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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE V CIVILE
così composta:
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 4961/2019, posta in deliberazione all' udienza in trattazione scritta del 13/6/2024 vertente,
TRA
( ) con gli Avv.ti Parte_1 C.F._1
CITRINITI EMANUELE ) e C.F._2
COLIZZA CARLO ( ); C.F._3
- appellante-
E
( ) con L'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
GELLI PAOLO ( C.F._4
- appellata-
1 E
CP_2
-appellato contumace-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di
Roma n.7056/2019, pubblicata il 01/04/2019.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la società
e , nella rispettiva qualità Controparte_1 CP_2
di società assicuratrice e proprietario conducente del veicolo
Fiat Doblò tg. DL689EE, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti, in seguito al sinistro verificatosi in data 10/6/2010 , in Roma, Piazza Ragusa .
2. Deduceva che in seguito allo scontro tra l'autovettura Fiat
Doblò di proprietà del e il motociclo condotto dalla CP_2
quest'ultima riportava “un trauma alla caviglia sx con Pt_1
lesione del tendine del tibiale posteriore dell'arto allo stato sx”, che veniva operato con successo.
3. Tuttavia le lesioni subite , quantificate dal consulente tecnico dell' attrice, nella misura del 16% di I.P. finivano in ogni caso con l'incidere negativamente sulle abitudini di vita e sulla
2 valutazione di sé dell'attrice, atleta appartenente al gruppo sportivo dell'esercito, in ragione degli apprezzabili risultati conseguiti in occasione della pregressa partecipazione ad alcune maratone nazionali e internazionali.
4.Chiedeva quindi il risarcimento dei danni subiti , nella misura complessiva di euro 242.487,29, già detratti gli acconti corrisposti dalla compagnia assicuratrice, in quanto ritenuti dall' attrice sicuramente inidonei a reintegrare il pregiudizio sofferto (avendo ricevuto, in data 25/1/2012, la somma di euro
43.000,00, e, in data 24 febbraio 2012, la ulteriore somma di euro 17.000,00).
5.Dichiarata la contumacia del e instauratosi il CP_2
contraddittorio tra le parti, all'esito del deposito delle memorie ex 183 c.p.c., la causa veniva istruita tramite escussione testi e ctu, attesa l'impossibilità di procedere all'interrogatorio formale della e del che non si presentavano a Pt_1 CP_2
renderlo, sebbene ritualmente intimati.
5. Nel corso del giudizio il Tribunale, in considerazione delle perizie depositate da entrambe le parti, della mancata presentazione di quelle concretamente coinvolte nel sinistro a rendere l'interrogatorio formale deferitogli, nonché
3 dell'acconto già percepito dall'attrice, formulava proposta conciliativa con esito negativo.
6. Veniva quindi disposta CTU medico legale sulla persona della L'ausiliario del giudice nominato inizialmente, Pt_1
nella propria relazione, quantificava il danno conseguente alle lesioni subite dalla perizianda nella misura del 7% di I.P. oltre al c.d. danno da riconversione nella misura del 20% (totale
27%), più le spese mediche sostenute.
7. Il consulente in questione, infatti, oltre a dare atto della rottura parziale del tendine posteriore che aveva causato “un discreto deficit funzionale alla TPA” riferiva del subentro “a distanza di tempo dall'evento traumatico” di “una pseudo- paraplegia degli arti inferiori la cui origine risulta a tutt'oggi sconosciuta…”, che avrebbe impedito la prosecuzione dell'attività agonistica praticata dall'attrice come maratoneta professionista.
8. Nelle note critiche all'elaborato, il consulente di parte dell'Assicurazione contestava fermamente la riconducibilità causale della patologia psicotica diagnosticata alla alle Pt_1
lesioni riportate al momento del sinistro valorizzando, non solo il lungo lasso di tempo intercorso tra l'evento lesivo e l'insorgenza del disturbo oltre alla modesta entità delle lesioni,
4 ma anche l'assoluta incertezza della diagnosi che, in mancanza degli opportuni accertamenti specialistici, rendeva discutibile perfino l'effettiva sussistenza della patologia tardivamente diagnosticata. A fronte di una risposta effettivamente non esaustiva e poco convincente dell'ausiliario del giudice, la difesa della ibadiva, con il deposito di note autorizzate, le Contropa
criticità già opportunamente evidenziate del proprio consulente.
9. In data 02/10/2018 la difesa di parte attrice formulava una prima istanza di liquidazione di provvisionale.
10. All'udienza del 31/08/2018. Il G.I, preso atto delle deduzioni delle parti, si riservava concedendo termini per note e repliche.
11. A scioglimento della riserva, il 7 marzo 2018, il medesimo
Giudice, avuta notizia del decesso del ctu nominato e stante la necessità di individuare un sostituto, nominava il Dott.
il quale nel proprio elaborato Persona_1
concludeva per il riconoscimento di un'invalidità totale di 90 gg. di un'invalidità parziale al 50% di 120 gg, nonché di un danno biologico permanente del 10%.
12. Il nuovo consulente, pur constatando l'insorgenza della grave paraplegia agli arti inferiori lamentata dalla Pt_1
5 manifestatasi soltanto a oltre due anni dall'investimento, non la riteneva in alcun modo riconducibile ai postumi del sinistro, e concludeva espressamente nel senso dell'ininfluenza del disturbo in questione sulla dichiarata attività lavorativa specifica della perizianda, in cui riteneva ricompresa anche la partecipazione a diverse competizioni nazionali e internazionali precluse dall'infortunio. Conseguentemente escludeva la sussistenza anche del danno psichico paventato dal primo ctu.
13. Il 25 settembre 2018, si costituiva in codifesa, nell'interesse dell'attrice, l'Avv. Citriniti che riproponeva istanza di liquidazione di provvisionale per far fronte a esigenze esistenziali della propria assistita e ribadiva la necessità di un approfondimento specialistico, da affidare a un medico sportivo, per l'esatta valutazione dell'incidenza delle lesioni accertate sulla preparazione atletica della Pt_1
14. Alla successiva udienza insisteva, quindi, per il rinnovo o l'integrazione della ctu.
15. Disattesa l'istanza istruttoria in questione e rigettata la domanda di provvisionale, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di conclusionali in repliche. Il giudizio si concludeva con l'emissione dell'impugnata sentenza
6 nella quale il primo Giudice pur ritenendo provata la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro, CP_2
riteneva tuttavia pienamente satisfattivi della pretesa risarcitoria gli acconti già corrisposti all'attrice dalla
Compagnia assicuratrice, pari a euro 43.100,00 (in data
25/01/2012) ed euro 17.765,00 (in data 24/02/2011) cosi' come rivalutati alla data di emissione della sentenza secondo gli indici
ISTAT.
16. Il Tribunale, quindi, condivideva le conclusioni rassegnate dall'assicuratrice che, costituitasi in giudizio, oltre a contestare la ricostruzione dei fatti operata da controparte, insisteva in particolare per la reiezione della domande attoree previa dichiarazione della congruità dell'offerta corrisposta stragiudizialmente.
17.Avverso l'anzidetto provvedimento proponeva tempestivamente appello l'attrice , lamentando sostanzialmente la complessiva ingiustizia della decisione gravata dovuta ad un'erronea valutazione e quantificazione del danno, patrimoniale e non patrimoniale, conseguente ad un'inadeguata valutazione delle prove documentali offerte a sostegno delle domande rassegnate nell'atto introduttivo e di quelle acquisite
7 all'ultima udienza a dimostrazione del danno da perdita di chance e da perdita della capacità lavorativa specifica.
18. Pertanto, al fine di approfondire gli aspetti inadeguatamente valutati nel corso del primo giudizio, reiterava la richiesta di rinnovo della ctu, con affidamento dell'incarico uno specialista in medicina dello sport , e di condanna alla provvisionale già più volte disattese dal primo giudice.
19. Si costituiva ritualmente la opponendosi Controparte_1
alle richieste istruttorie e all'emissione del provvedimento anticipatorio, contestando la fondatezza di quanto dedotto da controparte in fatto e in diritto.
20. Verificata la regolarità della notifica nei confronti del contumace e ritenuta infondata la richiesta di provvisionale, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e dopo una serie di rinvii, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
22. Preliminarmente deve essere rigettata la richiesta di rinnovo della ctu, atteso che, al di là del tempo trascorso dall'evento lesivo, la disposizione di nuove indagini violerebbe quella finalità eminentemente esplorativa pacificamente avversata dalla giurisprudenza di legittimità. L'appellante, infatti, non ha fornito alcuna prova della effettiva sussistenza di un danno
8 psichico, ma, soprattutto, ancor meno della riconducibilità causale di quest'ultimo alle lesioni riportate in seguito all'incidente del 2010, dal momento che non ha mai prodotto documentazione medica idonea ad attestare la sussistenza di una significativa sofferenza psicologica connessa univocamente al trauma subito.
D'altra parte è evidente che la mera allegazione di articoli di giornale, peraltro pubblicati molto tempo dopo il sinistro, in cui viene enfatizzata la prostrazione dell'ex atleta per l'interruzione della propria carriera agonistica, non può assurgere nemmeno ad argomento di prova. Infatti, è dato acquisito in seno alla giurisprudenza di legittimità che il mezzo di indagine di cui l'appellante chiede il rinnovo non possa essere utilizzato “al fine di esonerare la parte dall'onere di provare quanto assume,
e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con esso a supplire la deficienza delle proprie allegazioni offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass n.
26043/2023).
23. Riguardo al merito, i motivi formulati a sostegno del gravame sono entrambi totalmente infondati e non possono trovare accoglimento. L'intrinseca connessione tra gli stessi ne
9 impone una disamina congiunta in quanto l'appellante, dolendosi con il primo motivo dell'inadeguatezza e dell' incongruità della quantificazione sia del danno patrimoniale che del danno non patrimoniale, censura, con il secondo, le modalità con cui è stata condotta l'istruttoria nel giudizio di primo grado, ritenendo non condivisibile la decisione di escludere dalla liquidazione complessiva, sia il danno da lesione della capacità lavorativa specifica, sia quello da perdita di chance, sia il danno psichico.
24. Sostiene in definitiva l'appellante che l'insieme dei fatti rappresentati e della prove fornite avrebbe dovuto essere valorizzato non soltanto nella considerazione del danno biologico in riferimento alla componente incidente sulla capacità lavorativa generica, ma anche nella personalizzazione come componente morale soggettiva e nella valutazione dell'incidenza del danno riportato in seguito al sinistro sulla capacità lavorativa specifica della danneggiata, ritenendo, a tal proposito, la somma liquidata dal giudice del tutto insufficiente a ristorare integralmente i pregiudizi sofferti dall'attrice.
25. Tuttavia la decisione del Tribunale si presenta, sotto tutti gli aspetti, immune da censure, logica e congruamente motivata, anche e soprattutto in relazione a quanto emerso dall'elaborato
10 del proprio consulente, le cui conclusioni non possono essere messe in discussione soltanto perché contrastanti con quelle rese dal primo medico nominato, attesochè, come anticipato, quest' ultimo non ha fornito una risposta esaustiva alle solide critiche mosse dal consulente dell'assicuratrice convenuta.
26. Per quanto attiene alla liquidazione del danno biologico, il giudice di prime cure ha ragionevolmente ritenuto di condividere le conclusioni del proprio ausiliario che, riscontrando quale conseguenza del sinistro soltanto la lesione del tendine tibiale sinistro, ha escluso in radice la sussistenza del disturbo da conversione paventato dal professionista precedentemente nominato, in quanto mai diagnosticato dai medici che ebbero in cura la subito dopo il sinistro e dopo Pt_1
l'operazione al tendine. L'insorgenza del disturbo viene invero apprezzata per la prima volta proprio nel corso della prima ctu sulla base, esclusivamente, di quanto riferito dalla paziente e al netto di qualsiasi accertamento specifico.
27. Di qui la discordanza in punto di quantificazione del danno biologico tra la prima e la seconda consulenza. Il riscontro dell'asserito danno psichico, sub specie di danno da conversione, ha infatti indotto al primo medico ad aumentare del venti percento la quantificazione del danno in discorso,
11 benchè per la lesione del tibiale posteriore fosse stata riconosciuta un'invalidità soltanto del 7% a fronte del 10% riconosciuto dal consulente successivamente nominato.
28. Quest'ultimo, tuttavia, ha escluso che la nevrosi lamentata dalla perizianda fosse riconducibile ai postumi dell'incidente, che, in considerazione della modesta entità del danno anatomo funzionale riportato da quest'ultima, risultavano del tutto inidonei a comprometterne definitivamente la carriera agonistica, tanto è vero che la aveva continuato ad Pt_1
allenarsi anche nel corso dei due anni successivi al sinistro e in seguito all'operazione al tendine, ma senza riuscire a conseguire risultati apprezzabili.
A tal proposito, è del tutto verosimile che, al di là dell'interruzione degli allenamenti nel periodo di convalescenza, l'età e le complessive condizioni fisiche dell'attrice, ormai trentatreenne, abbiano notevolmente influito sul peggioramento delle sue prestazioni sportive, circostanza questa che ha verosimilmente ha innescato la progressiva insorgenza della patologia psicotica che ha coinvolto la mobilità degli arti inferiori.
29. In altri termini, stando alle dichiarazioni della stessa danneggiata (sia quelle rilasciate al primo consulente, sia quelle
12 che emergono dai giornali) è più che plausibile che lo stato di crescente frustrazione e prostrazione in cui la stessa versava per il fisiologico approssimarsi della fine della propria carriera sportiva abbia innescato la patologia psichica, rispetto alla quale le lesioni riportate in seguito all'investimento del 2010 non sono rilevanti, in quanto non medicalmente accertata e accertabile come eziologicamente riconducibile all'incidente stesso.
30.E' dunque condivisibile la valutazione dell'ausiliario del giudice, che ha espressamente escluso non soltanto la sussistenza di un danno psichico, ma anche un'apprezzabile incidenza della lesione riportata al tendine sulla capacità lavorativa specifica della oltre che sui guadagni futuri Pt_1
astrattamente percepibili dalla stessa per la partecipazione a competizioni nazionali e internazionali.
31. Per quanto concerne il preteso danno patrimoniale, infatti, occorre anzitutto precisare che il reimpiego della nel Pt_1
ruolo di istruttore, pur sempre nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza, sarebbe in ogni caso conseguito alla fuoriuscita della stessa dal gruppo sportivo, sicchè l'assegnazione alle nuove e diverse mansioni, comunque inevitabile nel breve periodo in ragione dell'età anagrafica
13 dell'interessata, non ha affatto comportato per l'attrice una perdita patrimoniale o frustrato future opportunità di guadagno.
32. Sotto diverso, ma connesso profilo, i contratti prodotti dall'attrice, sia quelli di sponsorizzazione ( per la maggior parte sottoscritti in seguito ai successi sportivi conseguiti tra il 2007
e il 2008), sia quelli di ingaggio per le varie maratone nazionali e internazionali, non possono essere ritenuti idonei ad attestare la plausibile percezione di compensi futuri preclusi dall'infortunio dal momento che gli accordi in questione, oltre a prevedere una retribuzione comunque parametrata al risultato effettivamente conseguito dall'atleta, postulano la partecipazione del maratoneta alla competizione podistica, per nulla scontata nel caso di una professionista giunta ormai a fine carriera. Ne consegue che tale documentazione non appare idonea a integrare quella prova, anche presuntiva ma fondata su elementi certi o di rilevante probabilità, indispensabile per sostenere la sussistenza di un danno da perdita di chances.
33. A tal proposito si rammenta come la giurisprudenza di legittimità sia ferma nel ritenere che “In tema di risarcimento del danno, la "chance" è integrata dalla seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita, distinta dal risultato perduto, è risarcibile, trattandosi di una
14 situazione giuridica a sé stante e suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, a condizione che di essa sia provata la sussistenza” (Cass. 24050/2023. Conformi Cass n.28993/del
2019; Cass. n. 28993/2019; Cass. n.2261/2022; Cass.n.
25886/2022).
34. Per quanto attiene invece alla valutazione e alla liquidazione del danno incidente sulla capacità lavorativa specifica la S.C ha recentemente puntualizzato che “la quantificazione del danno non patrimoniale non può essere pari alle intere entrate percipiende che il danneggiato ha perso per la cessazione dell'impiego conseguente all'incidente, ma deve essere abbattuta in considerazione della sua mantenuta, sebbene, ridotta, possibilità di percepire un nuovo impiego” (Cass. n.
14241/2023), ma soprattutto che “il danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri in relazione al lavoro svolto al momento dell'evento dannoso, va provato dal danneggiato mediante la dimostrazione che il sinistro abbia determinato la cessazione del rapporto lavorativo in atto e la perdita, per il futuro, del relativo reddito” (Cass.n.4289/2024)
35. Ebbene, nel caso di specie, oltre a non risultare dimostrato il nesso causale tra le lesioni derivate dall'incidente occorso alla
15 nel 2010 e la successiva paraplegia degli arti inferiori Pt_1
dovuta alla nevrosi sviluppata negli anni successivi,
l'appellante non ha mai fornito prove concrete in merito agli emolumenti effettivamente perduti anche in termini di chances ovvero di attendibili guadagni.
36. Ne deriva che le somme riconosciute dal giudice primo grado con esplicitazione puntuale dei criteri utilizzati per il calcolo, anche sotto il profilo della personalizzazione del danno e della misura degli interessi risultano assolutamente congrue rispetto pregiudizi sopportati dalla in seguito al già Pt_1
menzionato incidente.
37. Di conseguenza appare del tutto condivisibile la decisione del Tribunale in merito all'adeguatezza della somma già corrisposta dall'assicuratrice convenuta rispetto all'integrale ristoro dei danni in questione.
38. Le conclusioni rassegnate nell'atto di appello devono essere pertanto rigettate con integrale conferma della sentenza gravata.
39. Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto devono essere poste a carico dell'appellante e sono liquidate, come da dispositivo, per valori medi, secondo i parametri previsti dal
DM 55/2014 e successive modificazioni, per valore indeterminabile e complessità bassa, con espunzione delle
16 spese relative alla fase di trattazione ed istruttoria, in quanto la prima consistita in meri rinvii, e la seconda non espletata nel presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Roma Parte_1
n. 7056 /2019, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del grado che liquida in € 6.946,00 per
[...]
compensi, oltre accessori di legge e spese generali.
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione di cui all'art 13, comma 1 quater, del DPR
115/2022 nei confronti della soccombente.
Così deliberato in Roma, nella Camera di Consiglio del
20/02/2024.
La Consigliera Relatrice
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D' Avino
17
così composta:
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 4961/2019, posta in deliberazione all' udienza in trattazione scritta del 13/6/2024 vertente,
TRA
( ) con gli Avv.ti Parte_1 C.F._1
CITRINITI EMANUELE ) e C.F._2
COLIZZA CARLO ( ); C.F._3
- appellante-
E
( ) con L'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
GELLI PAOLO ( C.F._4
- appellata-
1 E
CP_2
-appellato contumace-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di
Roma n.7056/2019, pubblicata il 01/04/2019.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la società
e , nella rispettiva qualità Controparte_1 CP_2
di società assicuratrice e proprietario conducente del veicolo
Fiat Doblò tg. DL689EE, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti, in seguito al sinistro verificatosi in data 10/6/2010 , in Roma, Piazza Ragusa .
2. Deduceva che in seguito allo scontro tra l'autovettura Fiat
Doblò di proprietà del e il motociclo condotto dalla CP_2
quest'ultima riportava “un trauma alla caviglia sx con Pt_1
lesione del tendine del tibiale posteriore dell'arto allo stato sx”, che veniva operato con successo.
3. Tuttavia le lesioni subite , quantificate dal consulente tecnico dell' attrice, nella misura del 16% di I.P. finivano in ogni caso con l'incidere negativamente sulle abitudini di vita e sulla
2 valutazione di sé dell'attrice, atleta appartenente al gruppo sportivo dell'esercito, in ragione degli apprezzabili risultati conseguiti in occasione della pregressa partecipazione ad alcune maratone nazionali e internazionali.
4.Chiedeva quindi il risarcimento dei danni subiti , nella misura complessiva di euro 242.487,29, già detratti gli acconti corrisposti dalla compagnia assicuratrice, in quanto ritenuti dall' attrice sicuramente inidonei a reintegrare il pregiudizio sofferto (avendo ricevuto, in data 25/1/2012, la somma di euro
43.000,00, e, in data 24 febbraio 2012, la ulteriore somma di euro 17.000,00).
5.Dichiarata la contumacia del e instauratosi il CP_2
contraddittorio tra le parti, all'esito del deposito delle memorie ex 183 c.p.c., la causa veniva istruita tramite escussione testi e ctu, attesa l'impossibilità di procedere all'interrogatorio formale della e del che non si presentavano a Pt_1 CP_2
renderlo, sebbene ritualmente intimati.
5. Nel corso del giudizio il Tribunale, in considerazione delle perizie depositate da entrambe le parti, della mancata presentazione di quelle concretamente coinvolte nel sinistro a rendere l'interrogatorio formale deferitogli, nonché
3 dell'acconto già percepito dall'attrice, formulava proposta conciliativa con esito negativo.
6. Veniva quindi disposta CTU medico legale sulla persona della L'ausiliario del giudice nominato inizialmente, Pt_1
nella propria relazione, quantificava il danno conseguente alle lesioni subite dalla perizianda nella misura del 7% di I.P. oltre al c.d. danno da riconversione nella misura del 20% (totale
27%), più le spese mediche sostenute.
7. Il consulente in questione, infatti, oltre a dare atto della rottura parziale del tendine posteriore che aveva causato “un discreto deficit funzionale alla TPA” riferiva del subentro “a distanza di tempo dall'evento traumatico” di “una pseudo- paraplegia degli arti inferiori la cui origine risulta a tutt'oggi sconosciuta…”, che avrebbe impedito la prosecuzione dell'attività agonistica praticata dall'attrice come maratoneta professionista.
8. Nelle note critiche all'elaborato, il consulente di parte dell'Assicurazione contestava fermamente la riconducibilità causale della patologia psicotica diagnosticata alla alle Pt_1
lesioni riportate al momento del sinistro valorizzando, non solo il lungo lasso di tempo intercorso tra l'evento lesivo e l'insorgenza del disturbo oltre alla modesta entità delle lesioni,
4 ma anche l'assoluta incertezza della diagnosi che, in mancanza degli opportuni accertamenti specialistici, rendeva discutibile perfino l'effettiva sussistenza della patologia tardivamente diagnosticata. A fronte di una risposta effettivamente non esaustiva e poco convincente dell'ausiliario del giudice, la difesa della ibadiva, con il deposito di note autorizzate, le Contropa
criticità già opportunamente evidenziate del proprio consulente.
9. In data 02/10/2018 la difesa di parte attrice formulava una prima istanza di liquidazione di provvisionale.
10. All'udienza del 31/08/2018. Il G.I, preso atto delle deduzioni delle parti, si riservava concedendo termini per note e repliche.
11. A scioglimento della riserva, il 7 marzo 2018, il medesimo
Giudice, avuta notizia del decesso del ctu nominato e stante la necessità di individuare un sostituto, nominava il Dott.
il quale nel proprio elaborato Persona_1
concludeva per il riconoscimento di un'invalidità totale di 90 gg. di un'invalidità parziale al 50% di 120 gg, nonché di un danno biologico permanente del 10%.
12. Il nuovo consulente, pur constatando l'insorgenza della grave paraplegia agli arti inferiori lamentata dalla Pt_1
5 manifestatasi soltanto a oltre due anni dall'investimento, non la riteneva in alcun modo riconducibile ai postumi del sinistro, e concludeva espressamente nel senso dell'ininfluenza del disturbo in questione sulla dichiarata attività lavorativa specifica della perizianda, in cui riteneva ricompresa anche la partecipazione a diverse competizioni nazionali e internazionali precluse dall'infortunio. Conseguentemente escludeva la sussistenza anche del danno psichico paventato dal primo ctu.
13. Il 25 settembre 2018, si costituiva in codifesa, nell'interesse dell'attrice, l'Avv. Citriniti che riproponeva istanza di liquidazione di provvisionale per far fronte a esigenze esistenziali della propria assistita e ribadiva la necessità di un approfondimento specialistico, da affidare a un medico sportivo, per l'esatta valutazione dell'incidenza delle lesioni accertate sulla preparazione atletica della Pt_1
14. Alla successiva udienza insisteva, quindi, per il rinnovo o l'integrazione della ctu.
15. Disattesa l'istanza istruttoria in questione e rigettata la domanda di provvisionale, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di conclusionali in repliche. Il giudizio si concludeva con l'emissione dell'impugnata sentenza
6 nella quale il primo Giudice pur ritenendo provata la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro, CP_2
riteneva tuttavia pienamente satisfattivi della pretesa risarcitoria gli acconti già corrisposti all'attrice dalla
Compagnia assicuratrice, pari a euro 43.100,00 (in data
25/01/2012) ed euro 17.765,00 (in data 24/02/2011) cosi' come rivalutati alla data di emissione della sentenza secondo gli indici
ISTAT.
16. Il Tribunale, quindi, condivideva le conclusioni rassegnate dall'assicuratrice che, costituitasi in giudizio, oltre a contestare la ricostruzione dei fatti operata da controparte, insisteva in particolare per la reiezione della domande attoree previa dichiarazione della congruità dell'offerta corrisposta stragiudizialmente.
17.Avverso l'anzidetto provvedimento proponeva tempestivamente appello l'attrice , lamentando sostanzialmente la complessiva ingiustizia della decisione gravata dovuta ad un'erronea valutazione e quantificazione del danno, patrimoniale e non patrimoniale, conseguente ad un'inadeguata valutazione delle prove documentali offerte a sostegno delle domande rassegnate nell'atto introduttivo e di quelle acquisite
7 all'ultima udienza a dimostrazione del danno da perdita di chance e da perdita della capacità lavorativa specifica.
18. Pertanto, al fine di approfondire gli aspetti inadeguatamente valutati nel corso del primo giudizio, reiterava la richiesta di rinnovo della ctu, con affidamento dell'incarico uno specialista in medicina dello sport , e di condanna alla provvisionale già più volte disattese dal primo giudice.
19. Si costituiva ritualmente la opponendosi Controparte_1
alle richieste istruttorie e all'emissione del provvedimento anticipatorio, contestando la fondatezza di quanto dedotto da controparte in fatto e in diritto.
20. Verificata la regolarità della notifica nei confronti del contumace e ritenuta infondata la richiesta di provvisionale, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e dopo una serie di rinvii, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
22. Preliminarmente deve essere rigettata la richiesta di rinnovo della ctu, atteso che, al di là del tempo trascorso dall'evento lesivo, la disposizione di nuove indagini violerebbe quella finalità eminentemente esplorativa pacificamente avversata dalla giurisprudenza di legittimità. L'appellante, infatti, non ha fornito alcuna prova della effettiva sussistenza di un danno
8 psichico, ma, soprattutto, ancor meno della riconducibilità causale di quest'ultimo alle lesioni riportate in seguito all'incidente del 2010, dal momento che non ha mai prodotto documentazione medica idonea ad attestare la sussistenza di una significativa sofferenza psicologica connessa univocamente al trauma subito.
D'altra parte è evidente che la mera allegazione di articoli di giornale, peraltro pubblicati molto tempo dopo il sinistro, in cui viene enfatizzata la prostrazione dell'ex atleta per l'interruzione della propria carriera agonistica, non può assurgere nemmeno ad argomento di prova. Infatti, è dato acquisito in seno alla giurisprudenza di legittimità che il mezzo di indagine di cui l'appellante chiede il rinnovo non possa essere utilizzato “al fine di esonerare la parte dall'onere di provare quanto assume,
e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con esso a supplire la deficienza delle proprie allegazioni offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass n.
26043/2023).
23. Riguardo al merito, i motivi formulati a sostegno del gravame sono entrambi totalmente infondati e non possono trovare accoglimento. L'intrinseca connessione tra gli stessi ne
9 impone una disamina congiunta in quanto l'appellante, dolendosi con il primo motivo dell'inadeguatezza e dell' incongruità della quantificazione sia del danno patrimoniale che del danno non patrimoniale, censura, con il secondo, le modalità con cui è stata condotta l'istruttoria nel giudizio di primo grado, ritenendo non condivisibile la decisione di escludere dalla liquidazione complessiva, sia il danno da lesione della capacità lavorativa specifica, sia quello da perdita di chance, sia il danno psichico.
24. Sostiene in definitiva l'appellante che l'insieme dei fatti rappresentati e della prove fornite avrebbe dovuto essere valorizzato non soltanto nella considerazione del danno biologico in riferimento alla componente incidente sulla capacità lavorativa generica, ma anche nella personalizzazione come componente morale soggettiva e nella valutazione dell'incidenza del danno riportato in seguito al sinistro sulla capacità lavorativa specifica della danneggiata, ritenendo, a tal proposito, la somma liquidata dal giudice del tutto insufficiente a ristorare integralmente i pregiudizi sofferti dall'attrice.
25. Tuttavia la decisione del Tribunale si presenta, sotto tutti gli aspetti, immune da censure, logica e congruamente motivata, anche e soprattutto in relazione a quanto emerso dall'elaborato
10 del proprio consulente, le cui conclusioni non possono essere messe in discussione soltanto perché contrastanti con quelle rese dal primo medico nominato, attesochè, come anticipato, quest' ultimo non ha fornito una risposta esaustiva alle solide critiche mosse dal consulente dell'assicuratrice convenuta.
26. Per quanto attiene alla liquidazione del danno biologico, il giudice di prime cure ha ragionevolmente ritenuto di condividere le conclusioni del proprio ausiliario che, riscontrando quale conseguenza del sinistro soltanto la lesione del tendine tibiale sinistro, ha escluso in radice la sussistenza del disturbo da conversione paventato dal professionista precedentemente nominato, in quanto mai diagnosticato dai medici che ebbero in cura la subito dopo il sinistro e dopo Pt_1
l'operazione al tendine. L'insorgenza del disturbo viene invero apprezzata per la prima volta proprio nel corso della prima ctu sulla base, esclusivamente, di quanto riferito dalla paziente e al netto di qualsiasi accertamento specifico.
27. Di qui la discordanza in punto di quantificazione del danno biologico tra la prima e la seconda consulenza. Il riscontro dell'asserito danno psichico, sub specie di danno da conversione, ha infatti indotto al primo medico ad aumentare del venti percento la quantificazione del danno in discorso,
11 benchè per la lesione del tibiale posteriore fosse stata riconosciuta un'invalidità soltanto del 7% a fronte del 10% riconosciuto dal consulente successivamente nominato.
28. Quest'ultimo, tuttavia, ha escluso che la nevrosi lamentata dalla perizianda fosse riconducibile ai postumi dell'incidente, che, in considerazione della modesta entità del danno anatomo funzionale riportato da quest'ultima, risultavano del tutto inidonei a comprometterne definitivamente la carriera agonistica, tanto è vero che la aveva continuato ad Pt_1
allenarsi anche nel corso dei due anni successivi al sinistro e in seguito all'operazione al tendine, ma senza riuscire a conseguire risultati apprezzabili.
A tal proposito, è del tutto verosimile che, al di là dell'interruzione degli allenamenti nel periodo di convalescenza, l'età e le complessive condizioni fisiche dell'attrice, ormai trentatreenne, abbiano notevolmente influito sul peggioramento delle sue prestazioni sportive, circostanza questa che ha verosimilmente ha innescato la progressiva insorgenza della patologia psicotica che ha coinvolto la mobilità degli arti inferiori.
29. In altri termini, stando alle dichiarazioni della stessa danneggiata (sia quelle rilasciate al primo consulente, sia quelle
12 che emergono dai giornali) è più che plausibile che lo stato di crescente frustrazione e prostrazione in cui la stessa versava per il fisiologico approssimarsi della fine della propria carriera sportiva abbia innescato la patologia psichica, rispetto alla quale le lesioni riportate in seguito all'investimento del 2010 non sono rilevanti, in quanto non medicalmente accertata e accertabile come eziologicamente riconducibile all'incidente stesso.
30.E' dunque condivisibile la valutazione dell'ausiliario del giudice, che ha espressamente escluso non soltanto la sussistenza di un danno psichico, ma anche un'apprezzabile incidenza della lesione riportata al tendine sulla capacità lavorativa specifica della oltre che sui guadagni futuri Pt_1
astrattamente percepibili dalla stessa per la partecipazione a competizioni nazionali e internazionali.
31. Per quanto concerne il preteso danno patrimoniale, infatti, occorre anzitutto precisare che il reimpiego della nel Pt_1
ruolo di istruttore, pur sempre nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza, sarebbe in ogni caso conseguito alla fuoriuscita della stessa dal gruppo sportivo, sicchè l'assegnazione alle nuove e diverse mansioni, comunque inevitabile nel breve periodo in ragione dell'età anagrafica
13 dell'interessata, non ha affatto comportato per l'attrice una perdita patrimoniale o frustrato future opportunità di guadagno.
32. Sotto diverso, ma connesso profilo, i contratti prodotti dall'attrice, sia quelli di sponsorizzazione ( per la maggior parte sottoscritti in seguito ai successi sportivi conseguiti tra il 2007
e il 2008), sia quelli di ingaggio per le varie maratone nazionali e internazionali, non possono essere ritenuti idonei ad attestare la plausibile percezione di compensi futuri preclusi dall'infortunio dal momento che gli accordi in questione, oltre a prevedere una retribuzione comunque parametrata al risultato effettivamente conseguito dall'atleta, postulano la partecipazione del maratoneta alla competizione podistica, per nulla scontata nel caso di una professionista giunta ormai a fine carriera. Ne consegue che tale documentazione non appare idonea a integrare quella prova, anche presuntiva ma fondata su elementi certi o di rilevante probabilità, indispensabile per sostenere la sussistenza di un danno da perdita di chances.
33. A tal proposito si rammenta come la giurisprudenza di legittimità sia ferma nel ritenere che “In tema di risarcimento del danno, la "chance" è integrata dalla seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita, distinta dal risultato perduto, è risarcibile, trattandosi di una
14 situazione giuridica a sé stante e suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, a condizione che di essa sia provata la sussistenza” (Cass. 24050/2023. Conformi Cass n.28993/del
2019; Cass. n. 28993/2019; Cass. n.2261/2022; Cass.n.
25886/2022).
34. Per quanto attiene invece alla valutazione e alla liquidazione del danno incidente sulla capacità lavorativa specifica la S.C ha recentemente puntualizzato che “la quantificazione del danno non patrimoniale non può essere pari alle intere entrate percipiende che il danneggiato ha perso per la cessazione dell'impiego conseguente all'incidente, ma deve essere abbattuta in considerazione della sua mantenuta, sebbene, ridotta, possibilità di percepire un nuovo impiego” (Cass. n.
14241/2023), ma soprattutto che “il danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri in relazione al lavoro svolto al momento dell'evento dannoso, va provato dal danneggiato mediante la dimostrazione che il sinistro abbia determinato la cessazione del rapporto lavorativo in atto e la perdita, per il futuro, del relativo reddito” (Cass.n.4289/2024)
35. Ebbene, nel caso di specie, oltre a non risultare dimostrato il nesso causale tra le lesioni derivate dall'incidente occorso alla
15 nel 2010 e la successiva paraplegia degli arti inferiori Pt_1
dovuta alla nevrosi sviluppata negli anni successivi,
l'appellante non ha mai fornito prove concrete in merito agli emolumenti effettivamente perduti anche in termini di chances ovvero di attendibili guadagni.
36. Ne deriva che le somme riconosciute dal giudice primo grado con esplicitazione puntuale dei criteri utilizzati per il calcolo, anche sotto il profilo della personalizzazione del danno e della misura degli interessi risultano assolutamente congrue rispetto pregiudizi sopportati dalla in seguito al già Pt_1
menzionato incidente.
37. Di conseguenza appare del tutto condivisibile la decisione del Tribunale in merito all'adeguatezza della somma già corrisposta dall'assicuratrice convenuta rispetto all'integrale ristoro dei danni in questione.
38. Le conclusioni rassegnate nell'atto di appello devono essere pertanto rigettate con integrale conferma della sentenza gravata.
39. Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto devono essere poste a carico dell'appellante e sono liquidate, come da dispositivo, per valori medi, secondo i parametri previsti dal
DM 55/2014 e successive modificazioni, per valore indeterminabile e complessità bassa, con espunzione delle
16 spese relative alla fase di trattazione ed istruttoria, in quanto la prima consistita in meri rinvii, e la seconda non espletata nel presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Roma Parte_1
n. 7056 /2019, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del grado che liquida in € 6.946,00 per
[...]
compensi, oltre accessori di legge e spese generali.
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione di cui all'art 13, comma 1 quater, del DPR
115/2022 nei confronti della soccombente.
Così deliberato in Roma, nella Camera di Consiglio del
20/02/2024.
La Consigliera Relatrice
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D' Avino
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