Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 02/01/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n 964 2023 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv ARNO' RICCARDO Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato in PAVIA VIA DAMIANO CHIESA 14 presso lo studio del difensore
RICORRENTE
Contro
in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv DEL GATTO ANTONIO ed elettivamente domiciliato in presso l'ufficio legale dell'Ente in PAVIA VIALE CESARE BATTISTI 23/25
RESISTENTE
OGGETTO: tassazione pensione
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
1. Previe le declaratorie del caso, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione avversaria, accertare e dichiarare che il signor ha diritto all'esclusione dalla tassazione Parte_1
italiana della pensione n. 001-570010086458 Cat. VO, decorrenza 1 ottobre 2016 e, per l'effetto,
CP_ dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 26.4.2023 di riliquidazione del predetto trattamento pensionistico in applicazione dell'imposizione italiana;
2 accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'esclusione della tassazione italiana della pensione in godimento e, per l'effetto condannare alla restituzione delle 2023 in avanti, maggiorate degli interessi dalla debenza al CP_1
saldo 3 accertare e dichiarare, per i motivi esposti in ricorso, la nullità, illegittimità, inefficacia e/o CP_ invalidità e comunque annullare/disapplicare i provvedimenti comunicati dall' con cui viene richiesta la restituzione del presunto e contestato indebito pensionistico e/o non viene più erogata la
CP_ somma della pensione che prima si percepiva e, conseguentemente, condannare l' a corrispondere
a favore del ricorrente le somme indebitamente trattenute e/o non erogate a titolo di indebiti, ovvero
in ogni caso, condannare a CP_1
corrispondere al ricorrente il trattamento economico della pensione n 001-570010086458 Cat. VO nella misura che era percepita prima del provvedimento datato 26.4.2023 essendo, nei fatti, al netto dell'assegno divorzile già stabilito dal Tribunale di Pavia del 17.6.2020, decurtato in un trattamento economico che rende attualmente il pensionato, in stato di necessità e bisogno, in quanto da 1.945,18, detratte ogni mese 1600 € da dare alla ex moglie, residuano 345,18 € al mese che è un assegno del tutto insufficiente a sopravvivere dignitosamente in qualsiasi paese membro dell'Unione Europea. Con vittoria di spese, compensi professionale e rimborso di contributo unificato”.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA
In via preliminare:
- dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito, essendo fornito di giurisdizione con riguardo alla presente controversia il Giudice Tributario – Corte di Giustizia Tributaria di Pavia;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' e/o ordinare l'integrazione del CP_1
contraddittorio nei confronti di . Controparte_2
- in via subordinata, nel merito, rigettare il proposto ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con ogni conseguenziale statuizione;
- rigettare le avverse istanze istruttorie perché superflue, in considerazione della natura meramente documentale della controversia.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.8.2023 , titolare di pensione INPS n. 001- Parte_1
570010086458 Cat. VO ed iscritto all'AIRE in quanto residente – anagraficamente e fiscalmente – in Bulgaria, ha dedotto:
- di non aver subìto in precedenza tassazione a fini Irpef in Italia, in quanto residente fiscalmente all'estero e soggetto alla sola tassazione in Bulgaria;
- che, a seguito della adozione da parte della Direzione centrale del Messaggio n. 1270 del 3 CP_1
aprile 2023, con cui sono stati dettati nuovi criteri per la tassazione delle pensioni corrisposte a cittadini italiani residenti in [...]secondo le indicazioni fornite dall' con risposta ad Controparte_2 interpello n. 244/2023, l' aveva deciso che le posizioni pensionistiche della Gestione privata in CP_1
godimento della detassazione nel corrente anno di imposta sarebbero state oggetto di ricostituzione ai fini dell'applicazione della tassazione italiana con efficacia decorrente dal rateo mensile di giugno 2023 e di contestuale recupero delle imposte relative alle mensilità precedenti operato a partire da gennaio
2023;
- che l' aveva provveduto alla riliquidazione della sua pensione in godimento dall'ottobre 2018 e CP_1
il trattamento pensionistico era stato ricalcolato con applicazione di un conguaglio fiscale a credito di
Euro 8.673,30 a titolo di “differenza trattenute IRPEF su mensilità già corrisposte nell'anno fino al 31 ottobre 2018” –che si era trasferito in Bulgaria dal 2017 perché, separatosi dalla moglie
[...]
voleva essere piu' vicino a suo figlio che gia' risiedeva in Persona_1 Persona_2
Bulgaria prima di lui e che conosceva bene la lingua bulgara. –che tutti questi motivi giustificavano in parte gli svantaggi legati ad un paese con burocrazia di stampo post-comunista, con svantaggi legati alla diversa cultura e alla lingua.
Tutto ciò esposto il ricorrente sostiene l'illegittimità dell'operato dell' , in quanto in violazione CP_1
della Convenzione del 21.9.1988 tra Repubblica Italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali (ratificata con L. 389/1990) e della interpretazione consolidata che di essa è stata data, rilevando in particolare che pretendere, ai fini della sua applicazione, la nazionalità bulgara (e non la semplice residenza in Bulgaria) si pone in contrasto con la ratio della Convenzione stessa
(realizzandosi ipotesi di doppia imposizione fiscali che essa mira ad evitare), con i principi del diritto europeo e della Costituzione italiana, nonché con il principio del legittimo affidamento da parte della pubblica amministrazione.
Sosteneva l'erroneità dell'interpretazione data dall' e argomentava nel senso dell'assoggettabilità CP_1
del proprio reddito da pensione alla sola tassazione bulgara.
Costituitosi in giudizio, l' preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice CP_1
ordinario in favore del giudice amministrativo, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva
(avendo operato le trattenute a mero titolo di sostituto d'imposta); rilevava inoltre che il ricorrente avrebbe dovuto convenire in giudizio , rispetto alla quale formulava istanza di Controparte_2
integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.; nel merito, contestava la fondatezza delle domande del ricorso, concludendo per il relativo rigetto.
Respinta la richiesta di prove per testi richiesta dal ricorrente, all'udienza del 23.10.2024 il giudice ha deciso la causa con la pronuncia del dispositivo della sentenza.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dall' . Invero, come CP_1
chiarito da consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, “le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del Giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario (Sez. Unite, 18 aprile 2014, n. 9033; Sez. Unite 26 giugno 2009 n. 15032, Sez.
Unite 8 aprile 2010 n. 8312). Del resto, come pure è stato precisato, in tali controversie manca di regola un "atto qualificato" rientrante nella tipologia di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, riconducibile all'autorità fiscale (Sez. Unite 8 novembre 2012 n. 19289; Sez. Unite 19 dicembre 2009 n. 26820;
Cass. 6 giugno 2013 n. 14302) e l'Amministrazione finanziaria non assume la veste di litisconsorte necessario, tenuto conto dell'autonomia del rapporto tributario rispetto a quello privatistico intercorrente tra le parti e della diversità degli effetti della pronuncia relativa a quest'ultimo rispetto a quella sulla legittimità della pretesa tributaria, salvo il potere del giudice ordinario di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto impositivo e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario (v. Sez.
Unite 28 gennaio 2011 n. 2064; Sez. Unite 26 giugno 2009 n. 15032)” (Cass., sez. un., 20.9.2016, n.
18396; conf. sez. un., 7.7.2017, n. 16833, nella giurisprudenza di merito v. di recente Trib. Milano, sez. lav., 12.1.2022, n. 2925)
Anche la tesi di , secondo cui sarebbe legittimata passivamente – o quanto meno CP_1 CP_3
litisconsorte necessaria – rispetto alle pretese del ricorrente, è smentita dalla costante giurisprudenza di legittimità, cui questa giudice ritiene di uniformarsi. Essa appare, infatti, basata sulla corretta qualificazione giuridica dei rapporti intercorrenti fra le parti del rapporto di lavoro, da un lato, ed il
Fisco, dall'altro. In particolare, il Supremo Collegio ha rilevato, in modo convincente, che “il credito vantato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro per le somme 7 indebitamente trattenute sullo stipendio a titolo di ritenute fiscali ha natura retributiva” (così Cass. 28.5.2019, n. 14502). Ed infatti, secondo il precedente di legittimità da ultimo citato, “il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, svolge sostanzialmente funzioni di esattore dell'amministrazione finanziaria versando direttamente a questa ultima gli acconti d'imposta per conto del contribuente sostituito, nel caso di specie del lavoratore subordinato;
provvede, cioè - sia pure in adempimento di un preciso obbligo di legge (e non in esecuzione di un mandato negoziale o come gestione di affari altrui) - ad adempiere ad un'obbligazione altrui, quella appunto del sostituito nei confronti dell'amministrazione finanziaria”. Da tale ricostruzione discende, secondo la Cassazione, la conseguenza per cui “l'obbligato principale nei confronti del Fisco resta, dunque, sempre il percettore del reddito, indipendentemente dal fatto che l'esazione del tributo avvenga (in tutto o in parte) mediante il sistema della ritenuta alla fonte”, mentre, laddove venga meno il titolo sotteso alla trattenuta (come, nel caso esaminato dalla Cassazione, a seguito di accesso alla definizione agevolata), “il sostituto (id est: il datore di lavoro), non più tenuto a versare al Fisco, … , le somme trattenute, deve restituirle al lavoratore, non avendo più idoneo e valido titolo giuridico per trattenere il residuo” (conf. n. 26873/2017, in motiv., punto 2.a).
Il ricorso nel merito non è fondato e va rigettato.
Il ricorrente, cittadino italiano residente in [...]agisce per sentir accertare il proprio diritto a non subire le ritenute fiscali sulla pensione erogatagli dall' . CP_1
Si riporta ai sensi dell'art 118 disp att cpc la motivazione, che si condivide, della sentenza della Corte di Appello di Milano n 809/2024 del 25/11/2024: “La Convenzione tra Italia e Bulgaria, tesa ad evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, ratificata con Legge n. 389 del 29.11.1990, prevede, all'art. 1 (rubricato “Soggetti e residenti”), che: “1. La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli
Stati contraenti.
2. Ai sensi della presente Convenzione, l'espressione “residente di uno Stato contraente” designa: a) per quanto riguarda la Repubblica Italiana, qualsiasi persona che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposte in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. b) per quanto riguarda la
Repubblica Popolare di Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede, la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi registrata”. Il successivo art. 16 della medesima Convenzione precisa che “fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 17, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un pagina 6 di 9 cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato”. A propria volta, l'art. 17, paragrafo 2, stabilisce che “le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica a titolo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità”. Come già riportato dal Tribunale, il Supremo Collegio (Cass. sez. V, 20.7.2023,
n. 21697) è recentemente intervenuto nella materia in esame, risolvendo la questione interpretativa rilevante ai fini della presente decisione. In particolare, la Cassazione ha smentito l'assunto in base al quale l'ottenimento dei benefici riconosciuti dalla Convenzione ai percettori di reddito pensionistico italiano presupporrebbe unicamente la residenza fiscale di costoro in Bulgaria, ciò che varrebbe ad attestarne il possesso della nazionalità (ovvero l'appartenenza alla nazione) bulgara in considerazione del centro degli interessi vitali della persona fisica stessa in quello Stato. Con tale pronuncia, la Suprema Corte ha rilevato: stessa, individuandolo nelle «persone che sono residenti di uno o di entrambi gli stati contraenti», poidefinite, per quanto riguarda la Bulgaria, come
«qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi registrata».
Il concetto di «residenza» ai fini applicativi della Convenzione è dunque fatto coincidere dal legislatore con il possesso della nazionalità; ciò vale ad escludere che, a detto fine, sia sufficiente la residenza fiscale, diversamente da quanto sostenuto dal contribuente, il quale, per dato pacifico, non possiede la nazionalità bulgara.
3.2. Lo stesso art. 1 prosegue, al comma 3, disponendo che quando, in base alle precedenti disposizioni, «una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti» essa «è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali)». Si veda anche la successiva sentenza della Corte di Appello di
Milano 952/24 le cui motivazioni si richiamano.
Su tale ultimo aspetto, il ricorrente non ha offerto indicazioni idonee.
Nessun elemento è stato fornito con il ricorso introduttivo teso a dimostrare come il centro degli interessi vitali di si trovi nella Repubblica di Bulgaria, avendo lo stesso sviluppato le Parte_1
proprie relazioni personali, familiari ed altresi religiose in tale paese. Anzi nel ricorso si dà atto degli svantaggi del trasferimento legati alla diversa cultura e alla lingua. Tanto che è stata respinta la richiesta di prove per testi richiesta dal ricorrente sui capitoli da 1 a 12 del ricorso in quanto non contenenti circostanze specifiche.
Solo successivamente all'introduzione della controversia parte ricorrente ha dato atto di essersi risposato in Bulgaria, di aver acquistato una casa e di frequentare la chiesa evangelica bulgara, depositando documentazione a prova di tali circostanze. E' evidente che si tratta di deduzioni tardive e di documentazione inammissibile in quanto depositata successivamente al deposito del ricorso.
Per completezza, si può osservare che i rilievi che precedono, inerenti alla nozione “convenzionale” di cittadinanza per i fini che qui occupano, sono stati condivisi dall' con la risposta Controparte_2
ad interpello n. 244 dell'8 marzo 2023, che afferma: «[d]all'esame delle disposizioni contenute nella
Convenzione Italia-Bulgaria, si evidenzia, che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, tale Trattato internazionale siapplica alle persone che sono residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti. Il paragrafo 2 dello stesso articolo prevede poi che l'espressione “residente di uno Stato contraente” designa, per quanto riguarda l'Italia, qualsiasi persona fisica che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposta nel nostro Paese a motivo del suo domicilio e della sua residenza e, per quel che concerne la Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni convenzionali, una persona fisica può essere, dunque, considerata residente in [...]solo se risulta in possesso della cittadinanza di tale Stato». I suddetti rilievi, CP_ infine, sono stati condivisi anche dall' che con proprio messaggio n. 1270 del 3 aprile 2023 ha comunicato che devono intendersi superate le proprie precedenti indicazioni di più favorevoli criteri di esenzione dal regime impositivo italiano.>>
Il ricorso va dunque respinto.
Le oscillazioni interpretative della giurisprudenza di merito porta alla compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese
Giorni sessanta per la motivazione
Pavia 23.10.2024
La giudice del lavoro
Federica Ferrari