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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 15/05/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.258 /2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE UDIENZA del 15/05/2025
Oggi all'udienza del 15/05/2025 dinanzi al Giudice dott. Sergio Garofalo sono comparsi:
Per parte attrice con l'avv. LEONARDO Parte_1
FOSCOLO, il quale così conclude: “richiama le osservazione del 26.6.2024 al progetto di distribuzione come riportate nel verbale di udienza del 21.11.2024 e si oppone alla assegnazione provvisoria all'amministrazione giudiziaria”;
Per parte intervenuta DOTT. quale Amministratore Giudiziario ex CP_1 art. 104 bis disp.att.c.p.p. nel procedimento penale n. 561/2019 R.G.N.R. e n. 637/2019
R.G.GIP pendente dinanzi al Tribunale di PIa, l'avv. FABIO NANNOTTI, il quale precisa le conclusioni come da note conclusiva del 15.4.2025.
Per parte intervenuta l'avv. Emanuela Franchi, in sostituzione dell'avv. CP_2
Tommaso Ranchino che conclude opponendosi alla richiesta dell'amministratore giudiziario di assegnazione provvisoria e chiedendo l'accantonamento sul conto della procedura come da progetto.
E' presente la professionista delegata avv. Francesca Feri.
Il Giudice, premesso la ritualità della notifica dell'ordinanza di divisione del 29 Dicembre
2020 ai signori , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
non costituti, ne dichiara la contumacia.
[...]
Invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti procedono alla discussione orale della causa.
Al termine della discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare e le parti chiedono di potersi allontanare.
Conclusa la camera di consiglio, il giudice, assenti le parti, dà lettura del dispositivo della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
Dott. Sergio Garofalo
pagina 1 di 7
N. R.G. 258 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale, nel la persona del Gi udi ce dott. Sergi o Garofal o , all'udi enza del giorno
15/05/2025 ha pronunciat o, ai s ensi dell 'art. 281 -sexi es c.p.c., l a seguent e
SENTENZ A nell a causa ci vil e di divisione endoesecutiva i scritt a al N. R .G. 258 /2021 prom ossa da:
, rappresent at a e di fesa dal l'avv. Parte_1
LEONARDO FOSC OLO
ATTORE contro
, e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
convenuti contumaci
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Grieco CP_3
CONVENUT I
pagina 2 di 7 DOTT. quale Amministratore Giudiziario ex art. 104 bis disp.att.c.p.p. nel CP_1
procedimento penale n. 561/2019 R.G.N.R. e n. 637/2019 R.G.GIP pendente dinanzi al Tribunale di
PIa, rappresentato e difeso dall'avv. FABIO NANNOTTI,
e per essa l a sua procuratrice speci ale Controparte_4 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_5 [...]
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Ranchino Controparte_6
INTER VENUTI
In fatto e in di ritto
Nell'ambito del giudizio di divisione endo esecutivo, introdotto da
[...]
il gi udi ce i strutt ore, GOT dott. Fili ppo Font ani , con decreto Parte_1
del 6.4.2024, ha sos pes o il giudi zio di divisione limit at am ente al bene costi tuent e il lotto n. 1), i n att es a dell a defi nitività dell a c onfisca pronunci at a dal Tribunal e di
PI a nei confronti d ei com propri etari e , ed ha di sposto Parte_2 Parte_6
che l a del egat a predispones se un progett o di divisione del ri cavato dell 'att ribuzi one dell a quot a indi vis a di com propri età del bene c osti tuent e il l otto n 2) “e per tal via procedere al pagament o del le s pese rel ative agli ausiliari del Giudi ce nonché alle anti cipazioni f att e dal cr edit or e procedente att ore (i compensi saranno liquidat i da questo gi udi ce e pagati, invece, in sede esecuti va) e all 'accantonament o del r es i duo in attesa che il processo esecutivo, per il lotto in questione, possa essere riassunto”.
La del egat a, avv. Frances ca Feri , ha deposit ato l a propost a di progetto di divisi one limit at am ente al l otto 2. Il progetto prevede : - la restituzi one del res iduo del fondo s pese di pubbli cit à; - l'assegnazione di euro 3.429,16 all a delegat a a pagamento del compenso liquidato, l'assegnazione di euro 1.085,80 al custode Isveg srl a pagamento del compenso liquidato, il rimborso all'atto re/creditore procedente dell e spese di pubbl icit à e dell e spese di int roduzione del gi udi zio di divisione per com plessivi euro 1.022,75; - l 'accantonament o del residuo di di € 32.577,79 sul c/ c dell a procedu ra in at tes a del lo s ci oglim ento dell a com uni one r el ativam ent e al Lot t o 1, ora sospeso, e, all'esito, per l'attribuzione alla procedura esecutiva RGE n. 142/2012.
Con riferimento all'assegnazione al creditore procedente la delegata ha precisato che, essendo l e spes e di pubbli cit à del primo bando e l e spes e di introduzione del giudi zio di divisi one rel ative sia al lotto 2 che al lotto 1, sospeso, dovesse essere operata una pagina 3 di 7 imput azione proporzionale i n ragione del prezzo base dell'ult imo tent ativo di vendit a del Lott o 1 e del prezzo ricavat o dall 'attribuzion e del Lot to 2, e così per le ri spetti ve percentuali del 75,31% e 24,69% .
Part e att ri ce ha cont est ato il progett o ed ha chi est o il pagamento integral e dell e spese prededucibil i nell a mi sura di € 5.871,91 .
Il DOTT. Amm inist rat ore Giudi zi ari o ex art. 104 bis CP_1
disp.att .c.p.p. nel procedim ento penal e n. 561/ 2019 R.G.N.R. e n. 637/2019 R .G.GIP pendent e dinanzi al Tri bunal e di PI a , ha concluso per l'approvazione del progett o di di stribuzione parzi ale, nonché “per l 'assegnazione provvisori a, sem pre in att es a del provvedim ent o defi niti vo di confisca, al la Am ministrazione Giudiziari a del s al do attivo di € 32.577,79, trattandosi di importo già realizzat o dalla vendita del lotto 2 ”.
Il GI, dot t. Font ani, ril evato che l a controversia insorta sul progetto di divisi one del ri cavat o dal la vendit a del bene di cui al lot to 2) dovesse essere ri solta con sent enza ha fi s sato, ex art . 281 sexies cpc , per la discuss ione l 'udienza del
15.5.2025 ore 10: 00 , ass egna ndo all e parti termine fi no a 30 giorni prim a per deposit are brevi not e conclusi ve.
A seguito di variazi one t abell are il fascicolo è st at o assegnat o a questo giudi ce il 3.3.2025 e a ll'udienza del 15.5.2025, all 'esito dell a discussione orale, l a causa veniva riservat a in decisione.
1. P arte attrice ha contes tat o i l progett o di di stri buzione parzi al e quanto al rimborso dell e spes e sostenut e per il giudi zio. In particolare, la professioni sta del egat a ha esposto ch e le spes e di pubblici tà del primo t entati vo di vendita (euro
670,48), rel ativo s ia al l otto 2 che al lotto 1, dovessero essere im put at e proporzi onalm ent e e quindi ri ferit e al l otto 2 nella percent uale del 24,69% per euro
165,54. La del egat a ha esposto che sempre nell a medesim a percentual e andas sero imput at e al lotto 2 l e alt re spese documentat e per : rel azione not arile e tras cr. domanda divisione € 1.773,00; notifiche ord. divisione € 63,90; iscr. a ruolo € Per 545,00; i nvio pli co dom anda di visi one ai RR.II. € 37,01; aggiornamento Per_2 relazione notarile € 427,00; acconto delegato € 626,00.
La questi one post a da part e att rice va risolta muovendo da due prem esse. La prim a è che il credi to per le spes e di giustizi a sostenut e per l'espropriazi one dei beni immobili, nell'interesse comune dei creditori, è privilegiato sul prezzo degli immobili st essi (art. 2770 c.c.). La disposizione cit at a riconosce i l privil egio per gli pagina 4 di 7 atti di espropri azione, s ottol ineando che tratt asi di privil eg i o special e i mmobi li are, da far valere cioè esclusivamente sul prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile.
Viceversa, l e s pes e anti cipat e dal credit ore per gli atti di espropriazi one che non conducano, per le più varie ragioni, alla vendita dell'immobile, non godono di alcun privilegio ed anzi ri mangono a cari co del creditore che l e ha anti cipat e. C he l e spes e maturate nell'ambito del processo di esecuzione estinto debbano essere poste a carico dei creditori procedenti, che l e hanno ant icipat e o che doveva no anti ciparl e, ai s ensi del combinato disposto dell'art. 8 dpr 115/2002 e dell'art. 632 cpc, che richiama l'art. 310 ult. Co. Cpc, costituisce principio granitico nella giurisprudenza di legit timit à (tra l e t ante C ass . Sez. 3, S entenza n. 8298 del 12/04/ 2011 ). Quest'ul timo princi pio è appli cabile a tutti i procedi menti esecuti vi in cui non si giunga ad una concl usione frutt uosa del l 'es ecuzione a segui to di una chi usura anticipat a del processo esecutivo in ipot es i diverse dall a estinzi one (ad es. chi usura per infrutt uosit à o dichi arazi one di nullit à del pignoram ent o).
Venendo al cas o in es am e, non è contest ato dall e parti i l diritto del credit ore procedente / attore di recuperare le spese funzionali alla vendita nell'ambito di questo giudi zi o di divisi one endoesecuti vo (inclusive di quelle di pubbli cit à, rel azione not ari le e t rascr. dom anda di visione , not ifi che ord. divisi one e iscr. a ruolo, invio pli co dom anda divis ione ai RR .II. PI a , aggiornam ento relazione notaril e e acconto al del egato ). Tratt andosi, t utt avi a, di spese sostenut e indisti nt ament e per più beni immobili, s uddivisi in due l otti, e tenut o cont o che solo il lott o 2 è stato trasferito, ess endo s tato adott at o per il l otto 1 un provvedi m ent o di sospensione, il proget to di dist ribuzione prevede che dette spese gravi no sul ri cavato del l otto 2 in via proporzional e e cioè t enuto conto del prezzo base dell 'ult imo t ent ativo di vendita del Lott o 1 e del prezzo ricavat o dall 'attribuzione del Lot to 2, e così per le ri spetti ve percentuali del 75,31% e 24,69% .
Invero, va sott olineato che le spes e sostenut e da parte att ri ce per rel azione not aril e e trascr. domanda divi sione , noti fi che ord. divisi one , iscr. a ruolo , i nvio pli co domanda divisi one ai RR.II. P istoi a , aggiornam ent o rel azione not aril e e accont o del egat o , s ono necessari e ed i ns ci ndibili , nel senso che dette spese non posso essere ri ferit e distint am ent e al l otto 1 o al lott o 2. Esse dovevano essere sostenut e per l'introduzione del giudizio e la vendita e la loro entità prescinde dalla pluralità o meno dei beni oggetto del gi udi zio. Tale concl usione è evidente per l e spese di pagina 5 di 7 trascri zione dell a domanda, l e notifi che, l' iscri zione a ruolo, l'i nvi o pl i co dom anda divisi one ai RR.II. PI a e l'accont o al del egato;
quanto all e spese not arili dell a relazione e dell'aggiornamento, non è evincibile dal carteggio professionale che l'onorario sia stato determinato in funzione del numero dei beni o del loro v alore di stima. Deve, qui ndi, affermarsi che t ali spese sono st at e sost enute per l a vendit a del lotto 2 e devono di conseguenza gravare sul l a somm a ri cavato dall 'assegnazione di tal e bene. Le s pese di pubblicità del prim o tentat ivo di vendi t a , rel ati vo ad ent ram bi i lotti, per euro 670,48, devono, invece, essere i mput at e nell a misura del 50% (e non nell a mi sura proporzionale), pos to che i cost i dell a pubbli cit à (oneri di pubbli cazi one sul PVP e cost i dell a soci et à incari cat a dell a pubblici tà) di scendono dal num ero dei lotti e prescindono dal loro valore. Non possono, invece, essere ri conosciuti le s pes e di pubblicità relative al s olo lott o 1. Dett e spese non possono gravare sul prezzo ricavat o dall a vendi t a di alt ro imm obil e e, ove non si prevenga all a vendi ta del l otto
1, rim arranno a cari co del creditore che l e ha anti cipat e per l e ragioni prim a es post e.
In concl usione, pert ant o, parzial mente accogli endo l e conclusioni di part e attri ce , a quest'ultima va assegnata la somma di euro 3.807,15 (così determinata , euro 1.773,00
+ 63,90 + 545,00 + 37,01 + 427,00 + 626,00 + 670,48/ 2) .
A part e att rice va altresì restit uito, come previ sto dal progett o, la som ma di euro
769,12 qual e residuo del fondo s pese di pubbli cit à.
2. L'amm inist ratore gi udi zi ari o ex art. 104 bis di sp.att .c.p.p. , dott. CP_1
ha chiesto l 'as segnazi one provvisoria, in att esa del provvedi m ento definitivo di
[...] confisca, alla Amministrazione Giudiziaria del saldo attivo di € 32.577,79, trattandosi di importo gi à reali zzato dal la vendit a del l otto 2 . A tale assegnazione provvisori a si s ono oppost i parte attri ce e la Controparte_6
La dom anda dell 'amminist ratore g iudi zi ari o non può essere accolt a per due ordi ni di ragioni. La prim a è che l a di stribuzione de l ri cavat o del la vendit a dei beni pignorati per quot a e venduti (o assegnati) nel giudi zio di divisione endoesecuti vo, dovrà avvenire nell'ambito del giudizio di esecuzione, una volta che esso sarà riassunto all'esito dello scioglimento della comunione (o delle definitività della confisca) del l otto 1. La seconda è che, non essendo prevista dall a l egge una
“assegnazione provvisoria”, osta all'assegnazione alla Amministrazione Giudiziaria del ri cavato del bene l a circost anza che il provvediment o di confisca non sia definit ivo , circostan za pacifi ca.
pagina 6 di 7 3. Sussist ono gi usti motivi per compensare int erament e t ra l e parti l e spes e di lite posto che la domanda dell 'ammini st rat ore gi udi zi ario è stat a respint a , quell a di part e attrice è st ata accolt a s olo parzi alm ent e .
P.Q.M.
Il Tribunal e, definiti vam ent e pronunci ando con ri ferim ent o al le somme ri cavat e dal t rasferim ento all a compropri et ari a della quot a pignorat a del lotto 2, così dis pone: ferm e l e assegnazioni previ st e in progetto in favore dell a del egat a e del custode, assegna a parte att ri ce la somma di euro 3.807,15 Parte_1
quale ri mbors o del le spes e ed euro 769,12 qual e residuo del fondo spes e di pubbl ici tà.
Dispone che l a som ma residua rim anga accant onat a sul c/ c dell a procedura i n at tes a dell a ri assunzione del proces so es ecuti vo .
Respi nge l e alt re domande di e dell'amministratore Parte_1
giudiziario.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
PI a, 15/05/2025
Il Giudice
Dott. Sergio Garofal o pagina 7 di 7