Articolo 6 della Legge 18 dicembre 1973, n. 836
Articolo 5Articolo 7
Versione
1 gennaio 1974
Art. 6.
Ai fini della presente legge, le distanze chilometriche si misurano, per i viaggi compiuti in ferrovia, tra la stazione ferroviaria di partenza e quella del luogo in cui la missione e' compiuta. Se la stazione e' fuori del centro abitato o della localita' isolata da raggiungere, la distanza fra la stazione e il relativo centro abitato, o la localita' isolata viene portata in aumento.
Per i viaggi compiuti con mezzi diversi dalla ferrovia, le distanze si computano dalla casa municipale del comune ovvero dalla sede dell'ufficio (caserma, scuola, ecc.) nel caso in cui questo si trovi in una frazione o in una localita' isolata.
Se il dipendente viene comandato in missione in luogo compreso fra la localita' sede dell'ufficio e quella di abituale dimora, le distanze di cui ai precedenti commi si computano dalla localita' piu' vicina al luogo di missione. Nel caso invece che la localita' di missione si trovi oltre la localita' di dimora, le distanze si computano da quest'ultima localita'.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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