Trib. Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 1121
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Presupposti di cui all'art. 151 c.c.

    Sussistono i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale, non potendo essere ricostituita la comunione materiale e spirituale tra le parti, stante la loro volontà inequivoca di non volersi riconciliare.

  • Accolto
    Condizioni concordate

    Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 1121
    Giurisdizione : Trib. Bologna
    Numero : 1121
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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