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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/11/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 749/2017.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- VI Cusolito Componente
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 749/2017 R.G. e vertente tra
(P.I. , in persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito Pt_1 P.IVA_1 Parte_2 anche solo ”, e anche in proprio (C.F. Pt_1 Parte_2
, n.q. di erede della con l'avv. ANTONIO MITTICA C.F._1 Persona_1
(C.F. CodiceFiscale_2 Email_1
-appellanti- nei confronti di
C.F.-P.I. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2
Contr l.r.p.t. e qui di seguito anche solo , con l'avv. MARIA DANIELA GRILLO (C.F.
CodiceFiscale_3 Email_2
-appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 923/2016, pubblicata il
20.04.2017 ed emessa a definizione del proc. n. 100907/2008 R.G..
* * *
Pagina 1 di 3 R.G. 749/2017.
Conclusioni delle parti
Come in atti.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Con atto di appello ritualmente notificato le parti appellanti e Pt_1 Parte_2
hanno spiegato impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Locri n.
[...]
923/2016, chiedendone la riforma.
Contr I.2.- Con comparsa del 20.02.2018 si è costituita in questo grado la contestando le avverse prospettazioni e chiedendo di rigettare l'appello.
I.3.- Nel corso del giudizio di gravame, poi, nessun parte è comparsa per due udienze consecutive (cfr. verbali dell'ottobre 2019), venendo conseguentemente disposta la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli artt. 309 e 181, comma 1, c.p.c. (cfr. verbale d'udienza del 17.10.2019).
I.4.- A seguito di ciò, non è intervenuta alcuna ulteriore attività delle parti.
I.5.- Attesa poi l'assenza di alcun atto di riassunzione, con provvedimento del 5.11.2025 ritualmente comunicato si è fissata l'udienza del 24.11.2025 per provvedere alla definitiva estinzione.
I.6.- A tale udienza non sono state depositate note scritte e la causa è stata riservata per la presente decisione di estinzione.
II.- Essendo stata la causa cancellata dal ruolo e non riassunta nel termine di legge (essendo del resto trascorso oltre un anno dalla cancellazione), la causa deve essere infatti dichiarata estinta con sentenza ai sensi dell'art. 307, comma 4, c.p.c.
III.- Ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c., le spese del processo restano poi a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 749/2017
R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 923/2016,
Pagina 2 di 3 R.G. 749/2017.
pubblicata il 20.04.2017 ed emessa a definizione del proc. n. 100907/2008 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) DICHIARA l'estinzione del processo d'appello;
2) SPESE a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 25 novembre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
Pagina 3 di 3
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- VI Cusolito Componente
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 749/2017 R.G. e vertente tra
(P.I. , in persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito Pt_1 P.IVA_1 Parte_2 anche solo ”, e anche in proprio (C.F. Pt_1 Parte_2
, n.q. di erede della con l'avv. ANTONIO MITTICA C.F._1 Persona_1
(C.F. CodiceFiscale_2 Email_1
-appellanti- nei confronti di
C.F.-P.I. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2
Contr l.r.p.t. e qui di seguito anche solo , con l'avv. MARIA DANIELA GRILLO (C.F.
CodiceFiscale_3 Email_2
-appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 923/2016, pubblicata il
20.04.2017 ed emessa a definizione del proc. n. 100907/2008 R.G..
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Pagina 1 di 3 R.G. 749/2017.
Conclusioni delle parti
Come in atti.
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Con atto di appello ritualmente notificato le parti appellanti e Pt_1 Parte_2
hanno spiegato impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Locri n.
[...]
923/2016, chiedendone la riforma.
Contr I.2.- Con comparsa del 20.02.2018 si è costituita in questo grado la contestando le avverse prospettazioni e chiedendo di rigettare l'appello.
I.3.- Nel corso del giudizio di gravame, poi, nessun parte è comparsa per due udienze consecutive (cfr. verbali dell'ottobre 2019), venendo conseguentemente disposta la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli artt. 309 e 181, comma 1, c.p.c. (cfr. verbale d'udienza del 17.10.2019).
I.4.- A seguito di ciò, non è intervenuta alcuna ulteriore attività delle parti.
I.5.- Attesa poi l'assenza di alcun atto di riassunzione, con provvedimento del 5.11.2025 ritualmente comunicato si è fissata l'udienza del 24.11.2025 per provvedere alla definitiva estinzione.
I.6.- A tale udienza non sono state depositate note scritte e la causa è stata riservata per la presente decisione di estinzione.
II.- Essendo stata la causa cancellata dal ruolo e non riassunta nel termine di legge (essendo del resto trascorso oltre un anno dalla cancellazione), la causa deve essere infatti dichiarata estinta con sentenza ai sensi dell'art. 307, comma 4, c.p.c.
III.- Ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c., le spese del processo restano poi a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 749/2017
R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 923/2016,
Pagina 2 di 3 R.G. 749/2017.
pubblicata il 20.04.2017 ed emessa a definizione del proc. n. 100907/2008 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) DICHIARA l'estinzione del processo d'appello;
2) SPESE a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 25 novembre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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