Art. 12.
Le disposizioni della presente legge si applicano alle associazioni del settore ortofrutticolo, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622 , e al regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165 .
Le organizzazioni che intendono fruire degli aiuti di cui all'articolo 10 del regolamento del consiglio delle Comunita' europee del 19 giugno 1978, n. 1360, devono, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedere agli adempimenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del sopracitato regolamento.
Le disposizioni della presente legge si applicano alle associazioni del settore ortofrutticolo, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622 , e al regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165 .
Le organizzazioni che intendono fruire degli aiuti di cui all'articolo 10 del regolamento del consiglio delle Comunita' europee del 19 giugno 1978, n. 1360, devono, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedere agli adempimenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del sopracitato regolamento.