5167/2003, hanno puntualizzato: “La dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, prevista dall'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114 e, successivamente, dall'art. 1, comma primo, lettera b), del d. P. R. 20 ottobre 1998, n. 403, poi sostituito dall'art. 46, comma primo, lettera o), del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è idonea a comprovare detta situazione, fino a contraria risultanza, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 cod. civ. (nella specie, la S. C., applicando tale principio in relazione all'accertamento del requisito reddituale prescritto per il riconoscimento del diritto a prestazione assistenziale, ha anche sottolineato l'onere di una specifica contestazione da parte della pubblica amministrazione convenuta, ai sensi dell'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ., in difetto della quale la prova del requisito reddituale non è richiesta, precisando, peraltro, che, a tali fini, non è necessaria una specifica allegazione, da parte della medesima p.a., di fatti contrastanti con l'affermata ricorrenza del predetto requisito.)”. La Suprema Corte nella pronuncia a sezioni unite n. 10153/1998 ha precisato che riconoscere efficacia probatoria (anche soltanto a livello di indizio, con attribuzione al giudice del potere discrezionale, non sindacabile in sede di legittimità, se avvalersene o meno) alla dichiarazione sostitutiva, prodotta in giudizio quale unico elemento a sostegno dell'affermata sussistenza di fatti, stati o qualità personali del dichiarante integranti elementi costitutivi dell'azione o dell'eccezione, sarebbe in contrasto con il fondamentale principio in virtù del quale la parte non può derivare elementi di prova da proprie dichiarazioni, ai fini del soddisfacimento a proprio favore dell'onere di cui all'art. 2697 c.c. Principio che, secondo la Corte, scaturisce con tutta chiarezza dal rilievo che solo in casi specifici (quelli previsti dagli art. 2710 e 2734 c.c.), che vanno considerati come eccezioni alla contraria regola generale, la legge attribuisce efficacia, nel giudizio civile, alle dichiarazioni favorevoli all'interesse di chi le rende. Peraltro, quand'anche (ma non si vede come) si volesse riconoscere alle dichiarazioni sostitutive della parte valore di mero indizio, nel caso di specie, difetterebbero, comunque, altri elementi di giudizio che lo comprovino.
31. È, quindi, contrario ai consolidati principi di diritto appena esposti e, perciò, non condivisibile, l'assunto di parte ricorrente secondo cui, ai fini della prova della res facti della convivenza, l'autocertificazione dell'istante sarebbe autosufficiente, salvo prova del contrario ad opera della controparte.
32. Pertanto, posto che gravava sulla ricorrente l'onere di provare nel presente giudizio la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto soggettivo alla fruizione del congedo straordinario2 (trattasi di giudizio sul rapporto e non sull'atto), sarebbe stato onere della medesima parte ricorrente anche articolare fin dall'atto introduttivo mezzi istruttori volti a provare, in fatto, l'effettiva sussistenza della convivenza della ricorrente con la madre portatrice di handicap grave (art. 414 c.p.c.).
pagina 7 di 8 33. Peraltro, tali mezzi istruttori non sono stati articolati dalla parte ricorrente neppure in sede di prima udienza ex art. 420 c.p.c., ossia, a seguito della costituzione del Ministero datore che, nella propria memoria di costituzione e difensiva, ha specificamente eccepito che la ricorrente ha omesso di instaurare la convivenza con la madre fino al 2.2.2023 (“la ricorrente avrebbe dovuto comunque instaurare la convivenza almeno in coincidenza con l'inizio del periodo di congedo e mantenerla fino al termine.”,
“Quale che sia la situazione di fatto: convivenza in essere ma non dichiarata all'ufficiale dell'anagrafe; convivenza non ancora instaurata;
convivenza instaurata solo il 2 febbraio 2023 come risulta all'anagrafe del Comune di Taranto, risulta evidente che la Prof.ssa ha mancato di effettuare le Pt_1 dichiarazioni anagrafiche dovute o di instaurare la convivenza.”, v. pagg. 3 e ss. “Sulla mancanza del requisito della convivenza ai fini della concessione dei benefici di cui all'art.42 del D. Lgs. n° 151/2001”). 34. Deve, quindi, ritenersi che dichiarazioni sostitutive prodotte agli atti del presente giudizio civile (docc. 8-10) siano assimilabili a mere allegazioni, ex adverso contestate ex art. 416 c.p.c. e rimaste sfornite di prova.
35. D'altro canto, l'omesso trasferimento della residenza anagrafica fino al 2.2.2023 impedisce alla ricorrente anche di avvalersi (fino alla predetta data) della presunzione (relativa) di coincidenza della residenza anagrafica con la dimora abituale effettiva.
36. Viste le note autorizzate del Ministero dell'Economia e delle del 20.6.2025 (non specificamente CP_4 contestate ex adverso sotto il profilo contabile), deve, dunque, dichiararsi che il debito restitutorio della ricorrente è pari a complessivi € 20.337,80, calcolato al netto delle ritenute operate in sede di erogazione, e che alla data del 30 giugno 2025 erano stati recuperati complessivamente € 11.516,03 e restavano da recuperare € 8.821,77, il tutto tramite l'applicazione delle rate sul cedolino incidenti sull'imponibile fiscale (v. doc. 2 allegato alle note).
37. È assorbito, in applicazione del principio di diritto della ragione più liquida, ogni ulteriore profilo controverso.
38. Si ritiene sussistano i presupposti per compensare integralmente fra tutte le parti le spese di lite, atteso Contr che, come allegato e documentato dal i decreti di concessione dei congedi relativi ai periodi dal Contr 13.01.2022 al 04.03.2022 (doc. 1 fasc. , inizialmente vistato;
dal 26.09.2022 al 27.10.2022 (doc. 2); dal 07.11.2022 al 30.11.2022 (doc. 3) e dal 01.12.2022 al 07.12.2022 (doc. 4) sono stati trasmessi alla RTS solo in data 19.01.2023, ovvero quando la ricorrente aveva già interamente fruito del beneficio richiesto, mentre non sono mai stati trasmessi da parte dell'istituto scolastico alla RTS i decreti di concessione dei congedi relativi ai periodi dal 10.03.2022 al 10.05.2022; dal 14.05.2022 al 22.05.2022 e dal 02.11.2022 al 04.11.2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta
o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- respinge il ricorso;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite ex art. 92 c.p.c.
Firenze, 3 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ad avviso del e del , invece, il Controparte_1 Controparte_15 requisito della convivenza è da intendersi come concomitanza della residenza anagrafica con la convivenza, ossia come coabitazione. 2 Con principio di diritto applicabile per analogia anche alla fattispecie per cui è causa, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto.” (così, fra le molte, Cass. n. 2739/2016).
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 3 settembre 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 2380 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente TRA
, rappresentata e difesa, per procura congiunta al ricorso, dall'avv. SALVATORE M.A. Parte_1 SPATARO ed elettivamente domiciliata in Catania, alla Via F. Crispi n. 211, presso lo studio del nominato difensore;
RICORRENTE E
, in persona del in carica, rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dal dott. GIANNI CAMICI, Dirigente scolastico, come da delega in atti, domiciliato in Firenze, alla Via Mannelli n. 113, presso l Controparte_3 ;
[...] RESISTENTE E
, in persona del pro tempore, Controparte_4 CP_2 [...]
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dal dott. Controparte_5
, dalla dott.ssa MARTA TRONCI e dal dott. Controparte_6 Controparte_7 funzionari delegati dal dott. dirigente direttore della CP_8 Controparte_5
, presso i cui uffici in Firenze, alla Via Verdi n. 24, è domiciliato;
[...] TERZO CHIAMATO IN CAUSA
ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex 414 c.p.c. depositato il 27.7.2023 e ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, il e l Controparte_1 [...]
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ACCERTI E DICHIARI Controparte_3 l'illegittimità dei provvedimenti prot. nn. 10140, 10141, 10151, 10152, 10153, 10154 e 10155 del 24/05/2023 con i quali il Dirigente Scolastico l'I.I.S. “B. Cellini” di Firenze ha disposto l'aspettativa non retribuita e con essi dei presupposti atti tutti con cui la stessa dirigenza ha declarato la decadenza postuma della ricorrente dal beneficio del congedo retribuito ex art. 42 D.Lgs. 151/2001, già riconosciuto per la medesima causale;
quindi, ACCERTI E DICHIARI il diritto della ricorrente ad essere collocata in congedo straordinario ex art. 42 D.Lgs. 151/2001 nel periodo per cui è causa e quindi l'illegittimità della trattenuta sullo stipendio della ricorrente operata dal mese di giugno 2023 e per i mesi a venire sino a novembre 2023, nonché delle successive già preannunciate sino a marzo 2032 e per l'effetto CONDANNI il , in persona del legale rappresentante Controparte_1 p.t., a rimborsare alla ricorrente la somma indebitamente trattenuta sullo stipendio per il recupero del
pagina 1 di 8 periodo 12/1/2023 – 31/1/2023 per € 285,25 mensili decorrenti da giugno 2023 e destinati a concludersi nel mese di novembre 2023 per il totale recupero di € 1.711/50, calcolati sulla base dei cedolini paga già formati, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, nonché a rimborsare alla ricorrente le ulteriori trattenute che verranno operate, per come già preannunziate sino al mese di marzo 2032 e che comporteranno i presumibili ulteriori indebiti per € 28.525, salvo sua esatta determinazione in corso di causa alla luce delle buste paga a formarsi, comunque oltre interessi legali
o rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
in ogni caso con affermazione di restitutio in integrum della ricorrente anche per gli aspetti giuridici, contributivi e fiscali connessi al beneficio spettante. In subordine, RITENGA tenuta l'Amministrazione datrice di lavoro al risarcimento del danno per equivalente, consistente nell'ammontare trattenuto sullo stipendio della ricorrente operata dal mese di giugno 2023 e per i mesi a venire sino a novembre 2023 per € 1.711/50, oltre gli aspetti giuridici, contributivi e fiscali connessi al beneficio illegittimamente negato, come sopra espressi;
nonché tenuta l'Amministrazione datrice di lavoro al risarcimento dell'ulteriore danno per equivalente, consistente nell'ammontare che sarà trattenuto sullo stipendio della ricorrente sino al mese di marzo 2032, previsionalmente stimato in € 28.525, salvo sua esatta determinazione in corso di causa alla luce delle buste paga a formarsi e comunque oltre gli aspetti giuridici, contributivi e fiscali connessi al beneficio illegittimamente negato, come sopra espressi, in ogni caso, per entrambe le domande risarcitorie sopra espresse, oltre gli interessi legali dal dovuto di ogni singola trattenuta operata al soddisfo effettivo del ristoro avvenuto;
in ogni caso la domanda risarcitoria predetta, confidando in pronuncia giudiziale che intervenga anteriormente alla data di scadenza fissata (3/2032), deve intendersi riferita sino al mese coincidente con la pronuncia emananda, mentre per il residuo periodo intercorrente fra la pronuncia ed il mese di marzo 2032 deve intendersi quale espressa richiesta di compensazione fra le somme a trattenersi ed il tantundem a risarcirsi. Con vittoria di spese, competenze e onorari.”.
2. Il convenuto si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo al Tribunale adito, previa CP_1 chiamata in causa del , di respingere il ricorso perché infondato. Controparte_4 Con vittoria di spese.
3. Autorizzata la chiamata in causa del ex artt. 106 e 420, co. 9 Controparte_4 c.p.c., il terzo chiamato si è ritualmente costituito in giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
[...]
e conseguentemente disporne Controparte_9 l'estromissione dal procedimento;
Nel merito, in subordine: rigettare il ricorso nella parte in cui la ricorrente afferma l'esistenza dei presupposti per la concessione del congedo straordinario ex art. 42 d.lgs. 151/2001 in quanto infondata in fatto ed in diritto;
In ogni caso con vittoria delle spese del giudizio.”.
4. La causa è stata istruita mediante i documenti in atti e, previo deposito telematico di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi, 3 settembre 2025, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
5. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, valutato il complesso delle risultanze probatorie dei documenti in atti, ritiene che il ricorso proposto sia infondato per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, non possa trovare accoglimento.
6. A fondamento delle conclusioni rassegnate, la ricorrente ha dedotto, in sintesi, quanto segue: Pt_1
- di aver prodotto in data 15.11.2021, tramite portale ARGO, richiesta di congedo biennale frazionato ai sensi del d.lgs. n. 151/2001 per assistere il proprio familiare in condizione di handicap grave, ex art. 3, co. 3 l. n. 104/92, con data di inizio congedo 13.01.2022;
- di prestare assistenza continuativa ed esclusiva alla propria madre, riconosciuta Parte_2 dall'ASL di Taranto, nella seduta del 18.01.2016, soggetto con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, co. 3 l. n. 104/1992;
- di aver nuovamente richiesto dal 26.09.22 in poi detto congedo;
- soltanto a metà febbraio 2023 la segreteria del personale le comunicava telefonicamente che il periodo dal 26.09.2022 al 01.02.2023 non aveva superato il controllo della RTS della Regione Toscana, in quanto non era stato effettuato il cambio di residenza, ovvero proprio l'incombente pagina 2 di 8 espletato dalla docente in data 02.03.2022 e poi sostituito con le indicazioni ricevute dalla Pt_1 scuola il successivo 03.03.2022;
- in data 15.03,2023, con nota prot. n.5334 a firma del Dirigente Scolastico dell'I.I.S. “B. Cellini” di Firenze, veniva comunicato alla ricorrente l'“Avvio del procedimento amministrativo per la revoca congedo per assistenza familiari con handicap in situazione di gravità”;
- in particolare, si legge nella detta nota: “Ai sensi degli art. 7 e 8 della Legge sopra specificata, si comunica che questa amministrazione ha dato avvio al procedimento in oggetto in data 13 marzo 2023 in quanto da un controllo effettuato presso il Comune di Taranto in merito alle dichiarazioni presentate dalla S.V. in relazione alla concessione del “Congedo per assistenza familiari con handicap in situazione di gravità” risulta che la S.V. ha trasferito la residenza presso la persona da assistere in data 2/2/2023. La mancata instaurazione della convivenza comporta la decadenza del beneficio in oggetto relativamente ai seguenti periodi: • Dal 13 Gennaio al 6 Marzo 2022; • Dal 10 Marzo al 10 Maggio 2022; • Dal 14 Maggio al 22 Maggio 2022 • Dal 26 Settembre al 27 Ottobre
2022 • Dal 5 Novembre al 8 Dicembre 2022 • Dal 10 al 21 Dicembre 2022; • Dal 12 al 31 Gennaio
2023”;
- con decreto del 19.05.2023 il D.S. dichiarava nei confronti della ricorrente la decadenza “dal beneficio del congedo biennale assistenza portatore di handicap nel periodo dal 13/01/2022 al 04/03/2022 in quanto mancante in quel periodo del requisito della convivenza, non avendo provveduto al trasferimento della residenza”;
- al detto Decreto faceva seguito una serie di provvedimenti, tutti di pari data (del 24.05.2023), sempre a firma del D.S., con cui lo stesso disponeva il collocamento della docente in aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio per i seguenti periodi: - dal 13/01/2022 al 06/03/2022 per mesi 1 e giorni 22; - dal 10/03/2022 al 10/05/2022 per mesi 2 e giorni 1;- dal 26/09/2022 al 27/10/2022 per mesi 1 e giorni 2; - dal 05/11/2022 al 30/11/2022 per mesi 0 e giorni 26; - dal 01/12/2022 al 08/12/2022 per mesi 0 e giorni 8; - dal 10/12/2022 al 21/12/2022 per mesi 0 e giorni 12; - dal 12/01/2023 al 31/01/2023 per mesi 0 e giorni 20;
- disponeva, altresì, che: “Durante il periodo suddetto non compete alcuna retribuzione;
tale periodo, inoltre, non è valido ai fini della progressione di carriera né ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza;
comporta, infine, la proporzionale riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità”.
7. Lamenta, quindi, la ricorrente di essersi ritrovata, proprio malgrado, collocata in aspettativa senza assegni per diversa causale, pur avendo seguito tutte le indicazioni fornite dalla scuola per ottenere il richiesto congedo e pur avendo allegato a ogni richiesta le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con cui dichiarava di essere convivente con il genitore disabile.
8. Assume la ricorrente che ella era, al momento della presentazione della domanda e del godimento del congedo – come da dichiarazioni sostitutive allegate alle richieste di congedo –, domiciliata presso l'abitazione della madre e con essa, altresì convivente.
9. Sostiene parte ricorrente che il D.S. ha illegittimamente contestato la sussistenza del requisito della convivenza iniziale sulla mera base della diversa residenza anagrafica in capo alla ricorrente al momento della domanda, così “commettendo duplice errore prospettico: 1) identificando la convivenza con la residenza anagrafica;
2) attribuendo rilevanza al dì della richiesta di modifica della residenza da parte della ricorrente. Sul punto, già la Giurisprudenza di merito ha già affermato che: “La residenza anagrafica, pur potendo essere sintomatica della convivenza tra il soggetto bisognoso di assistenza e il familiare che tale assistenza presta, non esaurisce di per sé le possibilità di comprovare la convivenza, che è l'unico requisito espressamente richiesto dalla disposizione di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151 del 2001 per la concessione del congedo straordinario.” Napoli Sez. VII, CP_10 22/05/2020, n. 1942, (Omissis) c. Ministero della Giustizia); e ancora, “Il requisito della convivenza ex ante, inteso come criterio prioritario per l'identificazione dei beneficiari del congedo, si rivela idoneo a garantire, in linea tendenziale, il miglior interesse del disabile. Tale presupposto, tuttavia, non può assurgere a criterio indefettibile ed esclusivo, così da precludere al figlio, che intende convivere ex post, di adempiere in via sussidiaria e residuale i doveri di cura e di assistenza, anche quando nessun altro familiare convivente, pur di grado più lontano, possa farsene carico.” (T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, 21/03/2019, n. 599, Omissis c. Ministero della Giustizia). Nel caso in questione, la ricorrente ha autocertificato lo stato di convivenza nelle richieste di congedo, non essendo tenuta al formale cambio
pagina 3 di 8 di residenza, e tale convivenza non è mai stata contestata in seno al procedimento amministrativo. … la convivenza, ancorché ipotizzato come requisito indispensabile (e prescindendo in questa sede dal momento della sua instaurazione), costituisce una mera res facti, ben suscettibile di non coincidere con la formale risultanza anagrafica della residenza e come tale, ampiamente autocertificabile ed in concreto autocertificata dalla ricorrente …”.
10. Con riguardo alla domanda risarcitoria spiegata in subordine, deduce la ricorrente che “Su direttiva dall'Amministrazione la ricorrente ha allegato le autocertificazioni alle istanze di congedo;
2) Ancora su direttiva dell'Amministrazione ha poi operato la richiesta al Comune di Taranto del cambio temporaneo di residenza;
3) Sempre su direttiva dell'Amministrazione ha immediatamente annullato tale richiesta per sostituirla con l'elezione di domicilio, per come indicata dalla Scuola;
”. Ciò nonostante, l'Amministrazione le ha revocato il beneficio sul presupposto della presunta tardività del cambio di residenza, peraltro non necessario. Parte ricorrente, sulla base di ciò, eccepisce che l'agire dell'Amministrazione scolastica non è stato conforme alla ordinaria diligenza imposta dall'art. 1227 c.c. e le ha cagionato un danno.
11. In sede di prima udienza ex art. 420 c.p.c., parte ricorrente ha eccepito “la ritualità dell'avversa costituzione, atteso che risultano depositate agli atti, unitamente ad istanza di visibilità del 11.3.2024, apposita delega ex art.417 bis c.p.c. del 20.11.2023 rilasciata dall'Avvocatura distrettuale di Stato per lo specifico affare all , nonché individuazione del medesimo del 25.5.2023 Parte_3 Parte_3 nella persona del dipendente per la costituzione in giudizio, il quale dipendente in Controparte_11 seno alla richiamata istanza di visibilità del 11.3.2024 dichiara espressamente di procedere al deposito
<<…per il cod. fisc. , in persona del in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 carica, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal dott. , come da Controparte_11 nota dell'Avvocatura dello Stato del 20/11/2023 e delega ex art.417 bis c.p.c….>> e di averne interesse quale “funzionario delegato”; viceversa, la costituzione in giudizio risulta sottoscritta e depositata da parte del Dirigente scolastico Gianni Camici, sulla scorta di differente delega del tutto generica e risalente all'aprile 2016, da doversi reputare superata, per specificità del contenuto, oltre che per successione temporale dagli specifici atti sopra indicati e relativi alla presente causa”. 12. Ritiene il Tribunale che l'eccezione sia infondata atteso che la delega conferita al dott. CP_11
si aggiunge a quella (e non sostituisce quella) preesistente rilasciata al dott. Gianni Camici e,
[...] per quanto consta, mai espressamente revocata dal delegante. In calce alla delega del 7.4.2016 si legge, infatti, “La presente delega è conferita senza limiti di durata e spiegherà effetti fino alla sua espressa revoca.”. 13. Per quanto concerne, poi, la chiamata in causa del , si rileva che Controparte_4 la stessa è stata autorizzata dal Tribunale ex artt. 420, co. 9 e 106 c.p.c. (e non ex art. 102 c.p.c.). A parere del Tribunale, sussiste nel caso di specie comunanza di causa in quanto, a fronte delle eccezioni, deduzioni e istanze formulate dalla ricorrente nel presente giudizio (coinvolgenti anche il quantum dell'indebito oggetto di recupero), deve rilevarsi che: - la RTS ha recuperato la prima partecipazione di credito erariale, lotto n. 10046 per € 1.711,39, tramite applicazione ai cedolini dal 06/2023 al 11/2023 (doc. 1 allegato alle note del MEF del 20.6.2025); - la seconda partecipazione di credito erariale, lotto n. 10130 per complessivi € 18.626,41, è in corso di recupero da parte della RTS tramite applicazione a n. 54 cedolini dal 07/2023 fino al 02/2027 con rate che, per quanto riguarda le prime n. 4, sono state di
€ 171,21 ciascuna, per le successive n. 39 rate di € 455,99 ciascuna e per l'ultima rata del 02/2027 di € 157,96 (doc. 2 allegato alle note del MEF del 20.6.2025). 14. Nel merito, come è noto, il congedo biennale per l'assistenza a familiari con disabilità in situazione di gravità ai sensi della legge n. 104/1992, è disciplinato dall'art. 42, co. 5 del d.lgs. n. 151/2001, il quale così recita: “Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi;
in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie
pagina 4 di 8 invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.”
15. A fronte della disposizione normativa che così regola la fattispecie di causa, in primo luogo, si rileva che è pacifico e documentale che la ricorrente abbia trasferito la propria residenza anagrafica presso l'indirizzo di Via Marche n. 64 Montegranaro – Salinella (Taranto) solo in data 2.2.2023 (v. doc. 29 fasc. ric., nel quale il attesta di aver verificato la dimora abituale della ricorrente al nuovo CP_12 indirizzo denunciato), e, quindi, successivamente alla concreta fruizione (frazionata) del congedo in parola, iniziata in data 13.1.2022.
16. In secondo luogo, si rileva che, come comunicato dal Comune di Taranto all con e-mail del CP_13 14.12.2022, risultava già residente presso il Comune di Taranto al momento della Parte_1 richiesta di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea del 1.3.2022 (doc. 21 fasc. ric.) e, pertanto, non è stato possibile per l'Ente “adempiere alla sua richiesta di elezione del domicilio temporaneo presso lo stesso Comune” (doc. 26 fasc. ric.).
17. Ma dagli atti di causa emerge, altresì, che, nonostante l'istanza/dichiarazione di al Comune di Pt_1 Taranto di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, datata 01.03.2022, non potesse trovare accoglimento per difetto dei relativi presupposti normativi, la medesima ha, comunque, Pt_1 sottoscritto, sempre in data 01.03.2022, una “certificazione di domicilio” nella quale ha dichiarato quanto segue: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. N.445/2000 (norme penali) DICHIARA - di eleggere temporaneamente il proprio domicilio in via Marche n.64 (74121) Taranto, dal 01.03.2022 per i seguenti motivi: assistenza a genitore beneficiario della legge 104/1992 ss.mm.ii. con connotazione di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3;” (doc. 22 fasc. ric.).
18. Ne discende che la e-mail con la quale l'impiegata GU LO (peraltro, certamente non munita del potere di rappresentare il dirigente scolastico) ha comunicato alla ricorrente in data 2.3.2022 quanto segue “Buongiorno Vincenza, ti allego fac -simile di una comunicazione rilasciata da altra persona della scuola: certificazione di domicilio. Vedi un po' se puoi fare una cosa simile anche te.” (doc. 18 fasc. ric.), non ha procurato alla ricorrente alcun danno, atteso che l'autocertificazione ha il medesimo contenuto dell'istanza/dichiarazione rigettata, ossia l'elezione di domicilio temporaneo presso la residenza della madre.
19. Tanto è vero che la stessa , nella e-mail inviata a LO in data 28.2.2023 (doc. 20 fasc. ric.) Pt_1CP_ scrive: “… Circolare n.32 del 06.03.2012, punto n.6 Al fine di agevolare l'assistenza della persona disabile, il requisito della convivenza, richiesto per la fruizione del congedo straordinario, sarà accertato d'ufficio previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l'eventuale dimora temporanea (vedi iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art.32 D.P.R. n. 223/89), ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. In alternativa all'indicazione degli elementi di cui sopra, l'interessato ha facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000. Ovviamente, dietro vostra indicazione, ho optato per la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 (autocertificazione), in quanto l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea NON poteva fare al mio caso essendo residente nello stesso Comune del mio congiunto portatore di H;
l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea è invece prevista per coloro che come dipendenti/richiedenti congedo biennale RISIEDONO IN UN COMUNE DIVERSO DA QUELLO IN CUI RISIEDE IL CONGIUNTO PORTATORE DI H.”.
20. E, d'altra parte, non è dato comprendere come potrebbe rilevare ai fini dell'istituto giuridico in parola una elezione di domicilio temporaneo (presso la residenza anagrafica del disabile in situazione di gravità) non verificabile dal datore di lavoro mediante l'accesso alle risultanze dell'anagrafe della popolazione residente o dello schedario della popolazione temporanea, dal momento che in tal modo il requisito normativo della convivenza si ridurrebbe, nella sostanza, a una mera res facti.
pagina 5 di 8 21. Si evidenzia, in ogni caso, come l'impiegata LO abbia rimesso alla odierna ricorrente ogni valutazione sul poter fare “una cosa simile” al fac-simile inviatole.
22. E, del resto, come la ricorrente a un certo punto, a prescindere dallo scambio di corrispondenza intercorso con LO, si è determinata a trasferire la propria residenza (dimora abituale) in data 2.2.2023, allo stesso modo, ben avrebbe potuto procedervi precedentemente (i.e. a far data dal 13.1.22). In tal senso, è univoco quanto dichiarato dalla stessa a LO nella summenzionata e-mail del 28.2.2023: “Dal Pt_1 2023 ho comunque preferito fare il cambio di residenza trasferendola presso quella di mia madre a partire dal 02,02,2023”.
23. Ancora, si osserva che la summenzionata e-mail di LO del 2.3.2022 faceva seguito a una precedente e-mail della ricorrente (doc. 17 fasc. ric.) nella quale ella rappresentava di aver appreso da referenti del di Taranto che “la richiesta possa farsi se la persona " dichiara di trovarsi nel comune (di CP_12 Taranto) da non meno di 4 mesi". Io mi trovo qui dal 27.12.21 e non posso dichiarare di esservi da prima, ovviamente.”.
24. È, pertanto, destituito di ogni fondamento l'assunto secondo cui la avrebbe annullato Pt_1 l'istanza/dichiarazione del 1.3.2022 a causa e in conseguenza della predetta e-mail di LO del 2.3.2022 (v. anche doc. 23 fasc. ric. circa la consapevolezza della ricorrente di non soddisfare i requisiti per la predetta iscrizione nello schedario della popolazione temporanea).
25. Da nessuna delle e-mail in atti risulta, invece, che LO abbia in qualche modo potuto indurre Pt_1 a non procedere al tempestivo trasferimento di residenza anagrafica (dimora abituale).
26. In conclusione, la ricorrente fino al 2.2.2023 non era, né, residente, né, temporaneamente dimorante presso l'indirizzo di residenza anagrafica della madre.
27. Ad ogni modo, quand'anche si opinasse diversamente in merito ai rapporti fra l'istanza/dichiarazione di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea e l'autocertificazione di domicilio temporaneo in atti, dovrebbe, comunque, pervenirsi ad affermare l'insussistenza di qualunque responsabilità in capo all'amministrazione datrice convenuta.
28. Alla luce di quanto comunicato dal Comune di Taranto all il 14.12.2022, infatti, è del tutto CP_13 evidente che, quand'anche LO non avesse inviato a l'e-mail del 2.3.2022 relativa alla Pt_1 certificazione di domicilio (doc. 18 fasc. ric.), l'istanza/dichiarazione della ricorrente del 1.3.2022 (doc. 21 fasc. ric.) sarebbe stata rigettata (come, in realtà, lo è stata) per assenza (pacifica) dei relativi requisiti normativi.
29. Tutto ciò posto ed esclusa, quindi, qualunque responsabilità dell'amministrazione ex art. 1227 c.c., per quanto concerne, invece, il requisito della convivenza, quand'anche si accedesse alla tesi di parte ricorrente, secondo cui è necessaria e sufficiente la convivenza di fatto con la persona assistita, a nulla rilevando la residenza anagrafica1, dovrebbe pervenirsi al rigetto del ricorso.
30. Come è noto, infatti, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o di certificazione, sebbene idonea a comprovare, fino a contraria risultanza, detta situazione nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti con la predetta instaurati, non ha nessun valore probatorio, neanche indiziario, nel giudizio civile caratterizzato dall'onere della prova, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere della prova di cui all'articolo 2967 del codice civile, da proprie dichiarazioni (v., fra le molte, Cass. n. 5708/2018). “L'autocertificazione, prevista dall'art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può essere idonea ad attestare, sotto la propria responsabilità, fatti a sé favorevoli esclusivamente nel rapporto con una P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, in quanto caratterizzato dal principio dell'onere della prova, tenuto conto che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore e che solo la non contestazione o l'ammissione di controparte possono esonerare dallo “onus probandi”.” (Cass. n. 17358/2010). Infatti, “La dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, prevista dall'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114 e, successivamente, dall'art. 1, comma primo, lettera b), del d. P. R. 20 ottobre 1998, n. 403, poi sostituito dall'art. 46,
pagina 6 di 8 comma primo, lettera o), del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è idonea a comprovare detta situazione, fino a contraria risultanza, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 cod. civ.; tuttavia, laddove manchi una contestazione da parte dell'amministrazione in ordine all'ammontare del reddito, la prova del requisito reddituale non è richiesta, in quanto il requisito non contestato non è compreso nel novero dei fatti costitutivi della pretesa che la parte deve dimostrare, cosicché il giudice può ritenerlo sussistente a prescindere da una eventuale autocertificazione.”. (Cass. n. 12999/2003). Analogamente, le Sezioni Unite della Corte, con sentenza n. 5167/2003, hanno puntualizzato: “La dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, prevista dall'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114 e, successivamente, dall'art. 1, comma primo, lettera b), del d. P. R. 20 ottobre 1998, n. 403, poi sostituito dall'art. 46, comma primo, lettera o), del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è idonea a comprovare detta situazione, fino a contraria risultanza, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 cod. civ. (nella specie, la S. C., applicando tale principio in relazione all'accertamento del requisito reddituale prescritto per il riconoscimento del diritto a prestazione assistenziale, ha anche sottolineato l'onere di una specifica contestazione da parte della pubblica amministrazione convenuta, ai sensi dell'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ., in difetto della quale la prova del requisito reddituale non è richiesta, precisando, peraltro, che, a tali fini, non è necessaria una specifica allegazione, da parte della medesima p.a., di fatti contrastanti con l'affermata ricorrenza del predetto requisito.)”. La Suprema Corte nella pronuncia a sezioni unite n. 10153/1998 ha precisato che riconoscere efficacia probatoria (anche soltanto a livello di indizio, con attribuzione al giudice del potere discrezionale, non sindacabile in sede di legittimità, se avvalersene o meno) alla dichiarazione sostitutiva, prodotta in giudizio quale unico elemento a sostegno dell'affermata sussistenza di fatti, stati o qualità personali del dichiarante integranti elementi costitutivi dell'azione o dell'eccezione, sarebbe in contrasto con il fondamentale principio in virtù del quale la parte non può derivare elementi di prova da proprie dichiarazioni, ai fini del soddisfacimento a proprio favore dell'onere di cui all'art. 2697 c.c. Principio che, secondo la Corte, scaturisce con tutta chiarezza dal rilievo che solo in casi specifici (quelli previsti dagli art. 2710 e 2734 c.c.), che vanno considerati come eccezioni alla contraria regola generale, la legge attribuisce efficacia, nel giudizio civile, alle dichiarazioni favorevoli all'interesse di chi le rende. Peraltro, quand'anche (ma non si vede come) si volesse riconoscere alle dichiarazioni sostitutive della parte valore di mero indizio, nel caso di specie, difetterebbero, comunque, altri elementi di giudizio che lo comprovino.
31. È, quindi, contrario ai consolidati principi di diritto appena esposti e, perciò, non condivisibile, l'assunto di parte ricorrente secondo cui, ai fini della prova della res facti della convivenza, l'autocertificazione dell'istante sarebbe autosufficiente, salvo prova del contrario ad opera della controparte.
32. Pertanto, posto che gravava sulla ricorrente l'onere di provare nel presente giudizio la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto soggettivo alla fruizione del congedo straordinario2 (trattasi di giudizio sul rapporto e non sull'atto), sarebbe stato onere della medesima parte ricorrente anche articolare fin dall'atto introduttivo mezzi istruttori volti a provare, in fatto, l'effettiva sussistenza della convivenza della ricorrente con la madre portatrice di handicap grave (art. 414 c.p.c.).
pagina 7 di 8 33. Peraltro, tali mezzi istruttori non sono stati articolati dalla parte ricorrente neppure in sede di prima udienza ex art. 420 c.p.c., ossia, a seguito della costituzione del Ministero datore che, nella propria memoria di costituzione e difensiva, ha specificamente eccepito che la ricorrente ha omesso di instaurare la convivenza con la madre fino al 2.2.2023 (“la ricorrente avrebbe dovuto comunque instaurare la convivenza almeno in coincidenza con l'inizio del periodo di congedo e mantenerla fino al termine.”,
“Quale che sia la situazione di fatto: convivenza in essere ma non dichiarata all'ufficiale dell'anagrafe; convivenza non ancora instaurata;
convivenza instaurata solo il 2 febbraio 2023 come risulta all'anagrafe del Comune di Taranto, risulta evidente che la Prof.ssa ha mancato di effettuare le Pt_1 dichiarazioni anagrafiche dovute o di instaurare la convivenza.”, v. pagg. 3 e ss. “Sulla mancanza del requisito della convivenza ai fini della concessione dei benefici di cui all'art.42 del D. Lgs. n° 151/2001”). 34. Deve, quindi, ritenersi che dichiarazioni sostitutive prodotte agli atti del presente giudizio civile (docc. 8-10) siano assimilabili a mere allegazioni, ex adverso contestate ex art. 416 c.p.c. e rimaste sfornite di prova.
35. D'altro canto, l'omesso trasferimento della residenza anagrafica fino al 2.2.2023 impedisce alla ricorrente anche di avvalersi (fino alla predetta data) della presunzione (relativa) di coincidenza della residenza anagrafica con la dimora abituale effettiva.
36. Viste le note autorizzate del Ministero dell'Economia e delle del 20.6.2025 (non specificamente CP_4 contestate ex adverso sotto il profilo contabile), deve, dunque, dichiararsi che il debito restitutorio della ricorrente è pari a complessivi € 20.337,80, calcolato al netto delle ritenute operate in sede di erogazione, e che alla data del 30 giugno 2025 erano stati recuperati complessivamente € 11.516,03 e restavano da recuperare € 8.821,77, il tutto tramite l'applicazione delle rate sul cedolino incidenti sull'imponibile fiscale (v. doc. 2 allegato alle note).
37. È assorbito, in applicazione del principio di diritto della ragione più liquida, ogni ulteriore profilo controverso.
38. Si ritiene sussistano i presupposti per compensare integralmente fra tutte le parti le spese di lite, atteso Contr che, come allegato e documentato dal i decreti di concessione dei congedi relativi ai periodi dal Contr 13.01.2022 al 04.03.2022 (doc. 1 fasc. , inizialmente vistato;
dal 26.09.2022 al 27.10.2022 (doc. 2); dal 07.11.2022 al 30.11.2022 (doc. 3) e dal 01.12.2022 al 07.12.2022 (doc. 4) sono stati trasmessi alla RTS solo in data 19.01.2023, ovvero quando la ricorrente aveva già interamente fruito del beneficio richiesto, mentre non sono mai stati trasmessi da parte dell'istituto scolastico alla RTS i decreti di concessione dei congedi relativi ai periodi dal 10.03.2022 al 10.05.2022; dal 14.05.2022 al 22.05.2022 e dal 02.11.2022 al 04.11.2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta
o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- respinge il ricorso;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite ex art. 92 c.p.c.
Firenze, 3 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ad avviso del e del , invece, il Controparte_1 Controparte_15 requisito della convivenza è da intendersi come concomitanza della residenza anagrafica con la convivenza, ossia come coabitazione. 2 Con principio di diritto applicabile per analogia anche alla fattispecie per cui è causa, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto.” (così, fra le molte, Cass. n. 2739/2016).