Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2020, n. 17503
CASS
Sentenza 9 giugno 2020

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In tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse nei confronti di un soggetto che abbia commesso nuovi reati durante l'espiazione di una pena o dopo la sua interruzione, è necessario procedere alla formazione di cumuli parziali, raggruppanti, da un lato, le pene relative ai reati commessi sino alla data di quello cui si riferisce la pena parzialmente espiata (con applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto) e, dall'altro, la pena residua e le pene inflitte per i reati commessi in seguito, sino alla data della successiva detenzione, e, qualora una o più pene possano imputarsi a cumuli diversi in funzione dei criteri egualmente legittimi della data di commissione del reato o della data di inizio dell'esecuzione, occorre verificare le conseguenze derivanti in concreto dall'applicazione di ciascun criterio, dando preferenza alla soluzione meno gravosa per il condannato, in ossequio ad un principio di favore per il medesimo avente valenza generale nell'ambito penale. (Fattispecie relativa a condanna legittimamente ascrivibile a due cumuli parziali, atteso che il reato era stato commesso nel 1991, prima dell'inizio dell'esecuzione della pena di cui ad altra sentenza, ma l'esecuzione della pena aveva avuto inizio solo nel 2010, dopo la commissione, nel 2001 e nel 2005, di ulteriori reati accertati con diverse sentenze).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2020, n. 17503
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17503
    Data del deposito : 9 giugno 2020

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