Art. 1. Articolo unico.
L'Istituto italiano di credito fondiario e' autorizzato ad elevare il proprio capitale, in una o piu' volte, da lire 540 milioni a lire 1080 milioni.
Sono autorizzate le conseguenti modifiche allo statuto dell'Istituto.
L'Istituto italiano di credito fondiario e' autorizzato ad elevare il proprio capitale, in una o piu' volte, da lire 540 milioni a lire 1080 milioni.
Sono autorizzate le conseguenti modifiche allo statuto dell'Istituto.