Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 04/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Dott. Maurizio Filippo Pascali, sciogliendo la riserva in atti ai sensi dell'art. 1/57 legge Fornero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo al n. 2025/2022 R.G., promossa da
(Avv. Cornelio) Parte_1
ricorrente contro
(Avv.Zani) Controparte_1
convenuto
OGGETTO: Opposizione L. 92/2012 cd. Legge Fornero
CONCLUSIONI DELL'ATTORE:in atti
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO:in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha impugnato il licenziamento comunicatogli dal datore di lavoro convenuto Parte_1 con lettera del 18.02.2022 per superamento periodo comporto adducendo la ascrivibilità dell'assenza alla patologia di cui soffre al rachide lombare già ritenuta riconducibile all'attività lavorativa svolta dal ricorrente alle dipendenze della società cedente il ramo aziendale Autospeed spa con sentenza n.329/2020 di questo Tribunale , chiedendo quindi la reintegrazione oltre al risarcimento del danno.
Si costituiva la società convenuta chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa istruita con CTU, all'odierna udienza è stata discussa e decisa.
Osserva il GL che, circa il licenziamento, è emerso in atti ed in corso di causa, che l'assenza dal lavoro del ricorrente nei periodi 6 gg nel novembre 2019 e 369 tra il febbraio '21 ed il febbraio '22 sono riconducibili alla patologia di cui soffre al rachide e già ricondotta in nesso causale con le mansioni svolte dal ricorrente alle dipendenze di Autospeed ed accertato con sentenza 329/2020 di questo Tribunale.
L'eziologia causativa della malattia prolungata del ricorrente è stata confermata dalla CTU disposta nel presente giudizio,la quale ha confermato la sua dipendenza dalle mansioni lavorative del ricorrente
(v.perizia in atti, la quale per l'ampiezza e precisione delle valutazioni medico legali espresse appare condivisibile).
Viceversa nell'odierna causa rileva proprio il precedente deciso con sentenza 329/2020 all'esito di una CTU che aveva stabilito la sussistenza del nesso causale tra le assenze dell'odierno ricorrente e la patologia sofferta di origine professionale.
La riconducibilità delle assenze oggetto dell'odierno giudizio ad eziologia di natura professionale (rachide),
è stato confermato dall'esperita CTU laddove si rileva:” Il caso in esame si riferisce alla valutazione della congruenza tra il periodo di malattia goduto dal ricorrente, e che ne ha determinato il licenziamento per superamento del periodo di comporto, e la patologia di origine professionale già riconosciuta in passato
(patologia artrosico-discopatica a carico del rachide lombare)
Dall'esame della documentazione in atti e da quanto emerso nel corso delle operazioni peritali risulta che il ricorrente, sig. , è affetto da discopatia (bulging) lombare con modesta protrusione mediana- Parte_1 paramediana sn al livello L4-L5. Tale patologia nel corso del procedimento RG 2501/2017 Tribunale di
Padova sez. lavoro e previdenza è stata imputata alla nocività del lavoro svolto (vedi sentenza n.329/2020).
Il 18 febbraio 2022 veniva recapitata al ricorrente una lettera raccomandata avente per oggetto la comunicazione di licenziamento per superamento del periodo di comporto avendo il medesimo goduto di
375 gg di malattia (6 gg nel novembre 2019 e 369 tra il febbraio '21 ed il febbraio '22).
Il compito affidatomi dall' e di valutare se esite nesso causale e/o concausale tra le assenze del CP_2 ricorrente poste a base del licenziamento impugnato (veda documentazione) e la malattia professionale o comunque dell'aggravamento della precedente patologia del rachide lombare con origine professionale già accertata con sentenza 329/2020 Trib. Padova.
La documentazione sanitaria esaminata comprende le varie certificazioni oggetto di ricorso (vedi doc 6 fasciclo parte ricorrente) e la loro analisi critica consente di dividere i periodi di assenza per malattia per le seguenti patologie :Rachialgie diffuse : giorni 5 Lombosciatalgia : giorni 13 + 20 + 20 + 20 + 20 + 13 + 27 + 27
+ 20 + 34 + 27 + 27 + 20 + 21 (totale 309 giorni)Lombosciatalgia in discopatia lombare : giorni 20 + 20
(totale 40 giorni)
Pertanto, discusso ampiamente il caso con i CT delle Parti in causa, si può concludere rispondendo al quesito dell'Ill.mo G.L. che 349 dei complessivi giorni certificati sono riconducibili alla patologia artrosico- discopatica a carico del rachide lombare.(v CTU).
Le conclusioni della consulenza d'ufficio sono condivisibili per l'ampiezza della motivazione e l'approfondimento dell'analisi. Del resto,quanto alla eziologia lavorativa della patologia al rachide lombare addotto dal ricorrente le risultanze hanno corroborato la tesi della sussistenza della stessa
Pertanto le osservazioni formulate dal CTP del convenuto datore di lavoro non appaiono condivisibili in quanto orientate verso una visione prospettica non corretta , Le stesse inoltre sono prive di basi solide e sembrano ignorare il reale svolgimento delle incombenze cui era stato adibito il ricorrente .
E' condivisibile la risposta alle osservazioni laddove emerge che:” Si condivide la perplessità del Dott.
circa la durata così lunga della sintomatologia dolorosa a carico del rachide lombo - sacrale e quindi Pt_2 del periodo di malattia certificato. Non ci sono tuttavia elementi documentali per sostenere che il sig.
non sia mai stato visitato dal Medico di Medicina generale e che quindi le certificazioni rilasciate Pt_1 siano state redatte basandosi esclusivamente sulla sintomatologia riferita.
Qualora tale evenienza fosse accertata sarebbe quantomeno da giudicarsi deprolevole la condotta del
Medico di Medicina generale e non solo per le ripercussioni di tipo amministrati vo che da tali certificazioni ricadono.Detto questo il quesito postomi dall'Ill.mo G.L. descrive un perimetro ben definito e le mie conclusioni non possono essere differenti da quelle già illustrate nel dettaglio precedente”.(v.CTU).
Pertanto il licenziamento intimato risulta illegittimo e va annullato con diritto del ricorrente ad essere reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'art.18 comma 4 e 7 dello Statuto dei Lavoratori .Il datore di lavoro va condannato inoltre al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione dedotto quanto il lavoratore ha percepito , nel periodo di estromissione,per lo svolgimento di altre attività lavorative.
In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto.
Condanna inoltre il datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione oltre interessi legali.
Spese secondo soccombenza per le due fasi di giudizio liquidate in dispositivo.
Spese di CTU a carico della parte convenuta .
PQM
Il Giudice, definitivamente decidendo,contrariis reiectis, in riforma totale dell'impugnata ordinanza:
-dichiara illegittimo ed annulla il licenziamento intimato al ricorrente con missiva del 18.02.22;
-condanna la convenuta quale cessionaria di ramo d'azienda a reintegrare il Controparte_1 lavoratore nel posto di lavoro e condanna il datore di lavoro convenuto al pagamento di un'indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegra dedotto quanto il lavoratore ha percepito , nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto.
- condanna il datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione oltre interessi legali.
-condanna la parte convenuta a rifondere in favore della ricorrente le spese di lite delle due fasi del giudizio che liquida in euro 4.500,00 oltre spese generali iva e cpa;
-pone a carico della convenuta le spese di CTU liquidate in euro 1000 oltre accessori già disposto quale fondo spese all'atto della nomina e giuramento del consulente;
Padova, 04/02/2025
il Giudice
Dott. Maurizio Filippo Pascali