Articolo 1 della Legge 27 novembre 1954, n. 1218
Versione
25 gennaio 1955
Art. 1. Articolo unico.

L'Istituto italiano di credito fondiario e' autorizzato ad elevare il proprio capitale, in una o piu' volte, da lire 540 milioni a lire 1080 milioni.
Sono autorizzate le conseguenti modifiche allo statuto dell'Istituto.

Entrata in vigore il 25 gennaio 1955