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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR IE Presidente
Cecilia Pratesi IU rel.
FA IA IU
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12656/2024 , introdotta da
(Roma, 25.10.64), con il patrocinio dell'avv. DI LI Parte_1
IA RO;
(Roma, 02/07/1963), con il patrocinio dell'avv. DI CP_1
LI IA RO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
In fatto e in diritto
e chiedono al Tribunale di dichiarare lo Parte_1 CP_1
scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2022e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte: 2
Part la ex casa familiare, sita in Roma, Via del Pigneto n. 3 di proprietà del sig.
rimarrà nella definitiva disponibilità di quest'ultimo;
i figli, e entrambi maggiorenni manterranno la Per_1 Persona_2
residenza, in Via del Pigneto n. 3 ove attualmente abitano;
maggiorenne, ma non autonomo, convivente con il padre verrà Per_2
mantenuto direttamente da ciascun genitore nei tempi di permanenza del ragazzo con ciascuno di essi;
Il Sig. si impegna a corrispondere l'assegno divorzile in favore Parte_3
della Sig.ra della somma di € 500,00 (cinquecento/00) mensili da CP_1
corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario in favore della medesima. Detto assegno sarà rivalutabile secondo i noti indici
Istat con decorrenza dal mese di Luglio 2025.
con la sottoscrizione del presente ricorso le parti si danno reciprocamente atto di voler far decorrere gli effetti del presente accordo dal mese di Luglio 2024;
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 05/03/1995, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta alla omologa delle condizioni proposte
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12656/2024 R.G.A.C.:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma data
05/03/1995 tra , trascritto nel registro Parte_1 CP_1
degli atti di matrimonio del comune di Roma, atto 00117, parte 1, serie A02, 3 anno 1995, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 27/06/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente AR IE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR IE Presidente
Cecilia Pratesi IU rel.
FA IA IU
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12656/2024 , introdotta da
(Roma, 25.10.64), con il patrocinio dell'avv. DI LI Parte_1
IA RO;
(Roma, 02/07/1963), con il patrocinio dell'avv. DI CP_1
LI IA RO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
In fatto e in diritto
e chiedono al Tribunale di dichiarare lo Parte_1 CP_1
scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2022e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte: 2
Part la ex casa familiare, sita in Roma, Via del Pigneto n. 3 di proprietà del sig.
rimarrà nella definitiva disponibilità di quest'ultimo;
i figli, e entrambi maggiorenni manterranno la Per_1 Persona_2
residenza, in Via del Pigneto n. 3 ove attualmente abitano;
maggiorenne, ma non autonomo, convivente con il padre verrà Per_2
mantenuto direttamente da ciascun genitore nei tempi di permanenza del ragazzo con ciascuno di essi;
Il Sig. si impegna a corrispondere l'assegno divorzile in favore Parte_3
della Sig.ra della somma di € 500,00 (cinquecento/00) mensili da CP_1
corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario in favore della medesima. Detto assegno sarà rivalutabile secondo i noti indici
Istat con decorrenza dal mese di Luglio 2025.
con la sottoscrizione del presente ricorso le parti si danno reciprocamente atto di voler far decorrere gli effetti del presente accordo dal mese di Luglio 2024;
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 05/03/1995, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta alla omologa delle condizioni proposte
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12656/2024 R.G.A.C.:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma data
05/03/1995 tra , trascritto nel registro Parte_1 CP_1
degli atti di matrimonio del comune di Roma, atto 00117, parte 1, serie A02, 3 anno 1995, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 27/06/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente AR IE