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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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- 1. Procedimenti introdotti prima del 28 febbraio 2023? L’estinzione va dichiarata con sentenzaAccesso limitatoAntonio Scalera · https://www.altalex.com/ · 25 febbraio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
3623/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5457/2023 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1985/2023, emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 12.5.2023, nel procedimento n. 6781/2019 - vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avvocato Assunta De Simone, C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Napoli, Via Crispi
n°36/A; appellante
e
(cod. fisc. e p.iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, domiciliata in Pozzuoli (NA), Via Campi Flegrei II trav.
n. 3; appellato non costituito nonché
(cod. fisc. , domiciliato in Caivano, Via Controparte_2 C.F._3
Monteverdi, n. 26; appellato non costituito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per l'udienza del 14.3.2024, fissata con le modalità ex art. 127 ter cpc, parte appellante, l'unica costituita, non è comparsa. pagina 1 di 4 La causa è stata rinviata all'udienza del 12.9.2024, in forza delle previsioni contenute nel comma quattro dell'art. 127 ter cpc.
Stante la mancata comunicazione del rinvio, la causa è stata ulteriormente rinviata all'udienza del 5.12.2024.
Ebbene, stante la non comparizione, di qualunque parte, a quest'ultima udienza, ed essendo, dunque, mancata la partecipazione per due eventi, vi è stata riserva in decisione al fine di verificare la sussistenza dei presupposti dell'art. 127 ter cpc;
presupposti nella specie ricorrenti, stante, appunto, la mancata partecipazione all'udienza cartolare del 14.3.2014 e a quella del 5.12.2024.
Occorrono, doverose, alcune precisazioni.
In primo luogo, il presente procedimento si reputa sia stato instaurato in primo grado in epoca successiva al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del d.l. n. 112 del
2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, come si desume dalla produzione offerta.
Per effetto delle modifiche introdotte da tale norma all'art. 181 c.p.c., si prevede che, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza fissata a seguito della mancata comparizione alla prima udienza o comunque nel corso del processo (cfr. ex art. 309 cpc), il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio, così innovandosi rispetto alla disciplina previgente, che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo.
In ogni caso, come detto, trova comunque applicazione anche la normativa prevista dall'art. 127 ter cpc a seguito della recente riforma dell'ordinamento processuale, introdotta dal decreto legislativo 10.10.2022, n. 149.
Le disposizioni contenute negli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter c.p.c., va poi rilevato, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 a tutti i procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla Corte di appello e alla Corte di cassazione, compresi, quindi, quelli iniziati prima del 25 giugno 2008. Ne discende che, per espressa volontà del legislatore, ove sia disposta la trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., qualora nessuna delle parti provveda al deposito delle note scritte entro il termine assegnato in base al secondo comma, dal mancato deposito delle note anche entro il nuovo termine di cui al quarto comma, ovvero dalla mancata comparizione all'udienza fissata a norma della medesima disposizione deriva l'estinzione anche dei processi iniziati prima del 25 giugno 2008, i quali, altrimenti, sarebbero soggetti, in caso di mancata comparizione a due udienze successive, alla disciplina degli articoli 181 e 309 c.p.c. anteriore alla riforma del 2008.
Pertanto, l'articolo 56 del D.L. n. 112 del 2008, nella parte in cui limita ai soli processi instaurati dalla data della sua entrata in vigore l'applicazione del nuovo testo dell'articolo 181, primo comma, c.p.c., deve ritenersi tacitamente abrogato ai sensi dell'articoli 15 delle disposizioni sulla legge in generale, perché incompatibile con le pagina 2 di 4 nuove disposizioni sopra richiamate, situazione che appunto si verifica quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, talché dall'applicazione e osservanza di una legge derivi necessariamente la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra.
Inoltre, va detto come non possa operare l'art. 348 cpc, stante la mancata comparizione di entrambe le parti.
Vale richiamare il principio a tenore del quale, in caso di inattività delle parti, “…si deve fare riferimento, rispettivamente, agli artt. 181 (richiamato nel giudizio di secondo grado dall'art. 359) e 348 c.p.c. a seconda che nell'udienza in questione non siano presenti entrambe le parti o sia presente il solo appellato. Fermo restando che in entrambe le ipotesi non è consentita l'immediata decisione della causa, dato che questa deve essere rinviata a una nuova udienza da comunicarsi nei modi previsti, il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta conseguenze diverse nelle due suddette ipotesi, giacché nella prima deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, mentre nella seconda deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione (Cass., Sez. Un., 25 maggio 1993, n. 5839, in motiv.; 26 ottobre
1995, n. 11123; 1 febbraio 1996, n. 848) (Cass. civ. Sez. lavoro, 08/06/1998, n. 5640).
E' dunque necessaria la presenza dell'appellato per l'applicazione dell'art. 348 cpc.
L'applicazione tassativa si impone vieppiù nella specie, stante le conseguenze sanzionatorie che la pronuncia di improcedibilità comporta (dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115).
Dunque, per tutti i riferiti motivi, data la persistente assenza delle parti, si intendono maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del processo, nonché l'impossibilità di rilevare ogni altra questione eventualmente prospettabile.
Tenuto conto della volontà espressa con la riforma ex d.lgs. 149/2022, nonché del principio ermeneutico secondo cui ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, con riguardo al novellato art. 348 cpc oltre che alle previsioni contenute nell'art. 350 cpc, e attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo nonché a determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (ove l'estinzione divenga definitiva), il relativo provvedimento deve assumere la forma della sentenza, che è quella che consente alla parte, ove lo ritenga necessario, l'eventuale impugnazione.
Questa conclusione, secondo una prima lettura, va confermata anche a seguito dell'introduzione del c.d. “correttivo” con il quale sono stati introdotti i commi cinque e sei dell'art. 350 cpc, secondo i quali, “L'estinzione del processo è dichiarata nei modi e nelle forme previste dall'articolo 348, terzo comma.
Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sono pronunciati dall'istruttore, se nominato, nei casi espressamente previsti e nei casi di cui agli articoli 309 e 355; in pagina 3 di 4 ogni altro caso sono pronunciati dal collegio”;
Ed invero, i predetti commi sono stati aggiunti dall'art. 3, comma 4, lett. f), del d.lgs.
31 ottobre 2024, n. 164 ma, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai “procedimenti” introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.
Si tratta di disposizione intertemporale diversa da quella introdotta con la c.d.
“riforma Cartabia”, con la quale, invece, si è stabilita l'applicazione delle norme dei capi I e II del titolo III, nonché degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile - per come modificati - anche alle “impugnazioni” proposte successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35, comma 4, d. lgs. 10/10/2022, n.
149).
Si è ad esempio sostenuto che l'art. 36 D.Lgs. n. 150 del 2011 con il termine
"procedimenti instaurati" si riferisce ai giudizi di primo grado iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. In proposito, in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in forza della specifica previsione dell'art. 643 ult. co. cod. proc. civ., la notificazione del ricorso e del decreto determina la pendenza della lite (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 11/10/2023, n. 28375).
La novità legislativa introdotta con il correttivo, dunque, troverà applicazione per i procedimenti iniziati in primo grado dal 28.2.2023.
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso sentenza n. 1985/2023, emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data
12.5.2023, nel procedimento n. 6781/2019, così provvede:
• ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
• dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso, in Napoli, data 9.1.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5457/2023 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1985/2023, emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 12.5.2023, nel procedimento n. 6781/2019 - vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avvocato Assunta De Simone, C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Napoli, Via Crispi
n°36/A; appellante
e
(cod. fisc. e p.iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, domiciliata in Pozzuoli (NA), Via Campi Flegrei II trav.
n. 3; appellato non costituito nonché
(cod. fisc. , domiciliato in Caivano, Via Controparte_2 C.F._3
Monteverdi, n. 26; appellato non costituito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per l'udienza del 14.3.2024, fissata con le modalità ex art. 127 ter cpc, parte appellante, l'unica costituita, non è comparsa. pagina 1 di 4 La causa è stata rinviata all'udienza del 12.9.2024, in forza delle previsioni contenute nel comma quattro dell'art. 127 ter cpc.
Stante la mancata comunicazione del rinvio, la causa è stata ulteriormente rinviata all'udienza del 5.12.2024.
Ebbene, stante la non comparizione, di qualunque parte, a quest'ultima udienza, ed essendo, dunque, mancata la partecipazione per due eventi, vi è stata riserva in decisione al fine di verificare la sussistenza dei presupposti dell'art. 127 ter cpc;
presupposti nella specie ricorrenti, stante, appunto, la mancata partecipazione all'udienza cartolare del 14.3.2014 e a quella del 5.12.2024.
Occorrono, doverose, alcune precisazioni.
In primo luogo, il presente procedimento si reputa sia stato instaurato in primo grado in epoca successiva al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del d.l. n. 112 del
2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, come si desume dalla produzione offerta.
Per effetto delle modifiche introdotte da tale norma all'art. 181 c.p.c., si prevede che, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza fissata a seguito della mancata comparizione alla prima udienza o comunque nel corso del processo (cfr. ex art. 309 cpc), il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio, così innovandosi rispetto alla disciplina previgente, che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo.
In ogni caso, come detto, trova comunque applicazione anche la normativa prevista dall'art. 127 ter cpc a seguito della recente riforma dell'ordinamento processuale, introdotta dal decreto legislativo 10.10.2022, n. 149.
Le disposizioni contenute negli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter c.p.c., va poi rilevato, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 a tutti i procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla Corte di appello e alla Corte di cassazione, compresi, quindi, quelli iniziati prima del 25 giugno 2008. Ne discende che, per espressa volontà del legislatore, ove sia disposta la trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., qualora nessuna delle parti provveda al deposito delle note scritte entro il termine assegnato in base al secondo comma, dal mancato deposito delle note anche entro il nuovo termine di cui al quarto comma, ovvero dalla mancata comparizione all'udienza fissata a norma della medesima disposizione deriva l'estinzione anche dei processi iniziati prima del 25 giugno 2008, i quali, altrimenti, sarebbero soggetti, in caso di mancata comparizione a due udienze successive, alla disciplina degli articoli 181 e 309 c.p.c. anteriore alla riforma del 2008.
Pertanto, l'articolo 56 del D.L. n. 112 del 2008, nella parte in cui limita ai soli processi instaurati dalla data della sua entrata in vigore l'applicazione del nuovo testo dell'articolo 181, primo comma, c.p.c., deve ritenersi tacitamente abrogato ai sensi dell'articoli 15 delle disposizioni sulla legge in generale, perché incompatibile con le pagina 2 di 4 nuove disposizioni sopra richiamate, situazione che appunto si verifica quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, talché dall'applicazione e osservanza di una legge derivi necessariamente la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra.
Inoltre, va detto come non possa operare l'art. 348 cpc, stante la mancata comparizione di entrambe le parti.
Vale richiamare il principio a tenore del quale, in caso di inattività delle parti, “…si deve fare riferimento, rispettivamente, agli artt. 181 (richiamato nel giudizio di secondo grado dall'art. 359) e 348 c.p.c. a seconda che nell'udienza in questione non siano presenti entrambe le parti o sia presente il solo appellato. Fermo restando che in entrambe le ipotesi non è consentita l'immediata decisione della causa, dato che questa deve essere rinviata a una nuova udienza da comunicarsi nei modi previsti, il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta conseguenze diverse nelle due suddette ipotesi, giacché nella prima deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, mentre nella seconda deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione (Cass., Sez. Un., 25 maggio 1993, n. 5839, in motiv.; 26 ottobre
1995, n. 11123; 1 febbraio 1996, n. 848) (Cass. civ. Sez. lavoro, 08/06/1998, n. 5640).
E' dunque necessaria la presenza dell'appellato per l'applicazione dell'art. 348 cpc.
L'applicazione tassativa si impone vieppiù nella specie, stante le conseguenze sanzionatorie che la pronuncia di improcedibilità comporta (dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115).
Dunque, per tutti i riferiti motivi, data la persistente assenza delle parti, si intendono maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del processo, nonché l'impossibilità di rilevare ogni altra questione eventualmente prospettabile.
Tenuto conto della volontà espressa con la riforma ex d.lgs. 149/2022, nonché del principio ermeneutico secondo cui ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, con riguardo al novellato art. 348 cpc oltre che alle previsioni contenute nell'art. 350 cpc, e attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo nonché a determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (ove l'estinzione divenga definitiva), il relativo provvedimento deve assumere la forma della sentenza, che è quella che consente alla parte, ove lo ritenga necessario, l'eventuale impugnazione.
Questa conclusione, secondo una prima lettura, va confermata anche a seguito dell'introduzione del c.d. “correttivo” con il quale sono stati introdotti i commi cinque e sei dell'art. 350 cpc, secondo i quali, “L'estinzione del processo è dichiarata nei modi e nelle forme previste dall'articolo 348, terzo comma.
Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sono pronunciati dall'istruttore, se nominato, nei casi espressamente previsti e nei casi di cui agli articoli 309 e 355; in pagina 3 di 4 ogni altro caso sono pronunciati dal collegio”;
Ed invero, i predetti commi sono stati aggiunti dall'art. 3, comma 4, lett. f), del d.lgs.
31 ottobre 2024, n. 164 ma, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai “procedimenti” introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.
Si tratta di disposizione intertemporale diversa da quella introdotta con la c.d.
“riforma Cartabia”, con la quale, invece, si è stabilita l'applicazione delle norme dei capi I e II del titolo III, nonché degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile - per come modificati - anche alle “impugnazioni” proposte successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35, comma 4, d. lgs. 10/10/2022, n.
149).
Si è ad esempio sostenuto che l'art. 36 D.Lgs. n. 150 del 2011 con il termine
"procedimenti instaurati" si riferisce ai giudizi di primo grado iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. In proposito, in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in forza della specifica previsione dell'art. 643 ult. co. cod. proc. civ., la notificazione del ricorso e del decreto determina la pendenza della lite (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 11/10/2023, n. 28375).
La novità legislativa introdotta con il correttivo, dunque, troverà applicazione per i procedimenti iniziati in primo grado dal 28.2.2023.
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso sentenza n. 1985/2023, emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data
12.5.2023, nel procedimento n. 6781/2019, così provvede:
• ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
• dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso, in Napoli, data 9.1.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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