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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5180/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici
dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5180/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. JACCHIA Parte_1 C.F._1 CATERINA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. JACCHIA CATERINA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. JACCHIA Parte_2 C.F._2 CATERINA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. JACCHIA CATERINA
ATTORE/I
PM INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 10/04/2025
Premesso che le parti hanno contratto matrimonio a OI (BO), in data 09.06.2018 – atto n. 12. Parte II, Serie C, anno 2018; RS Rilevato che dalla loro unione sono nati due figli: (Bologna, 06.10.2009) e (Bologna, Per_1 29.04.2014) considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (07.11.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
sussistono i presupposti di cui all'art. 151 cc ai fini della pronuncia di separazione personale;
ritenuto che
non può essere ricostituita la comunione materiale e spiritale tra le parti, preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 06.06.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la separazione personale tra:
(nata a [...], RSM, il 28.08.1974) Parte_1
e
(nato a [...], RSM, il 13.05.1973) Parte_2
Unitisi in matrimonio a OI (BO) in data 09.06.2018 – atto n. 12. Parte II, Serie C, anno 2018
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OI (Bo) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni: RS
- I figli e sono affidati ai genitori congiuntamente, con collocazione materiale ai fini Per_1 anagrafici presso la madre;
all'educazione, istruzione e cura dei figli provvederanno congiuntamente entrambi i genitori che insieme assumeranno ogni decisione rilevante.
- La casa familiare, sita in Bologna, via Nosadella n. 55, di proprietà della moglie è assegnata a quest'ultima.
- I coniugi si dichiarano allo stato economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano ad ogni reciproca pretesa economica a titolo di mantenimento.
- I coniugi provvederanno al mantenimento diretto dei propri figli durante il tempo di permanenza presso di loro, provvedendo pertanto al vitto e all'alloggio di essi, all'abbigliamento ed alle spese per la cura della persona.
- La moglie si farà, invece, carico fino al compimento del ventesimo anno di età di ciascun figlio del 100% delle spese relative alla c.d. “paghetta” per i figli ed alla mensa scolastica per essi, usufruendo al 100% delle detrazioni fiscali relative a quest'ultima voce di spesa.
- Le parti si impegnano, entro il termine di sei mesi prima del compimento del ventesimo anno di età di ciascun figlio, a rivalutare la suddivisione tra i coniugi delle spese relative alla c.d.
“paghetta” nelle sedi opportune e attraverso le modalità consentite dalla legge, impegnandosi fin d'ora a garantire una parità di trattamento per entrambi i figli.
- La moglie si farà carico del 100% delle spese straordinarie per i figli fino al compimento del ventesimo anno di età di ciascun figlio, usufruendo al 100% delle detrazioni fiscali relative ad esse.
- In ogni caso i coniugi dovranno concordare le scelte più rilevanti relative ai figli, come a titolo esemplificativo e non esaustivo: la scelta dell'istituto scolastico, del medico curante o medico specialistico, eventuali trattamenti sanitari o interventi chirurgici, la scelta delle attività sportive e delle attività ludico-ricreative-culturali, le vacanze studio o gite scolastiche che comportino pernottamenti fuori casa, eventuale semestre scolastico all'estero, l'acquisto di motocicli o altri mezzi di trasporto elettrici o non, che possono essere guidati prima dei 18 anni di età (es. monopattino elettrico o miniauto).
- Le parti si impegnano, entro il termine di sei mesi prima del compimento del ventesimo anno di età di ciascun figlio a rivalutare la suddivisione delle spese straordinarie nelle sedi opportune e attraverso le modalità consentite dalla legge, impegnandosi fin d'ora a garantire una parità di trattamento per entrambi i figli.
- Ciascuna parte sarà comunque libera, così come per legge, di chiedere la revisione della suddivisione delle spese straordinarie nel caso di variazioni delle condizioni economiche di uno dei due coniugi.
- Entrambi i coniugi usufruiranno nella misura del 50% per ciascuno dell'Assegno Unico per le famiglie previsto dall'INPS.
- I coniugi pattuiscono, inoltre, che:
- La madre starà con i figli tutte le settimane dal lunedì dopo la scuola, eventualmente prelevandoli da scuola, fino al mercoledì mattina, riaccompagnandoli eventualmente a scuola, e il padre starà con i figli tutte le settimane da mercoledì dopo la scuola, eventualmente prelevandoli da scuola, fino a venerdì mattina, riaccompagnandoli eventualmente a scuola.
- A settimane alterne la madre o il padre starà con i figli da venerdì dopo la scuola, eventualmente prelevandoli da scuola, fino al lunedì mattina, riaccompagnandoli eventualmente a scuola.
- Durante le vacanze scolastiche estive, ad anni alterni un genitore terrà con sé i figli l'ultima settimana di luglio e la prima settimana di agosto, mentre l'altro genitore la seconda e terza settimana di agosto e viceversa (nell'estate del 2025 sarà il padre a tenere i figli l'ultima settimana di luglio e la prima di agosto e la madre la seconda e terza settimana di agosto).
- Inoltre, i coniugi prestano il loro consenso fin d'ora a:
- che i figli trascorrano tre settimane complessive, consecutive o non, con la zia e/o con i nonni materni (ma non più di due settimane con la zia e non più di due settimane con i nonni materni);
- che i figli trascorrano tre settimane complessive, consecutive o non, con lo zio e/o con la nonna paterna (ma non più di due settimane con lo zio e non più di due settimane con la nonna paterna);
- che i figli trascorrano due settimane di vacanza studio o lavoro all'estero dall'estate del terzo anno di scuola media in poi.
Nel tempo residuo rispetto a quanto sopra regolamentato verrà seguito il regime ordinario di permanenza dei figli presso ciascun genitore.
- Durante le vacanze scolastiche di Natale/Capodanno:
- ogni anno dalla fine della scuola fino al 24 dicembre alle h. 11 verrà seguito il regime ordinario di permanenza dei figli presso ciascun genitore;
- ogni anno la mattina del 24 dicembre i genitori e i figli si vedranno congiuntamente per lo scambio dei regali natalizi, indicativamente tra le 8:30 e le 11;
- ogni anno dal 24 dicembre h. 11 fino al 25 dicembre h. 11 il padre terrà con sé i figli;
- ogni anno dal 25 dicembre h. 11 fino al 26 dicembre h. 11 la madre terrà con sé i figli;
- ad anni alterni i figli staranno con un genitore dal 26 dicembre h. 11 fino al 31 dicembre h.
9.30 e con l'altro genitore dal 31 dicembre ore 9.30 fino al 6 gennaio h. 15 e viceversa (nelle vacanze scolastiche di Natale/Capodanno 2025/2026 sarà il padre a tenere i figli dal 26 dicembre h. 11 fino al 31 dicembre h.
9.30 e la madre dal 31 dicembre h.
9.30 fino al 6 gennaio h. 15); inoltre e secondo buon senso, entrambi i genitori dichiarano fin d'ora la loro disponibilità a venire incontro all'altro, nel caso in cui ci sia la necessità di concordare il passaggio dei figli da un genitore all'altro la sera del 30 dicembre anziché il 31 dicembre mattina;
- ogni anno dal 6 gennaio h. 15 fino all'inizio della scuola verrà seguito il regime ordinario di permanenza dei figli presso ciascun genitore.
- Durante le vacanze scolastiche di Pasqua:
- ogni anno dalla fine della scuola fino al venerdì h. 11 verrà seguito il regime ordinario di permanenza dei figli presso ciascun genitore;
- ad anni alterni, da venerdì h. 11 a lunedì h. 11 i figli staranno con un genitore e da lunedì h. 11 all'inizio della scuola i figli staranno con l'altro genitore e viceversa (nelle vacanze di Pasqua 2025 sarà la madre a tenere i figli dal venerdì h. 11 al lunedì h. 11, mentre il padre li terrà dal lunedì h. 11 fino all'inizio della scuola).
In occasione dei compleanni dei figli i genitori concorderanno un momento da vivere congiuntamente per il festeggiamento e la consegna dei regali.
I coniugi concordano, relativamente ai tempi di cura dei figli, che il genitore che vuole proporre una variazione rispetto a quanto sopra pattuito può chiederlo all'altro genitore via e-mail; in caso di mancato riscontro entro 30 giorni dalla richiesta vale il silenzio assenso.
- La moglie si impegna a sostenere il costo dell'inserimento negli scatoloni dei libri di proprietà del marito rimasti nella casa familiare, del trasferimento dei 90 scatoloni circa presso un servizio di self storage a Bologna, della locazione dello spazio di self storage fino al 15.10.2025, del trasferimento di tali scatoloni presso altri locali situati nel Comune di Bologna, che il marito dovrà individuare e comunicare alla moglie entro il 15.9.2025. In caso di mancata indicazione entro il termine suddetto dei locali in cui trasferire gli scatoloni, il marito sarà tenuto al pagamento della locazione del servizio di self storage dal 15.10.2025 in poi.
- I coniugi pattuiscono sin d'ora di far decorrere l'efficacia delle condizioni della presente separazione dalla data del deposito del ricorso.
- I coniugi si prestano fin da ora reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta d'identità dei propri figli.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 12.11.2025
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici
dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5180/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. JACCHIA Parte_1 C.F._1 CATERINA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. JACCHIA CATERINA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. JACCHIA Parte_2 C.F._2 CATERINA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. JACCHIA CATERINA
ATTORE/I
PM INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 10/04/2025
Premesso che le parti hanno contratto matrimonio a OI (BO), in data 09.06.2018 – atto n. 12. Parte II, Serie C, anno 2018; RS Rilevato che dalla loro unione sono nati due figli: (Bologna, 06.10.2009) e (Bologna, Per_1 29.04.2014) considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (07.11.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
sussistono i presupposti di cui all'art. 151 cc ai fini della pronuncia di separazione personale;
ritenuto che
non può essere ricostituita la comunione materiale e spiritale tra le parti, preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 06.06.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la separazione personale tra:
(nata a [...], RSM, il 28.08.1974) Parte_1
e
(nato a [...], RSM, il 13.05.1973) Parte_2
Unitisi in matrimonio a OI (BO) in data 09.06.2018 – atto n. 12. Parte II, Serie C, anno 2018
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OI (Bo) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni: RS
- I figli e sono affidati ai genitori congiuntamente, con collocazione materiale ai fini Per_1 anagrafici presso la madre;
all'educazione, istruzione e cura dei figli provvederanno congiuntamente entrambi i genitori che insieme assumeranno ogni decisione rilevante.
- La casa familiare, sita in Bologna, via Nosadella n. 55, di proprietà della moglie è assegnata a quest'ultima.
- I coniugi si dichiarano allo stato economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano ad ogni reciproca pretesa economica a titolo di mantenimento.
- I coniugi provvederanno al mantenimento diretto dei propri figli durante il tempo di permanenza presso di loro, provvedendo pertanto al vitto e all'alloggio di essi, all'abbigliamento ed alle spese per la cura della persona.
- La moglie si farà, invece, carico fino al compimento del ventesimo anno di età di ciascun figlio del 100% delle spese relative alla c.d. “paghetta” per i figli ed alla mensa scolastica per essi, usufruendo al 100% delle detrazioni fiscali relative a quest'ultima voce di spesa.
- Le parti si impegnano, entro il termine di sei mesi prima del compimento del ventesimo anno di età di ciascun figlio, a rivalutare la suddivisione tra i coniugi delle spese relative alla c.d.
“paghetta” nelle sedi opportune e attraverso le modalità consentite dalla legge, impegnandosi fin d'ora a garantire una parità di trattamento per entrambi i figli.
- La moglie si farà carico del 100% delle spese straordinarie per i figli fino al compimento del ventesimo anno di età di ciascun figlio, usufruendo al 100% delle detrazioni fiscali relative ad esse.
- In ogni caso i coniugi dovranno concordare le scelte più rilevanti relative ai figli, come a titolo esemplificativo e non esaustivo: la scelta dell'istituto scolastico, del medico curante o medico specialistico, eventuali trattamenti sanitari o interventi chirurgici, la scelta delle attività sportive e delle attività ludico-ricreative-culturali, le vacanze studio o gite scolastiche che comportino pernottamenti fuori casa, eventuale semestre scolastico all'estero, l'acquisto di motocicli o altri mezzi di trasporto elettrici o non, che possono essere guidati prima dei 18 anni di età (es. monopattino elettrico o miniauto).
- Le parti si impegnano, entro il termine di sei mesi prima del compimento del ventesimo anno di età di ciascun figlio a rivalutare la suddivisione delle spese straordinarie nelle sedi opportune e attraverso le modalità consentite dalla legge, impegnandosi fin d'ora a garantire una parità di trattamento per entrambi i figli.
- Ciascuna parte sarà comunque libera, così come per legge, di chiedere la revisione della suddivisione delle spese straordinarie nel caso di variazioni delle condizioni economiche di uno dei due coniugi.
- Entrambi i coniugi usufruiranno nella misura del 50% per ciascuno dell'Assegno Unico per le famiglie previsto dall'INPS.
- I coniugi pattuiscono, inoltre, che:
- La madre starà con i figli tutte le settimane dal lunedì dopo la scuola, eventualmente prelevandoli da scuola, fino al mercoledì mattina, riaccompagnandoli eventualmente a scuola, e il padre starà con i figli tutte le settimane da mercoledì dopo la scuola, eventualmente prelevandoli da scuola, fino a venerdì mattina, riaccompagnandoli eventualmente a scuola.
- A settimane alterne la madre o il padre starà con i figli da venerdì dopo la scuola, eventualmente prelevandoli da scuola, fino al lunedì mattina, riaccompagnandoli eventualmente a scuola.
- Durante le vacanze scolastiche estive, ad anni alterni un genitore terrà con sé i figli l'ultima settimana di luglio e la prima settimana di agosto, mentre l'altro genitore la seconda e terza settimana di agosto e viceversa (nell'estate del 2025 sarà il padre a tenere i figli l'ultima settimana di luglio e la prima di agosto e la madre la seconda e terza settimana di agosto).
- Inoltre, i coniugi prestano il loro consenso fin d'ora a:
- che i figli trascorrano tre settimane complessive, consecutive o non, con la zia e/o con i nonni materni (ma non più di due settimane con la zia e non più di due settimane con i nonni materni);
- che i figli trascorrano tre settimane complessive, consecutive o non, con lo zio e/o con la nonna paterna (ma non più di due settimane con lo zio e non più di due settimane con la nonna paterna);
- che i figli trascorrano due settimane di vacanza studio o lavoro all'estero dall'estate del terzo anno di scuola media in poi.
Nel tempo residuo rispetto a quanto sopra regolamentato verrà seguito il regime ordinario di permanenza dei figli presso ciascun genitore.
- Durante le vacanze scolastiche di Natale/Capodanno:
- ogni anno dalla fine della scuola fino al 24 dicembre alle h. 11 verrà seguito il regime ordinario di permanenza dei figli presso ciascun genitore;
- ogni anno la mattina del 24 dicembre i genitori e i figli si vedranno congiuntamente per lo scambio dei regali natalizi, indicativamente tra le 8:30 e le 11;
- ogni anno dal 24 dicembre h. 11 fino al 25 dicembre h. 11 il padre terrà con sé i figli;
- ogni anno dal 25 dicembre h. 11 fino al 26 dicembre h. 11 la madre terrà con sé i figli;
- ad anni alterni i figli staranno con un genitore dal 26 dicembre h. 11 fino al 31 dicembre h.
9.30 e con l'altro genitore dal 31 dicembre ore 9.30 fino al 6 gennaio h. 15 e viceversa (nelle vacanze scolastiche di Natale/Capodanno 2025/2026 sarà il padre a tenere i figli dal 26 dicembre h. 11 fino al 31 dicembre h.
9.30 e la madre dal 31 dicembre h.
9.30 fino al 6 gennaio h. 15); inoltre e secondo buon senso, entrambi i genitori dichiarano fin d'ora la loro disponibilità a venire incontro all'altro, nel caso in cui ci sia la necessità di concordare il passaggio dei figli da un genitore all'altro la sera del 30 dicembre anziché il 31 dicembre mattina;
- ogni anno dal 6 gennaio h. 15 fino all'inizio della scuola verrà seguito il regime ordinario di permanenza dei figli presso ciascun genitore.
- Durante le vacanze scolastiche di Pasqua:
- ogni anno dalla fine della scuola fino al venerdì h. 11 verrà seguito il regime ordinario di permanenza dei figli presso ciascun genitore;
- ad anni alterni, da venerdì h. 11 a lunedì h. 11 i figli staranno con un genitore e da lunedì h. 11 all'inizio della scuola i figli staranno con l'altro genitore e viceversa (nelle vacanze di Pasqua 2025 sarà la madre a tenere i figli dal venerdì h. 11 al lunedì h. 11, mentre il padre li terrà dal lunedì h. 11 fino all'inizio della scuola).
In occasione dei compleanni dei figli i genitori concorderanno un momento da vivere congiuntamente per il festeggiamento e la consegna dei regali.
I coniugi concordano, relativamente ai tempi di cura dei figli, che il genitore che vuole proporre una variazione rispetto a quanto sopra pattuito può chiederlo all'altro genitore via e-mail; in caso di mancato riscontro entro 30 giorni dalla richiesta vale il silenzio assenso.
- La moglie si impegna a sostenere il costo dell'inserimento negli scatoloni dei libri di proprietà del marito rimasti nella casa familiare, del trasferimento dei 90 scatoloni circa presso un servizio di self storage a Bologna, della locazione dello spazio di self storage fino al 15.10.2025, del trasferimento di tali scatoloni presso altri locali situati nel Comune di Bologna, che il marito dovrà individuare e comunicare alla moglie entro il 15.9.2025. In caso di mancata indicazione entro il termine suddetto dei locali in cui trasferire gli scatoloni, il marito sarà tenuto al pagamento della locazione del servizio di self storage dal 15.10.2025 in poi.
- I coniugi pattuiscono sin d'ora di far decorrere l'efficacia delle condizioni della presente separazione dalla data del deposito del ricorso.
- I coniugi si prestano fin da ora reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta d'identità dei propri figli.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 12.11.2025
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla