Articolo 12 della Legge 20 ottobre 1978, n. 674
Articolo 11Articolo 13
Versione
22 novembre 1978
Art. 12.
Le disposizioni della presente legge si applicano alle associazioni del settore ortofrutticolo, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622 , e al regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165 .
Le organizzazioni che intendono fruire degli aiuti di cui all'articolo 10 del regolamento del consiglio delle Comunita' europee del 19 giugno 1978, n. 1360, devono, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedere agli adempimenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del sopracitato regolamento.
Entrata in vigore il 22 novembre 1978
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