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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 27/10/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 450/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 450/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
18/06/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
, (c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Marco Festelli, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Grosseto, via della Prefettura, n. 3, risulta elettivamente domiciliata;
- ATTRICE
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Crociani, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso Affari Legali territoriali dislocazione di Grosseto, Via
Roma, n. 2;
- CONVENUTA
Oggetto: buoni fruttiferi postali.
Conclusioni: all'udienza del 18/06/2025, come in atti riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 25.02.2019, agiva Parte_1 in giudizio nei confronti di Controparte_1
Parte ricorrente esponeva in fatto che: - in data 19.01.2001 investiva, presso l'Ufficio
Postale di Gerfalco (GR), in buoni fruttiferi postali, acquistando e sottoscrivendo i BFP n.
11.013.351 12 – 11 013352 12- 11 12- 11 013354 12 - 11 013356 12- 11 Per_1 Per_1
12- 11.013358 12 – 11 013357 12- 11 013360 12 - -11 013359 12 tutti da lire 1.000.000 cadauno;
- i buoni postali in questione non recavano il numero di serie ma solo a penna, nella parte anteriore in basso a destra una scritta a penna AA2 Buoni;
- i titoli recavano a tergo un timbro, poi sbarrato con la penna, dove si leggeva che si trattava della serie P.F.
– A.F., ovvero che il buono doveva raddoppiare dopo 9 anni e 6 mesi e triplicare dopo 14 anni;
- per tali ragioni, la riteneva che la prescrizione fosse decennale e Pt_1 decorresse alla scadenza della fruttificazione e, dunque, nel 2025; - la stessa, quindi, si rivolgeva all'ufficio postale per la riscossione dei BFP nel corso dell'anno 2018 e le veniva opposta la prescrizione decennale decorrente dal 2008; - tramite la
Confconsumatori invitava al rimborso, ritenendo che, al massimo, la Controparte_1 prescrizione sarebbe maturata solo in data 01.01.2019.
Per tutte queste ragioni parte ricorrente formulava le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale Civile di Grosseto, espletati gli incombenti di rito, dichiarare ed accertare che la ricorrente ha diritto, non essendo maturata la prescrizione, al rimborso di capitale ed interessi promessi dei buoni postali fruttiferi tutti emessi a Gerfalco in data
19.10.2001 dell'importo di lire 1.000.000 cadauno numero 11.013.351 12 – 11 013352
12- 11 12- 11 013354 12 - 11 013356 12- 11 013355 12- 11.013358 12 – 11 Per_1
013357 12- 11 013360 12 - -11 013359 12.
In via subordinata qualora ritenga prescritto il diritto al rimborso per capitale ed interessi condanni , per responsabilità contrattuale o extracontrattuale, per avere CP_1 ingannato la signora apponendo un timbro errato poi cancellato a tergo degli Pt_1 stessi, al risarcimento dei danni subiti nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia.
In via ulteriormente, stante il comportamento non in buona fede di qualora CP_1 vengano rigettate le precedenti domande condanni al pagamento della somma che CP_1 sarà ritenuta di giustizia a titolo di arricchimento senza causa.
Con vittoria di spese diritti ed onorari”.
Con decreto del 19.03.2019 il giudice fissava l'udienza di comparizione delle parti, assegnando al ricorrente termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza e al resistente per la costituzione in giudizio.
- 2 -
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta Controparte_2
chiedendo il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente, in quanto infondate
[...] in fatto e in diritto e formulando le seguenti conclusioni: “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
- in via preliminare disporre il mutamento del rito per le ragioni esposte in atti;
- sempre in via preliminare dichiarare la prescrizione dei titoli;
- nel merito: fatte salve le richieste avanzate in via preliminare, respingere le avverse domande, perché infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate;
- Con vittoria, delle spese di lite, oltre accessori e spese generali, come per legge”.
Con ordinanza del 27.06.2019 il giudice disponeva la conversione del giudizio in rito ordinario di cognizione, fissando l'udienza ex art. 183 c.p.c..
Con ordinanza del 02.12.2020 il giudice assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c..
Dopo una serie di rinvii motivati da esigenze di ruolo, all'udienza del 18.06.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Risulta documentalmente provato che, in data 19.10.2001, la sig.ra Parte_1 sottoscriveva n. 10 buoni fruttiferi postali dell'importo di 1.000.000 lire ciascuno, serie
AA2, indicata a penna su ogni buono.
Parte attrice deduce che, quando richiedeva la riscossione dei suddetti buoni all'ufficio postale competente, le veniva erroneamente opposta la prescrizione maturata dal 2008, in quanto sui titoli di legittimazione, non era possibile individuare il dies a quo, essendo il timbro apposto a tergo cancellato a penna.
Le domande attoree sono infondate e devono essere rigettate per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, bisogna osservare che il rapporto intercorrente tra i sottoscrittori dei buoni fruttiferi postali e l'ente che li colloca e gestisce, avente natura privata, sorge proprio dalla sottoscrizione dei titoli, in forza di quali è tenuta a restituire il Controparte_1 capitale con gli interessi, ed ha natura contrattuale. Dunque, il medesimo è regolato secondo le condizioni stabilite al momento dell'emissione dei titoli stessi e richiamate nel documento.
- 3 -
I buoni fruttiferi postali sono qualificati dalla giurisprudenza di legittimità come titoli di legittimazione;
qualificazione che comporta la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali ed ha portato a ritenere che le modificazioni trovassero ingresso all'interno del contratto mediante un'integrazione del suo contenuto secondo il meccanismo dell'art. 1339 c.c. (Cass. Civ. n. 27809/2005; Cass. Sez. Un. n. 13979/2007; Cass. Civ. n.
19002/2017; Cass. Sez. Un. n. 3963/2019).
Ed infatti, la disciplina dei buoni postali fruttiferi (cui va riconosciuta la natura giuridica di documenti di legittimazione) va individuata nel DPR 29 marzo 1973 n. 156 (cd
“Codice postale”) e, segnatamente, agli artt. 171-182, nonché nel DPR 10 giugno 1989 n.
256 (“Regolamento dei 4 esecuzione per i servizi bancoposta”), agli artt. 203/214. L'art. 173 “Tabelle degli interessi - Variazioni”, in particolar modo, dispone che le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale ed hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.
Quanto detto conduce a valutare la posizione dei sottoscrittori dei buoni ed i diritti da essi esercitabili alla stregua delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali che costituiscono la base della stessa emissione dei titoli e che danno contenuto al rapporto negoziale tra le parti.
Pertanto, la condotta dell'ente, nel caso di specie che ha collocato i Controparte_1 buoni, deve essere valutata alla luce della regolamentazione dello specifico rapporto sottesa all'emissione dei titoli in questione e che viene individuata nel D.M. del
19.12.2000, recante condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi (pubblicato in GU Serie Generale n. 300 del 27.12.2000).
Ai fini della presente decisione assume rilievo la previsione per cui la forma e gli altri segni caratteristici dei buoni fruttiferi postali rappresentati dal documento cartaceo sono definiti con decreto del 08.10.1998 dal segretario generale del Ministero delle comunicazioni di concerto con il direttore generale del Tesoro recante “Caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi in Euro” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del
14 ottobre 1998. Tale D.M., all'art. 3, dispone che: “All'atto di emissione del buono
l'Agenzia postale appone sul verso del titolo (negli allegati contraddistinto con uno
- 4 -
spazio in bianco indicante “spazio riservato al tagliando dei redimenti”, compreso nel riquadro centrale del verso) un tagliando indicante la serie, i rendimenti ed il periodo di prescrizione”.
Nel caso di specie, risulta apposta a penna in modo chiaro l'indicazione della serie AA2 su tutti i buoni fruttiferi postali, su entrambe le pagine.
Tale serie è stata istituita con il D.M. del 29.03.2001 e collocata nel periodo compreso tra il 14 aprile 2001 e il 22 ottobre 2001, il quale prevede che i diritti dei titolari dei titoli di prescrizione a favore dell'emittente dopo 10 anni dalla data di scadenza del titolo, per quanto concerne il capitale e gli interessi.
I buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie, vale a dire, per ciò che riguarda i buoni della serie AA2, al termine di scadenza costituito dal settimo anno successivo a quello di emissione. Tale termine corrisponde all'integrale decorso del periodo di sette anni dal giorno della loro emissione, pertanto, da tale data di scadenza inizia il decorso del termine decennale di prescrizione dei diritti spettanti ai titolari alla liquidazione del capitale e degli interessi.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, D.M. 19.12.2000, trova applicazione anche per le serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, non fossero maturati i termini di prescrizione contemplati dalla normativa vigente. Il dies a quo, quindi, deve essere individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo con la data di scadenza del titolo (Cass. Civ. n. 23006/2023).
La conseguenza è che i titoli a termine della serie AA2 in esame, sottoscritti il
19.10.2001, hanno effettivamente avuto scadenza e raggiunto la massima fruttuosità il
19.10.2008, ragion per cui sono caduti in prescrizione il 19.10.2018.
Orbene, con riferimento ai buoni postali in esame, l'indicazione a tergo della sigla AA2, ancorché riportata a penna, induce chiaramente a ritenere che vi fosse piena consapevolezza da parte dei sottoscrittori della serie di appartenenza dei buoni e, pertanto, anche dei tassi di interesse e della scadenza.
Preme anche sottolineare che i decreti ministeriali, i quali contengono perlopiù regolamenti e disposizioni amministrative e di esecuzione, vengono portati a conoscenza dei cittadini attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
i sottoscrittori hanno
- 5 -
anche il dovere di aggiornarsi periodicamente sulle eventuali variazioni, sul metodo e valore del rimborso dei buoni (Cass. Sez. Un. n. 3963/2019).
In conclusioni, ha legittimamente opposto la prescrizione dei titoli Controparte_1 oggetto di giudizio.
Alcuna violazione del dovere di buona fede e correttezza è emersa nel caso di specie, posto che il metodo e il valore del rimborso dei buoni erano ricavabili pubblicamente e con trasparenza, da quanto previsto nella Gazzetta Ufficiale.
In aggiunta, parte attrice non ha fornito alcuna prova dell'an e del quantum di un'eventuale responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di parte convenuta, né tantomeno di un ingiustificato arricchimento della stessa.
Ogni altra domanda ed eccezione proposta dalle parti si intende assorbita.
Rispetto alle spese di lite, stante il rigetto della domanda attorea, le stesse dovrebbero seguire il criterio generale della soccombenza. Tuttavia, stante la peculiarità delle questioni affrontate e il continuo mutamento della giurisprudenza, si ritiene di dover compensare integralmente le spese tra le parti, secondo il disposto dell'art. 92, comma 2,
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da parte attrice, così provvede:
a) Rigetta le domande di parte attrice;
b) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Grosseto il 27.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
- 6 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 450/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
18/06/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
, (c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Marco Festelli, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Grosseto, via della Prefettura, n. 3, risulta elettivamente domiciliata;
- ATTRICE
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Crociani, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso Affari Legali territoriali dislocazione di Grosseto, Via
Roma, n. 2;
- CONVENUTA
Oggetto: buoni fruttiferi postali.
Conclusioni: all'udienza del 18/06/2025, come in atti riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 25.02.2019, agiva Parte_1 in giudizio nei confronti di Controparte_1
Parte ricorrente esponeva in fatto che: - in data 19.01.2001 investiva, presso l'Ufficio
Postale di Gerfalco (GR), in buoni fruttiferi postali, acquistando e sottoscrivendo i BFP n.
11.013.351 12 – 11 013352 12- 11 12- 11 013354 12 - 11 013356 12- 11 Per_1 Per_1
12- 11.013358 12 – 11 013357 12- 11 013360 12 - -11 013359 12 tutti da lire 1.000.000 cadauno;
- i buoni postali in questione non recavano il numero di serie ma solo a penna, nella parte anteriore in basso a destra una scritta a penna AA2 Buoni;
- i titoli recavano a tergo un timbro, poi sbarrato con la penna, dove si leggeva che si trattava della serie P.F.
– A.F., ovvero che il buono doveva raddoppiare dopo 9 anni e 6 mesi e triplicare dopo 14 anni;
- per tali ragioni, la riteneva che la prescrizione fosse decennale e Pt_1 decorresse alla scadenza della fruttificazione e, dunque, nel 2025; - la stessa, quindi, si rivolgeva all'ufficio postale per la riscossione dei BFP nel corso dell'anno 2018 e le veniva opposta la prescrizione decennale decorrente dal 2008; - tramite la
Confconsumatori invitava al rimborso, ritenendo che, al massimo, la Controparte_1 prescrizione sarebbe maturata solo in data 01.01.2019.
Per tutte queste ragioni parte ricorrente formulava le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale Civile di Grosseto, espletati gli incombenti di rito, dichiarare ed accertare che la ricorrente ha diritto, non essendo maturata la prescrizione, al rimborso di capitale ed interessi promessi dei buoni postali fruttiferi tutti emessi a Gerfalco in data
19.10.2001 dell'importo di lire 1.000.000 cadauno numero 11.013.351 12 – 11 013352
12- 11 12- 11 013354 12 - 11 013356 12- 11 013355 12- 11.013358 12 – 11 Per_1
013357 12- 11 013360 12 - -11 013359 12.
In via subordinata qualora ritenga prescritto il diritto al rimborso per capitale ed interessi condanni , per responsabilità contrattuale o extracontrattuale, per avere CP_1 ingannato la signora apponendo un timbro errato poi cancellato a tergo degli Pt_1 stessi, al risarcimento dei danni subiti nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia.
In via ulteriormente, stante il comportamento non in buona fede di qualora CP_1 vengano rigettate le precedenti domande condanni al pagamento della somma che CP_1 sarà ritenuta di giustizia a titolo di arricchimento senza causa.
Con vittoria di spese diritti ed onorari”.
Con decreto del 19.03.2019 il giudice fissava l'udienza di comparizione delle parti, assegnando al ricorrente termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza e al resistente per la costituzione in giudizio.
- 2 -
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta Controparte_2
chiedendo il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente, in quanto infondate
[...] in fatto e in diritto e formulando le seguenti conclusioni: “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
- in via preliminare disporre il mutamento del rito per le ragioni esposte in atti;
- sempre in via preliminare dichiarare la prescrizione dei titoli;
- nel merito: fatte salve le richieste avanzate in via preliminare, respingere le avverse domande, perché infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate;
- Con vittoria, delle spese di lite, oltre accessori e spese generali, come per legge”.
Con ordinanza del 27.06.2019 il giudice disponeva la conversione del giudizio in rito ordinario di cognizione, fissando l'udienza ex art. 183 c.p.c..
Con ordinanza del 02.12.2020 il giudice assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c..
Dopo una serie di rinvii motivati da esigenze di ruolo, all'udienza del 18.06.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Risulta documentalmente provato che, in data 19.10.2001, la sig.ra Parte_1 sottoscriveva n. 10 buoni fruttiferi postali dell'importo di 1.000.000 lire ciascuno, serie
AA2, indicata a penna su ogni buono.
Parte attrice deduce che, quando richiedeva la riscossione dei suddetti buoni all'ufficio postale competente, le veniva erroneamente opposta la prescrizione maturata dal 2008, in quanto sui titoli di legittimazione, non era possibile individuare il dies a quo, essendo il timbro apposto a tergo cancellato a penna.
Le domande attoree sono infondate e devono essere rigettate per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, bisogna osservare che il rapporto intercorrente tra i sottoscrittori dei buoni fruttiferi postali e l'ente che li colloca e gestisce, avente natura privata, sorge proprio dalla sottoscrizione dei titoli, in forza di quali è tenuta a restituire il Controparte_1 capitale con gli interessi, ed ha natura contrattuale. Dunque, il medesimo è regolato secondo le condizioni stabilite al momento dell'emissione dei titoli stessi e richiamate nel documento.
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I buoni fruttiferi postali sono qualificati dalla giurisprudenza di legittimità come titoli di legittimazione;
qualificazione che comporta la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali ed ha portato a ritenere che le modificazioni trovassero ingresso all'interno del contratto mediante un'integrazione del suo contenuto secondo il meccanismo dell'art. 1339 c.c. (Cass. Civ. n. 27809/2005; Cass. Sez. Un. n. 13979/2007; Cass. Civ. n.
19002/2017; Cass. Sez. Un. n. 3963/2019).
Ed infatti, la disciplina dei buoni postali fruttiferi (cui va riconosciuta la natura giuridica di documenti di legittimazione) va individuata nel DPR 29 marzo 1973 n. 156 (cd
“Codice postale”) e, segnatamente, agli artt. 171-182, nonché nel DPR 10 giugno 1989 n.
256 (“Regolamento dei 4 esecuzione per i servizi bancoposta”), agli artt. 203/214. L'art. 173 “Tabelle degli interessi - Variazioni”, in particolar modo, dispone che le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale ed hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.
Quanto detto conduce a valutare la posizione dei sottoscrittori dei buoni ed i diritti da essi esercitabili alla stregua delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali che costituiscono la base della stessa emissione dei titoli e che danno contenuto al rapporto negoziale tra le parti.
Pertanto, la condotta dell'ente, nel caso di specie che ha collocato i Controparte_1 buoni, deve essere valutata alla luce della regolamentazione dello specifico rapporto sottesa all'emissione dei titoli in questione e che viene individuata nel D.M. del
19.12.2000, recante condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi (pubblicato in GU Serie Generale n. 300 del 27.12.2000).
Ai fini della presente decisione assume rilievo la previsione per cui la forma e gli altri segni caratteristici dei buoni fruttiferi postali rappresentati dal documento cartaceo sono definiti con decreto del 08.10.1998 dal segretario generale del Ministero delle comunicazioni di concerto con il direttore generale del Tesoro recante “Caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi in Euro” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del
14 ottobre 1998. Tale D.M., all'art. 3, dispone che: “All'atto di emissione del buono
l'Agenzia postale appone sul verso del titolo (negli allegati contraddistinto con uno
- 4 -
spazio in bianco indicante “spazio riservato al tagliando dei redimenti”, compreso nel riquadro centrale del verso) un tagliando indicante la serie, i rendimenti ed il periodo di prescrizione”.
Nel caso di specie, risulta apposta a penna in modo chiaro l'indicazione della serie AA2 su tutti i buoni fruttiferi postali, su entrambe le pagine.
Tale serie è stata istituita con il D.M. del 29.03.2001 e collocata nel periodo compreso tra il 14 aprile 2001 e il 22 ottobre 2001, il quale prevede che i diritti dei titolari dei titoli di prescrizione a favore dell'emittente dopo 10 anni dalla data di scadenza del titolo, per quanto concerne il capitale e gli interessi.
I buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie, vale a dire, per ciò che riguarda i buoni della serie AA2, al termine di scadenza costituito dal settimo anno successivo a quello di emissione. Tale termine corrisponde all'integrale decorso del periodo di sette anni dal giorno della loro emissione, pertanto, da tale data di scadenza inizia il decorso del termine decennale di prescrizione dei diritti spettanti ai titolari alla liquidazione del capitale e degli interessi.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, D.M. 19.12.2000, trova applicazione anche per le serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, non fossero maturati i termini di prescrizione contemplati dalla normativa vigente. Il dies a quo, quindi, deve essere individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo con la data di scadenza del titolo (Cass. Civ. n. 23006/2023).
La conseguenza è che i titoli a termine della serie AA2 in esame, sottoscritti il
19.10.2001, hanno effettivamente avuto scadenza e raggiunto la massima fruttuosità il
19.10.2008, ragion per cui sono caduti in prescrizione il 19.10.2018.
Orbene, con riferimento ai buoni postali in esame, l'indicazione a tergo della sigla AA2, ancorché riportata a penna, induce chiaramente a ritenere che vi fosse piena consapevolezza da parte dei sottoscrittori della serie di appartenenza dei buoni e, pertanto, anche dei tassi di interesse e della scadenza.
Preme anche sottolineare che i decreti ministeriali, i quali contengono perlopiù regolamenti e disposizioni amministrative e di esecuzione, vengono portati a conoscenza dei cittadini attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
i sottoscrittori hanno
- 5 -
anche il dovere di aggiornarsi periodicamente sulle eventuali variazioni, sul metodo e valore del rimborso dei buoni (Cass. Sez. Un. n. 3963/2019).
In conclusioni, ha legittimamente opposto la prescrizione dei titoli Controparte_1 oggetto di giudizio.
Alcuna violazione del dovere di buona fede e correttezza è emersa nel caso di specie, posto che il metodo e il valore del rimborso dei buoni erano ricavabili pubblicamente e con trasparenza, da quanto previsto nella Gazzetta Ufficiale.
In aggiunta, parte attrice non ha fornito alcuna prova dell'an e del quantum di un'eventuale responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di parte convenuta, né tantomeno di un ingiustificato arricchimento della stessa.
Ogni altra domanda ed eccezione proposta dalle parti si intende assorbita.
Rispetto alle spese di lite, stante il rigetto della domanda attorea, le stesse dovrebbero seguire il criterio generale della soccombenza. Tuttavia, stante la peculiarità delle questioni affrontate e il continuo mutamento della giurisprudenza, si ritiene di dover compensare integralmente le spese tra le parti, secondo il disposto dell'art. 92, comma 2,
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da parte attrice, così provvede:
a) Rigetta le domande di parte attrice;
b) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Grosseto il 27.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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