TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 15/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRENTO
R.G. N. 1453/2024
Verbale della causa tra
, (c.f. ) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE - ATTORE
e
, (c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE - CONVENUTO
Oggi 15 gennaio 2025, innanzi al giudice dott. Benedetto
Sieff, sono comparsi:
l'avv. Chiara Zaetta in sostituzione dell'avv. Parte_1 per egli stesso.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Zaetta precisa le conclusioni come in ricorso.
Quindi il giudice dispone per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
Al termine della discussione, alla presenza delle parti, il giudice decide la causa dando lettura di dispositivo e motivazioni della sentenza di seguito versata a verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
in persona del giudice dott. Benedetto Sieff, considerato:
- che il ricorrente muove opposizione al decreto di questo
Tribunale del 14-15.05.2024 di liquidazione dei compensi spettanti al ricorrente stesso, quale difensore pag. 1 di 4 dell'indagato nel procedimento Parte_2 penale R.G.N.R. n. 965/2021 in regime di patrocino a spese dello Stato, avuto preciso riguardo al patrocinio prestato in sede cautelare, a seguito di presentazione di riesame dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento (docc. 2 e 5 ricorrente), e di appello avverso l'ordinanza di rigetto di istanza di revoca della misura cautelare medesima
(docc. da 9 a 13 ricorrente);
- che il ricorrente si duole, anzitutto, del fatto che siano stati presi, a base di calcolo per poi operare la decurtazione ex art. 106 bis d.p.r. n. 115 del 2002, valori inferiori rispetto ai minimi tabellari;
- che tale doglianza è fondata, atteso che nel decreto opposto si liquidano – sia per il riesame che per l'appello – euro 98,00 per la fase di studio, euro 195,00 per la fase introduttiva ed euro 225,00 per la fase decisionale, mentre in base alla tabella n. 15 del D.M. 55 del 2014, vigente ratione temporis, applicando i compensi minimi, si arriva al seguente risultato: euro 120,00 per la fase di studio (360,00 – 50% - 1/3), euro 390,00
(1170,00 – 50% - 1/3), euro 450,00 per la fase decisionale
(euro – 50% - 1/3);
- che il ricorrente si duole, altresì, del mancato riconoscimento di compensi in relazione all'attività di presentazione dell'istanza di revoca, ex art. 299, comma
3, c.p.p., della misura cautelare personale;
- che la doglianza non può dirsi meritevole di seguito, atteso che la presentazione di un'istanza di revoca in parola non dà luogo ad un autonomo giudizio, suddiviso nelle fasi previste dal D.M. n. 55 del 2014, ma si risolve nel compimento di un singolo atto processuale che, come tale, va considerato e inserito, ai fini di liquidazione pag. 2 di 4 dei compensi, in un più ampio iter procedimentale che si presti alla suddetta divisione in fasi;
- che, nel caso in esame, tenuta presente la successiva presentazione dell'appello ex art. 310 c.p.p. avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca, appare corretto l'assorbimento della valutazione, ai fini liquidativi, dell'attività afferente alla presentazione dell'istanza stessa nella più ampia valutazione compiuta, ai medesimi fini, in relazione all'intero svolgimento del giudizio di appello, la cui definizione tende ad inglobare e superare la decisione già assunta dal giudice ex art. 299, comma 3, c.p.p.;
- che il ricorrente si duole, altresì, di una liquidazione attestata sulla misura minima dei compensi, diversamente chiedendo una liquidazione attestata sulla misura media, mettendo in rilievo la complessità delle questioni trattate e il canone generale del decoro professionale, ex art. 2233 c.c.;
- che tale doglianza non appare meritevole di seguito, occorrendosi tenere presente, ai sensi dell'art. 12, comma
1, D.M. n. 55 del 2014: per un verso, che gli atti processuali compiuti (ossia quello di riesame e quello di appello), senza mettere in dubbio la loro qualità, restano confinati in un numero limitato di pagine (i motivi di riesame sono contenuti in tre pagine, e lo stesso è a dirsi per quelli di appello) e non presentano alcun elemento che segnali particolari difficoltà o un impegno protratto nel tempo, ponendosi esclusivamente poche questioni in punto di fatto;
per altro verso, l'esito negativo per l'indagato difeso;
- che, per converso, sebbene appaiano meritevoli di seguito le difese erariali in punto di asserita inderogabilità dei minimi (non tanto “tariffari”, ma) di cui ai parametri ex pag. 3 di 4 cit. D.M. n. 55 del 2014, per affermarne la contraddizione rispetto all'intervenuta abrogazione delle tariffe professionali (ad opera dell'art. 9, comma 1, d.l. n. 1 del 2012, conv. l. n. 27 del 2012) e il contrasto con la normativa eurounitaria discendente dall'art. 101 TFUE così come interpretata alla luce di C.G.U.E. 25 gennaio 2024 in
C-428/22, non si ritiene ricorrano nel caso di specie particolari ragioni per operare una liquidazione inferiore a detti minimi;
- che, in ragione della reciproca soccombenza derivante dall'accoglimento parziale della domanda attorea per come articolata su più capi, si compensano per intero le spese processuali tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c.;
P.Q.M.
il Tribunale di Trento, nella persona del giudice dott.
Benedetto Sieff, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, riforma l'opposto decreto di pagamento di questo Tribunale del
14.05.2024, depositato il 15.05.2024 e liquida in favore di euro 1.920,00 per compensi, oltre 15% Parte_1 per spese forfettarie e accessori di legge;
2) compensa le spese processuali tra le parti per intero.
Trento, 15 gennaio 2025
Il giudice
Benedetto Sieff
pag. 4 di 4
R.G. N. 1453/2024
Verbale della causa tra
, (c.f. ) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE - ATTORE
e
, (c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE - CONVENUTO
Oggi 15 gennaio 2025, innanzi al giudice dott. Benedetto
Sieff, sono comparsi:
l'avv. Chiara Zaetta in sostituzione dell'avv. Parte_1 per egli stesso.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Zaetta precisa le conclusioni come in ricorso.
Quindi il giudice dispone per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
Al termine della discussione, alla presenza delle parti, il giudice decide la causa dando lettura di dispositivo e motivazioni della sentenza di seguito versata a verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
in persona del giudice dott. Benedetto Sieff, considerato:
- che il ricorrente muove opposizione al decreto di questo
Tribunale del 14-15.05.2024 di liquidazione dei compensi spettanti al ricorrente stesso, quale difensore pag. 1 di 4 dell'indagato nel procedimento Parte_2 penale R.G.N.R. n. 965/2021 in regime di patrocino a spese dello Stato, avuto preciso riguardo al patrocinio prestato in sede cautelare, a seguito di presentazione di riesame dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento (docc. 2 e 5 ricorrente), e di appello avverso l'ordinanza di rigetto di istanza di revoca della misura cautelare medesima
(docc. da 9 a 13 ricorrente);
- che il ricorrente si duole, anzitutto, del fatto che siano stati presi, a base di calcolo per poi operare la decurtazione ex art. 106 bis d.p.r. n. 115 del 2002, valori inferiori rispetto ai minimi tabellari;
- che tale doglianza è fondata, atteso che nel decreto opposto si liquidano – sia per il riesame che per l'appello – euro 98,00 per la fase di studio, euro 195,00 per la fase introduttiva ed euro 225,00 per la fase decisionale, mentre in base alla tabella n. 15 del D.M. 55 del 2014, vigente ratione temporis, applicando i compensi minimi, si arriva al seguente risultato: euro 120,00 per la fase di studio (360,00 – 50% - 1/3), euro 390,00
(1170,00 – 50% - 1/3), euro 450,00 per la fase decisionale
(euro – 50% - 1/3);
- che il ricorrente si duole, altresì, del mancato riconoscimento di compensi in relazione all'attività di presentazione dell'istanza di revoca, ex art. 299, comma
3, c.p.p., della misura cautelare personale;
- che la doglianza non può dirsi meritevole di seguito, atteso che la presentazione di un'istanza di revoca in parola non dà luogo ad un autonomo giudizio, suddiviso nelle fasi previste dal D.M. n. 55 del 2014, ma si risolve nel compimento di un singolo atto processuale che, come tale, va considerato e inserito, ai fini di liquidazione pag. 2 di 4 dei compensi, in un più ampio iter procedimentale che si presti alla suddetta divisione in fasi;
- che, nel caso in esame, tenuta presente la successiva presentazione dell'appello ex art. 310 c.p.p. avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca, appare corretto l'assorbimento della valutazione, ai fini liquidativi, dell'attività afferente alla presentazione dell'istanza stessa nella più ampia valutazione compiuta, ai medesimi fini, in relazione all'intero svolgimento del giudizio di appello, la cui definizione tende ad inglobare e superare la decisione già assunta dal giudice ex art. 299, comma 3, c.p.p.;
- che il ricorrente si duole, altresì, di una liquidazione attestata sulla misura minima dei compensi, diversamente chiedendo una liquidazione attestata sulla misura media, mettendo in rilievo la complessità delle questioni trattate e il canone generale del decoro professionale, ex art. 2233 c.c.;
- che tale doglianza non appare meritevole di seguito, occorrendosi tenere presente, ai sensi dell'art. 12, comma
1, D.M. n. 55 del 2014: per un verso, che gli atti processuali compiuti (ossia quello di riesame e quello di appello), senza mettere in dubbio la loro qualità, restano confinati in un numero limitato di pagine (i motivi di riesame sono contenuti in tre pagine, e lo stesso è a dirsi per quelli di appello) e non presentano alcun elemento che segnali particolari difficoltà o un impegno protratto nel tempo, ponendosi esclusivamente poche questioni in punto di fatto;
per altro verso, l'esito negativo per l'indagato difeso;
- che, per converso, sebbene appaiano meritevoli di seguito le difese erariali in punto di asserita inderogabilità dei minimi (non tanto “tariffari”, ma) di cui ai parametri ex pag. 3 di 4 cit. D.M. n. 55 del 2014, per affermarne la contraddizione rispetto all'intervenuta abrogazione delle tariffe professionali (ad opera dell'art. 9, comma 1, d.l. n. 1 del 2012, conv. l. n. 27 del 2012) e il contrasto con la normativa eurounitaria discendente dall'art. 101 TFUE così come interpretata alla luce di C.G.U.E. 25 gennaio 2024 in
C-428/22, non si ritiene ricorrano nel caso di specie particolari ragioni per operare una liquidazione inferiore a detti minimi;
- che, in ragione della reciproca soccombenza derivante dall'accoglimento parziale della domanda attorea per come articolata su più capi, si compensano per intero le spese processuali tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c.;
P.Q.M.
il Tribunale di Trento, nella persona del giudice dott.
Benedetto Sieff, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, riforma l'opposto decreto di pagamento di questo Tribunale del
14.05.2024, depositato il 15.05.2024 e liquida in favore di euro 1.920,00 per compensi, oltre 15% Parte_1 per spese forfettarie e accessori di legge;
2) compensa le spese processuali tra le parti per intero.
Trento, 15 gennaio 2025
Il giudice
Benedetto Sieff
pag. 4 di 4