Sentenza 9 giugno 2020
Massime • 1
In tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse nei confronti di un soggetto che abbia commesso nuovi reati durante l'espiazione di una pena o dopo la sua interruzione, è necessario procedere alla formazione di cumuli parziali, raggruppanti, da un lato, le pene relative ai reati commessi sino alla data di quello cui si riferisce la pena parzialmente espiata (con applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto) e, dall'altro, la pena residua e le pene inflitte per i reati commessi in seguito, sino alla data della successiva detenzione, e, qualora una o più pene possano imputarsi a cumuli diversi in funzione dei criteri egualmente legittimi della data di commissione del reato o della data di inizio dell'esecuzione, occorre verificare le conseguenze derivanti in concreto dall'applicazione di ciascun criterio, dando preferenza alla soluzione meno gravosa per il condannato, in ossequio ad un principio di favore per il medesimo avente valenza generale nell'ambito penale. (Fattispecie relativa a condanna legittimamente ascrivibile a due cumuli parziali, atteso che il reato era stato commesso nel 1991, prima dell'inizio dell'esecuzione della pena di cui ad altra sentenza, ma l'esecuzione della pena aveva avuto inizio solo nel 2010, dopo la commissione, nel 2001 e nel 2005, di ulteriori reati accertati con diverse sentenze).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2020, n. 17503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17503 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2020 |
Testo completo
17503-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: ANGELA TARDIO Presidente - Sent. n. sez. 461/2020 CC 13/02/2020 DOMENICO FIORDALISI TERESA LIUNI R.G.N. 34169/2019 ROBERTO BINENTI DANIELE CAPPUCCIO Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA e da: NT IO nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del 02/04/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. IO NA, destinatario del decreto di esecuzione di pene concorrenti emesso dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia nel mese di luglio del 2015, lo ha impugnato dolendosi del mancato inserimento, in tale provvedimento, delle pene inflittegli con le sentenze emesse dalla Corte di appello di Venezia, rispettivamente, il 4 settembre 1981, divenuta irrevocabile il 26 ottobre 1982, ed il 14 aprile 1994, divenuta irrevocabile l'8 luglio 1994. 2. L'incidente di esecuzione è stato rigettato dalla Corte di appello di Venezia con ordinanza del 16 giugno 2016, annullata con rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza del 17 maggio 2017, nella quale è stato affermato il principio di diritto, disatteso dalla Corte lagunare, secondo cui «la pena da espiare, derivante da nuovo titolo esecutivo, va cumulata con la parte di pena relativa al precedente titolo eseguita dopo la commissione del nuovo reato (ovvero che restava da espiare alla data di commissione del nuovo reato), dovendosi i presupposti del concorso di pene (art. 80 cod. pen.) determinare con riguardo alla data di commissione dei reati ed alla loro anteriorità rispetto ai vari periodi di carcerazione, a nulla rilevando che talune delle pene concorrenti siano state eseguite in anticipo rispetto ad altre;
ne consegue l'illegittimità dell'esclusione del cumulo di pene già espiate ma relative a reati commessi anteriormente all'inizio dell'esecuzione penale in corso, non potendo la posizione del condannato essere influenzata da eventi casuali, come le diverse date di irrevocabilità o di esecuzione delle varie sentenze, o dai ritardi nell'effettuazione del cumulo da parte del pubblico ministero (in questo senso, cfr. Cass. Sez. 1, n. 47942 del 27 ottobre 2016, Amante, Rv. 268474; Cass. Sez. 1, n. 4517 del 20 giugno 2000, Mauri, Rv. 217066; Cass. Sez. 1, n. 2932 del 20 maggio 1998, Carbone, Rv. 210774)».
3. La Corte di appello, in sede di rinvio, ha, con ordinanza del 12 settembre 2018, accolto l'incidente di esecuzione, disponendo la formazione, ad opera del competente Procuratore generale, di un nuovo decreto di cumulo di pene concorrenti comprendente anche le pene irrogate con le sentenze di condanna del 4 settembre 1981 e del 14 aprile 1994. 4. Il Procuratore generale ha quindi emesso, il 30 ottobre 2018, il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti operando, tuttavia, tre cumuli parziali, distinti in relazione all'anteriorità o posteriorità della commissione dei reati rispetto ai periodi detentivi subiti da NA, decorrenti, rispettivamente, dal 7 maggio 1991 e dal 29 aprile 2010. Nel primo cumulo, ha inserito i reati commessi prima del 7 maggio 1991, cioè quelli accertati con la sentenza del 4 settembre 1981, divenuta irrevocabile il 26 ottobre 1982. Nel secondo cumulo, ha inserito i reati commessi prima del 29 aprile 2010, accertati con le sentenze del 14 aprile 1994, divenuta irrevocabile l'8 luglio 1994, e del 3 luglio 2009, divenuta irrevocabile il 3 aprile 2010. Nel terzo cumulo, ha inserito i reati commessi, pure, prima del 29 aprile 2010, ma accertati con sentenze successive a tale data, quelle del 27 giugno 2011 e del 27 novembre 2014. 5. IO NA ha impugnato tale provvedimento con ulteriore incidente di esecuzione invocando l'unificazione di tutte le pene all'interno di un unico cumulo e deducendo, in particolare, che i reati inseriti nel terzo cumulo sono stati commessi prima dell'adozione, risalente, all'1 dicembre 2010, di precedente decreto di cumulo.
6. La Corte di appello di Venezia, con l'ordinanza del 2 aprile 2019, ha disposto, in accoglimento dell'istanza difensiva, la formazione, da parte del Procuratore generale, di un nuovo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti che considerasse unitariamente, cioè all'interno del medesimo cumulo parziale, tutti i reati commessi prima del 29 aprile 2010, dovendosi, dunque, avere riguardo alla data di commissione dei reati e non a quella del loro accertamento. Ha, invece, rigettato la richiesta con riferimento alle pene inserite nel primo cumulo parziale, relative a reati commessi anteriormente al primo periodo detentivo, iniziato il 7 maggio 1991, ed interamente scontate.
7. L'ordinanza del 2 aprile 2019 è stata impugnata sia dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia che da IO NA, il quale ha, successivamente, depositato memoria difensiva.
7.1. Il Procuratore generale, con unico motivo, lamenta violazione della legge processuale penale e, specificamente, dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., risultante dalla disposta unificazione del secondo e del terzo cumulo parziale contenuti nel decreto del 30 ottobre 2018, e ribadisce la correttezza della scissione, come operata in tale provvedimento. Segnala che, seguendo il diverso criterio adottato dalla Corte di appello, si perviene all'estensione del computo del presofferto a reati commessi in epoca 2 successiva a quella di espiazione della pena, in violazione del principio per cui la pena non può precedere il reato ed incoraggiarne la reiterazione.
7.2. IO NA, con il ricorso presentato, nel suo interesse, dall'avv. Franco Capuzzo, articola un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge, in relazione agli artt. 76, 78 e 80 cod. pen. ed all'esclusione dal cumulo della pena inflitta dalla Corte di appello di Venezia con sentenza del 4 settembre 1981, già inserita nel cumulo dell'1 dicembre 2010 e, a differenza di quanto esposto nel provvedimento impugnato, non ancora interamente espiata stante la sopravvenuta revoca dell'indulto, limitatamente alla sanzione pecuniaria. Con la memoria depositata il 16 gennaio 2020, ripropone, a confutazione del ricorso del Procuratore generale, le medesime considerazioni.
8. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Collegio si trova al cospetto di una fattispecie obiettivamente singolare, stante la successione cronologica, tutt'altro che lineare ed armonica, dei reati e del loro accertamento, sì da consigliare, per chiarezza, la preliminare e schematica esposizione dei dati di fatto rilevanti ai fini della decisione.
2. La questione controversa attiene all'esecuzione, nei confronti di IO NA, delle pene irrogategli con cinque sentenze, e precisamente: a) con quella della Corte di appello di Venezia del 4 settembre 1981, divenuta irrevocabile il 26 ottobre 1982, di condanna alla pena detentiva di tre anni ed undici mesi di reclusione, eseguita il 9 dicembre 1984, e alla multa di 309,87 euro, non eseguita per essere stato revocato, con ordinanza della Corte di appello di Venezia del 19 maggio 1995, l'indulto in precedenza applicato, relativa a reati commessi tra il 27 dicembre 1980 ed il 2 gennaio 1981; b) con quella della Corte di appello di Venezia del 14 aprile 1994, divenuta irrevocabile il 14 maggio 1994, di condanna alla pena di dieci anni di reclusione, espiata dal 7 maggio 1991 al 17 settembre 1999 e relativa a reati commessi nel maggio del 1991; c) con quella della Corte di appello di Venezia del 3 luglio 2009, divenuta irrevocabile il 13 aprile 2010, di condanna alla pena di cinque anni ed otto mesi di reclusione e 1.400 euro di multa, la cui esecuzione ha avuto inizio il 29 aprile 2010, relativa a reato commesso il 12 febbraio 1991; 3 d) con quella del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vicenza del 27 giugno 2011, divenuta irrevocabile il 28 marzo 2013, di condanna alla pena di quattordici anni ed otto mesi di reclusione, che ha avuto esecuzione tra il 18 gennaio ed il 19 maggio 2006 e, poi, tra il 29 aprile ed il 27 dicembre 2010, per reati commessi il 26 aprile 2005; e) con quella della Corte di appello di Venezia del 27 novembre 2014, divenuta irrevocabile il 10 marzo 2015, di condanna alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e 700 euro di multa, in esecuzione dal 31 maggio 2013, per reati commessi il 10 agosto 2001. 3. Il principio di diritto, pacifico presso la giurisprudenza di legittimità, della cui applicazione si discute è quello secondo cui «In tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse, se il condannato commette un nuovo reato durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, occorre procedere a cumuli parziali - e quindi al cumulo della pena inflitta per il reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata con applicazione del criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto, operando successivi, nuovi cumuli, comprensivi della pena residua da espiare e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, fino all'esaurimento di queste ultime, previa detrazione, per ciascuna condanna, della pena già espiata in custodia cautelare o della pena di cui è cessata l'esecuzione» (Sez. 5, n. 50135 del 27/11/2015, Broegg, Rv. 265966; negli stessi termini cfr., di recente, Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019, Pieroni, Rv. 277491). Per contro, deve procedersi al calcolo unitario delle pene concorrenti qualora dette pene si riferiscano a reati commessi in epoca antecedente all'inizio della esecuzione di una di esse. Così facendo, è garantito il rispetto della ratio sottesa alla disposizione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. che impone al pubblico ministero, - all'atto di determinare la pena da eseguire, di computare soltanto la custodia cautelare subita e le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere operata la determinazione della pena da eseguire da ravvisarsi nell'esigenza di evitare che la pena computata preceda la commissione del reato, condizione che, è facile intuire, si tradurrebbe in un inammissibile incentivo a delinquere, potendo, in sostanza, l'agente contare, all'atto della determinazione criminosa, su una sorta di credito di pena.
4. Nella fattispecie in esame, la verifica demandata al pubblico ministero deve essere riferita alle date del 7 maggio 1991 e del 29 aprile 2010, nelle quali ebbero inizio i periodi detentivi patiti da IO NA.
4.1. Tanto consente di ritenere, allora, che il primo cumulo debba comprendere la pena di cui alla sentenza sub a), espiata, nella parte detentiva, il 9 dicembre 1984, ovvero ben prima dell'avvio del successivo periodo detentivo, collocato, come detto, al 7 maggio 1991. La sanzione pecuniaria inflitta con la medesima sentenza, non eseguita per la sopravvenuta revoca dell'indulto, deve essere, invece, inserita nei successivi cumuli parziali.
4.2. Il secondo cumulo comprende certamente la pena applicata con la sentenza sub b), espiata a partire dal 7 maggio 1991 e sino al 17 settembre 1999, cioè prima dell'avvio, risalente al 29 aprile 2010, del successivo periodo detentivo, e relativa a reato commesso dopo l'esecuzione della sanzione detentiva inflitta con la sentenza sub a). In tale secondo cumulo, per contro, non possono essere inserite come le pene irrogate correttamente obiettato dal Procuratore generale ricorrente - con le sentenze sub d) ed e), relative a reati commessi, rispettivamente, il 26 aprile 2005 ed il 10 agosto 2001, ovvero in epoca successiva all'esecuzione della pena sub b), che si è detto compresa tra il 7 maggio 1991 ed il 17 settembre 1999. Ragionando diversamente, id est formando un unico cumulo comprendente le sentenze sub b), d) ed e), si perverrebbe ad un risultato in cui due dei reati sarebbero cronologicamente posteriori all'esecuzione della pena per quello più risalente, così violando la regola tratta dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.. 4.3. Chiarito che l'applicazione dei principi delineati conduce alla formazione di tre cumuli parziali ed a condividere, dunque, la scelta del Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, residua il problema della collocazione della pena irrogata a IO NA con la sentenza sub c) che, a causa della amplissima divaricazione temporale tra la commissione del reato, risalente al 12 febbraio 1991, e la sua esecuzione, iniziata il 29 aprile 2010, rischia di provocare una impasse ermeneutica di non immediato superamento. Il reato, invero, è stato commesso il 12 febbraio 1991, ovvero prima dell'inizio dell'esecuzione della pena inflitta a NA per il reato di cui alla sentenza sub b), ciò che ne autorizza il reato precedendo, appunto, ― l'inserimento nel secondo cumulo parziale.l'esecuzione della pena - Adottando un diverso, e pure legittimo, angolo visuale deve, tuttavia, osservarsi che l'esecuzione della pena inflitta a NA con la sentenza sub c), iniziata il 29 aprile 2010, è, a sua volta, successiva alla commissione, avvenuta, 5 rispettivamente, il 26 aprile 2005 ed il 10 agosto 2001, dei reati accertati con le sentenze sub d) ed e), sicché parimenti conforme al dettato normativo si palesa l'inserimento della pena di cui alla sentenza sub c) nel terzo cumulo parziale, anziché nel secondo.
4.4. A fronte, allora di due percorsi interpretativi alternativamente praticabili ed entrambi coerenti con le regole dettate dall'art. 657 cod. proc. pen., nella lettura che ne ha dato la giurisprudenza di legittimità, non resta, a questo punto, che disporre l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice dell'esecuzione, quale, considerate le conseguenze concretamente derivanti da ciascuna delle opzioni praticabili, dovrà determinarsi preferendo la soluzione meno gravosa per il condannato, in ossequio al residuale principio in dubio pro reo, che ha valenza generale nell'ordinamento penale (in questo senso, sia pure con riferimento a diversi istituti, cfr. Sez. 1, n. 11847 del 09/04/2014, dep. 2015, Villa, Rv. 262866; Sez. 1, n. 5954 del 04/02/2009, Butelli, Rv. 243352; Sez. 4, n. 37432 del 09/05/2003, Monti, Rv. 225990).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Venezia. Così deciso il 13/02/2020. Si dà atto che il presente provvedimento, redatto dal Consigliere relatore, Daniele Cappuccio, è sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento alla firma dell'estensore, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a, del d.p.c.m. 8 marzo 2020. Il Consigliere estensore Il Presidente Angela Tardio Daniele Cappuccio Angle Park DEPOSITATA IN CANCELLERIA -9 GIU 2020 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA