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Sentenza 22 luglio 2024
Sentenza 22 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/07/2024, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2024 |
Testo completo
N. 6180/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.5.2024 da
1) Parte_1
Nata a Milano (MI) il 27.10.1982
Cittadina: CP_1
Cod. Fisc. C.F._1
Residente in Via Istria, 3 – 20017 Rho (MI) con l'Avv. Giulia Menetto del Foro di Milano presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_2
Nato a EG (MI) il 20.06.1976
Cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._2
Residente in Via Ragazzi del 99, 36 – 20034 San Giorgio su EG (MI) con l'Avv. Serena Splendore del foro di Busto Arsizio presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Rho (MI) il 02.06.2004
(anno 2004, atto n. 56, parte II, serie A)
separati consensualmente innanzi al Tribunale di Milano, sez. 9ª civile, all'esito del procedimento n.
RG. 42747/2021, decreto di omologazione n. cronol. 20020/2021 del 19.11.2021
con il figlio minore , nato a [...] il [...], cittadino italiano Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.05.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) il figlio minore, , rimarrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la residenza materna sita in Via Istria, 3 – 20017 Rho (MI) – immobile di esclusiva proprietà della sig.ra Le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, Parte_1 all'educazione ed alla salute verranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, mentre per le decisioni di ordinaria amministrazione la responsabilità sarà esercitata disgiuntamente nel periodo di convivenza di ciascun genitore con il figlio.
I genitori si impegnano e si obbligano, per quanto di rispettiva competenza ad educare nel Per_1 massimo rispetto e stima nei confronti dell'altro genitore ed a concordare le decisioni più importanti relative alla vita del figlio con riferimento sia alle scelte scolastiche che alle metodologie didattiche che verranno individuate da entrambi sulla base delle inclinazioni prospettate dal minore. Altrettanto dicasi per le cure mediche e scelte sportive/ricreative del medesimo.
I genitori si impegnano a consentire ad di mantenere e coltivare i rapporti con i nonni materni Per_1
e paterni prevedendo la possibilità che gli stessi si occupino del minore coadiuvando la coppia genitoriale.
2) il padre, salvo migliore e diverso accordo, potrà vedere e tenere con sé secondo il seguente Per_1 calendario:
Sino al 31.08.2024
- a weekend alternati dal sabato mattina dalle ore 10.30 c.a. alla domenica sera ore 18.30 c.a. con prelievo e riaccompagnamento dà e presso la residenza materna;
- il martedì dalle ore 17,30 c.a. (termine dell'orario lavorativo del sig. sino alle ore 19.00 CP_2 con prelievo e riaccompagnamento dà e presso la residenza materna.
Eventuali modifiche relative ai giorni e/o orari dovranno essere previamente concordati e/o accordati dalle parti.
Dal 1° settembre 2024
- a weekend alternati dal venerdì pomeriggio dalle ore 17.30 c.a. (termine dell'orario lavorativo del sig. con prelievo presso la residenza materna sino al lunedì mattina con CP_2 riaccompagnamento a scuola;
- nella settimana in cui non starà con il padre durante il weekend, il martedì dalle ore 17,30 Per_1
(con prelievo del bambino presso la propria residenza) fino alle ore 21.00 circa con riaccompagnamento del minore a casa.
Resta ferma la possibilità che il padre possa trascorrere con il figlio altri giorni, anche infrasettimanali, dietro previo assenso della sig.ra Parte_1
Vacanze natalizie. trascorrerà con i genitori in via alternata di anno in anno dal 22 dicembre Per_1 al 29 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio con pernottamento presso i rispettivi genitori, e con alternanza dei giorni della Vigilia, del Natale e la notte di Capodanno così da poter festeggiare con i genitori e i parenti di ciascun ramo genitoriale. Il tutto salvo diversi accordi intervenuti tra le parti.
Vacanze Pasquali. Le festività della Pasqua seguiranno il criterio dell'alternanza.
Vacanze estive. Il sig. potrà, d'intesa con la sig.ra tenere con sé CP_2 Parte_1 Per_1 durante le vacanze estive per 15 giorni – anche consecutivi – tra il mese di luglio ed il mese di agosto, secondo gli accordi di anno in anno presi tra i genitori entro il 30 marzo. Per l'anno 2024 il figlio minore trascorrerà con il padre il periodo dall'1.08.2024 al 15.08.2024
(mattina) e con la madre dal 15.08.2024 (pomeriggio) a 31.08.2024.
Al termine del periodo di vacanza il calendario relativo al diritto/ dovere di visita paterno riprenderà nel mese di settembre come interrotto nel mese di luglio.
Compleanno di . I genitori si accorderanno affinché il figlio possa festeggiare il proprio Per_1 compleanno con entrambi.
Compleanni dei genitori/Festa della Mamma/Festa del Papà. Laddove tale ricorrenza dovesse cadere nel giorno di competenza dell'altro, il genitore festeggiato potrà trascorrere la giornata/il pomeriggio sino alle 21.30 con il figlio in deroga ai normali accordi.
Ponti ed altre festività con sospensione dell'attività scolastica. Le varie festività che si presenteranno nel corso dell'anno verranno spartite equamente tra i genitori secondo la regola dell'alternanza annuale ed in base agli accordi che di volta in volta verranno assunti nell'interesse di . Per_1
3) Il sig. nei giorni in cui non vedrà , potrà chiamare telefonicamente il figlio tra CP_2 Per_1 le ore 17.30 e le ore 19.00.
4) Il sig. in adempimento agli accordi intercorsi con la sig.ra nel mese di luglio CP_2 Parte_1
2022, continuerà a corrispondere, quale contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di €. 310,00. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla sig.ra entro e non oltre il giorno 20 di Parte_1 ogni mese solare, per 12 mensilità annue. L'importo determinato a titolo di contributo al mantenimento per il figlio verrà rivalutato annualmente a partire dall'agosto 2024 secondo gli indici
ISTAT.
5) I genitori provvederanno, inoltre, nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per secondo le linee guida della Corte Per_1
d'Appello di Milano del 14 novembre 2017 come di seguito specificato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, e-mail con prova di avvenuta ricezione o whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) Le parti concordano di affidare la gestione completa dell'indennità di frequenza percepita dal minore in capo alla sig.ra che si impegna a relazionare periodicamente il sig. Parte_1 CP_2 sulle entrate /uscite (c.a n. 2 volte all'anno), con la precisazione che l'impiego di detta indennità sarà destinata a spese ingenti (quali ad esempio quelle relative al centro estivo di , c.a. €. 600,00) Per_1
e/o al pagamento delle c.d. spese straordinarie, salvo diverso accordo.
7) Le parti pattuiscono che l'assegno unico e/o misure simili saranno percepite esclusivamente dalla sig.ra con rinuncia espressa a detto contributo da parte del sig. Parte_1 CP_2
8) Le detrazioni fiscali relative alle spese per il figlio verranno ripartite in ragione del contributo del singolo genitore al pagamento (di regola quindi al 50%).
9) Le parti dovranno eseguire la certificazione ISEE entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno.
10) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni assegno a titolo di concorso al mantenimento degli stessi, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
11) Le parti, per accordo, concordano nel rinunciare all'appello dell'emananda sentenza.
12) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche in capo al figlio minore, . Persona_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Rho (MI) il 02.06.2004 tra e;
Parte_1 Controparte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rho (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Cerro Maggiore dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 17.7.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.5.2024 da
1) Parte_1
Nata a Milano (MI) il 27.10.1982
Cittadina: CP_1
Cod. Fisc. C.F._1
Residente in Via Istria, 3 – 20017 Rho (MI) con l'Avv. Giulia Menetto del Foro di Milano presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_2
Nato a EG (MI) il 20.06.1976
Cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._2
Residente in Via Ragazzi del 99, 36 – 20034 San Giorgio su EG (MI) con l'Avv. Serena Splendore del foro di Busto Arsizio presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Rho (MI) il 02.06.2004
(anno 2004, atto n. 56, parte II, serie A)
separati consensualmente innanzi al Tribunale di Milano, sez. 9ª civile, all'esito del procedimento n.
RG. 42747/2021, decreto di omologazione n. cronol. 20020/2021 del 19.11.2021
con il figlio minore , nato a [...] il [...], cittadino italiano Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.05.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) il figlio minore, , rimarrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la residenza materna sita in Via Istria, 3 – 20017 Rho (MI) – immobile di esclusiva proprietà della sig.ra Le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, Parte_1 all'educazione ed alla salute verranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, mentre per le decisioni di ordinaria amministrazione la responsabilità sarà esercitata disgiuntamente nel periodo di convivenza di ciascun genitore con il figlio.
I genitori si impegnano e si obbligano, per quanto di rispettiva competenza ad educare nel Per_1 massimo rispetto e stima nei confronti dell'altro genitore ed a concordare le decisioni più importanti relative alla vita del figlio con riferimento sia alle scelte scolastiche che alle metodologie didattiche che verranno individuate da entrambi sulla base delle inclinazioni prospettate dal minore. Altrettanto dicasi per le cure mediche e scelte sportive/ricreative del medesimo.
I genitori si impegnano a consentire ad di mantenere e coltivare i rapporti con i nonni materni Per_1
e paterni prevedendo la possibilità che gli stessi si occupino del minore coadiuvando la coppia genitoriale.
2) il padre, salvo migliore e diverso accordo, potrà vedere e tenere con sé secondo il seguente Per_1 calendario:
Sino al 31.08.2024
- a weekend alternati dal sabato mattina dalle ore 10.30 c.a. alla domenica sera ore 18.30 c.a. con prelievo e riaccompagnamento dà e presso la residenza materna;
- il martedì dalle ore 17,30 c.a. (termine dell'orario lavorativo del sig. sino alle ore 19.00 CP_2 con prelievo e riaccompagnamento dà e presso la residenza materna.
Eventuali modifiche relative ai giorni e/o orari dovranno essere previamente concordati e/o accordati dalle parti.
Dal 1° settembre 2024
- a weekend alternati dal venerdì pomeriggio dalle ore 17.30 c.a. (termine dell'orario lavorativo del sig. con prelievo presso la residenza materna sino al lunedì mattina con CP_2 riaccompagnamento a scuola;
- nella settimana in cui non starà con il padre durante il weekend, il martedì dalle ore 17,30 Per_1
(con prelievo del bambino presso la propria residenza) fino alle ore 21.00 circa con riaccompagnamento del minore a casa.
Resta ferma la possibilità che il padre possa trascorrere con il figlio altri giorni, anche infrasettimanali, dietro previo assenso della sig.ra Parte_1
Vacanze natalizie. trascorrerà con i genitori in via alternata di anno in anno dal 22 dicembre Per_1 al 29 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio con pernottamento presso i rispettivi genitori, e con alternanza dei giorni della Vigilia, del Natale e la notte di Capodanno così da poter festeggiare con i genitori e i parenti di ciascun ramo genitoriale. Il tutto salvo diversi accordi intervenuti tra le parti.
Vacanze Pasquali. Le festività della Pasqua seguiranno il criterio dell'alternanza.
Vacanze estive. Il sig. potrà, d'intesa con la sig.ra tenere con sé CP_2 Parte_1 Per_1 durante le vacanze estive per 15 giorni – anche consecutivi – tra il mese di luglio ed il mese di agosto, secondo gli accordi di anno in anno presi tra i genitori entro il 30 marzo. Per l'anno 2024 il figlio minore trascorrerà con il padre il periodo dall'1.08.2024 al 15.08.2024
(mattina) e con la madre dal 15.08.2024 (pomeriggio) a 31.08.2024.
Al termine del periodo di vacanza il calendario relativo al diritto/ dovere di visita paterno riprenderà nel mese di settembre come interrotto nel mese di luglio.
Compleanno di . I genitori si accorderanno affinché il figlio possa festeggiare il proprio Per_1 compleanno con entrambi.
Compleanni dei genitori/Festa della Mamma/Festa del Papà. Laddove tale ricorrenza dovesse cadere nel giorno di competenza dell'altro, il genitore festeggiato potrà trascorrere la giornata/il pomeriggio sino alle 21.30 con il figlio in deroga ai normali accordi.
Ponti ed altre festività con sospensione dell'attività scolastica. Le varie festività che si presenteranno nel corso dell'anno verranno spartite equamente tra i genitori secondo la regola dell'alternanza annuale ed in base agli accordi che di volta in volta verranno assunti nell'interesse di . Per_1
3) Il sig. nei giorni in cui non vedrà , potrà chiamare telefonicamente il figlio tra CP_2 Per_1 le ore 17.30 e le ore 19.00.
4) Il sig. in adempimento agli accordi intercorsi con la sig.ra nel mese di luglio CP_2 Parte_1
2022, continuerà a corrispondere, quale contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di €. 310,00. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla sig.ra entro e non oltre il giorno 20 di Parte_1 ogni mese solare, per 12 mensilità annue. L'importo determinato a titolo di contributo al mantenimento per il figlio verrà rivalutato annualmente a partire dall'agosto 2024 secondo gli indici
ISTAT.
5) I genitori provvederanno, inoltre, nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per secondo le linee guida della Corte Per_1
d'Appello di Milano del 14 novembre 2017 come di seguito specificato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, e-mail con prova di avvenuta ricezione o whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) Le parti concordano di affidare la gestione completa dell'indennità di frequenza percepita dal minore in capo alla sig.ra che si impegna a relazionare periodicamente il sig. Parte_1 CP_2 sulle entrate /uscite (c.a n. 2 volte all'anno), con la precisazione che l'impiego di detta indennità sarà destinata a spese ingenti (quali ad esempio quelle relative al centro estivo di , c.a. €. 600,00) Per_1
e/o al pagamento delle c.d. spese straordinarie, salvo diverso accordo.
7) Le parti pattuiscono che l'assegno unico e/o misure simili saranno percepite esclusivamente dalla sig.ra con rinuncia espressa a detto contributo da parte del sig. Parte_1 CP_2
8) Le detrazioni fiscali relative alle spese per il figlio verranno ripartite in ragione del contributo del singolo genitore al pagamento (di regola quindi al 50%).
9) Le parti dovranno eseguire la certificazione ISEE entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno.
10) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni assegno a titolo di concorso al mantenimento degli stessi, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
11) Le parti, per accordo, concordano nel rinunciare all'appello dell'emananda sentenza.
12) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche in capo al figlio minore, . Persona_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Rho (MI) il 02.06.2004 tra e;
Parte_1 Controparte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rho (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Cerro Maggiore dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 17.7.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG