Trib. Pavia, sentenza 02/01/2025, n. 569
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Sentenza 2 gennaio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Pavia, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari. Il ricorrente, un cittadino italiano residente in Bulgaria, ha richiesto l'esclusione dalla tassazione italiana della propria pensione, contestando la legittimità di un provvedimento dell'INPS che aveva riliquidato il trattamento pensionistico applicando l'imposizione fiscale italiana. Il ricorrente ha sostenuto che, in virtù della Convenzione tra Italia e Bulgaria, la sua pensione dovesse essere tassata esclusivamente in Bulgaria, evidenziando il principio del legittimo affidamento e la violazione della normativa internazionale.

L'INPS, dal canto suo, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la questione dovesse essere trattata dal giudice tributario, e ha contestato la legittimità passiva, affermando di aver agito solo come sostituto d'imposta. Il giudice ha respinto le eccezioni di giurisdizione, affermando che le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Nel merito, la sentenza ha rigettato il ricorso, confermando che la tassazione della pensione era legittima, in quanto il ricorrente non possedeva la nazionalità bulgara, requisito necessario per beneficiare della detassazione prevista dalla Convenzione. Le spese legali sono state compensate tra le parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Pavia, sentenza 02/01/2025, n. 569
    Giurisdizione : Trib. Pavia
    Numero : 569
    Data del deposito : 2 gennaio 2025

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