Art. 4.
Per stabilire la durata e l'entita' dell'emolumento mensile di cui ai precedenti articoli 1 e 2:
a) ai capitani, maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli della Guardia di finanza si applicano i limiti di eta' di cui all' art. 2 della legge 2 ottobre 1942, n. 1203 , aumentati di due anni;
b) per i sottufficiali si considera in ogni caso il limite di eta' di anni 55;
c) lo stipendio o la paga si considera, per il personale cessato dal servizio permanente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 , nella misura stabilita a tale data, e, per quello cessato o che cessera' dal servizio in una data posteriore, nella misura vigente a quest'ultima data.
In ambedue i casi ora previsti l'emolumento mensile e' liquidato, con effetto dal 1 novembre 1948, tenendo conto delle misure degli stipendi o delle paghe stabilite dalle tabelle allegate alla legge 12 aprile 1949, n. 149 e, con effetto dal 1 luglio 1949, tenendo conto delle misure degli stipendi o delle paghe stabilite dalla legge 11 aprile 1950, n. 130 . L'indennita' militare si considera nella misura stabilita alla data del 31 marzo 1948 e, con effetto dal 1 luglio 1950, tenendo conto delle misure stabilite dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814 . Per l'indennita' di carovita si terra' conto invece in ogni caso delle successive variazioni dipendenti dal costo della vita, e, con effetto dal 16 giugno 1946, anche delle variazioni del nucleo familiare dell'ufficiale o del sottufficiale.
Il periodo di tempo intercorso dal giorno del collocamento nella riserva od in congedo assoluto o della dispensa dal servizio per motivi di salute o del collocamento in riforma od a riposo fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 , si considera come servizio permanente effettivo, esclusa in ogni caso la corresponsione di assegni arretrati riferentisi al periodo anzidetto.
Per stabilire la durata e l'entita' dell'emolumento mensile di cui ai precedenti articoli 1 e 2:
a) ai capitani, maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli della Guardia di finanza si applicano i limiti di eta' di cui all' art. 2 della legge 2 ottobre 1942, n. 1203 , aumentati di due anni;
b) per i sottufficiali si considera in ogni caso il limite di eta' di anni 55;
c) lo stipendio o la paga si considera, per il personale cessato dal servizio permanente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 , nella misura stabilita a tale data, e, per quello cessato o che cessera' dal servizio in una data posteriore, nella misura vigente a quest'ultima data.
In ambedue i casi ora previsti l'emolumento mensile e' liquidato, con effetto dal 1 novembre 1948, tenendo conto delle misure degli stipendi o delle paghe stabilite dalle tabelle allegate alla legge 12 aprile 1949, n. 149 e, con effetto dal 1 luglio 1949, tenendo conto delle misure degli stipendi o delle paghe stabilite dalla legge 11 aprile 1950, n. 130 . L'indennita' militare si considera nella misura stabilita alla data del 31 marzo 1948 e, con effetto dal 1 luglio 1950, tenendo conto delle misure stabilite dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814 . Per l'indennita' di carovita si terra' conto invece in ogni caso delle successive variazioni dipendenti dal costo della vita, e, con effetto dal 16 giugno 1946, anche delle variazioni del nucleo familiare dell'ufficiale o del sottufficiale.
Il periodo di tempo intercorso dal giorno del collocamento nella riserva od in congedo assoluto o della dispensa dal servizio per motivi di salute o del collocamento in riforma od a riposo fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 , si considera come servizio permanente effettivo, esclusa in ogni caso la corresponsione di assegni arretrati riferentisi al periodo anzidetto.